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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 461/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 461/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Conselice (RA), frazione Lavezzola, via Sebastiano Ricci Maccarini n.1 (avv. Lugli
Elisabetta)
e
(C.F. , nata a san Pietro in [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...] (avv. Lugli Elisabetta)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 06.02.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia in data 24.11.2006, maggiorenne Persona_1
ma non economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. , celebrato con rito C.F._1 CP_1 C.F._2
concordatario in Portofino (GE) il 25.09.2005, in regime di separazione dei beni, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2005, n. 14, parte II, serie A, e altresì trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Conselice (RA), anno 2005, n. 13, parte II, serie B;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Portofino (GE) e di Conselice (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) La figlia manterrà la residenza e la collocazione abitativa presso il padre in Persona_1
Conselice (RA), frazione Lavezzola via Sebastiano Ricci Maccarini n.1, libera di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori.
3) Il Sig. continuerà a sostenere economicamente la figlia convivente nel Parte_1 rispetto del percorso di formazione anche professionale della stessa fino al raggiungimento di indipendenza economica e, in accordo con la madre dal mese di dicembre 2024 e CP_1 sino al raggiungimento di indipendenza economica della ragazza, si impegna a versare direttamente
a entro il giorno cinque di ogni mese, un mantenimento mensile di €.150,00, Persona_1 aumentato secondo indici ISTAT di anno in anno.
4) conferma la propria volontà di proseguire nella ricezione diretta da parte del padre Persona_1 dell'assegno di €.150,00 mensili, sino al raggiungimento della propria indipendenza economica. 5) Ciascun genitore trattiene il 50% dell'assegno unico, qualora dovuto.
6) Il Sig. tiene a proprio carico il 100% delle spese straordinarie relative alla figlia ” Per_1 Per_1
Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 461/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Conselice (RA), frazione Lavezzola, via Sebastiano Ricci Maccarini n.1 (avv. Lugli
Elisabetta)
e
(C.F. , nata a san Pietro in [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...] (avv. Lugli Elisabetta)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 06.02.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia in data 24.11.2006, maggiorenne Persona_1
ma non economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. , celebrato con rito C.F._1 CP_1 C.F._2
concordatario in Portofino (GE) il 25.09.2005, in regime di separazione dei beni, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2005, n. 14, parte II, serie A, e altresì trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Conselice (RA), anno 2005, n. 13, parte II, serie B;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Portofino (GE) e di Conselice (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) La figlia manterrà la residenza e la collocazione abitativa presso il padre in Persona_1
Conselice (RA), frazione Lavezzola via Sebastiano Ricci Maccarini n.1, libera di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori.
3) Il Sig. continuerà a sostenere economicamente la figlia convivente nel Parte_1 rispetto del percorso di formazione anche professionale della stessa fino al raggiungimento di indipendenza economica e, in accordo con la madre dal mese di dicembre 2024 e CP_1 sino al raggiungimento di indipendenza economica della ragazza, si impegna a versare direttamente
a entro il giorno cinque di ogni mese, un mantenimento mensile di €.150,00, Persona_1 aumentato secondo indici ISTAT di anno in anno.
4) conferma la propria volontà di proseguire nella ricezione diretta da parte del padre Persona_1 dell'assegno di €.150,00 mensili, sino al raggiungimento della propria indipendenza economica. 5) Ciascun genitore trattiene il 50% dell'assegno unico, qualora dovuto.
6) Il Sig. tiene a proprio carico il 100% delle spese straordinarie relative alla figlia ” Per_1 Per_1
Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi