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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3864 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promosso da:
C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Arianna Tosoni del Foro di Venezia (p.e.c. in Mestre Email_1
Venezia, Piazzale Generale Enrico Cialdini n. 2, che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in Venezia Lido, Via Andrea Morosini n. 4, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lara
Girotto del Foro di Venezia (p.e.c.: in Venezia, Santa Croce n. Email_2
498, che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 07.10.2025 il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 30.09.2025 e 01.10.2025 in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.09.2025 e 01.10.2025, che di seguito si riproducono: “accoglimento delle conclusioni siccome formulate nel ricorso introduttivo da intendersi qui integralmente richiamate
e trascritte” (“Dichiarare la separazione personale dei coniugi (coniugatisi in Venezia il
23/06/2000 con Atto di matrimonio regolarmente trascritto e registrato in Italia, Comune di
Venezia (VE)(Atto n. 109 / p.I / - Anno 2000 - Uff. 1) autorizzandoli a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno con il solo obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa alle seguenti CONDIZIONI 1. Casa familiare. La casa familiare, con ogni bene e arredo, sita in Venezia Lido, Via Andrea Morosini n. 4 resterà, e andrà per l'effetto assegnata, al signor he continuerà a viverci con la figlia Parte_1 [...] Per_ maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
2. Mantenimento delle figlie Per_1
e . Quanto al mantenimento essendo le ragazze, allo stato attuale, maggiorenni ma, Per_1 economicamente, non autosufficienti i genitori continueranno, come fatto sino ad oggi, a provvedere direttamente alle loro esigenze ciascuno proporzionalmente alle proprie possibilità e capacità economico reddituali. Le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale, saranno sostenute nella misura del 100% dal signor 3. Pt_1
Regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Fermo quanto sopra e al solo fine di risolvere e definire in via tombale ogni questione anche indiretta – sia di carattere patrimoniale che personale dai riflessi patrimoniali – i coniugi hanno individuato come indispensabile e funzionale a tale scopo che il sig. ceda la proprietà dell'autovettura Fiat 500, di Parte_1 proprietà, alla moglie facendosi carico delle relative spese. Di contro la sig.ra si Parte_2 impegnerà a trasferire, in favore del marito, sig. – che a tal fine si attiverà per Parte_1 reperire Notaio di fiducia sostenendone i relativi costi - la propria quota di proprietà
(1/100)dell'immobile garage sito in Lido di Venezia, Via Carlo Zeno n.
2. Per l'effetto, a seguito della sentenza di separazione che confermi le presenti condizioni e con il puntuale adempimento di quanto in essa previsto i ricorrenti essendo entrambi autosufficienti ed economicamente indipendenti dichiarano, con la sottoscrizione del presente Ricorso, di non aver null'altro a pretendere reciprocamente prestandosi ampia e finale quietanza liberatoria avendo autonomamente definito ogni loro rapporto economico patrimoniale”).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data 23.06.2000 contratto matrimonio civile trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 109, parte I, Uff.1, dell'anno 2000, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta allo scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 27.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 356/2025 pubbl. in data 01/04/2025, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 07.10.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione passata in giudicato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e non appare in contrasto con l'interesse materiale delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio fra e celebrato in Parte_1 Parte_2 data 23.06.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 109, parte I, Uff.1, dell'anno 2000;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3864 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promosso da:
C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Arianna Tosoni del Foro di Venezia (p.e.c. in Mestre Email_1
Venezia, Piazzale Generale Enrico Cialdini n. 2, che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in Venezia Lido, Via Andrea Morosini n. 4, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lara
Girotto del Foro di Venezia (p.e.c.: in Venezia, Santa Croce n. Email_2
498, che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 07.10.2025 il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 30.09.2025 e 01.10.2025 in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.09.2025 e 01.10.2025, che di seguito si riproducono: “accoglimento delle conclusioni siccome formulate nel ricorso introduttivo da intendersi qui integralmente richiamate
e trascritte” (“Dichiarare la separazione personale dei coniugi (coniugatisi in Venezia il
23/06/2000 con Atto di matrimonio regolarmente trascritto e registrato in Italia, Comune di
Venezia (VE)(Atto n. 109 / p.I / - Anno 2000 - Uff. 1) autorizzandoli a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno con il solo obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa alle seguenti CONDIZIONI 1. Casa familiare. La casa familiare, con ogni bene e arredo, sita in Venezia Lido, Via Andrea Morosini n. 4 resterà, e andrà per l'effetto assegnata, al signor he continuerà a viverci con la figlia Parte_1 [...] Per_ maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
2. Mantenimento delle figlie Per_1
e . Quanto al mantenimento essendo le ragazze, allo stato attuale, maggiorenni ma, Per_1 economicamente, non autosufficienti i genitori continueranno, come fatto sino ad oggi, a provvedere direttamente alle loro esigenze ciascuno proporzionalmente alle proprie possibilità e capacità economico reddituali. Le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale, saranno sostenute nella misura del 100% dal signor 3. Pt_1
Regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Fermo quanto sopra e al solo fine di risolvere e definire in via tombale ogni questione anche indiretta – sia di carattere patrimoniale che personale dai riflessi patrimoniali – i coniugi hanno individuato come indispensabile e funzionale a tale scopo che il sig. ceda la proprietà dell'autovettura Fiat 500, di Parte_1 proprietà, alla moglie facendosi carico delle relative spese. Di contro la sig.ra si Parte_2 impegnerà a trasferire, in favore del marito, sig. – che a tal fine si attiverà per Parte_1 reperire Notaio di fiducia sostenendone i relativi costi - la propria quota di proprietà
(1/100)dell'immobile garage sito in Lido di Venezia, Via Carlo Zeno n.
2. Per l'effetto, a seguito della sentenza di separazione che confermi le presenti condizioni e con il puntuale adempimento di quanto in essa previsto i ricorrenti essendo entrambi autosufficienti ed economicamente indipendenti dichiarano, con la sottoscrizione del presente Ricorso, di non aver null'altro a pretendere reciprocamente prestandosi ampia e finale quietanza liberatoria avendo autonomamente definito ogni loro rapporto economico patrimoniale”).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data 23.06.2000 contratto matrimonio civile trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 109, parte I, Uff.1, dell'anno 2000, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta allo scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 27.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 356/2025 pubbl. in data 01/04/2025, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 07.10.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione passata in giudicato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e non appare in contrasto con l'interesse materiale delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio fra e celebrato in Parte_1 Parte_2 data 23.06.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 109, parte I, Uff.1, dell'anno 2000;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore