Decreto cautelare 5 luglio 2021
Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza 22 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 05/07/2021, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00289/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00676/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia n. 24;
contro
Comune di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche inaudita altera parte,
i) dell'ordinanza n. -OMISSIS-, notificata in pari data, a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Ambiente - SUAP del Comune di Scorzè avente ad oggetto: “ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ - SANZIONE ACCESSORIA PREVISTA DALL'ART. 15, C. 4 LETT. C DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI GIOCHI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 88 DEL 25.11.2016”;
ii) degli artt. 14 e 15 del Regolamento Comunale in materia di giochi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- n. 88 del 25 novembre 2016;
iii) di ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che con il ricorso in epigrafe, assistito da istanza cautelare anche inaudita altera parte, è stato chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale è stata imposta alla ricorrente la chiusura dell’esercizio da questa gestito in Comune di Scorzè, a seguito della rilevata inosservanza degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento presenti all’interno del locale adibito dalla medesima a sala giochi;
che con il ricorso sono stati dedotti plurimi motivi di censura che hanno interessato il provvedimento di sospensione e quindi l’atto ad esso presupposto, ossia il regolamento comunale in materia di giochi, laddove prevede gli orari di messa in esercizio degli apparecchi automatici di intrattenimento;
che in tale contesto la richiesta di tutela monocratica ex art. 56 c.p.a. è stata motivata espressamente con riferimento al pregiudizio che la società ricorrente subirebbe dall’esecuzione del provvedimento di sospensione dell’attività per trenta giorni a decorrere dal 2 luglio sino al 31 luglio 2021;
atteso che la prima camera di consiglio processualmente utile per la trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale è quella calendarizzata per l’8 settembre 2021, quando ormai gli effetti pregiudizievoli della sospensione si saranno verificati;
ritenuta, quindi, la sussistenza del pregiudizio dedotto, non riparabile all’esito della camera di consiglio in cui la richiesta verrà esaminata dal Collegio, per cui la richiesta cautelare inaudita altera parte può trovare accoglimento con esclusivo riferimento al provvedimento che ha imposto alla ricorrente la sospensione dell’attività di gioco svolta all’interno della sala da questa gestita;
impregiudicato ogni ulteriore approfondimento, riservato alla sede collegiale, in ordine ai motivi di ricorso dedotti avverso gli atti impugnati;
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche nei termini di cui in motivazione ossia limitatamente al provvedimento – ordinanza sindacale n.40 del 30.6.2021 - con il quale è stata disposta la sospensione dell’attività della sala giochi per giorni trenta a decorrere dal 2 luglio 2021 sino al 31 luglio 2021.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 5 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO