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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza dell'8 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 910/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. C. Scognamiglio giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
CP_1 con gli Avv.ti P.L. Panici e C. Panici giusta procura in atti
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appelli avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 8216/2021, pubblicata in data 12 ottobre 2021 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: CP_1
- con la sentenza n. 947/2020 la Corte d'Appello di Roma aveva accertato l'illiceità degli appalti in forza dei quali egli, nel periodo dal 1° maggio 2003 fino al 18 gennaio 2018, era stato destinato dall'appaltatore, suo datore di lavoro formale, a prestare l'attività lavorativa in favore dell'appaltante NL -Banca Nazionale del Lavoro spa e aveva dichiarato la sussistenza nel predetto periodo del suo rapporto di lavoro alle dipendenze delle Banca, con inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo CCNL Credito;
- pertanto, in relazione al detto periodo aveva diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto secondo il CCNL indicato;
- aveva altresì diritto al premio aziendale VAP e ai buoni pasto, come pure previsto dal menzionato CCNL.
Pertanto, domandava:
“Accertare e dichiarare il suo diritto a percepire le differenze retributive maturate, anche a titolo risarcitorio, sin dall' origine del rapporto di lavoro con la NL, e quindi dal
01.05.2003 (data di inizio del rapporto di lavoro) sino al 18.01.2018 (data di pubblicazione della sentenza): per l'effetto Condannare NL a corrispondergli la somma complessiva di € 87.396,54 (di cui € 51.827,70 a titolo di differenza tra gli emolumenti erogatigli dalle suddette imprese appaltatrici e quanto egli avrebbe avuto diritto a percepire se fosse stato considerato fin dall'inizio e cioè dal 1.5.2003, alle sue dipendenze, € 18.383,60 a titolo di buoni pasto ed €
17.185,24 a titolo di premi aziendali Vap non percepiti), o la diversa somma ritenuta di giustizia”.
2. Nel contraddittorio con NL -Banca del Lavoro spa, con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva:
“Condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
17.185,24, oltre accessori come per legge;
2 rigetta nel resto il ricorso;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente alla refusione dei due terzi di quelle sostenute dal ricorrente, liquidati in complessivi € 3600,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la resistente ha dedotto di non dover corrispondere le somme richieste con il ricorso, allegando, quanto a quelle rivendicate a titolo diverso dai buoni pasto e VAP, che in costanza di rapporto di lavoro con le imprese appaltatrici il ricorrente aveva percepito l'importo complessivo di € 401.855,00 lordi, ricavabile dall'estratto contributivo prodotto dallo CP_2 stesso lavoratore, importo superiore a quello di € 385.476,00 lordi, da costui ammesso come percepito;
- la resistente ha altresì contestato la quantificazione in € 51.827,70 della somma richiesta dal ricorrente quale differenza tra la retribuzione erogatigli dalle imprese appaltatrici e quanto egli avrebbe avuto diritto di percepire se fosse stato considerato fin dall'inizio, cioè dal 1° maggio 2003, alle dipendenze di NL, deducendo che tale differenza è frutto dell'indebito inserimento nei conteggi di controparte di voci retributive (indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non goduti, indennità di malattia, lavoro straordinario, lavoro festivo, indennità di reperibilità) che non potevano essere considerate al fine, in quanto non comprese nella struttura della retribuzione disciplinata dal CCNL del Credito e/o presupponenti una prestazione lavorativa effettiva, della quale non era stata fornita prova alcuna;
- in proposito, deve rilevarsi che in effetti il ricorrente non ha svolto specifiche allegazioni per poter far affermare che alcune di tali voci, quali l'indennità di reperibilità, rientrano nella struttura della retribuzione prevista dal CCNL Credito;
- deve pure rilevarsi che il diritto di percepire altre voci, quali l'indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non goduti, l'indennità di malattia, il compenso per il lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario normale di lavoro, in giorni festivi, in turni o in orari notturni, presuppone la prova che, in concreto, sia stata prestata attività lavorativa secondo tali caratteristiche e modalità di svolgimento, ma una prova siffatta non è stata offerta dal ricorrente. Nella sentenza della Corte di Appello di Roma non è stato operato alcun accertamento in merito, mentre le buste paga prodotte in atti non coprono tutto il periodo per il quale vi è domanda, mancandone un numero significativo;
- inoltre, nell'elaborare i conteggi allegati al ricorso, il ricorrente non ha provveduto a detrarre, dalle somme rivendicate per le voci retributive anzidette, quanto risulta corrispostogli a tal
3 titolo nelle buste paga prodotte, avendolo invece sottratto -come peraltro avvenuto anche per tutte le altre voci retributive interessate- dall'ammontare complessivo del dovuto, adottando in tal modo un criterio di calcolo non corretto, al quale è possibile ricorrere per le ipotesi di rapporti di lavoro non formalizzati e come tali privi di prospetti paga, ma non per quelli in cui, come nel caso in esame, tali prospetti risultano invece regolarmente rilasciati;
- quindi, in assenza di deduzioni più puntali, gli importi corrispondenti al numero di giorni e di ore risultanti dalle buste paga prodotte possono ritenersi ricompresi nella differenza tra la somma complessiva di € 401.855,00 lordi, già versata al ricorrente come da estratto conto
, e la somma da lui stesso ammessa come percepita, pari a complessivi € 385.476,00 CP_2 lordi;
- è pertanto fondata l'eccezione di NL di nulla dovere per le suddette differenze retributive, avendo il ricorrente ricevuto, dalla imprese da cui era stato assunto, una somma maggiore rispetto a quella rivendicata nei confronti della società resistente per i medesimi titoli;
- per quanto riguarda i buoni pasto, deve rilevarsi che il ricorrente, oltre ad aver svolto sul punto deduzioni e conteggi non puntuali, non ha provato la sussistenza dei presupposti ai quali egli stesso ha ricollegato questo credito, ossia l'essere i buoni pasto riconosciuti ai
“turnisti con orario di lavoro full time distribuito in turni settimanali e prestazioni lavorative nelle giornate di sabato, festive e domenica”. A tal riguardo il ricorrente ha dedotto circostanze diverse e cioè di aver lavorato cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per otto ore lavorative giornaliere, senza nemmeno allegare che la prestazione lavorativa richiestagli prevedesse un intervallo o una pausa pranzo, come prescritto invece dalle disposizioni aziendali in materia;
- a diversa conclusione deve invece pervenirsi per quel che concerne le somme rivendicate, in maniera distinta dalle altre, a titolo di premi aziendali nella misura previsti dagli accordi sindacali sottoscritti nel tempo da NL. Tali somme, proprie della contrattazione collettiva del settore del credito, non sono state corrisposte al ricorrente per il periodo in discussione e di esse parte resistente ha tenuto conto soltanto laddove ha calcolato gli elementi della retribuzione astrattamente spettanti allo in base alla contrattazione collettiva;
CP_1
- pertanto, tali somme sono dovute al ricorrente, nella misura non contestata di € 17.185,24, come meglio specificato nei conteggi allegati alle note attoree del 16 giugno 2021, oltre accessori di legge;
- i contributi sono dovuti dal datore di lavoro all nei limiti della prescrizione CP_2 quinquennale, ad eccezione della quota contributiva a carico del lavoratore;
4 - i tributi non tempestivamente versati dal datore di lavoro all non vanno Controparte_3 detratti dalle differenze retributive;
- secondo costante giurisprudenza di legittimità, gli accessori (interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate) dovranno essere calcolati sulle somme oggetto di condanna al lordo, atteso che quanto da versare all'amministrazione finanziaria costituisce una somma di pertinenza del lavoratore, già entrata di diritto nel suo patrimonio, anche se non di fatto.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 12 aprile 2022,
NL -Banca Nazionale del Lavoro spa chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni:
“In riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma – sez. lavoro in data 12 ottobre
2021 n. 8216/2021 r.g. giudizio di primo grado n. 30614/2020, voglia rigettare integralmente le domande proposte dal sig. con il ricorso al Tribunale di Roma – sez. lavoro (RG n. CP_1
30614/2020), con la condanna del medesimo alla restituzione delle somme che gli sono state erogate in esecuzione della sentenza appellata, pari ad euro 17.617,41, e ponendo a carico di controparte le spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno, premesso di prestare acquiescenza alla statuizione avente a oggetto il pagamento allo delle differenze retributive al lordo delle imposte dovute all'Erario, formulava -in sintesi- i CP_1 seguenti motivi d'impugnazione:
a) vizio di motivazione circa il diritto del lavoratore al premio aziendale (VAP);
b) omesso rilievo che gli importi corrisposti dal datore di lavoro non genuino, provati dall'estratto contributivo, sono nel complesso superiori a quelli dovuti;
c) erroneo convincimento che i compensi dovuti a titolo di premi aziendali non contribuiscono a integrare gli importi teoricamente dovuti allo da cui poi scomputare l'aliunde CP_1 perceptum.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Proponeva CP_1 altresì appello incidentale e concludeva chiedendo:
“Rigettare l'appello proposto da NL perché infondato in fatto e in diritto e accogliere
l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza, ferma nel resto, con le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio ce per comodità di lettura si riportano:
“ 1. accertare dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate, anche a titolo risarcitorio, sin dall'origine del rapporto di lavoro con la Bnl Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. e quindi dal 1 maggio 2003 (data di inizio del rapporto di lavoro) sino al 18 gennaio 2018 e per l'effetto:
5
2. condannare Bnl Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a corrispondere al ricorrente euro
87.396,54 (una diversa somma ritenuta di giustizia) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al soddisfo”.
Con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA e C.P.A, oltre il 15% per spese generali, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erronea esclusione del diritto dello di percepire le somme spettanti a titolo di CP_1 differenze retributive quantificate sulla base di tutte le voci risultanti dalle buste paga del formale datore di lavoro;
erroneità del criterio prospettato da NL (avallato dal Tribunale) per quantificare le differenze retributive, considerando solo sei voci del CCNL Credito
(retribuzione base, scatto di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, e.d.r, 13° mensilità e premio aziendale), ma detraendo da tali voci tutte le voci percepite dal formale datore di lavoro come risultanti da buste paga;
b) erronea esclusione del diritto dello alle somme spettanti a titolo di ticket CP_1 restaurant, stante la mancata contestazione specifica da parte di NL del quantum, dell'an debeatur e della documentazione prodotta dal ricorrente (accordi sindacali NL, che fissano il valore nominale del buono pasto).
5. Radicato il contraddittorio anche sull'appello incidentale, all'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. Iniziando l'esame dei motivi di appello da quelli formulati dall'appellante incidentale, per priorità logica, osserva la Corte che la domanda dello si articola in due capi: CP_1
- la riliquidazione, secondo il CCNL Credito applicato dal datore di lavoro genuino, dei compensi corrisposti dal datore di lavoro formale per i titoli di cui alle buste paga rilasciategli, in quanto determinati secondo il -diverso- CCNL da costui applicato;
- il pagamento dei crediti maturati a titolo di VAP e di buoni pasto, emolumenti questi previsti soltanto dal CCNL Credito.
7. Per quanto riguarda la prima domanda, il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa in ragione di una ratio decidendi composita, che resiste anche nel grado.
8. In specie, osserva in primo luogo la Corte che lo on ha censurato l'accertamento del Giudice CP_1 di primo grado secondo cui in costanza di rapporto con il datore di lavoro formale egli aveva ricevuto il compenso complessivo di € 401.855,00, risultante dall'estratto contributivo , compenso ben CP_2
6 maggiore di quello ammesso come percepito (€ 385.476,00), il che già riduce ex se l'entità del credito da ritenersi effettivamente controverso tra le parti.
9. Di poi, Tribunale ha accertato l'erroneità del metodo di calcolo delle differenze retributive azionate in giudizio dallo sull'assunto che, trattandosi di rapporto di lavoro regolarizzato, il datore CP_1 di lavoro formale aveva eseguito i pagamenti imputandoli partitamente ai debiti riportati nelle buste paga, sicché le eventuali differenze a credito del lavoratore dovevano essere determinate “voce per voce”, non certo detraendo, dal totale del dovuto, il totale del percepito, perché in tal modo si è finito per applicare un principio -ossia, il noto principio c.d. “dell'assorbimento”, che vale per le ipotesi di rapporti di lavoro non formalizzati.
Si tratta di giudizio del tutto coerente con il disposto dell'art. 1193 cc e con i principi di diritto consolidati in materia (v., ex multis, Cass. n. 46/2017) e che, in ogni caso, lo on ha censurato CP_1 in alcun modo, con sua conseguente conferma anche nel grado.
10. In secondo luogo, osserva la Corte che lo non ha censurato, agli effetti dell'art. 434 cpc, il CP_1 convincimento del Tribunale, secondo cui l'indennità di reperibilità non rientra nella struttura della retribuzione prevista dal CCNL del Credito, il che -anche solo per ragioni logiche- ne preclude la riliquidazione secondo i parametri retributivi stabiliti da tale contratto collettivo e, viepiù, ne preclude il pagamento diretto da parte di NL, che lo applica ai rapporti di lavoro di cui è parte.
11. L'evenienza, che il menzionato CCNL sia presente negli atti di causa, non conduce le considerazioni della Corte in direzione diversa. Infatti, è onere di chi appella una statuizione indicare al tema impugnatorio l'errore da cui la ritiene afflitta, specificando al fine le ragioni che ne darebbero conto e le prove -che si dicono- travisate o tralasciate dal Giudice di primo grado e che invece, ove considerate, gli consentirebbero di aver ragione (art. 434 cpc).
Di converso, non spetta al Giudice dell'appello ricercare in modo autonomo, nella congerie dei dati documentali disponibili nel tema del decidere, gli elementi di conferma o di riforma della statuizione impugnata, tanto più se -come nel caso di specie- tali elementi trovano fonte in un atto di autonomia negoziale qual è, senza dubbio, il contratto collettivo di diritto privato, come tale sottratto alla presunzione di conoscenza in capo all'Ufficio.
12. Di poi, circa la pretesa del lavoratore alla riliquidazione degli emolumenti retributivi indiretti, quali l'indennità sostitutiva di ferie, dei permessi e delle festività non goduti, l'indennità di malattia, il compenso per il lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario normale di lavoro, in giorni festivi, in turni o in orari notturni, il Tribunale ha ritenuto che il diritto azionato presuppone la prova dell'effettiva prestazione dell'attività lavorativa secondo le correlate peculiari modalità di svolgimento e ha altresì ritenuto che quest'onere non era stato assolto dallo CP_1
7 13. Ebbene, l'appellante incidentale non ha devoluto al grado la ripartizione a suo carico dell'onere probatorio in questione, né ha devoluto al grado il presupposto logico della pronuncia in esame, ossia che i fatti costitutivi del diritto ai menzionati emolumenti sono l'avvenuta prestazione di lavoro con gli specifici tempi indicati (straordinario e simili), nonché la legittima mancata prestazione di lavoro
(malattia) e la prestazione di lavoro anche in periodi nei quali non era dovuta (ferie non godute e simili).
Questa ratio, quindi, resta confermata tra le parti e costituisce presupposto anche della pronuncia chiesta alla Corte.
14. Vero è che neppure nel grado lo a offerto la prova dei fatti costitutivi della pretesa in esame. CP_1
15. In particolare, la prova non è rappresentata dalla sentenza della Corte di appello n. 947/2020, che infatti ha ritenuto non contestato il periodo di lavoro, le mansioni e l'inquadramento contrattuale del lavoratore (pag. 6), ma non certo l'avvenuto svolgimento da parte sua di lavoro straordinario, festivo e notturno, la mancata fruizione di ferie, permessi e festività, ovvero la sua assenze per malattia in determinati giorni.
Del resto, neppure poteva essere altrimenti, dal momento che nel ricorso introduttivo di quel giudizio lo aveva allegato soltanto di aver lavoratore per otto ore al giorno per cinque giorni a CP_1 settimana, introducendo così nel tema del decidere dei fatti idonei a rendere incontestata, giusta l'art. 115 cpc, esclusivamente l'avvenuta prestazione da parte sua di lavoro tempo pieno, e null'altro. (v. a pag. 30, documento in atti).
16. Considerazioni analoghe valgono con riguardo a questo giudizio, dal momento che anche nell'originario ricorso ex art. 414 cpc lo a formulato soltanto la già menzionata allegazione CP_1
(v. a pag. 1).
17. Né è di ausilio alle ragioni dell'appellante incidentale il richiamo al conteggio inserito nel ricorso introduttivo di questo giudizio, le cui annotazioni inerenti ai titoli d'interesse sarebbero -nella sua prospettazione- da ritenere incontestate giusta l'art. 115 cpc.
18. Infatti, in tema di “mancata contestazione” ex art. 115 cpc sono consolidati i seguenti principi di diritto:
- i “fatti”, cui si applica l'art. 115 cpc, sono più propriamente le “circostanze di fatto” allegate dall'attore a sostegno della pretesa e non pure i “fatti giuridici”, ossia la valutazione di conformità a una certa fattispecie giuridica che di quelle circostanze è offerta dalla parte.
Tanto meno detta norma si applica alle mere difese svolte dall'attore nell'esplicare la causa petendi e alle deduzioni volte a qualificare giuridicamente i fatti storici controversi o anche
8 a circoscrivere l'esatta applicazione della normativa di riferimento (Cass. nn. 17966/2016,
21075/2016, 16970/2018, 21460/2019, 16970/2018, n. 1562/2013);
- l'operatività del principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte, dalla quale è invocato, abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere a una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione
(Cass. n. 20525/2020);
- i fatti, che una parte allega, possono essere considerati pacifici, dispensando colui che li deduce dal relativo onere probatorio, quando vengono esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa ha impostato il suo sistema difensivo su elementi e argomentazioni che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento di quei fatti. (Cass. n. 31402/2019).
19. In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, è allora evidente l'incondivisibilità della tesi del lavoratore.
Invero, il conteggio al vaglio sviluppa il computo del “dovuto” dando per assodate le complessive ore mensili di lavoro eccedenti il monte ore ordinario, le complessive giornate di ferie o di ore di permessi non goduti e così via, ma non opera alcun riferimento alle circostanze oggettive integranti i fatti costitutivi dei diritti in questione (in via esemplificativa, non si dice quando e per quanto tempo il lavoro, eccedente quello ordinario, sarebbe stato prestato;
si dicono, in relazione a più mesi nell'anno, le ore di permesso e le ferie non godute a fronte di quelle maturate, peraltro di entità mensile variabile, senza alcuna nota esplicativa circa le previsioni contrattuali di riferimento e le circostanze fattuali di rilievo secondo le pertinenti clausole collettive. Le stesse osservazioni valgono, mutatis mutandis, per le altre voci sopra elencate).
20. Proprio la mancata puntuale allegazione delle circostanze oggettive in parola osta a che sia configurabile in capo a NL un onere di contestazione, agli effetti del combinato disposto degli artt.
115 cpc e 2697 cc.
21. Osserva ancora la Corte che le annotazioni riportate nel conteggio in esame non trovano neppure riscontro documentale, perché, come rilevato dal Tribunale senza censura alcuna ad opera dello le buste paga sono state prodotte dal lavoratore in numero esiguo e tale da non coprire CP_1
l'intero periodo oggetto di causa (per mero esempio, per il 2017 sono state prodotte maggio, giugno settembre novembre dicembre e 13° mensilità; per il 2015 aprile, luglio, agosto dicembre).
22. Portando a sintesi le osservazioni svolte, si deve allora dire che è processualmente corretta anche la conclusione, cui è pervenuto il Tribunale, d'infondatezza del diritto del lavoratore alle differenze retributive rivendicate per i titoli in esame.
9 Difatti, il giudizio di esistenza di una “differenza” tra “dovuto” secondo il CCNL Credito e il
“percepito” secondo il CCNL applicato dal datore di lavoro formale è impedito, da un lato, dalla mancata esatta determinazione del primo termine (minuendo) avuto riguardo -quanto meno- agli emolumenti retributivi indiretti e all'indennità di reperibilità; dall'altro lato, il giudizio è impedito sia dall'omessa contabilizzazione al fine delle maggiori somme comunque percepite in concreto dal lavoratore, sia dalla erronea contabilizzazione del secondo termine (sottraendo) come “cumulo” dei pagamenti incassati dal lavoratore nel periodo di riferimento, quando invece eventuali “resti” avrebbero dovuto essere calcolati per singole voci.
Pertanto, resta condivisibile il ragionamento del Tribunale, secondo cui, in assenza di deduzioni più puntali, per il vero non offerte dallo neppure nel grado, “…le somme corrispondenti al CP_1
numero di giorni e di ore risultanti dalle buste paga prodotte possono quindi … ritenersi ricomprese nella differenza esistente tra la somma complessiva pari ad euro € 401.855,00 lordi, che in base CP_ all'estratto contributivo allegato al ricorso risulta esser stata già corrisposta al ricorrente, e la somma dedotta per le analoghe ragioni dal ricorrente, pari ad complessivi € 385.476,00 lordi…”.
23. Per completezza espositiva vale solo aggiungere che il conteggio prodotto dal lavoratore nel corso del giudizio di primo grado, pur modificato in alcuni passaggi rispetto a quello originario, risente dei limiti che si sono descritti, dacché il metodo di computo adottato per svilupparlo è, comunque, quello utilizzato in precedenza e di cui si sono evidenziate le esiziali criticità.
D'altro canto, neppure rispetto a tale nuovo conteggio l'appellante incidentale ha indicato alla Corte convincenti ragioni idonee a dimostrarne -piuttosto- l'immunità da vizi logici e, quindi, l'utilizzabilità ex art. 116 cpc.
24. Sempre per completezza espositiva, vale pure aggiungere che, per formulare il giudizio di esistenza di differenze a credito del lavoratore, la Corte non si sarebbe neppure potuta giovare di una c.t.u. contabile, dacché la consulenza è mezzo di valutazione della prova, non certo mezzo per ricercare i fatti da provare, come invece sarebbe accaduto nel caso di specie ove si fosse dato seguito all'incombente.
25. Né, peraltro, varrebbe opporre che la c.t.u. può anche acclarare i fatti, perché la consulenza c.d.
“percipiente” è ammessa ove i fatti non siano accertabili se non con l'impiego di tecniche o conoscenze particolari e non certo, come nel caso di specie, se i fatti non sono accertabili in quanto non allegati o individuati con criteri erronei.
26. Dunque, la statuizione del Tribunale sulla prima domanda dello va confermata anche nel CP_1
grado.
10 27. Con riguardo alla seconda domanda del lavoratore, devoluta dallo stesso al tema dell'appello limitatamente ai buoni pasto, il Tribunale ha ritenuto indimostrati in giudizio i requisiti costitutivi del diritto quali allegati dallo stesso ossia la spettanza dei predetti buoni ai “turnisti con orario CP_1
di lavoro full time distribuito in turni settimanali e prestazioni lavorative nelle giornate di sabato, festive e domenica”, evidenziando altresì che egli aveva dedotto circostanze diverse, e cioè di aver lavorato cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì, per otto ore lavorative giornaliere, senza neanche allegare che la prestazione lavorativa richiestagli prevedesse un intervallo o pausa pranzo, come prescritto invece dalle disposizioni aziendali in materia.
28 L'appellante incidentale non ha censurato di erroneità la premessa logica del ragionamento del
Tribunale, ossia che la clausola collettiva indicata da lui stesso come fonte della pretesa era quella sopra riportata, e di certo non avrebbe potuto farlo, giacché a pag. 3 dell'originario ricorso la clausola
è riportata proprio nei predetti termini.
Piuttosto, nella memoria di appello incidentale lo ha riportato la clausola collettiva in CP_1 questione nella sola parte iniziale, omettendone la parte finale, ma senza offrire alla Corte ragioni valide per ritenere che la diversa allegazione prevalesse o, quanto meno, equivalesse alla precedente
(v. infatti a pag. 20 del ricorso di appello: “…premesso che lo ha espressamente dedotto al CP_1 cap. 9 pag. 3 ricorso introduttivo che il buono pasto intero viene riconosciuto ai dipendenti NL che lavorano con orario di lavoro full time distribuito in turni settimanali…; premesso che non è mai stato contestato dalla Bnl né nel giudizio di illecito appalto…”).
Quindi, la nuova deduzione sconta i limiti di cui agli artt. 414 e 437 cpc e, come tale, è priva di qualsiasi efficacia emendativa della statuizione al vaglio, il che -per l'effetto- assorbe l'esame di ogni altra questione sollevata in tema dal lavoratore.
29. Pertanto, nel grado va confermata anche la pronuncia reiettiva della domanda dello in parola. CP_1
30. L'appello principale è infondato.
Invero, è la stessa NL ad ammette che il premio VAP è contemplato dal CCNL Credito, il che attesta la fondatezza dell'an del credito del lavoratore, che ha invero diritto, in forza della sentenza n.
947/2020, di percepire la retribuzione prevista dal predetto contratto collettivo.
31. È poi evidente che a tal titolo l'appellante non ha ricevuto alcun pagamento da parte del datore di lavoro formale, dacché, com'è pacifico in giudizio, il premio è previsto dal CCNL Credito, applicato soltanto da NL, datore di lavoro genuino.
32. Inoltre, le osservazioni svolte esaminando l'appello incidentale danno conto che il complessivo importo di € 401.855 è stato pagato dal datore di lavoro formale per prestazioni effettivamente rese
11 dallo e con imputazione a titoli specifici, concernenti emolumenti previsti esclusivamente CP_1 dal CCNL da costui applicato (e diverso dal CCNL Credito).
33. D'alto canto, neppure NL ha devoluto al grado l'accertamento del Tribunale circa l'esatto criterio d'imputazione di quel complessivo esborso (ossia, “voce per voce”) e circa l'esatto criterio contabile con cui determinare le eventuali differenze a credito del lavoratore (ossia, raffrontando titoli omogenei), il che le preclude ogni spazio per far considerare estinto per pagamento il credito in parola a mezzo dell'eccedenza tra quanto lo ha indicato come percepito (€ 385.476,00) e quanto CP_1 invece risulta a lui corrisposto giusta l'estratto conto (€ 401.855,00). CP_2
34. Tanto meno NL ha dimostrato che l'eccedenza in questione sia stata pagata senza titolo dal datore di lavoro formale, dunque come un quid pluris da poter -se del caso- opporre in compensazione fino a estinzione del debito al vaglio.
35. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello principale e l'appello incidentale vanno quindi respinti.
36. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti, tenuto conto che la controversia è stata definita con loro reciproca soccombenza.
37. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello principale.
Respinge l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza dell'8 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 910/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. C. Scognamiglio giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
CP_1 con gli Avv.ti P.L. Panici e C. Panici giusta procura in atti
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appelli avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 8216/2021, pubblicata in data 12 ottobre 2021 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: CP_1
- con la sentenza n. 947/2020 la Corte d'Appello di Roma aveva accertato l'illiceità degli appalti in forza dei quali egli, nel periodo dal 1° maggio 2003 fino al 18 gennaio 2018, era stato destinato dall'appaltatore, suo datore di lavoro formale, a prestare l'attività lavorativa in favore dell'appaltante NL -Banca Nazionale del Lavoro spa e aveva dichiarato la sussistenza nel predetto periodo del suo rapporto di lavoro alle dipendenze delle Banca, con inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo CCNL Credito;
- pertanto, in relazione al detto periodo aveva diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto secondo il CCNL indicato;
- aveva altresì diritto al premio aziendale VAP e ai buoni pasto, come pure previsto dal menzionato CCNL.
Pertanto, domandava:
“Accertare e dichiarare il suo diritto a percepire le differenze retributive maturate, anche a titolo risarcitorio, sin dall' origine del rapporto di lavoro con la NL, e quindi dal
01.05.2003 (data di inizio del rapporto di lavoro) sino al 18.01.2018 (data di pubblicazione della sentenza): per l'effetto Condannare NL a corrispondergli la somma complessiva di € 87.396,54 (di cui € 51.827,70 a titolo di differenza tra gli emolumenti erogatigli dalle suddette imprese appaltatrici e quanto egli avrebbe avuto diritto a percepire se fosse stato considerato fin dall'inizio e cioè dal 1.5.2003, alle sue dipendenze, € 18.383,60 a titolo di buoni pasto ed €
17.185,24 a titolo di premi aziendali Vap non percepiti), o la diversa somma ritenuta di giustizia”.
2. Nel contraddittorio con NL -Banca del Lavoro spa, con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva:
“Condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
17.185,24, oltre accessori come per legge;
2 rigetta nel resto il ricorso;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente alla refusione dei due terzi di quelle sostenute dal ricorrente, liquidati in complessivi € 3600,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la resistente ha dedotto di non dover corrispondere le somme richieste con il ricorso, allegando, quanto a quelle rivendicate a titolo diverso dai buoni pasto e VAP, che in costanza di rapporto di lavoro con le imprese appaltatrici il ricorrente aveva percepito l'importo complessivo di € 401.855,00 lordi, ricavabile dall'estratto contributivo prodotto dallo CP_2 stesso lavoratore, importo superiore a quello di € 385.476,00 lordi, da costui ammesso come percepito;
- la resistente ha altresì contestato la quantificazione in € 51.827,70 della somma richiesta dal ricorrente quale differenza tra la retribuzione erogatigli dalle imprese appaltatrici e quanto egli avrebbe avuto diritto di percepire se fosse stato considerato fin dall'inizio, cioè dal 1° maggio 2003, alle dipendenze di NL, deducendo che tale differenza è frutto dell'indebito inserimento nei conteggi di controparte di voci retributive (indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non goduti, indennità di malattia, lavoro straordinario, lavoro festivo, indennità di reperibilità) che non potevano essere considerate al fine, in quanto non comprese nella struttura della retribuzione disciplinata dal CCNL del Credito e/o presupponenti una prestazione lavorativa effettiva, della quale non era stata fornita prova alcuna;
- in proposito, deve rilevarsi che in effetti il ricorrente non ha svolto specifiche allegazioni per poter far affermare che alcune di tali voci, quali l'indennità di reperibilità, rientrano nella struttura della retribuzione prevista dal CCNL Credito;
- deve pure rilevarsi che il diritto di percepire altre voci, quali l'indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non goduti, l'indennità di malattia, il compenso per il lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario normale di lavoro, in giorni festivi, in turni o in orari notturni, presuppone la prova che, in concreto, sia stata prestata attività lavorativa secondo tali caratteristiche e modalità di svolgimento, ma una prova siffatta non è stata offerta dal ricorrente. Nella sentenza della Corte di Appello di Roma non è stato operato alcun accertamento in merito, mentre le buste paga prodotte in atti non coprono tutto il periodo per il quale vi è domanda, mancandone un numero significativo;
- inoltre, nell'elaborare i conteggi allegati al ricorso, il ricorrente non ha provveduto a detrarre, dalle somme rivendicate per le voci retributive anzidette, quanto risulta corrispostogli a tal
3 titolo nelle buste paga prodotte, avendolo invece sottratto -come peraltro avvenuto anche per tutte le altre voci retributive interessate- dall'ammontare complessivo del dovuto, adottando in tal modo un criterio di calcolo non corretto, al quale è possibile ricorrere per le ipotesi di rapporti di lavoro non formalizzati e come tali privi di prospetti paga, ma non per quelli in cui, come nel caso in esame, tali prospetti risultano invece regolarmente rilasciati;
- quindi, in assenza di deduzioni più puntali, gli importi corrispondenti al numero di giorni e di ore risultanti dalle buste paga prodotte possono ritenersi ricompresi nella differenza tra la somma complessiva di € 401.855,00 lordi, già versata al ricorrente come da estratto conto
, e la somma da lui stesso ammessa come percepita, pari a complessivi € 385.476,00 CP_2 lordi;
- è pertanto fondata l'eccezione di NL di nulla dovere per le suddette differenze retributive, avendo il ricorrente ricevuto, dalla imprese da cui era stato assunto, una somma maggiore rispetto a quella rivendicata nei confronti della società resistente per i medesimi titoli;
- per quanto riguarda i buoni pasto, deve rilevarsi che il ricorrente, oltre ad aver svolto sul punto deduzioni e conteggi non puntuali, non ha provato la sussistenza dei presupposti ai quali egli stesso ha ricollegato questo credito, ossia l'essere i buoni pasto riconosciuti ai
“turnisti con orario di lavoro full time distribuito in turni settimanali e prestazioni lavorative nelle giornate di sabato, festive e domenica”. A tal riguardo il ricorrente ha dedotto circostanze diverse e cioè di aver lavorato cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per otto ore lavorative giornaliere, senza nemmeno allegare che la prestazione lavorativa richiestagli prevedesse un intervallo o una pausa pranzo, come prescritto invece dalle disposizioni aziendali in materia;
- a diversa conclusione deve invece pervenirsi per quel che concerne le somme rivendicate, in maniera distinta dalle altre, a titolo di premi aziendali nella misura previsti dagli accordi sindacali sottoscritti nel tempo da NL. Tali somme, proprie della contrattazione collettiva del settore del credito, non sono state corrisposte al ricorrente per il periodo in discussione e di esse parte resistente ha tenuto conto soltanto laddove ha calcolato gli elementi della retribuzione astrattamente spettanti allo in base alla contrattazione collettiva;
CP_1
- pertanto, tali somme sono dovute al ricorrente, nella misura non contestata di € 17.185,24, come meglio specificato nei conteggi allegati alle note attoree del 16 giugno 2021, oltre accessori di legge;
- i contributi sono dovuti dal datore di lavoro all nei limiti della prescrizione CP_2 quinquennale, ad eccezione della quota contributiva a carico del lavoratore;
4 - i tributi non tempestivamente versati dal datore di lavoro all non vanno Controparte_3 detratti dalle differenze retributive;
- secondo costante giurisprudenza di legittimità, gli accessori (interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate) dovranno essere calcolati sulle somme oggetto di condanna al lordo, atteso che quanto da versare all'amministrazione finanziaria costituisce una somma di pertinenza del lavoratore, già entrata di diritto nel suo patrimonio, anche se non di fatto.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 12 aprile 2022,
NL -Banca Nazionale del Lavoro spa chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni:
“In riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma – sez. lavoro in data 12 ottobre
2021 n. 8216/2021 r.g. giudizio di primo grado n. 30614/2020, voglia rigettare integralmente le domande proposte dal sig. con il ricorso al Tribunale di Roma – sez. lavoro (RG n. CP_1
30614/2020), con la condanna del medesimo alla restituzione delle somme che gli sono state erogate in esecuzione della sentenza appellata, pari ad euro 17.617,41, e ponendo a carico di controparte le spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno, premesso di prestare acquiescenza alla statuizione avente a oggetto il pagamento allo delle differenze retributive al lordo delle imposte dovute all'Erario, formulava -in sintesi- i CP_1 seguenti motivi d'impugnazione:
a) vizio di motivazione circa il diritto del lavoratore al premio aziendale (VAP);
b) omesso rilievo che gli importi corrisposti dal datore di lavoro non genuino, provati dall'estratto contributivo, sono nel complesso superiori a quelli dovuti;
c) erroneo convincimento che i compensi dovuti a titolo di premi aziendali non contribuiscono a integrare gli importi teoricamente dovuti allo da cui poi scomputare l'aliunde CP_1 perceptum.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Proponeva CP_1 altresì appello incidentale e concludeva chiedendo:
“Rigettare l'appello proposto da NL perché infondato in fatto e in diritto e accogliere
l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza, ferma nel resto, con le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio ce per comodità di lettura si riportano:
“ 1. accertare dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate, anche a titolo risarcitorio, sin dall'origine del rapporto di lavoro con la Bnl Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. e quindi dal 1 maggio 2003 (data di inizio del rapporto di lavoro) sino al 18 gennaio 2018 e per l'effetto:
5
2. condannare Bnl Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a corrispondere al ricorrente euro
87.396,54 (una diversa somma ritenuta di giustizia) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al soddisfo”.
Con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA e C.P.A, oltre il 15% per spese generali, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erronea esclusione del diritto dello di percepire le somme spettanti a titolo di CP_1 differenze retributive quantificate sulla base di tutte le voci risultanti dalle buste paga del formale datore di lavoro;
erroneità del criterio prospettato da NL (avallato dal Tribunale) per quantificare le differenze retributive, considerando solo sei voci del CCNL Credito
(retribuzione base, scatto di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, e.d.r, 13° mensilità e premio aziendale), ma detraendo da tali voci tutte le voci percepite dal formale datore di lavoro come risultanti da buste paga;
b) erronea esclusione del diritto dello alle somme spettanti a titolo di ticket CP_1 restaurant, stante la mancata contestazione specifica da parte di NL del quantum, dell'an debeatur e della documentazione prodotta dal ricorrente (accordi sindacali NL, che fissano il valore nominale del buono pasto).
5. Radicato il contraddittorio anche sull'appello incidentale, all'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. Iniziando l'esame dei motivi di appello da quelli formulati dall'appellante incidentale, per priorità logica, osserva la Corte che la domanda dello si articola in due capi: CP_1
- la riliquidazione, secondo il CCNL Credito applicato dal datore di lavoro genuino, dei compensi corrisposti dal datore di lavoro formale per i titoli di cui alle buste paga rilasciategli, in quanto determinati secondo il -diverso- CCNL da costui applicato;
- il pagamento dei crediti maturati a titolo di VAP e di buoni pasto, emolumenti questi previsti soltanto dal CCNL Credito.
7. Per quanto riguarda la prima domanda, il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa in ragione di una ratio decidendi composita, che resiste anche nel grado.
8. In specie, osserva in primo luogo la Corte che lo on ha censurato l'accertamento del Giudice CP_1 di primo grado secondo cui in costanza di rapporto con il datore di lavoro formale egli aveva ricevuto il compenso complessivo di € 401.855,00, risultante dall'estratto contributivo , compenso ben CP_2
6 maggiore di quello ammesso come percepito (€ 385.476,00), il che già riduce ex se l'entità del credito da ritenersi effettivamente controverso tra le parti.
9. Di poi, Tribunale ha accertato l'erroneità del metodo di calcolo delle differenze retributive azionate in giudizio dallo sull'assunto che, trattandosi di rapporto di lavoro regolarizzato, il datore CP_1 di lavoro formale aveva eseguito i pagamenti imputandoli partitamente ai debiti riportati nelle buste paga, sicché le eventuali differenze a credito del lavoratore dovevano essere determinate “voce per voce”, non certo detraendo, dal totale del dovuto, il totale del percepito, perché in tal modo si è finito per applicare un principio -ossia, il noto principio c.d. “dell'assorbimento”, che vale per le ipotesi di rapporti di lavoro non formalizzati.
Si tratta di giudizio del tutto coerente con il disposto dell'art. 1193 cc e con i principi di diritto consolidati in materia (v., ex multis, Cass. n. 46/2017) e che, in ogni caso, lo on ha censurato CP_1 in alcun modo, con sua conseguente conferma anche nel grado.
10. In secondo luogo, osserva la Corte che lo non ha censurato, agli effetti dell'art. 434 cpc, il CP_1 convincimento del Tribunale, secondo cui l'indennità di reperibilità non rientra nella struttura della retribuzione prevista dal CCNL del Credito, il che -anche solo per ragioni logiche- ne preclude la riliquidazione secondo i parametri retributivi stabiliti da tale contratto collettivo e, viepiù, ne preclude il pagamento diretto da parte di NL, che lo applica ai rapporti di lavoro di cui è parte.
11. L'evenienza, che il menzionato CCNL sia presente negli atti di causa, non conduce le considerazioni della Corte in direzione diversa. Infatti, è onere di chi appella una statuizione indicare al tema impugnatorio l'errore da cui la ritiene afflitta, specificando al fine le ragioni che ne darebbero conto e le prove -che si dicono- travisate o tralasciate dal Giudice di primo grado e che invece, ove considerate, gli consentirebbero di aver ragione (art. 434 cpc).
Di converso, non spetta al Giudice dell'appello ricercare in modo autonomo, nella congerie dei dati documentali disponibili nel tema del decidere, gli elementi di conferma o di riforma della statuizione impugnata, tanto più se -come nel caso di specie- tali elementi trovano fonte in un atto di autonomia negoziale qual è, senza dubbio, il contratto collettivo di diritto privato, come tale sottratto alla presunzione di conoscenza in capo all'Ufficio.
12. Di poi, circa la pretesa del lavoratore alla riliquidazione degli emolumenti retributivi indiretti, quali l'indennità sostitutiva di ferie, dei permessi e delle festività non goduti, l'indennità di malattia, il compenso per il lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario normale di lavoro, in giorni festivi, in turni o in orari notturni, il Tribunale ha ritenuto che il diritto azionato presuppone la prova dell'effettiva prestazione dell'attività lavorativa secondo le correlate peculiari modalità di svolgimento e ha altresì ritenuto che quest'onere non era stato assolto dallo CP_1
7 13. Ebbene, l'appellante incidentale non ha devoluto al grado la ripartizione a suo carico dell'onere probatorio in questione, né ha devoluto al grado il presupposto logico della pronuncia in esame, ossia che i fatti costitutivi del diritto ai menzionati emolumenti sono l'avvenuta prestazione di lavoro con gli specifici tempi indicati (straordinario e simili), nonché la legittima mancata prestazione di lavoro
(malattia) e la prestazione di lavoro anche in periodi nei quali non era dovuta (ferie non godute e simili).
Questa ratio, quindi, resta confermata tra le parti e costituisce presupposto anche della pronuncia chiesta alla Corte.
14. Vero è che neppure nel grado lo a offerto la prova dei fatti costitutivi della pretesa in esame. CP_1
15. In particolare, la prova non è rappresentata dalla sentenza della Corte di appello n. 947/2020, che infatti ha ritenuto non contestato il periodo di lavoro, le mansioni e l'inquadramento contrattuale del lavoratore (pag. 6), ma non certo l'avvenuto svolgimento da parte sua di lavoro straordinario, festivo e notturno, la mancata fruizione di ferie, permessi e festività, ovvero la sua assenze per malattia in determinati giorni.
Del resto, neppure poteva essere altrimenti, dal momento che nel ricorso introduttivo di quel giudizio lo aveva allegato soltanto di aver lavoratore per otto ore al giorno per cinque giorni a CP_1 settimana, introducendo così nel tema del decidere dei fatti idonei a rendere incontestata, giusta l'art. 115 cpc, esclusivamente l'avvenuta prestazione da parte sua di lavoro tempo pieno, e null'altro. (v. a pag. 30, documento in atti).
16. Considerazioni analoghe valgono con riguardo a questo giudizio, dal momento che anche nell'originario ricorso ex art. 414 cpc lo a formulato soltanto la già menzionata allegazione CP_1
(v. a pag. 1).
17. Né è di ausilio alle ragioni dell'appellante incidentale il richiamo al conteggio inserito nel ricorso introduttivo di questo giudizio, le cui annotazioni inerenti ai titoli d'interesse sarebbero -nella sua prospettazione- da ritenere incontestate giusta l'art. 115 cpc.
18. Infatti, in tema di “mancata contestazione” ex art. 115 cpc sono consolidati i seguenti principi di diritto:
- i “fatti”, cui si applica l'art. 115 cpc, sono più propriamente le “circostanze di fatto” allegate dall'attore a sostegno della pretesa e non pure i “fatti giuridici”, ossia la valutazione di conformità a una certa fattispecie giuridica che di quelle circostanze è offerta dalla parte.
Tanto meno detta norma si applica alle mere difese svolte dall'attore nell'esplicare la causa petendi e alle deduzioni volte a qualificare giuridicamente i fatti storici controversi o anche
8 a circoscrivere l'esatta applicazione della normativa di riferimento (Cass. nn. 17966/2016,
21075/2016, 16970/2018, 21460/2019, 16970/2018, n. 1562/2013);
- l'operatività del principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte, dalla quale è invocato, abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere a una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione
(Cass. n. 20525/2020);
- i fatti, che una parte allega, possono essere considerati pacifici, dispensando colui che li deduce dal relativo onere probatorio, quando vengono esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa ha impostato il suo sistema difensivo su elementi e argomentazioni che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento di quei fatti. (Cass. n. 31402/2019).
19. In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, è allora evidente l'incondivisibilità della tesi del lavoratore.
Invero, il conteggio al vaglio sviluppa il computo del “dovuto” dando per assodate le complessive ore mensili di lavoro eccedenti il monte ore ordinario, le complessive giornate di ferie o di ore di permessi non goduti e così via, ma non opera alcun riferimento alle circostanze oggettive integranti i fatti costitutivi dei diritti in questione (in via esemplificativa, non si dice quando e per quanto tempo il lavoro, eccedente quello ordinario, sarebbe stato prestato;
si dicono, in relazione a più mesi nell'anno, le ore di permesso e le ferie non godute a fronte di quelle maturate, peraltro di entità mensile variabile, senza alcuna nota esplicativa circa le previsioni contrattuali di riferimento e le circostanze fattuali di rilievo secondo le pertinenti clausole collettive. Le stesse osservazioni valgono, mutatis mutandis, per le altre voci sopra elencate).
20. Proprio la mancata puntuale allegazione delle circostanze oggettive in parola osta a che sia configurabile in capo a NL un onere di contestazione, agli effetti del combinato disposto degli artt.
115 cpc e 2697 cc.
21. Osserva ancora la Corte che le annotazioni riportate nel conteggio in esame non trovano neppure riscontro documentale, perché, come rilevato dal Tribunale senza censura alcuna ad opera dello le buste paga sono state prodotte dal lavoratore in numero esiguo e tale da non coprire CP_1
l'intero periodo oggetto di causa (per mero esempio, per il 2017 sono state prodotte maggio, giugno settembre novembre dicembre e 13° mensilità; per il 2015 aprile, luglio, agosto dicembre).
22. Portando a sintesi le osservazioni svolte, si deve allora dire che è processualmente corretta anche la conclusione, cui è pervenuto il Tribunale, d'infondatezza del diritto del lavoratore alle differenze retributive rivendicate per i titoli in esame.
9 Difatti, il giudizio di esistenza di una “differenza” tra “dovuto” secondo il CCNL Credito e il
“percepito” secondo il CCNL applicato dal datore di lavoro formale è impedito, da un lato, dalla mancata esatta determinazione del primo termine (minuendo) avuto riguardo -quanto meno- agli emolumenti retributivi indiretti e all'indennità di reperibilità; dall'altro lato, il giudizio è impedito sia dall'omessa contabilizzazione al fine delle maggiori somme comunque percepite in concreto dal lavoratore, sia dalla erronea contabilizzazione del secondo termine (sottraendo) come “cumulo” dei pagamenti incassati dal lavoratore nel periodo di riferimento, quando invece eventuali “resti” avrebbero dovuto essere calcolati per singole voci.
Pertanto, resta condivisibile il ragionamento del Tribunale, secondo cui, in assenza di deduzioni più puntali, per il vero non offerte dallo neppure nel grado, “…le somme corrispondenti al CP_1
numero di giorni e di ore risultanti dalle buste paga prodotte possono quindi … ritenersi ricomprese nella differenza esistente tra la somma complessiva pari ad euro € 401.855,00 lordi, che in base CP_ all'estratto contributivo allegato al ricorso risulta esser stata già corrisposta al ricorrente, e la somma dedotta per le analoghe ragioni dal ricorrente, pari ad complessivi € 385.476,00 lordi…”.
23. Per completezza espositiva vale solo aggiungere che il conteggio prodotto dal lavoratore nel corso del giudizio di primo grado, pur modificato in alcuni passaggi rispetto a quello originario, risente dei limiti che si sono descritti, dacché il metodo di computo adottato per svilupparlo è, comunque, quello utilizzato in precedenza e di cui si sono evidenziate le esiziali criticità.
D'altro canto, neppure rispetto a tale nuovo conteggio l'appellante incidentale ha indicato alla Corte convincenti ragioni idonee a dimostrarne -piuttosto- l'immunità da vizi logici e, quindi, l'utilizzabilità ex art. 116 cpc.
24. Sempre per completezza espositiva, vale pure aggiungere che, per formulare il giudizio di esistenza di differenze a credito del lavoratore, la Corte non si sarebbe neppure potuta giovare di una c.t.u. contabile, dacché la consulenza è mezzo di valutazione della prova, non certo mezzo per ricercare i fatti da provare, come invece sarebbe accaduto nel caso di specie ove si fosse dato seguito all'incombente.
25. Né, peraltro, varrebbe opporre che la c.t.u. può anche acclarare i fatti, perché la consulenza c.d.
“percipiente” è ammessa ove i fatti non siano accertabili se non con l'impiego di tecniche o conoscenze particolari e non certo, come nel caso di specie, se i fatti non sono accertabili in quanto non allegati o individuati con criteri erronei.
26. Dunque, la statuizione del Tribunale sulla prima domanda dello va confermata anche nel CP_1
grado.
10 27. Con riguardo alla seconda domanda del lavoratore, devoluta dallo stesso al tema dell'appello limitatamente ai buoni pasto, il Tribunale ha ritenuto indimostrati in giudizio i requisiti costitutivi del diritto quali allegati dallo stesso ossia la spettanza dei predetti buoni ai “turnisti con orario CP_1
di lavoro full time distribuito in turni settimanali e prestazioni lavorative nelle giornate di sabato, festive e domenica”, evidenziando altresì che egli aveva dedotto circostanze diverse, e cioè di aver lavorato cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì, per otto ore lavorative giornaliere, senza neanche allegare che la prestazione lavorativa richiestagli prevedesse un intervallo o pausa pranzo, come prescritto invece dalle disposizioni aziendali in materia.
28 L'appellante incidentale non ha censurato di erroneità la premessa logica del ragionamento del
Tribunale, ossia che la clausola collettiva indicata da lui stesso come fonte della pretesa era quella sopra riportata, e di certo non avrebbe potuto farlo, giacché a pag. 3 dell'originario ricorso la clausola
è riportata proprio nei predetti termini.
Piuttosto, nella memoria di appello incidentale lo ha riportato la clausola collettiva in CP_1 questione nella sola parte iniziale, omettendone la parte finale, ma senza offrire alla Corte ragioni valide per ritenere che la diversa allegazione prevalesse o, quanto meno, equivalesse alla precedente
(v. infatti a pag. 20 del ricorso di appello: “…premesso che lo ha espressamente dedotto al CP_1 cap. 9 pag. 3 ricorso introduttivo che il buono pasto intero viene riconosciuto ai dipendenti NL che lavorano con orario di lavoro full time distribuito in turni settimanali…; premesso che non è mai stato contestato dalla Bnl né nel giudizio di illecito appalto…”).
Quindi, la nuova deduzione sconta i limiti di cui agli artt. 414 e 437 cpc e, come tale, è priva di qualsiasi efficacia emendativa della statuizione al vaglio, il che -per l'effetto- assorbe l'esame di ogni altra questione sollevata in tema dal lavoratore.
29. Pertanto, nel grado va confermata anche la pronuncia reiettiva della domanda dello in parola. CP_1
30. L'appello principale è infondato.
Invero, è la stessa NL ad ammette che il premio VAP è contemplato dal CCNL Credito, il che attesta la fondatezza dell'an del credito del lavoratore, che ha invero diritto, in forza della sentenza n.
947/2020, di percepire la retribuzione prevista dal predetto contratto collettivo.
31. È poi evidente che a tal titolo l'appellante non ha ricevuto alcun pagamento da parte del datore di lavoro formale, dacché, com'è pacifico in giudizio, il premio è previsto dal CCNL Credito, applicato soltanto da NL, datore di lavoro genuino.
32. Inoltre, le osservazioni svolte esaminando l'appello incidentale danno conto che il complessivo importo di € 401.855 è stato pagato dal datore di lavoro formale per prestazioni effettivamente rese
11 dallo e con imputazione a titoli specifici, concernenti emolumenti previsti esclusivamente CP_1 dal CCNL da costui applicato (e diverso dal CCNL Credito).
33. D'alto canto, neppure NL ha devoluto al grado l'accertamento del Tribunale circa l'esatto criterio d'imputazione di quel complessivo esborso (ossia, “voce per voce”) e circa l'esatto criterio contabile con cui determinare le eventuali differenze a credito del lavoratore (ossia, raffrontando titoli omogenei), il che le preclude ogni spazio per far considerare estinto per pagamento il credito in parola a mezzo dell'eccedenza tra quanto lo ha indicato come percepito (€ 385.476,00) e quanto CP_1 invece risulta a lui corrisposto giusta l'estratto conto (€ 401.855,00). CP_2
34. Tanto meno NL ha dimostrato che l'eccedenza in questione sia stata pagata senza titolo dal datore di lavoro formale, dunque come un quid pluris da poter -se del caso- opporre in compensazione fino a estinzione del debito al vaglio.
35. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello principale e l'appello incidentale vanno quindi respinti.
36. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti, tenuto conto che la controversia è stata definita con loro reciproca soccombenza.
37. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello principale.
Respinge l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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