Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1912/2024
Oggi 14/02/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Maria Teresa Vallefuoco per la parte ricorrente;
• l'avv. Dario Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. Vallefuoco chiede correggersi l'errore commesso in ricorso laddove si indicano sei punti spettanti al ricorrente per il servizio prestato invece dei cinque punti spettanti per i dieci mesi di servizio prestato.
L'avv. Lo Guarro nulla osserva.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto, all'udienza del 14/02/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1912 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 09/09/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALLEFUOCO Parte_1 C.F._1
MARIA TERESA, elettivamente domiciliato in PIAZZA RISORGIMENTO N. 13 82100
BENEVENTOpresso il difensore avv. VALLEFUOCO MARIA TERESA
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA
CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.9.24 chiede accertare e dichiarare il proprio diritto al Parte_1 maggior punteggio a lei spettante per il servizio civile prestato e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria sotto indicata, formulando le seguenti conclusioni:
<< - accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi, il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio civile, in sostituzione del servizio militare svolto dal ricorrente presso il Comune di Telese Terme, ai fini del punteggio attribuito ai titoli di servizio nelle graduatorie d'Istituto personale ATA (6 punti), profilo Assistente Amministrativo e Collaboratore
1 Scolastico – U.S.T. di Benevento e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta di inserire il ricorrente nelle graduatorie degli istituti indicati nella domanda di aggiornamento, con rettifica del suddetto punteggio;
- Vittoria di spese e compensi professionali di causa, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore della sottoscritta avvocata che dichiara di non aver riscosso i diritti e gli onorari >>.
Le amministrazioni scolastiche si sono costituite in giudizio e hanno chiesto l'integrale rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
La causa, ritenuta di natura documentale e non richiedente attività istruttoria, è stata discussa all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex art.83 comma VII° lett. f) D.l.18/20 – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa in data odierna mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state su richiesta esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
Questo Tribunale si è già pronunciato, con orientamento costante, in senso favorevole alla tesi sostenuta dall'amministrazione convenuta ed a tale orientamento deve darsi continuità.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, richiamando integralmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. le pronunce già rese in materia dal tribunale di Verona, anche di questo giudice, ed in particolare si richiamano, in quanto integralmente condivise, le motivazioni della recente pronuncia in materia del Tribunale di Verona (n. 214 pubblicata il 13.4.2023 est. dott.
Gasparini) che paiono preferibili rispetto alle considerazioni svolte dalla giurisprudenza di segno contrario pronunciatasi in materia come indicata anche dalla parte ricorrente:
<< (Omissis), parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del punteggio pieno pari a punti 6 per ogni anno scolastico/0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, come previsto dal DM 50/2021, Allegato A, essendo stati diversamente attribuiti punti 0,60 per ogni anno scolastico e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (doc. 6 ricorrente).
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti considerazioni. Sul punto è si è già pronunciato in senso analogo questo Tribunale (v. ordinanze cautelari del 6.4.2023, RG 353/2023 e del 17.2.2023 RG 1709/2022) a cui si intende dare continuità.
In tema di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il Personale
Tecnico Amministrativo (ATA), il Consiglio di Stato ha valorizzato una lettura sistematica degli articoli 485, co. VII, del D. lgs.297/1994 e 2050 del Codice dell'ordinamento militare (D. lgs.
66/2010) (Consiglio di Stato, sentenza del 29.12.2022). Le disposizioni qui richiamate riconoscono piena validità ai periodi di servizio militare di leva, o per richiamo, ed al servizio civile sostitutivo e stabiliscono che la loro valutazione nei pubblici concorsi sia la medesima di quella operata per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato che “solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore [..] Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010”.
2 Ciò precisato, nel DM 50/2021, applicabile al caso concreto, è stato valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se svolti non in costanza di rapporto di lavoro, ma è stato assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o assimilato prestato in costanza del rapporto di impiego.
L'Allegato A del predetto decreto differenzia il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” da quelli “prestati non in costanza di rapporto di impiego”: nel primo caso, essi sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
mentre, nel secondo caso, essi sono parificati al “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” (cfr. doc. 1 resistente, pag. 17, avvertenza A) (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021, si veda TAR Lazio n. 6369/2021).
Come puntualmente osservato dal Tribunale di Bari, sentenza 984/2023 del 3.4.2023 (RG
6963/2022): “La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali, come detto, il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l' inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici. D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020 sopra citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma. Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici. Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo[…] Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato. Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo […] La tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina
3 presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento”. In senso analogo si veda anche la recente pronuncia della Corte d'Appello di Brescia, sentenza 326/2022 del 20.2.2023 (RG 148/2022): “In base all'art. 485, co. 7, D.Lgs. 294/94 (TU Scuola), «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del D.Lgs. 66 del 2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici». Il comma 2 prevede quanto segue: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». In un primo tempo, il ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il servizio di CP_3 leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina e in forza di tale interpretazione
è stato emanato il DM 42/2009 che all'art. 3, co. 5, ha previsto che «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina», disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6, del DM 44/2011. Come osservato dal primo giudice, la Corte di Cassazione con la sentenza n.5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co. 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il DM 50/21 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM. In particolare, alla lett.A) dell'Allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica», al quale il DM (v. Allegato A1) attribuisce 6 punti per ogni anno. Alla lett. B) ha invece previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», ai quali il DM (v. Allegato A1) attribuisce 0,60 punti per anno. Il nuovo DM ha così previsto la valutazione del servizio militare sia in costanza di rapporto di impiego, sia non in costanza di rapporto ed ha attribuito alle due fattispecie un differente punteggio:
6 punti all'anno per il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego e 0,60 all'anno per il servizio prestato non in costanza di rapporto di impiego (ossia per quest'ultimo servizio lo stesso punteggio che è attribuito per i rapporti pregressi resi alle dipendenze delle amministrazioni statali).
Le previsioni del DM 50/21 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo stesso primo giudice, là dove la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: «In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs.
66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto
4 previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto» (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre). Ed invero, il
DM 50/21 ha dato attuazione a tale principio, disponendo, da un lato, che il servizio di leva sia sempre valutato, seppure con punteggi differenti a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto, e, dall'altro lato, che in questa seconda ipotesi sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (soltanto nel caso di servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, ha previsto un punteggio maggiore ossia quello di 6 punti che il ricorrente vorrebbe vedersi attribuito)”. La differenziazione contenuta nell'Allegato A del DM 50/2021 è determinante per l'attribuzione del punteggio ai fini delle graduatorie per il Personale A.T.A., in quanto, come si evince dal punto n.
9 sub B), per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici” sono attribuiti per ogni anno punti 0,60 e per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05 (cfr. doc. 1 resistente - doc. 6 ricorrente).
Orbene, dallo stato matricolare del ricorrente risulta che, nel periodo oggetto dell'odierna controversia, lo stesso abbia prestato supplenza ATA fino al termine delle attività didattiche (doc. 3 resistente). Tuttavia, risulta che, durante questo periodo, parte ricorrente non abbia prestato il servizio militare di leva, in quanto si è concluso nel 2003, come dallo stesso precisato in sede di presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie in III fascia (cfr. doc. 3 e 4 ricorrente). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, in conformità al DM 50/2021 sopra richiamato, il servizio prestato da parte ricorrente deve essere considerato come “reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e in quanto tale è soggetto alla correlativa valutazione ai fini della graduatoria, ossia deve essere riconosciuto il minor punteggio pari a 0,6 per ogni anno scolastico e 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (cfr. doc. 1 resistente). >>.
Ciò posto deve rilevarsi come parte ricorrente non abbia prestato servizio civile in costanza di nomina quale dipendente del convenuto: aveva conseguito il diploma di maturità classica CP_1 in data 19.7.97,ed aveva svolto il servizio civile equiparato al servizio di leva, dal 29.5.2002 al
4.4.2003 (10 mesi) presso il Comune di Telese Terme, avendo a suo dire diritto alla rideterminazione in aumento dei punteggi attribuiti al ricorrente nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA provincia di Benevento, per il triennio 2024/2027 (a.s. 2024/25, 2025/26,
2026/27) e successivi aggiornamenti.
Per i motivi evidenziati nella pronuncia sopra citata, non ha rilevanza il fatto che parte ricorrente avesse prestato il servizio civile dopo avere conseguito il titolo di studio utile per l'inserimento in graduatoria. L'amministrazione ha dunque legittimamente attribuito alla ricorrente per il servizio civile il medesimo punteggio previsto per qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze di amministrazioni statali (0,60 per ogni anno).
Gli orientamenti del Consiglio di Stato richiamati dalla parte ricorrente (ultima sentenza:
09/12/2024 n.9864, che si inserisce nel solco delle precedenti pronunce, tra le quali la n.266/23 del
9.1.23) non sembra offrire utili spunti di rivisitazione dell'orientamento qui preferito, anche perché le motivazioni delle pronunce del Giudice amministrativo di Stato richiamano la sentenza della
Cassazione in cui si stabilisce il principio (obiettivamente condivisibile) della valutabilità ai fini concorsuali anche del servizio militare/civile non prestato in costanza di impiego alle dipendenze del convenuto, senza specificare peraltro il motivo per il quale il servizio non svolto in CP_1 costanza di rapporto debba essere valutato con il medesimo punteggio rispetto a quello svolto in costanza di rapporto con il convenuto. CP_1
5 Per tali ragioni, il ricorso è infondato e va integralmente rigettato.
Le spese di lite, stante i perduranti contrasti giurisprudenziali in materia, come documentati dalle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Verona, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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