Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2015, n. 3809
CASS
Sentenza 7 gennaio 2015

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile temporaneo o mobile è titolare di una posizione di garanzia, che non può ritenersi esaurita allorchè siano terminate le opere edili in senso stretto, in quanto lo stesso continua a rivestire un ruolo di vigilanza sul generale espletamento delle lavorazioni, che ordinariamente afferiscono ai cantieri, per tutto il tempo necessario per la completa esecuzione dell'opera.

Commentario1

  • 1La responsabilità dell’amministratore per gli infortuni subiti dai dipendenti dell’impresa appaltatrice
    Nicotra Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2016

    Introduzione L'art. 26, titolo I capo III, e gli artt. 88 e ss., titolo IV capo I, del D.lgs. 09/04/2008, n. 81, c.d. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro (emanato in attuazione dell'art. 1 della legge delega 03/08/2007, n. 123; c.d. Legge Bosetti – Gatti), disciplinano gli obblighi di sicurezza, e le conseguenti responsabilità per gli infortuni sul luogo di lavoro, gravanti sul datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi. Com'è noto, le norme antinfortunistiche (e quella generale di cui all'art. 2087 c.c.), destinate a trovare applicazione anche in campo condominiale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2015, n. 3809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3809
Data del deposito : 7 gennaio 2015

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