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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 602/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MI OS, giusta procura alle liti, in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AO AL, giusta procura alle liti, in atti, presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia, alla Piazza Spartaco, n.27 elettivamente domicilia;
ricorrente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 6.05.2025 volto alla declaratoria di separazione personale, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 15.7.1998 nel Comune di Scafati (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.79, parte II, serie A, anno 1998; che dall'unione coniugale sono nati i figli: (il 15.12.1998), Per_1
(il 28.09.2000) e (il 2.07.2002); che dopo anni di serena convivenza matrimoniale, i Per_2 Per_3 rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto, hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 2.12.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 14.05.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, ed il giudizio è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, sottoscritto dalle parti, con firme autenitcate dai procuratori costituiti, per come confermate con le note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative. Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), sposatisi il C.F._1 Controparte_1 C.F._2
15.07.1998 nel Comune di Scafati (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.79, parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, sottoscritto dalle parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati (SA), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 602/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MI OS, giusta procura alle liti, in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AO AL, giusta procura alle liti, in atti, presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia, alla Piazza Spartaco, n.27 elettivamente domicilia;
ricorrente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 6.05.2025 volto alla declaratoria di separazione personale, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 15.7.1998 nel Comune di Scafati (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.79, parte II, serie A, anno 1998; che dall'unione coniugale sono nati i figli: (il 15.12.1998), Per_1
(il 28.09.2000) e (il 2.07.2002); che dopo anni di serena convivenza matrimoniale, i Per_2 Per_3 rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto, hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 2.12.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 14.05.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, ed il giudizio è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, sottoscritto dalle parti, con firme autenitcate dai procuratori costituiti, per come confermate con le note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative. Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), sposatisi il C.F._1 Controparte_1 C.F._2
15.07.1998 nel Comune di Scafati (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.79, parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, sottoscritto dalle parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati (SA), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire