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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/09/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 108/2025 R.G., promossa da:
Controparte_1 nato a [...] il [...] cf: C.F. 1
rappresentato e difeso dall'avv. MICALI FRANCESCO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
- resistente contumace-
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
,Con ricorso depositato il 14/01/2025 il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione CAT. IO, n. 15055172.
Lamentava che l'CP_2, con mandato di pagamento del 07/12/2022 gli aveva comunicato la liquidazione della suddetta prestazione con decorrenza dall'1/06/2021 per un importo lordo complessivo di € 10.740,14, trattenendo tuttavia la somma di € 7.741,65, di cui € 902,31 per
“trattenute IRPEF, ONPI e sindacali” ed € 6.787,65 per pretesi indebiti non meglio specificati.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva l'assoluta genericità del provvedimento, la carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quand' anche fosse stato percettore di provvidenza erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con condanna dell' CP_2 a pagare la somma di euro 6.787,65 illegittimamente trattenuta a titolo di recupero di indebito, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'CP_2 rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, sul deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Controparte_1 chiede accertarsi il proprio diritto a percepire per l'intero la prestazione di cui è titolare, liquidata nell'ammontare di cui al prospetto datato 7.12.2022, somma da cui l'CP_2 ha trattenuto euro 6.787,65 a titolo di “trattenute sul conguaglio”.
L'CP_2, sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio (ove, peraltro, ha scelto di restare contumace), ha omesso di allegare e provare le ragioni della operata trattenuta, che parrebbe essere riferita ad un presunto indebito, senza per ciò chiarire per quali concrete ragioni la prestazione effettivamente spettante al titolare sarebbe inferiore rispetto a quella concretamente pagata.
L'unico documento in atti, a disposizione del giudicante (e del pensionato, ai fini di un pur doveroso controllo della legittimità della richiesta dell' CP_2), consiste esclusivamente nella nota
CP_2 del 7.12.2022 con cui l' CP_2, laconicamente, rappresenta di operare una “trattenuta sul conguaglio" pari all'importo sopra citato.
La domanda va, quindi, sol per questo accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Il provvedimento di liquidazione del 7.12.2022 va allora ritenuto parzialmente illegittimo, con condanna dell' CP_2 ad erogare la somma di euro 6.787,65 ivi trattenuta, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla contro l' CP_2 con ricorso depositato ildomanda proposta da Controparte_1
14/01/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_2;
- Dichiara la parziale illegittimità del provvedimento di liquidazione del 7.12.2022, e condanna l'CP_2 ad erogare in favore del ricorrente la somma di euro 6.787,65 ivi trattenuta, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' CP_2 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 11/09/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 108/2025 R.G., promossa da:
Controparte_1 nato a [...] il [...] cf: C.F. 1
rappresentato e difeso dall'avv. MICALI FRANCESCO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
- resistente contumace-
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
,Con ricorso depositato il 14/01/2025 il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione CAT. IO, n. 15055172.
Lamentava che l'CP_2, con mandato di pagamento del 07/12/2022 gli aveva comunicato la liquidazione della suddetta prestazione con decorrenza dall'1/06/2021 per un importo lordo complessivo di € 10.740,14, trattenendo tuttavia la somma di € 7.741,65, di cui € 902,31 per
“trattenute IRPEF, ONPI e sindacali” ed € 6.787,65 per pretesi indebiti non meglio specificati.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva l'assoluta genericità del provvedimento, la carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quand' anche fosse stato percettore di provvidenza erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con condanna dell' CP_2 a pagare la somma di euro 6.787,65 illegittimamente trattenuta a titolo di recupero di indebito, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'CP_2 rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, sul deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Controparte_1 chiede accertarsi il proprio diritto a percepire per l'intero la prestazione di cui è titolare, liquidata nell'ammontare di cui al prospetto datato 7.12.2022, somma da cui l'CP_2 ha trattenuto euro 6.787,65 a titolo di “trattenute sul conguaglio”.
L'CP_2, sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio (ove, peraltro, ha scelto di restare contumace), ha omesso di allegare e provare le ragioni della operata trattenuta, che parrebbe essere riferita ad un presunto indebito, senza per ciò chiarire per quali concrete ragioni la prestazione effettivamente spettante al titolare sarebbe inferiore rispetto a quella concretamente pagata.
L'unico documento in atti, a disposizione del giudicante (e del pensionato, ai fini di un pur doveroso controllo della legittimità della richiesta dell' CP_2), consiste esclusivamente nella nota
CP_2 del 7.12.2022 con cui l' CP_2, laconicamente, rappresenta di operare una “trattenuta sul conguaglio" pari all'importo sopra citato.
La domanda va, quindi, sol per questo accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Il provvedimento di liquidazione del 7.12.2022 va allora ritenuto parzialmente illegittimo, con condanna dell' CP_2 ad erogare la somma di euro 6.787,65 ivi trattenuta, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla contro l' CP_2 con ricorso depositato ildomanda proposta da Controparte_1
14/01/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_2;
- Dichiara la parziale illegittimità del provvedimento di liquidazione del 7.12.2022, e condanna l'CP_2 ad erogare in favore del ricorrente la somma di euro 6.787,65 ivi trattenuta, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' CP_2 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 11/09/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena