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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 19/12/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 573/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate: dott.ssa Mariateresa Dieni – PRESIDENTE rel;
dott. Riccardo Dies – GIUDICE;
dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 573 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 22.9.2025 da:
(c.f. , nato/a a POTENZA (PZ), il Parte_1 C.F._1
23/12/1974, rappresentata e difesa – giusta procura a margine dell'atto introduttivo - dall'avv.
OR CA e dall'avv. MONTANO DEBORAH ( Indirizzo C.F._2
Telematico; ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore/dei difensori in Indirizzo
Telematico;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
17.4.1959; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. DE
FA AT FR e dall'avv. MUNGIVERA MONICA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in via Guidoni, 7, Pomigliano D'Arco;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni
pagina1 di 4 Parte attrice: come da note scritte depositate per l'udienza del 10.12.2025.
Parte convenuta: come da note scritte depositate per l'udienza del 10.12.2025.
Pubblico Ministero: accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 22.9.2025 ha chiesto la separazione Parte_1
giudiziale dal coniuge, con il quale si è unita in matrimonio il 10.7.2004 a Potenza, nonché
l'assegnazione della casa coniugale e un contributo al mantenimento del figlio ( nato a [...] Per_1
il 29.7.2002), maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
2. Con memoria di costituzione depositata in data 1.12.025, , ha contestato Controparte_1
in fatto e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze, senza nulla opporre alla domanda di separazione.
In data 1.12.2025 i procuratori della hanno depositato istanza di fissazione in trattazione scritta dell'udienza del 10.12.2025, contenente all'accordo per separazione consensuale raggiunto dalle parti e la dichiarazione che le stesse che non intendono riconciliarsi;
il giudice con provvedimento del 4.12.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza del
10.12.2025; per tale udienza i procuratori hanno depositato note scritte richiamando all'accordo delle parti.
3. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 16.12.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La domanda di separazione dei coniugi è meritevole di accoglimento.
6.1. E' infatti incontestato che la vita coniugale è divenuta intollerabile e non può più proseguire.
7. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
7.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto;
8. Ritenuto che in ragione dell'accordo raggiunto debba essere disposta la compensazione delle spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis 51 c.p.c.,
OMOLOGA
pagina2 di 4 La separazione personale tra i coniugi e autorizza i medesimi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. la signora vivrà presso la casa coniugale di Rovereto (TN) in via della Stazione n. Parte_1
70, in un immobile di proprietà esclusiva della sig.ra nella quale sarà reimmessa Parte_1
nel possesso entro e non oltre il girono 7 dicembre 2025 tramite consegna delle chiavi di casa da parte del sig. . Pertanto le parti concordano che l'abitazione coniugale, di via della CP_1
Stazione n. 70 in Rovereto, di proprietà esclusiva della signora resterà assegnata Parte_1
alla medesima.
2. la signora a procedere alla voltura delle utenze se intestate al sig. ; Parte_1 CP_1
3. il signor a prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale, previo accordo con CP_1 la signora a liberare l'immobile da persone e cose e procedere al cambio di Parte_1
residenza. In particolare i mobili che arredano il suddetto appartamento di proprietà del sig.
[...]
(ad esclusione della camera da letto) in quanto da egli acquistati, saranno prelevati dallo CP_1 stesso quando avverrà la vendita dell'appartamento, che la sig.ra si riserva di Parte_2
comunicare al predetto. I mobili saranno portati via dal sig. unitamente a suppellettili CP_1
varie, servizi di bicchieri in cristallo, servizi di piatti di sua proprietà, così come i libri di sua proprietà. Inoltre il sig. dalla proprietà di ER (PZ) della sig.ra porterà CP_1 Parte_1
via i mobili dello studio, essendo un regalo del padre, compresi tutti i libri di sua proprietà. Infine il sig. preleverà dal garage della casa coniugale ogni cosa di sua proprietà: mobili e CP_1 scaffali e ciò che faceva parte dell'ufficio di Potenza, gli attrezzi da palestra e la stanza da letto smontata.
4. Le parti concordano che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento reciproco, essendo entrambi autosufficienti, mentre il sig. verserà in favore del figlio , Controparte_1 Persona_2 maggiorenne ma non autosufficiente, un assegno di mantenimento di € 300,00 (trecento/00) mensili, così come la sig.ra che già corrisponde tale importo a , da Parte_1 Persona_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al sostenimento delle spese straordinarie nella misura del 50%, fino alla piena indipendenza economica.
5. Le parti rinunciano reciprocamente a proporre eventuali denunce/querele nei reciproci confronti e laddove le stesse fossero state sporte, a procedere alla remissione e alla conseguenziale accettazione della remissione.
Dispone
pagina3 di 4 l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile di
Potenza per le annotazioni e gli altri incombenti di legge.
COMPENSA integralmente le spese fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il presidente rel.
Dott.ssa Mariateresa Dieni
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate: dott.ssa Mariateresa Dieni – PRESIDENTE rel;
dott. Riccardo Dies – GIUDICE;
dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 573 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 22.9.2025 da:
(c.f. , nato/a a POTENZA (PZ), il Parte_1 C.F._1
23/12/1974, rappresentata e difesa – giusta procura a margine dell'atto introduttivo - dall'avv.
OR CA e dall'avv. MONTANO DEBORAH ( Indirizzo C.F._2
Telematico; ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore/dei difensori in Indirizzo
Telematico;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
17.4.1959; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. DE
FA AT FR e dall'avv. MUNGIVERA MONICA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in via Guidoni, 7, Pomigliano D'Arco;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni
pagina1 di 4 Parte attrice: come da note scritte depositate per l'udienza del 10.12.2025.
Parte convenuta: come da note scritte depositate per l'udienza del 10.12.2025.
Pubblico Ministero: accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 22.9.2025 ha chiesto la separazione Parte_1
giudiziale dal coniuge, con il quale si è unita in matrimonio il 10.7.2004 a Potenza, nonché
l'assegnazione della casa coniugale e un contributo al mantenimento del figlio ( nato a [...] Per_1
il 29.7.2002), maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
2. Con memoria di costituzione depositata in data 1.12.025, , ha contestato Controparte_1
in fatto e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze, senza nulla opporre alla domanda di separazione.
In data 1.12.2025 i procuratori della hanno depositato istanza di fissazione in trattazione scritta dell'udienza del 10.12.2025, contenente all'accordo per separazione consensuale raggiunto dalle parti e la dichiarazione che le stesse che non intendono riconciliarsi;
il giudice con provvedimento del 4.12.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza del
10.12.2025; per tale udienza i procuratori hanno depositato note scritte richiamando all'accordo delle parti.
3. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 16.12.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La domanda di separazione dei coniugi è meritevole di accoglimento.
6.1. E' infatti incontestato che la vita coniugale è divenuta intollerabile e non può più proseguire.
7. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
7.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto;
8. Ritenuto che in ragione dell'accordo raggiunto debba essere disposta la compensazione delle spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis 51 c.p.c.,
OMOLOGA
pagina2 di 4 La separazione personale tra i coniugi e autorizza i medesimi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. la signora vivrà presso la casa coniugale di Rovereto (TN) in via della Stazione n. Parte_1
70, in un immobile di proprietà esclusiva della sig.ra nella quale sarà reimmessa Parte_1
nel possesso entro e non oltre il girono 7 dicembre 2025 tramite consegna delle chiavi di casa da parte del sig. . Pertanto le parti concordano che l'abitazione coniugale, di via della CP_1
Stazione n. 70 in Rovereto, di proprietà esclusiva della signora resterà assegnata Parte_1
alla medesima.
2. la signora a procedere alla voltura delle utenze se intestate al sig. ; Parte_1 CP_1
3. il signor a prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale, previo accordo con CP_1 la signora a liberare l'immobile da persone e cose e procedere al cambio di Parte_1
residenza. In particolare i mobili che arredano il suddetto appartamento di proprietà del sig.
[...]
(ad esclusione della camera da letto) in quanto da egli acquistati, saranno prelevati dallo CP_1 stesso quando avverrà la vendita dell'appartamento, che la sig.ra si riserva di Parte_2
comunicare al predetto. I mobili saranno portati via dal sig. unitamente a suppellettili CP_1
varie, servizi di bicchieri in cristallo, servizi di piatti di sua proprietà, così come i libri di sua proprietà. Inoltre il sig. dalla proprietà di ER (PZ) della sig.ra porterà CP_1 Parte_1
via i mobili dello studio, essendo un regalo del padre, compresi tutti i libri di sua proprietà. Infine il sig. preleverà dal garage della casa coniugale ogni cosa di sua proprietà: mobili e CP_1 scaffali e ciò che faceva parte dell'ufficio di Potenza, gli attrezzi da palestra e la stanza da letto smontata.
4. Le parti concordano che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento reciproco, essendo entrambi autosufficienti, mentre il sig. verserà in favore del figlio , Controparte_1 Persona_2 maggiorenne ma non autosufficiente, un assegno di mantenimento di € 300,00 (trecento/00) mensili, così come la sig.ra che già corrisponde tale importo a , da Parte_1 Persona_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al sostenimento delle spese straordinarie nella misura del 50%, fino alla piena indipendenza economica.
5. Le parti rinunciano reciprocamente a proporre eventuali denunce/querele nei reciproci confronti e laddove le stesse fossero state sporte, a procedere alla remissione e alla conseguenziale accettazione della remissione.
Dispone
pagina3 di 4 l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile di
Potenza per le annotazioni e gli altri incombenti di legge.
COMPENSA integralmente le spese fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il presidente rel.
Dott.ssa Mariateresa Dieni
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