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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5830 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 453 del 04.02.2025, iscritto al n. 2120/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(nuova denominazione di , C.F. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
con sede in Viale Lodovico Scarampo n. 15 Milano, in persona del Procuratore dott.
[...]
in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Pt_3 Persona_1 in data 20 febbraio 2024, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.
[...]
; C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Via Amendola Parete (CE), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Midiocestomarco
(C.F. ; C.F._2
Appellato
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.07.2022, la , attualmente Parte_2
denominata conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord il Parte_1 [...]
per chiederne la condanna al pagamento di € 140.941,48 per sorte capitale ed interessi CP_1
moratori.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva di essere cessionaria di crediti vantati dalla HE
OM s.p.a. nei confronti del per forniture di energia elettrica e gas erogate in Controparte_1
assenza di contratto, in quanto eseguite rispettivamente in regime di salvaguardia e di ultima istanza. La evidenziava al riguardo che tra l'1 ottobre 2020 ed il 30 settembre 2021 la Pt_1
HE OM S.p.A. veniva individuata, mediante una procedura ad evidenza pubblica, come esercente il Servizio di Ultima Istanza per la fornitura di gas per il Comune di (con rinnovo CP_1 per l'anno 2022). Per la fornitura di energia elettrica, la HE OM S.p.A. era scelta con procedura concorsuale pubblica quale esercente il Servizio a tutele graduali nel periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024.
In virtù di ciò chiedeva la condanna del al pagamento dell'importo sopra indicato, a titolo CP_1
di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e di gas.
Si costituiva il eccependo il difetto di legittimazione attiva, l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del diritto ai sensi dell'art 2948 c.c., nonché chiedendo nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata.
Con la comparsa conclusionale la precisava che il nelle more Parte_1 Controparte_1
del giudizio, aveva provveduto a saldare parte delle fatture emesse dalla HE OM S.p.A., per cui chiedeva il pagamento del residuo importo di € 73.125.72 in luogo della somma oggetto dell'originaria domanda.
Con sentenza n. 453/2025, pubblicata in data 04.02.2025, il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda della in quanto infondata. Parte_1
Ad avviso del Giudice di prime cure “il fatto, pacifico, che l'erogazione della prestazione sia avvenuta in regime di salvaguardia secondo la disciplina summenzionata può comportare, quale sua naturale conseguenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam, in quanto trattasi di obbligazione ex lege, ma non anche che si possa prescindere dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 citato, che risponde, come detto, a esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost.. In
2 altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili e preminenti esigenze pubblicistiche. La mancanza di prova in ordine all'impegno di spesa e alla copertura finanziaria della somministrazione, il cui onere, in quanto elemento costitutivo della pretesa, è a carico dell'attrice, comporta l'infondatezza della domanda di pagamento”.
Inoltre, il Tribunale rigettava la domanda di arricchimento ingiustificato in quanto quest'ultima, avendo natura sussidiaria, “è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico. In virtù di tutto quanto esposto, pertanto, le domande attoree vanno tutte rigettate”.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, con atto di citazione notificato in Parte_1
data 05/05/2025, per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la decisione in quanto non avrebbe considerato che, trattandosi di prestazioni erogate dalla HE OM S.p.A. in regime di salvaguardia (obbligazione ex lege), non sarebbe applicabile la disciplina di cui agli artt. 183 e 192 del d.lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.) relativa all'obbligo dell'impegno di spesa, giacché quest'ultimo postulerebbe la presenza di una delibera a contrarre e, pertanto, ricorrerebbe solo nei casi in cui il rapporto abbia fonte contrattuale. Pertanto, ad avviso dell'odierno appellante, l'onere della prova del credito risulterebbe assolto con la produzione in giudizio delle fatture attestanti le forniture, le quali proverebbero il fatto costitutivo, a fronte del quale il non avrebbe dato prova di un fatto Controparte_1
impeditivo, modificativo o estintivo, idoneo a paralizzare la domanda attorea.
Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art 2041 c.c.
Si è costituito il riportandosi alle proprie precedenti difese e chiedendo il rigetto Controparte_1
del gravame, con conferma integrale della sentenza impugnata.
3 QUESTIONI PRELIMINARI
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo il gravame rispettoso dell'art. 342 c.p.c. da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
L'appello proposto dalla appare conforme al disposto di cui all'art 342 c.p.c. in quanto la Pt_1
parte non si è limita a reiterare le argomentazioni spese in primo grado, ma ha individuato in modo chiaro e preciso i capi della sentenza che, a suo avviso, sono meritevoli di censura.
L'appellante ha depositato una nota in data 29.10.2025 nella quale ha chiesto sia di modificare il verbale di udienza che la concessione dei termini ex art. 352 cpc. Sul punto va precisato che tale nota è del tutto inammissibile, in quanto depositata successivamente alla riserva della causa in decisione. In ogni caso, non è certo possibile modificare il verbale redatto in udienza, né possono essere concessi i termini ex art. 352 cpc, tenuto conto che le parti hanno discusso e concluso innanzi al collegio ex art. 350 bis cpc e la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc.
I MOTIVI DI APPELLO
Il primo motivo di appello è fondato.
L'appellante sostiene che, trattandosi di prestazioni erogate dalla HE OM S.p.A. in regime di salvaguardia (obbligazione ex lege), non sarebbe applicabile la disciplina di cui agli artt. 183 e 192 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) relativa all'obbligo dell'impegno di spesa, giacché quest'ultimo postulerebbe la presenza di una delibera a contrarre e, pertanto, ricorrerebbe solo nei casi in cui il rapporto abbia fonte contrattuale. Pertanto, l'onere della prova del credito risulterebbe assolto con la produzione in giudizio delle fatture attestanti le forniture, le quali proverebbero il fatto costitutivo, a fronte del quale il non avrebbe dato prova di un fatto impeditivo, modificativo o Controparte_1
estintivo, idoneo a paralizzare la domanda attorea.
Sul punto va premesso che il quale ente pubblico, rientra tra i soggetti c.d. non Controparte_1
disalimentabili per i quali vige il divieto di interruzione delle forniture, in ragione della funzione di
4 pubblico interesse da essi esercitata. Per tale ragione, l'assegnazione della fornitura alla HE
OM e la prosecuzione del rapporto con il sono avvenuti senza la stipulazione di alcun CP_1
contratto, avendo la somministrazione fonte legale e non convenzionale. Si è, infatti, in presenza di erogazioni fornite in regime di salvaguardia e di ultima istanza, che non richiedono per loro natura la stipulazione di un contratto scritto.
Ne consegue l'inapplicabilità alla fattispecie dell'artt. 17 del R.D. 2440/1923, norma che prevede l'obbligo di forma scritta ad substantiam per i contratti conclusi tra PA e privati.
In casi analoghi la Corte di Cassazione ha aderito all'orientamento che reputa non necessaria la conclusione di un contratto scritto tra la PA ed il somministratore affermando che “si è in presenza di uno "scambio senza accordo", il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del servizio di salvaguardia” (Corte Cass. Sez. III, ord. 22.07.2024 n. 20140).
Per questi motivi
, contrariamente a quanto argomentato dal la Controparte_1 Parte_1
non era tenuta a produrre copia del contratto di somministrazione, dovendo essa limitarsi a produrre, come poi ha fatto, copia del contratto di cessione concluso tra quest'ultima (all'epoca dei fatti denominata e la HE OM S.R.L. Parte_2
Ciò precisato, ad avviso del Giudice di prime cure la HE OM non avrebbe diritto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese, mancando la prova dell'esistenza di un impegno di spesa dell'ente pubblico ai sensi degli artt. 183 e 191 TUEL.
Questo Collegio non condivide la motivazione del Tribunale, per le seguenti ragioni.
Per esigenze di controllo e di contenimento del disavanzo pubblico, l'art 191 TUEL prevede che gli
Enti locali possano effettuare spese solo ove sussista un impegno contabile o di spesa registrato nel programma di bilancio di previsione insieme all'attestazione di copertura finanziaria. L'impegno di spesa serve ad accantonare le somme necessarie ed è condizione di legittimità dell'impegno contabile.
L'impegno di spesa, dunque, segue l'impegno giuridico e per questo è atto a carattere vincolato, sebbene sia dotato di una propria autonomia poiché implica una scelta nel quomodo e nel quantum, ma non nell'an. Dunque, l'obbligo giuridico privo di impegno di spesa normalmente assume la connotazione patologica di debito fuori bilancio. Tale ricostruzione è avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale di recente ha sostenuto che l'art 191 TUEL “chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U.
5 della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n.
142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (…) Tali previsioni - e, in particolare, l'art.
191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U, 10 giugno 2005, n. 12195; Cass., sez.
U, 28 giugno 2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa
(Cass., sez. III, ordinanza 21.06.2024 n. 17197)”.
Per questi motivi
, in caso di acquisizione di beni e servizi in assenza dell'impegno di spesa l'ente locale non risponde per le obbligazioni contratte, le quali gravano in capo al funzionario che ha autorizzato la spesa, salvo il successivo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art
194 TUEL.
Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato tali principi, rilevando la carenza della documentazione comprovante l'impegno di spesa per le prestazioni erogate dalla HE OM S.p.A., rigettando di conseguenza la domanda.
Tuttavia, le conclusioni cui giunge il Tribunale non tengono conto del fatto che le somministrazioni erogate dalla HE OM S.p.A. al erano prestazioni periodiche e continuative, CP_1 CP_1 per cui l'impegno di spesa, a norma dell'art. 183, comma 2, lett. c) D. lgs. n. 267/2000, era
“automatico”, derivando cioè dalla mera approvazione dei bilanci. Pertanto, quel controllo autorizzativo che è funzionale all'esigenza di contingentare la spesa pubblica, in tali casi è effettuato a valle con l'approvazione del bilancio.
Ne consegue che l'erogazione delle forniture di gas ed energia elettrica della HE OM S.p.A., essendo inquadrabile nella categoria dei rapporti di somministrazione a carattere continuativo, non richiedeva una specifica autorizzazione di spesa, ma la sola approvazione del bilancio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'assenza di un impegno di spesa non esclude la debenza dei pagamenti da parte del che risultano dovuti sulla base delle fatture Controparte_1
regolarmente emesse dalla HE OM S.p.A.
6 Vi sono, dunque, rapporti di durata come quelli aventi ad oggetto la somministrazione da eseguire mediante prestazioni continuative, nei quali già l'approvazione del bilancio costituisce impegno di spesa.
Questo Collegio non ignora l'interpretazione che la Corte di Cassazione ha dato in tempi recenti sull'essenzialità dell'impegno di spesa ai fini della validità dell'obbligazione sorta tra la P.A. e l'impresa fornitrice del servizio, affermando che: “costituisce un principio saldamente invalso che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato ini attuazione” (Corte di Cass., sez. III, ord. n.
17197/2024). Tuttavia, tale ricostruzione non è pertinente al caso di specie in quanto non ha ad oggetto i rapporti di fornitura a carattere continuativo nascenti da previsione legislativa, ma obbligazioni sorte da contratto concluso tra la P.A. e la società erogatrice.
Né può dirsi persuasiva l'affermazione del Tribunale secondo cui il regime di salvaguardia si applicherebbe ai soli enti domestici e non agli enti pubblici. Sul punto giova evidenziare che il regime di salvaguardia è stato introdotto con Decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, promulgato per introdurre misure urgenti in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia e attuazione di direttive europee, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. La ratio della suddetta normativa, si ribadisce ancora una volta, è quella di tutelare i clienti finali che non hanno la possibilità di scegliere un fornitore sul mercato libero.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il regime di salvaguardia “è stato introdotto dal D.L. 18 giugno 2007, n. 73, nei confronti di tutti gli utenti di energia elettrica non domestici di medie e grandi dimensioni, risultanti non somministrati sul mercato libero (ad esempio per non avere scelto il proprio fornitore sul mercato libero, per essersi sciolto il precedente contratto, per essere connessi a bassa tensione, con fatturato annuo superiore a 10 milioni di Euro
e oltre 50 dipendenti), ai quali il legislatore ha disposto che dovesse, senza soluzione di continuità, essere garantita l'erogazione del servizio da parte di un fornitore, individuato attraverso procedure concorsuali per aree territoriali” (Corte di Cassazione, Sez. III, ord. 28/09/2018, n. 23478).
Il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica si è avuto in modo graduale ed ha coinvolto due categorie di clienti finali: i clienti domestici e le piccole imprese ed i clienti non domestici. Come è emerso dalla delibera n. 156/2007 dell'AEEG, oggi ARERA (Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) il nuovo assetto tariffario individua due regimi: il
7 servizio di maggior tutela ed il regime di salvaguardia. Quest'ultimo è rivolto a tutti i clienti finali non domestici (ai quali viceversa si applica il servizio di maggior tutela) non ammessi al servizio di maggior tutela.
Le tariffe di maggior tutela sono state pensate dall' come strumento di riferimento certo per CP_2 tutta quella fascia di clientela meno “forte” sotto il profilo contrattuale. Il prezzo di salvaguardia invece si identifica come un vero e proprio prezzo da libero mercato. Esso è stabilito in base alle disposizioni dell'ARERA e con modalità di calcolo fissate con decreto dal Ministro dello Sviluppo
Economico per i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione.
Ebbene, il di , quale ente non domestico, va ricompreso tra i destinatari del Regime CP_1 CP_1
di Salvaguardia, per cui, devono ritenersi errate le conclusioni cui giunge il Tribunale secondo cui gli enti pubblici sarebbero esclusi dal regime di salvaguardia in quanto clienti non domestici.
Avendo stabilito il diritto dell'appellante di ottenere il pagamento del corrispettivo per l'erogazione delle forniture rese all'ente pubblico, vanno analizzate a questo punto le difese proposte in primo grado dal e ribadite in questa sede, concernenti la prescrizione del diritto, il difetto di CP_1 legittimazione attiva e l'ammontare del credito, difese che non sono state analizzate dal Tribunale essendo stata la controversia decisa sulla base della ragione più liquida.
Quanto al presunto difetto di legittimazione attiva della l'odierno appellato ha Parte_1
sostenuto che la cessione non avrebbe avuto efficacia traslativa nei confronti della cessionaria a causa di un errore nella notificazione del contratto di cessione del credito, in quanto entrambi gli indirizzi PEC del mittente e del destinatario non risultavano dai Pubblici Elenchi.
L'eccezione è infondata.
L'appellato confonde il requisito della notificazione della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'opponibilità della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo, con l'effettivo trasferimento della titolarità del credito, presupposto fondante la legittimazione del cessionario.
Difatti, la cessione del credito rientra nel novero dei contratti consensuali ad efficacia reale, ove lo scambio del consenso tra cedente e cessionario è sufficiente di per sé a produrre il trasferimento della titolarità del diritto di credito ai sensi dell'art 1376 c.c. (c.d. principio del consenso traslativo), con la conseguenza che a partire da questo momento il cessionario ha legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta (cfr. Cass. n. 11436/2021).
8 Diversa è la funzione assolta dall'art. 1264 c. 1 c.c., che è quella rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, prevedendosi che la prestazione eseguita nei confronti del cedente abbia effetto liberatorio quando il debitore non abbia accettato la cessione o non abbia avuto notifica della stessa.
La disposizione in parola ha lo scopo di tutelare l'affidamento del debitore ceduto, per cui l'effetto liberatorio della prestazione eseguita verso colui che risulta essere il titolare apparente del credito viene meno nel caso in cui il cessionario dia prova della conoscenza della cessione da parte del ceduto.
Parimenti, non è rilevante l'argomento speso dalla parte appellata secondo cui l'odierna appellante non avrebbe legittimazione a pretendere il pagamento dei crediti in quanto inesigibili giacché la cessione avrebbe avuto ad oggetto fatture non ancora scadute.
Invero, l'atto di cessione concluso con scrittura privata tra la HE OM S.p.A. e la Parte_1
è riconducibile ad un contratto di factoring, che può avere ad oggetto la cessione di crediti in
[...]
massa non ancora esigibili che le imprese, solitamente venditrici di beni, vantano nei confronti della clientela;
tale acquisto avviene in forza di una convenzione per la quale l'imprenditore si obbliga a cedere al factor tutti suoi crediti, presenti e futuri, derivati o derivanti dall'esercizio dell'impresa.
Emerge, dunque, una funzione di finanziamento in quanto il factor anticipa all'impresa l'importo dei crediti acquistati, finanziando l'impresa stessa attraverso un'atipica operazione di sconto.
Ne consegue, che la cessione potrà avere ad oggetto anche crediti non ancora esigibili, futuri o condizionati, senza che ciò possa incidere sulla vicenda traslativa né determinando la carenza di legittimazione attiva del cessionario.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione del credito, deve evidenziarsi che in materia di crediti derivanti da contratti di somministrazione di energia elettrica e gas naturale, trova applicazione la disciplina introdotta dalla Legge Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017, art. 1 commi da 4 a 10) come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) e dalle conseguenti Deliberazioni dell'Autorità di regolazione Energia Reti ed Ambiente, che stabilisce la prescrizione biennale per tutte le bollette ed i conguagli relativi a consumi di energia elettrica ricevute successivamente all'1/03/2018 e per tutte le bollette ed i conguagli relativi a consumi di gas ricevuti successivamente all'1/01/2019.
Ebbene, come risulta dalla documentazione allegata da parte dell'appellante, le fatture oggetto di cessione risalgono a forniture di energia elettrica e di gas effettuate tra il 2021 ed il 2022, la cui scadenza è riconducibile al periodo che va dall'1/12/2021 al 30/06/2022, per cui nessuno dei crediti oggetto di cessione può dirsi prescritto al momento della proposizione del presente giudizio.
9 Infine, in ordine alla prova dell'ammontare del credito, si osserva quanto segue.
Nel caso di somministrazione mediante un contatore, come nel caso di specie, le fatture/bollette costituiscono prova del credito poiché, secondo giurisprudenza “Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” (Cass. Ord. n. 13605/2019
Cass. sent. n. 512/2025).
La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e che i consumi erano stati correttamente rilevati.
Ciononostante, va altresì osservato che, affinché la presunzione possa ritenersi utilmente superata, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio, perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, nonché altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore) (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass.,
10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605).
In assenza di tale contestazione specifica, le misurazioni comunicate dal distributore devono quindi reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura.
Nel caso di specie, la contestazione sollevata dal non reca alcun elemento utile a Controparte_1 porre in dubbio l'attendibilità delle misurazioni riportate nelle fatture, risultando ancorata al mero rilievo astratto dell'inidoneità probatoria delle fatture azionate dalla cessionaria.
Pertanto, le fatture presenti agli atti sono prove sufficienti a dimostrare la sussistenza del credito attualmente oggetto di contesa.
Per le ragioni espresse fin qui, l'appello va accolto, con condanna del al Controparte_1
pagamento della sorte capitale di € 73.125,72.
L'appellante ha chiesto anche il pagamento:
- degli interessi moratori maturati e maturandi sull'originaria sorte capitale azionata (Euro
140.941,48), determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
10 231/02 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino all'effettivo soddisfo da parte di . Parte_1
- degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02;
- di € 3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato le fatture costituenti l'intera sorte capitale.
Tali domande non possono essere accolte.
Proprio perché non derivanti da un contratto, i crediti ceduti alla società appellante non sono soggetti alle disposizioni dettate dal d.lgs. 231/2002, applicabili, secondo l'art. 1, co. 1, dello stesso decreto, «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», per tale dovendo intendersi, secondo l'art. 2, co. 1, lett. a), di quel decreto, ogni contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
In mancanza della prova della sottoscrizione del contratto, alla società appellante spettano pertanto, oltre alla sorte capitale, soltanto gli interessi legali previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c., da calcolare perciò comunque secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002, ma solo a decorrere dal 20 luglio 2022, giorno successivo alla data della notificazione al Comune appellato della citazione introduttiva del processo di primo grado.
Ugualmente, non sono dovuti gli interessi anatocistici, posto che, a prescindere da ogni altra considerazione, la loro domanda si riferisce esclusivamente a quelli che la medesima società appellante assume prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data della notificazione della predetta citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai quali detta società, per quanto detto, non ha diritto.
Le medesime considerazioni portano ad escludere il diritto dell'appellante di ricevere l'importo di €
3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02.
Concludendo, in riforma della sentenza appellata, la domanda della società appellante va accolta nei termini sopra precisati e il appellato va, dunque, condannato a pagare a detta società CP_1
11 l'importo di € 73.125,72, oltre agli interessi legali maturati su tale importo ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., cioè secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co 2, del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 20 luglio 2022.
Inoltre, il va, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., condannato a rifondere alla società Controparte_1 appellante le spese di entrambi i gradi del processo che vanno liquidate d'ufficio in base ai parametri indicati dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della controversia, da collocare, ragguagliandolo al decisum, nello scaglione da € 52.001,00 a
€ 260.000,00, in € 8.500,00 per compensi del giudizio di primo grado ed € 10.500 per compensi dell'appello, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 453/2025 pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna il
[...]
al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 73.125,72, oltre interessi CP_1 legali ai sensi dell'art 1284, IV co., c.c. a decorrere dal 20 luglio 2022;
- condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 8.500,00 per compenso professionale ed € 1.275,00 per spese generali e per il secondo grado in € 10.500,00 per compenso professionale ed € 1.575,00 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 453 del 04.02.2025, iscritto al n. 2120/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(nuova denominazione di , C.F. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
con sede in Viale Lodovico Scarampo n. 15 Milano, in persona del Procuratore dott.
[...]
in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Pt_3 Persona_1 in data 20 febbraio 2024, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.
[...]
; C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Via Amendola Parete (CE), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Midiocestomarco
(C.F. ; C.F._2
Appellato
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.07.2022, la , attualmente Parte_2
denominata conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord il Parte_1 [...]
per chiederne la condanna al pagamento di € 140.941,48 per sorte capitale ed interessi CP_1
moratori.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva di essere cessionaria di crediti vantati dalla HE
OM s.p.a. nei confronti del per forniture di energia elettrica e gas erogate in Controparte_1
assenza di contratto, in quanto eseguite rispettivamente in regime di salvaguardia e di ultima istanza. La evidenziava al riguardo che tra l'1 ottobre 2020 ed il 30 settembre 2021 la Pt_1
HE OM S.p.A. veniva individuata, mediante una procedura ad evidenza pubblica, come esercente il Servizio di Ultima Istanza per la fornitura di gas per il Comune di (con rinnovo CP_1 per l'anno 2022). Per la fornitura di energia elettrica, la HE OM S.p.A. era scelta con procedura concorsuale pubblica quale esercente il Servizio a tutele graduali nel periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024.
In virtù di ciò chiedeva la condanna del al pagamento dell'importo sopra indicato, a titolo CP_1
di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e di gas.
Si costituiva il eccependo il difetto di legittimazione attiva, l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del diritto ai sensi dell'art 2948 c.c., nonché chiedendo nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata.
Con la comparsa conclusionale la precisava che il nelle more Parte_1 Controparte_1
del giudizio, aveva provveduto a saldare parte delle fatture emesse dalla HE OM S.p.A., per cui chiedeva il pagamento del residuo importo di € 73.125.72 in luogo della somma oggetto dell'originaria domanda.
Con sentenza n. 453/2025, pubblicata in data 04.02.2025, il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda della in quanto infondata. Parte_1
Ad avviso del Giudice di prime cure “il fatto, pacifico, che l'erogazione della prestazione sia avvenuta in regime di salvaguardia secondo la disciplina summenzionata può comportare, quale sua naturale conseguenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam, in quanto trattasi di obbligazione ex lege, ma non anche che si possa prescindere dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 citato, che risponde, come detto, a esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost.. In
2 altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili e preminenti esigenze pubblicistiche. La mancanza di prova in ordine all'impegno di spesa e alla copertura finanziaria della somministrazione, il cui onere, in quanto elemento costitutivo della pretesa, è a carico dell'attrice, comporta l'infondatezza della domanda di pagamento”.
Inoltre, il Tribunale rigettava la domanda di arricchimento ingiustificato in quanto quest'ultima, avendo natura sussidiaria, “è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico. In virtù di tutto quanto esposto, pertanto, le domande attoree vanno tutte rigettate”.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, con atto di citazione notificato in Parte_1
data 05/05/2025, per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la decisione in quanto non avrebbe considerato che, trattandosi di prestazioni erogate dalla HE OM S.p.A. in regime di salvaguardia (obbligazione ex lege), non sarebbe applicabile la disciplina di cui agli artt. 183 e 192 del d.lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.) relativa all'obbligo dell'impegno di spesa, giacché quest'ultimo postulerebbe la presenza di una delibera a contrarre e, pertanto, ricorrerebbe solo nei casi in cui il rapporto abbia fonte contrattuale. Pertanto, ad avviso dell'odierno appellante, l'onere della prova del credito risulterebbe assolto con la produzione in giudizio delle fatture attestanti le forniture, le quali proverebbero il fatto costitutivo, a fronte del quale il non avrebbe dato prova di un fatto Controparte_1
impeditivo, modificativo o estintivo, idoneo a paralizzare la domanda attorea.
Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art 2041 c.c.
Si è costituito il riportandosi alle proprie precedenti difese e chiedendo il rigetto Controparte_1
del gravame, con conferma integrale della sentenza impugnata.
3 QUESTIONI PRELIMINARI
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo il gravame rispettoso dell'art. 342 c.p.c. da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
L'appello proposto dalla appare conforme al disposto di cui all'art 342 c.p.c. in quanto la Pt_1
parte non si è limita a reiterare le argomentazioni spese in primo grado, ma ha individuato in modo chiaro e preciso i capi della sentenza che, a suo avviso, sono meritevoli di censura.
L'appellante ha depositato una nota in data 29.10.2025 nella quale ha chiesto sia di modificare il verbale di udienza che la concessione dei termini ex art. 352 cpc. Sul punto va precisato che tale nota è del tutto inammissibile, in quanto depositata successivamente alla riserva della causa in decisione. In ogni caso, non è certo possibile modificare il verbale redatto in udienza, né possono essere concessi i termini ex art. 352 cpc, tenuto conto che le parti hanno discusso e concluso innanzi al collegio ex art. 350 bis cpc e la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc.
I MOTIVI DI APPELLO
Il primo motivo di appello è fondato.
L'appellante sostiene che, trattandosi di prestazioni erogate dalla HE OM S.p.A. in regime di salvaguardia (obbligazione ex lege), non sarebbe applicabile la disciplina di cui agli artt. 183 e 192 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) relativa all'obbligo dell'impegno di spesa, giacché quest'ultimo postulerebbe la presenza di una delibera a contrarre e, pertanto, ricorrerebbe solo nei casi in cui il rapporto abbia fonte contrattuale. Pertanto, l'onere della prova del credito risulterebbe assolto con la produzione in giudizio delle fatture attestanti le forniture, le quali proverebbero il fatto costitutivo, a fronte del quale il non avrebbe dato prova di un fatto impeditivo, modificativo o Controparte_1
estintivo, idoneo a paralizzare la domanda attorea.
Sul punto va premesso che il quale ente pubblico, rientra tra i soggetti c.d. non Controparte_1
disalimentabili per i quali vige il divieto di interruzione delle forniture, in ragione della funzione di
4 pubblico interesse da essi esercitata. Per tale ragione, l'assegnazione della fornitura alla HE
OM e la prosecuzione del rapporto con il sono avvenuti senza la stipulazione di alcun CP_1
contratto, avendo la somministrazione fonte legale e non convenzionale. Si è, infatti, in presenza di erogazioni fornite in regime di salvaguardia e di ultima istanza, che non richiedono per loro natura la stipulazione di un contratto scritto.
Ne consegue l'inapplicabilità alla fattispecie dell'artt. 17 del R.D. 2440/1923, norma che prevede l'obbligo di forma scritta ad substantiam per i contratti conclusi tra PA e privati.
In casi analoghi la Corte di Cassazione ha aderito all'orientamento che reputa non necessaria la conclusione di un contratto scritto tra la PA ed il somministratore affermando che “si è in presenza di uno "scambio senza accordo", il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del servizio di salvaguardia” (Corte Cass. Sez. III, ord. 22.07.2024 n. 20140).
Per questi motivi
, contrariamente a quanto argomentato dal la Controparte_1 Parte_1
non era tenuta a produrre copia del contratto di somministrazione, dovendo essa limitarsi a produrre, come poi ha fatto, copia del contratto di cessione concluso tra quest'ultima (all'epoca dei fatti denominata e la HE OM S.R.L. Parte_2
Ciò precisato, ad avviso del Giudice di prime cure la HE OM non avrebbe diritto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese, mancando la prova dell'esistenza di un impegno di spesa dell'ente pubblico ai sensi degli artt. 183 e 191 TUEL.
Questo Collegio non condivide la motivazione del Tribunale, per le seguenti ragioni.
Per esigenze di controllo e di contenimento del disavanzo pubblico, l'art 191 TUEL prevede che gli
Enti locali possano effettuare spese solo ove sussista un impegno contabile o di spesa registrato nel programma di bilancio di previsione insieme all'attestazione di copertura finanziaria. L'impegno di spesa serve ad accantonare le somme necessarie ed è condizione di legittimità dell'impegno contabile.
L'impegno di spesa, dunque, segue l'impegno giuridico e per questo è atto a carattere vincolato, sebbene sia dotato di una propria autonomia poiché implica una scelta nel quomodo e nel quantum, ma non nell'an. Dunque, l'obbligo giuridico privo di impegno di spesa normalmente assume la connotazione patologica di debito fuori bilancio. Tale ricostruzione è avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale di recente ha sostenuto che l'art 191 TUEL “chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U.
5 della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n.
142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (…) Tali previsioni - e, in particolare, l'art.
191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U, 10 giugno 2005, n. 12195; Cass., sez.
U, 28 giugno 2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa
(Cass., sez. III, ordinanza 21.06.2024 n. 17197)”.
Per questi motivi
, in caso di acquisizione di beni e servizi in assenza dell'impegno di spesa l'ente locale non risponde per le obbligazioni contratte, le quali gravano in capo al funzionario che ha autorizzato la spesa, salvo il successivo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art
194 TUEL.
Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato tali principi, rilevando la carenza della documentazione comprovante l'impegno di spesa per le prestazioni erogate dalla HE OM S.p.A., rigettando di conseguenza la domanda.
Tuttavia, le conclusioni cui giunge il Tribunale non tengono conto del fatto che le somministrazioni erogate dalla HE OM S.p.A. al erano prestazioni periodiche e continuative, CP_1 CP_1 per cui l'impegno di spesa, a norma dell'art. 183, comma 2, lett. c) D. lgs. n. 267/2000, era
“automatico”, derivando cioè dalla mera approvazione dei bilanci. Pertanto, quel controllo autorizzativo che è funzionale all'esigenza di contingentare la spesa pubblica, in tali casi è effettuato a valle con l'approvazione del bilancio.
Ne consegue che l'erogazione delle forniture di gas ed energia elettrica della HE OM S.p.A., essendo inquadrabile nella categoria dei rapporti di somministrazione a carattere continuativo, non richiedeva una specifica autorizzazione di spesa, ma la sola approvazione del bilancio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'assenza di un impegno di spesa non esclude la debenza dei pagamenti da parte del che risultano dovuti sulla base delle fatture Controparte_1
regolarmente emesse dalla HE OM S.p.A.
6 Vi sono, dunque, rapporti di durata come quelli aventi ad oggetto la somministrazione da eseguire mediante prestazioni continuative, nei quali già l'approvazione del bilancio costituisce impegno di spesa.
Questo Collegio non ignora l'interpretazione che la Corte di Cassazione ha dato in tempi recenti sull'essenzialità dell'impegno di spesa ai fini della validità dell'obbligazione sorta tra la P.A. e l'impresa fornitrice del servizio, affermando che: “costituisce un principio saldamente invalso che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato ini attuazione” (Corte di Cass., sez. III, ord. n.
17197/2024). Tuttavia, tale ricostruzione non è pertinente al caso di specie in quanto non ha ad oggetto i rapporti di fornitura a carattere continuativo nascenti da previsione legislativa, ma obbligazioni sorte da contratto concluso tra la P.A. e la società erogatrice.
Né può dirsi persuasiva l'affermazione del Tribunale secondo cui il regime di salvaguardia si applicherebbe ai soli enti domestici e non agli enti pubblici. Sul punto giova evidenziare che il regime di salvaguardia è stato introdotto con Decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, promulgato per introdurre misure urgenti in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia e attuazione di direttive europee, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. La ratio della suddetta normativa, si ribadisce ancora una volta, è quella di tutelare i clienti finali che non hanno la possibilità di scegliere un fornitore sul mercato libero.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il regime di salvaguardia “è stato introdotto dal D.L. 18 giugno 2007, n. 73, nei confronti di tutti gli utenti di energia elettrica non domestici di medie e grandi dimensioni, risultanti non somministrati sul mercato libero (ad esempio per non avere scelto il proprio fornitore sul mercato libero, per essersi sciolto il precedente contratto, per essere connessi a bassa tensione, con fatturato annuo superiore a 10 milioni di Euro
e oltre 50 dipendenti), ai quali il legislatore ha disposto che dovesse, senza soluzione di continuità, essere garantita l'erogazione del servizio da parte di un fornitore, individuato attraverso procedure concorsuali per aree territoriali” (Corte di Cassazione, Sez. III, ord. 28/09/2018, n. 23478).
Il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica si è avuto in modo graduale ed ha coinvolto due categorie di clienti finali: i clienti domestici e le piccole imprese ed i clienti non domestici. Come è emerso dalla delibera n. 156/2007 dell'AEEG, oggi ARERA (Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) il nuovo assetto tariffario individua due regimi: il
7 servizio di maggior tutela ed il regime di salvaguardia. Quest'ultimo è rivolto a tutti i clienti finali non domestici (ai quali viceversa si applica il servizio di maggior tutela) non ammessi al servizio di maggior tutela.
Le tariffe di maggior tutela sono state pensate dall' come strumento di riferimento certo per CP_2 tutta quella fascia di clientela meno “forte” sotto il profilo contrattuale. Il prezzo di salvaguardia invece si identifica come un vero e proprio prezzo da libero mercato. Esso è stabilito in base alle disposizioni dell'ARERA e con modalità di calcolo fissate con decreto dal Ministro dello Sviluppo
Economico per i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione.
Ebbene, il di , quale ente non domestico, va ricompreso tra i destinatari del Regime CP_1 CP_1
di Salvaguardia, per cui, devono ritenersi errate le conclusioni cui giunge il Tribunale secondo cui gli enti pubblici sarebbero esclusi dal regime di salvaguardia in quanto clienti non domestici.
Avendo stabilito il diritto dell'appellante di ottenere il pagamento del corrispettivo per l'erogazione delle forniture rese all'ente pubblico, vanno analizzate a questo punto le difese proposte in primo grado dal e ribadite in questa sede, concernenti la prescrizione del diritto, il difetto di CP_1 legittimazione attiva e l'ammontare del credito, difese che non sono state analizzate dal Tribunale essendo stata la controversia decisa sulla base della ragione più liquida.
Quanto al presunto difetto di legittimazione attiva della l'odierno appellato ha Parte_1
sostenuto che la cessione non avrebbe avuto efficacia traslativa nei confronti della cessionaria a causa di un errore nella notificazione del contratto di cessione del credito, in quanto entrambi gli indirizzi PEC del mittente e del destinatario non risultavano dai Pubblici Elenchi.
L'eccezione è infondata.
L'appellato confonde il requisito della notificazione della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'opponibilità della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo, con l'effettivo trasferimento della titolarità del credito, presupposto fondante la legittimazione del cessionario.
Difatti, la cessione del credito rientra nel novero dei contratti consensuali ad efficacia reale, ove lo scambio del consenso tra cedente e cessionario è sufficiente di per sé a produrre il trasferimento della titolarità del diritto di credito ai sensi dell'art 1376 c.c. (c.d. principio del consenso traslativo), con la conseguenza che a partire da questo momento il cessionario ha legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta (cfr. Cass. n. 11436/2021).
8 Diversa è la funzione assolta dall'art. 1264 c. 1 c.c., che è quella rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, prevedendosi che la prestazione eseguita nei confronti del cedente abbia effetto liberatorio quando il debitore non abbia accettato la cessione o non abbia avuto notifica della stessa.
La disposizione in parola ha lo scopo di tutelare l'affidamento del debitore ceduto, per cui l'effetto liberatorio della prestazione eseguita verso colui che risulta essere il titolare apparente del credito viene meno nel caso in cui il cessionario dia prova della conoscenza della cessione da parte del ceduto.
Parimenti, non è rilevante l'argomento speso dalla parte appellata secondo cui l'odierna appellante non avrebbe legittimazione a pretendere il pagamento dei crediti in quanto inesigibili giacché la cessione avrebbe avuto ad oggetto fatture non ancora scadute.
Invero, l'atto di cessione concluso con scrittura privata tra la HE OM S.p.A. e la Parte_1
è riconducibile ad un contratto di factoring, che può avere ad oggetto la cessione di crediti in
[...]
massa non ancora esigibili che le imprese, solitamente venditrici di beni, vantano nei confronti della clientela;
tale acquisto avviene in forza di una convenzione per la quale l'imprenditore si obbliga a cedere al factor tutti suoi crediti, presenti e futuri, derivati o derivanti dall'esercizio dell'impresa.
Emerge, dunque, una funzione di finanziamento in quanto il factor anticipa all'impresa l'importo dei crediti acquistati, finanziando l'impresa stessa attraverso un'atipica operazione di sconto.
Ne consegue, che la cessione potrà avere ad oggetto anche crediti non ancora esigibili, futuri o condizionati, senza che ciò possa incidere sulla vicenda traslativa né determinando la carenza di legittimazione attiva del cessionario.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione del credito, deve evidenziarsi che in materia di crediti derivanti da contratti di somministrazione di energia elettrica e gas naturale, trova applicazione la disciplina introdotta dalla Legge Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017, art. 1 commi da 4 a 10) come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) e dalle conseguenti Deliberazioni dell'Autorità di regolazione Energia Reti ed Ambiente, che stabilisce la prescrizione biennale per tutte le bollette ed i conguagli relativi a consumi di energia elettrica ricevute successivamente all'1/03/2018 e per tutte le bollette ed i conguagli relativi a consumi di gas ricevuti successivamente all'1/01/2019.
Ebbene, come risulta dalla documentazione allegata da parte dell'appellante, le fatture oggetto di cessione risalgono a forniture di energia elettrica e di gas effettuate tra il 2021 ed il 2022, la cui scadenza è riconducibile al periodo che va dall'1/12/2021 al 30/06/2022, per cui nessuno dei crediti oggetto di cessione può dirsi prescritto al momento della proposizione del presente giudizio.
9 Infine, in ordine alla prova dell'ammontare del credito, si osserva quanto segue.
Nel caso di somministrazione mediante un contatore, come nel caso di specie, le fatture/bollette costituiscono prova del credito poiché, secondo giurisprudenza “Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” (Cass. Ord. n. 13605/2019
Cass. sent. n. 512/2025).
La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e che i consumi erano stati correttamente rilevati.
Ciononostante, va altresì osservato che, affinché la presunzione possa ritenersi utilmente superata, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio, perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, nonché altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore) (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass.,
10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605).
In assenza di tale contestazione specifica, le misurazioni comunicate dal distributore devono quindi reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura.
Nel caso di specie, la contestazione sollevata dal non reca alcun elemento utile a Controparte_1 porre in dubbio l'attendibilità delle misurazioni riportate nelle fatture, risultando ancorata al mero rilievo astratto dell'inidoneità probatoria delle fatture azionate dalla cessionaria.
Pertanto, le fatture presenti agli atti sono prove sufficienti a dimostrare la sussistenza del credito attualmente oggetto di contesa.
Per le ragioni espresse fin qui, l'appello va accolto, con condanna del al Controparte_1
pagamento della sorte capitale di € 73.125,72.
L'appellante ha chiesto anche il pagamento:
- degli interessi moratori maturati e maturandi sull'originaria sorte capitale azionata (Euro
140.941,48), determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
10 231/02 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino all'effettivo soddisfo da parte di . Parte_1
- degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02;
- di € 3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato le fatture costituenti l'intera sorte capitale.
Tali domande non possono essere accolte.
Proprio perché non derivanti da un contratto, i crediti ceduti alla società appellante non sono soggetti alle disposizioni dettate dal d.lgs. 231/2002, applicabili, secondo l'art. 1, co. 1, dello stesso decreto, «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», per tale dovendo intendersi, secondo l'art. 2, co. 1, lett. a), di quel decreto, ogni contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
In mancanza della prova della sottoscrizione del contratto, alla società appellante spettano pertanto, oltre alla sorte capitale, soltanto gli interessi legali previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c., da calcolare perciò comunque secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002, ma solo a decorrere dal 20 luglio 2022, giorno successivo alla data della notificazione al Comune appellato della citazione introduttiva del processo di primo grado.
Ugualmente, non sono dovuti gli interessi anatocistici, posto che, a prescindere da ogni altra considerazione, la loro domanda si riferisce esclusivamente a quelli che la medesima società appellante assume prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data della notificazione della predetta citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai quali detta società, per quanto detto, non ha diritto.
Le medesime considerazioni portano ad escludere il diritto dell'appellante di ricevere l'importo di €
3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02.
Concludendo, in riforma della sentenza appellata, la domanda della società appellante va accolta nei termini sopra precisati e il appellato va, dunque, condannato a pagare a detta società CP_1
11 l'importo di € 73.125,72, oltre agli interessi legali maturati su tale importo ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., cioè secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co 2, del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 20 luglio 2022.
Inoltre, il va, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., condannato a rifondere alla società Controparte_1 appellante le spese di entrambi i gradi del processo che vanno liquidate d'ufficio in base ai parametri indicati dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della controversia, da collocare, ragguagliandolo al decisum, nello scaglione da € 52.001,00 a
€ 260.000,00, in € 8.500,00 per compensi del giudizio di primo grado ed € 10.500 per compensi dell'appello, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 453/2025 pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna il
[...]
al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 73.125,72, oltre interessi CP_1 legali ai sensi dell'art 1284, IV co., c.c. a decorrere dal 20 luglio 2022;
- condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 8.500,00 per compenso professionale ed € 1.275,00 per spese generali e per il secondo grado in € 10.500,00 per compenso professionale ed € 1.575,00 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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