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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2306/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Volontaria giurisdizione PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Silvia Corinaldesi Presidente Alessandro Di Tano Giudice Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2306/2024 promosso da:
), nata il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
e
), nato il [...] ad [...]; CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Federica Negretti giusta delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE Controparte_2
;
[...]
CONCLUSIONI, precisate all'udienza del 15/11/2024, sostituita dalla c.d. trattazione scritta:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, potendo gli stessi fissare la propria dimora ove lo ritengono più opportuno, dandosene reciproca ed immediata comunicazione da recapitarsi alla residenza dell'altro coniuge entro 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata ar dell'avvenuta variazione.
2. La casa coniugale resterà nella esclusiva proprietà della signora con tutti Parte_1 gli arredi che resteranno anch'essi di sua proprietà;
3. Le parti essendo economicamente indipendenti non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e, pertanto, rinunciano all'assegno e/o ad ogni altra indennità e/o emolumento economico;
4. entrambe le parti dichiarano che rinunciano a qualsivoglia reciproca ragione di credito per qualsivoglia titolo o ragione in ordine ai rapporti pregressi;
5. spese di lite compensate”.
* * *
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona in data 07/09/2002.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 04/06/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii. Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza del 20/09/2023 con cui il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi è divenuta definitiva. Risulta, quindi, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte) richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge 898 cit.; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza, del resto, confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ancona il 07/09/2002 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 174, parte 2, serie A dell'anno 2002.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente al mantenimento essendo entrambe economicamente indipendente). Il Collegio può, pertanto, dare atto, in assenza di figli nati dal matrimonio, dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite sono compensate in ragione della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e ad Ancona in data 07/09/2002 e trascritto nel Registro dello
[...] CP_1
Stato Civile di detto Comune al n. 174, parte 2, serie A dell'anno 2002; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 2 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024 Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Volontaria giurisdizione PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Silvia Corinaldesi Presidente Alessandro Di Tano Giudice Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2306/2024 promosso da:
), nata il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
e
), nato il [...] ad [...]; CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Federica Negretti giusta delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE Controparte_2
;
[...]
CONCLUSIONI, precisate all'udienza del 15/11/2024, sostituita dalla c.d. trattazione scritta:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, potendo gli stessi fissare la propria dimora ove lo ritengono più opportuno, dandosene reciproca ed immediata comunicazione da recapitarsi alla residenza dell'altro coniuge entro 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata ar dell'avvenuta variazione.
2. La casa coniugale resterà nella esclusiva proprietà della signora con tutti Parte_1 gli arredi che resteranno anch'essi di sua proprietà;
3. Le parti essendo economicamente indipendenti non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e, pertanto, rinunciano all'assegno e/o ad ogni altra indennità e/o emolumento economico;
4. entrambe le parti dichiarano che rinunciano a qualsivoglia reciproca ragione di credito per qualsivoglia titolo o ragione in ordine ai rapporti pregressi;
5. spese di lite compensate”.
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- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona in data 07/09/2002.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 04/06/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii. Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza del 20/09/2023 con cui il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi è divenuta definitiva. Risulta, quindi, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte) richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge 898 cit.; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza, del resto, confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ancona il 07/09/2002 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 174, parte 2, serie A dell'anno 2002.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente al mantenimento essendo entrambe economicamente indipendente). Il Collegio può, pertanto, dare atto, in assenza di figli nati dal matrimonio, dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite sono compensate in ragione della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e ad Ancona in data 07/09/2002 e trascritto nel Registro dello
[...] CP_1
Stato Civile di detto Comune al n. 174, parte 2, serie A dell'anno 2002; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 2 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024 Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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