Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 796//2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico, dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile pendente
TRA
Parte_1
(P.I.: ), in persona del liquidatore e l.r.p.t., sig.
[...] P.IVA_1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], con sede in Matera alla via
[...] C.F._1 P. Nenni n. 28, elett.te dom.ta in Matera alla via Nazionale n. 50 presso e nello studio dell'avv. Adriano Merletto (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta mandato in atti C.F._2
INTIMATA - OPPONENTE
E in persona del l.r.p.t., Dott. , con sede in Napoli al Vico S. Controparte_2 CP_3 Maria a Cappella Vecchia n. 3 – 80100, (P.I. , elett.te dom.ta in Sant'Arpino alla via G P.IVA_2 Marconi n.15, presso e nello studio dell'avv. Vincenzo Di Monte (C.F.: ), CodiceFiscale_3 che la rappresentata e difende giusta mandato in atti
INTIMANTE – OPPOSTA
Oggetto: contratto di somministrazione - opposizione a D.I. Conclusioni: Come rassegnate dai difensori delle parti costituite, con le note di trattazione scritta di udienza del 21.11.2024, alle quali è seguita in data 25.11.2024 l'ordinanza con la quale la causa è stata introitata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, il Parte_1
(d'ora innanzi solo ) ha proposto
[...] Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 8575/2021 (n. 25575/2021 R.G.), reso dal Tribunale di Napoli in data 19.11.2021 e notificato il giorno 03.12.2021, con il quale è stata condannata a pagare in favore di la somma di €. 98.867,43, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza Controparte_2 delle fatture al soddisfo, e le spese processuali liquidate in € 406,50 per spese, € 1750,00 per onorario, oltre accessori di legge. Il detto D.I. è stato emesso in favore della , sulla base di tre fatture CP_2 emesse a titolo di corrispettivo, per la somministrazione di gas erogato nella sede del Parte_1 ubicata in Marsico Nuovo (PZ) alla via Fontanelle snc..
A suffragio della succitata opposizione, il eccepisce in primis, la carenza di prova e dei Parte_1 presupposti giuridici e probatori di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione alla fattura n. 2019/FC/F/236254 del 01.10.2019 di €. 93.752,00 – la quale sarebbe priva, tra l'altro, di qualsivoglia causale - in quanto la intimante ha depositato a corredo del ricorso monitorio soltanto n. 3 CP_2 fatture, senza tuttavia allegare gli estratti autentici delle scritture contabili ex art. 634 2 co. c.p.c..
pagina 1 di 5
2021/FC/F/161757 del 20.07.2021, precisando ulteriormente che il aveva chiuso Parte_1 l'attività a far data dal 23.12.2019, mentre la fornitura di gas cessava a far data dal 07.02.2020. Conclude, chiedendo di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 8575/2021, emesso dal Tribunale di Napoli il 19.11.2021 n. 25575/2021 R.g., rigettando contestualmente la domanda di pagamento ad esso sottesa per infondatezza sia nell'an che nel quantum della medesima, nonché dei presupposti giuridico - fattuali su cui essa asseritamente si fonda, e condannare alle Controparte_2 spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge.
Si è costituita la la quale nel riportarsi alle difese svolte nella procedura monitoria ed Controparte_2
a tutta la documentazione prodotta, impugna, contesta e si oppone a tutto quanto eccepito e richiesto dal , rilevandone l'infondatezza sia in fatto che in diritto. Evidenzia, a supporto della
Parte_1 proposta domanda, la sussistenza di un contratto di somministrazione con il e la
Parte_1 presenza di un'istanza di rateizzazione presentata dal debitore, poi concessa, ed a seguito della quale veniva emessa la citata fattura n. 2019/FC/F/236254 dell'importo di € 93.752,00. Precisa, di aver regolarmente proceduto alla somministrazione del gas in favore del per tutta la durata
Parte_1 contrattuale (14.01.2014 – 07.02.2020). Rileva, l'infondatezza della contestazione della fattura n. 2019/FC/F/236254 per complessivi € 93.752,00, giacché dall'estratto di ruolo si evince chiaramente che la stessa veniva emessa a seguito di rateizzazione di tutte le fatture precedenti non pagate e poi stornate. Evidenzia, che l'istanza di rateizzazione della ridetta fattura n. 2019/FC/F/236254 per complessivi € 93.752,00, rappresenta da parte del il riconoscimento del proprio debito.
Parte_1 Sottolinea ancora, l'infondatezza delle contestazioni relative alla fattura n. 2020/FC/F/50027, in quanto i consumi riportati nella stessa attengono al periodo in cui il era regolarmente aperto.
Parte_1
Per quanto attiene la fattura n. 2021/FC/F/161757 emessa il 20.07.2021, specifica che essa rappresenta una fattura di chiusura e di conguaglio di tutti i consumi precedenti. Conclude, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento di quanto riconosciuto nel decreto ingiuntivo e di tutte le spese processuali.
Alla prima udienza trattata in modalità scritta, è stata concessa la provvisoria esecuzione del detto decreto ingiuntivo, per essere l'opposizione non fondata su prova scritta e non di pronta soluzione, Le parti hanno depositato le note istruttorie autorizzate ex art. 183 6° comma c.p.c.. Nessuna attività istruttoria è stata espletata, stante la natura meramente documentale della controversia. La causa è stata riservata per la decisione, dopo che le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza trattata in forma scritta del 21.11.2024, con concessione dei temini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va respinta.
Preliminarmente, in punto di diritto e per quanto attiene l'onere della prova ex art. 2697 c.c., giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e pagina 2 di 5 naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n.
807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n.
7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Ovviamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n.
11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cass. a SS.UU. 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto
[e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre
2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).
Orbene, tornando al caso di specie, è provata documentalmente oltre che incontestata, la sussistenza di un contratto di somministrazione di gas intercorso tra le parti in causa, il quale reca il n. 2014000123, con matricola contatore n. 36012585.
Per previsione contrattuale, il gas veniva erogato nella sede del in Marsico Nuovo (PZ) Parte_1 alla via Fontanelle snc da parte della nel periodo 28/01/2014 – 07/02/2020. Controparte_2
La fonte negoziale del diritto di credito è quindi acclarata. Per quanto riguarda invece, l'accertamento della prova del credito rivendicato da parte opposta, rinveniente dalla somministrazione di gas, dell'ammontare dei consumi e del relativo costo, con gli ulteriori oneri e accessori, bisogna procedere ad un distinguo delle fatture oggetto di causa.
Per quanto afferisce la fattura più rilevante di € 93.752,00 n. 2019/FC/F/236254 del 1.10.2019, parte opponente ne contesta la completezza, giacchè “totalmente priva di qualsivoglia causale riferibile alla fornitura di gas”, facendone derivare la sua irrilevanza ai fini probatori. Invero la detta fattura veniva emessa da , a seguito di una richiesta da parte del CP_2 [...]
di rateizzazione della precedente fattura n. 2019/FC/F/63036 del 4.04.2019, riepilogativa di Pt_1
pagina 3 di 5 tutte le precedenti fatture insolute e poi stornate riferite al periodo maggio 2015 – marzo 2019. La citata richiesta di pagamento rateale veniva concessa dalla , con un piano di rateizzazione che CP_2 prevedeva il pagamento di rate mensili dell'importo di € 1.953,00 a partire dal 1.10.2019 fino al 30.09.2023.
Orbene, ai fini probatori, assume rilevanza determinante la circostanza che tutte le fatture rimaste insolute da parte del , per i consumi di gas nel periodo maggio 2015 – marzo 2019, non Parte_1 sono state contestate dal , almeno fino all'instaurazione del presente giudizio, sebbene Parte_1 regolarmente ricevute (circostanza anche questa non contestata). Né tantomeno risulta agli atti di causa che, prima dell'inizio della presente causa, l'estratto conto del 4.10.2021 inviato dalla al sia stato contestato. Al contrario, l'importo CP_2 Parte_1 riportato nelle citate fatture nel periodo innanzi indicato, fu oggetto di accordo tra le parti, tant'è che si procedette alla rateizzazione del relativo debito complessivo. La fattura n. 2019/FC/F/236254 del 1.10.2019 di € 93.752,00 quindi, fu emessa da , solo CP_2 dopo la concessione della rateizzazione, ed aveva evidentemente l'unica finalità di ricordare la causale (“componimento debito e rateizzazione del 01/10/2019 pratica n. 19018722”) e riepilogare tutte le relative bollette insolute (periodo maggio 2015 / marzo 2019) e mai contestate prima dell'inizio del giudizio. Nella fattura sono espressamente indicate le condizioni del concordato rateizzo, 48 rate di € 1953,00 ciascuna.
Non è quindi condivisibile la difesa di parte opponente nella parte in cui asserisce la totale mancanza di causale riferibile alla fornitura di gas.
Ai fini del decidere, assume rilevanza anche il mancato riscontro alla diffida di pagamento e costituzione in mora del 9.06.2020, inviata dall'avv. Vincenzo Di Monte nell'interesse di CP_2
[... al . Parte_1 Pertanto, tutte le circostanze fattuali di cui sopra (che sono: la richiesta di rateizzazione del debito di € 93.752,00 datata 19.04.2019; la mancata contestazione in epoca antecedente al presente giudizio, delle forniture e delle fatture preesistenti alla fattura n. 2019/FC/F/236254 del 1.10.2019 di € 93.752,00; il mancato riscontro alla diffida al pagamento del 9.06.2020; la mancata contestazione dell'estratto conto del 4.10.2021), rappresentano comportamenti ante causam che fanno presumere il riconoscimento del debito e che, anche in relazione al disposto dell'art. 116 c.p.c., depongono per far ritenere fondata la pretesa di parte opposta.
Infine, si rileva, che anche le ulteriori contestazioni sollevate da parte opponente, riguardanti le altre due fatture, sono prive di pregio ed infondate. Difatti dall'esame delle dette fatture, emerge che la fattura n. 2020/FC/F/50027 veniva emessa il 02.01.2020, per consumi effettuati nel mese di dicembre 2019, quindi in un periodo in cui il
[...]
era regolarmente aperto;
mentre la fattura n. 2021/FC/F/161757 veniva emessa il 30.06.2021 Pt_1
e, quindi, essendo successiva alla cessazione della fornitura di gas e alla chiusura del centro Sportivo, l'importo di € 157,00 veniva richiesto non per consumi effettivi ma a titolo di conguaglio con altri costi.
In ogni caso, anche per queste ultime due fatture, valgono le medesime osservazioni e conclusioni, alle quali si è pervenuti nel trattare le questioni afferenti alla fattura n. 2019/FC/F/236254.
Infine, non scalfisce la pretesa creditoria la produzione delle note di credito- allegate alla memoria ex art. 183 cpc- in quanto dall'estratto conto prodotto dalla opposta emerge che gli importi ivi indicati sono stati sottratti dal debito complessivo. Per le su esposte argomentazioni, ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 8575/2021 (n. 25575/2021 R.G.), reso dal Tribunale di Napoli in data
19.11.2021, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 8575/2021, emesso dal
Tribunale di Napoli il 19.11.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida ex DM 147/2022 in € 7052,00 per compensi, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Napoli, 5.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 5 di 5