Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/06/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE Prima Sezione - Volontaria riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 68/2025 R.G.V.G. promossa da
(COD. FISC: Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura in V.LE BRIGATE P.IVA_1
PARTIGIANE 2 16100 GENOVA - rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO
STATO GENOVA reclamante nei confronti di
(COD. FISC. nata in CHIAVARI il 05/08/1982 Controparte_1 C.F._1
- elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA FIESCHI 3/1 16121 GENOVA - rappresentata e difesa dall'Avv. ZANETTI MATTEO reclamata
(COD. FISC. ) nato in GENOVA (GE) il CP_2 C.F._2
16/11/1965 elettivamente domiciliato/a presso il difensore in VIA PESCHIERA 33A 16121
GENOVA rappresentata e difesa dall'Avv. CANEPA PAOLO reclamata
(COD. FISC. ) Controparte_3 P.IVA_2
reclamata contumace
CONCLUSIONI
Per la reclamante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in accoglimento del presente reclamo, riformare/annullare la sentenza impugnata, dichiarando, per l'effetto, inammissibile la proposta di concordato minore e/o, comunque, respingendo l'istanza di omologazione della stessa, con ogni conseguente effetto di legge.”
Per il reclamato “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare CP_2
l'avversario reclamo;
in subordine, rimettere gli atti al Tribunale per i provvedimenti di giustizia. Con il favore delle spese di lite, IVA e CPA inclusa, nonché con rifusione dei costi sostenuti”
Per la reclamata “ritenendo che, nel caso specifico, il concordato minore, CP_1
così come omologato, rappresenti la soluzione più conveniente e soddisfacente per il ceto creditorio, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita confermare la sentenza ex adverso impugnata”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/3/2025, Parte_1
proponeva reclamo avverso la sentenza n. 32/2025 emessa inter
[...]
partes in data 14/02/2025 dal Tribunale di Genova in composizione monocratica: sentenza con la quale il Tribunale così decideva: « - omologa la proposta di concordato minore di (C.F. ), alle condizioni indicate nel CP_2 C.F._2
ricorso;
- ricorda al debitore che è tenuto ex art. 81 CCII a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- dispone che il Gestore:
• pubblichi la presente sentenza mediante inserimento nel sito web del Ministero della
Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione;
• dia comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori entro 30 giorni;
• vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
• riferisca ogni sei mesi al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
• formuli al giudice istanza di autorizzazione di svincolo delle somme, previa verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;
• terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la 3
liquidazione del proprio compenso, specificando l'importo eventualmente convenuto con il debitore;
- richiama l'art. 81/3 laddove prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78/2 lettera a);
- dichiara la chiusura della presente procedura ex art. 80/2 CCII.».
Con separate comparse si costituivano e , CP_2 CP_1
chiedendo il rigetto del reclamo. non si costituiva e – verificata la regolarità della notifica Controparte_3 del ricorso e del decreto di fissazione di udienza – ne deve essere dichiarata la contumacia.
Con nota del 16/4/2025, il Procuratore Generale ha dichiarato che nulla oppone.
All'udienza del 24/04/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti depositavano note mediante le quali insistevano come nei rispettivi atti.
AD AVVISO DELLA CORTE IL RECLAMO È FONDATO E DEVE ESSERE RIGETTATO.
MOTIVO UNICO - « … occorre innanzitutto evidenziare che il Giudice, rilevata la situazione di sovraindebitamento in “senso tecnico”, sulla base delle sole verifiche condotte dal Gestore, non appare aver correttamente esaminato gli aspetti che l'Ufficio ha segnalato e posto a fondamento del proprio voto negativo, che sono stati liquidati senza una congrua motivazione.
La sentenza, infatti, nonostante l'Ufficio abbia offerto al Giudice una ricostruzione differente della genesi del debito tributario rispetto alla parte e al Gestore, nonché abbia contestato puntualmente quanto ex adverso sostenuto circa le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni erariali, si è limitato a dichiarare di non poterle condividere, senza chiarire su quali prove il Giudice ha fondato il proprio convincimento, e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.
Ancora, quanto statuito nella sentenza in ordine all'assenza di elementi agli atti per ritenere che il debitore abbia tenuto comportamenti diretti a frodare le ragioni dei creditori, motivo di inammissibilità della proposta ex art. 77 CCII, non tiene nuovamente conto di quanto dedotto dall'Ufficio Finanziario. Nello specifico, si fa riferimento alle contestazioni dell'Ufficio riguardanti gli innumerevoli incarichi ricoperti come amministratore in ben 4 società. Come precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1673 del 26/01/2021
“l'incarico di amministratore di una società ha natura presuntivamente onerosa;
sicché 4
egli, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto di essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli”. Il proponente ha omesso di menzionare tale possibile fonte di reddito nella proposta, e l'eventuale rinuncia al compenso, ove provata, costituirebbe unicamente un tentativo di eludere le ragioni dei creditori.
La sentenza appare inoltre viziata laddove non indica espressamente l'esito delle votazioni dei singoli creditori, ma si limita a riportare il parere negativo espresso dall'Amministrazione Finanziaria, per poi applicare l'istituto del Cram Down al fine del raggiungimento della maggioranza necessaria per l'omologa. In particolare, dalla lettura del provvedimento non è possibile comprendere se la classe 4, in cui non è ricompresa l'Amministrazione Finanziaria, abbia espresso voto favorevole alla proposta. Tale omissione, come sarà meglio chiarito nel punto che segue, impatta sull'esito del giudizio, poiché il voto negativo del creditore , qualora confermato, avrebbe impedito Parte_2
l'omologa del concordato in assenza del raggiungimento della maggioranza aggiuntiva per teste prevista dall'art. 79, primo comma CCII, giacché – come noto – la maggioranza nelle classi si pone come ulteriore condizione necessaria posto che nella disposizione viene usato l'avverbio inclusivo “anche”.
Il provvedimento gravato appare poi contrario alla ratio dell'istituto del Down nel CP_4
Concordato Minore, nella parte in cui applica forzatamente la conversione del voto erariale al solo fine di permettere l'omologa del concordato, senza tenere conto dell'effettivo interesse dei creditori ….nell'applicazione del cramdown fiscale, la norma e i gli stessi lavori parlamentari preparatori precisano che le finalità dell'istituto sono quelle di sopperire all'ingiustificata inerzia o opposizione dell'Amministrazione finanziaria, non quelle di consentire comunque la liberazione del debito tributario a prescindere dalle condizioni di formazione. Una tale interpretazione, infatti, permetterebbe un uso strumentale da parte di debitori inadempienti rispetto al Fisco, concedendo una sorta di “condono personalizzato” attivabile a semplice richiesta del contribuente inottemperante agli obblighi di contribuzione fiscale costituzionalmente imposti.
Peraltro, il debitore ha manifestato in udienza la propria disponibilità all'eventuale conversione della procedura in liquidazione controllata. L'utilizzo di tale diversa procedura, che prevede il vaglio di meritevolezza per l'ottenimento del beneficio dell'esdebitazione, sarebbe risultato conforme all'impianto sistematico del codice della crisi, rimettendo l'eventuale stralcio del debito alla volontà e condizioni previste dal legislatore, e non al mero arbitrio del giudice, trasformando di fatto la procedura da concorsuale a una forma di
“volontaria giurisdizione”. 5
La sentenza, infine, appare viziata laddove non rileva l'inammissibilità della proposta per carenza della condizione prevista dall'art. 74, comma 2 CCII, e statuisce la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
La percentuale offerta, infatti, appare irrisoria rispetto al debito complessivo oggetto di falcidia, e non risulta integrato il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 74, comma 2
CCII, ossia “l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”.
Quanto invece all'alternativa liquidatoria, la convenienza della proposta viene dichiarata sulla base di un differenziale di circa 1.200 euro a fronte di un passivo di 1.087.004,06 euro.
Ma non solo.
Il differenziale deriva principalmente da una stima effettuata dal Giudice sul valore di liquidazione delle quote di società in capo al debitore, senza tenere conto delle osservazioni dell'Ufficio finanziario (la relazione del Gestore, come già evidenziato, non effettua un concreto confronto con l'alternativa liquidatoria, limitandosi a riepilogare la composizione del passivo, per poi giungere ad una attestazione di convenienza esclusivamente formale priva di motivazione).
È evidente che un differenziale così esiguo, basato su una semplice stima, rispetto a un monte debitorio così elevato, non possa giustificare il completo disattendimento del voto dell'Erario e degli altri creditori, al solo scopo di stralciare il debito del proponente.
In altri termini, si ritiene che il primo Giudice non abbia rispettato, se non in termini strettamente numerici, il criterio essenziale della convenienza della proposta concordataria rispetto alla liquidazione. Il Giudice ritiene infatti che una differenza di circa € 1.200,00 giustifichi l'applicazione di un istituto come il cramdown senza, peraltro, tenere in considerazione le puntuali osservazioni della Direzione Provinciale, che nelle proprie difese ha più volte ribadito la possibile esistenza di altri redditi, nonché ha contestato la stessa ricostruzione del valore da parte dell'esperto nella propria Relazione particolareggiata».
LA CORTE OSSERVA
I) Sotto il profilo della genesi dell'indebitamento, appare corretta la prospettazione della reclamante relativa al fatto che il debitore ha soddisfatto tutti i creditori non pubblici, dal momento che « è creditore per l'importo totale di € 951.776,46, a Parte_1 fronte di un indebitamento complessivo del ricorrente di € 1.087.004,66» (pag. 4 sentenza impugnata». Né vale a escludere tale condotta la circostanza che vi fosse anche un debito 6
Par di €104.768,67 nei confronti di di E' comunque evidente che anche una siffatta CP_3 condotta è idonea a concretare l'effettuazione di pagamenti preferenziali, tali da configurare atti in frode ai creditori.
II) Anche per quanto attiene alla rinuncia ai compensi relativi alle cariche societarie ricoperte, l'affermazione dei reclamati, secondo la quale le condizioni delle società sarebbero sufficienti a vincere la presunzione di onerosità degli incarichi si traduce, in concreto, nell'ammissione che – avuto riguardo alle condizioni delle società – il CP_2 ha rinunciato a essere retribuito per l'attività svolta.
III) Da questo punto di vista, la sussistenza di tali atti in frode ai creditori («individuati negli atti in frode ai creditori di cui agli artt. 64 e ss.
1. fall. (in questo senso, invece, la risalente
Cass. 2 aprile 1985, n. 2250) ovvero comunque in comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio» in tal modo definiti da
Cass. Sez. 1, 15/10/2013, n. 23387, Rv. 628615 – 01, in motivazione;
Cass. Sez. 1,
02/04/1985, n. 2250, Rv. 440138 - 01) sarebbe sufficiente a determinare l'inammissibilità della proposta
IV) Ulteriore ragione di inammissibilità della proposta deriva dalla considerazione che «In conclusione, sulla base degli atti può ritenersi che in caso di alternativa liquidatoria l'attivo ammonterebbe a circa € 20.661 (10.479 + 2.982 + 7.200). Può dirsi pertanto verificata, seppur di misura, la condizione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (21.879 > 20.661). Il minor attivo che verrebbe ricavato in questa seconda ipotesi si rifletterebbe infatti nella minor percentuale di credito soddisfatto di , peraltro con attività liquidatorie più complesse e in tempi più Parte_1
lunghi, dato che sarebbe necessario procedere alla vendita delle quote e attendere i tre anni ex art. 282/3» (pag. 10 sentenza impugnata).
V) La differenza di circa € 1.200,00 non è ad avviso della Corte idonea a concretare la condizione di ammissibilità della proposta di cui all'art. 74 comma 2 CCII, in forza della quale disposizione «il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori». E' chiaro infatti che l'accoglimento di una proposta come quella in esame avrebbe l'effetto di consentire l'elusione di una qualsiasi valutazione in termini di meritevolezza, requisito previsto invece per la liquidazione controllata, tenuto conto: a) che la finalità della procedura di liquidazione controllata è l'ammissione all'esdebitazione di diritto, come previsto dall'art. 282; b) se l'art. 270 CCII comma 1° prevede che il giudice verifichi i presupposti di cui agli artt. 268 e 269, è altrettanto vero che l'art. 282 stabilisce 7
che l'esdebitazione di diritto a seguito della liquidazione controllata «non opera quando il debitore abbia determinato il proprio indebitamento con colpa grave, mala fede o frode»;
c) pertanto, sebbene non espressamente stabilito nelle norme che disciplinano la liquidazione controllata, l'accertamento della meritevolezza è un requisito prescritto quale condizione per accedere al beneficio dell'esdebitazione, che rappresenta la finalità dell'ammissione alla procedura di liquidazione controllata;
d) la meritevolezza si deve ritenere insussistente ogni volta che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.
V) Le considerazioni svolte al punto che precede consentono di escludere la sussistenza della condizione prevista dall'art. 80/3, 2° periodo, CCII, il quale prevede che “Il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria (…) quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1, e (…) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione (…) è conveniente rispetto l'alternativa della liquidazione controllata.”
VI) Infine, è convincente l'affermazione di principio (indipendentemente dalla specificità del caso concreto) di cui alla sentenza della sentenza della Corte di Appello di Venezia del 10 ottobre 2024, secondo la quale «L'istituto del c.d. cram down non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, cui di regola spetta l'esercizio della decisione a migliore tutela dell'interesse pubblico loro affidato, bensì solamente quando gli enti suddetti sono rimasti inerti oppure quando il voto contrario all'approvazione del concordato risulti obiettivamente ingiustificato» essendo il Tribunale «prima di sostituirsi ai creditori utilizzando lo strumento previsto dal 3° co. dell'art. 80» è tenuto a valutare la ragionevolezza della scelta dell'Erario di esprimere il voto contrario, comparando il trattamento riservato al credito erariale rispetto agli altri creditori, per cui si palesa l'abuso dello strumento normativo di cui all'art. 80, 3° co., CCII quando il concordato minore risulti piegato al raggiungimento di una finalità che va oltre la soluzione del sovraindebitamento per la prosecuzione dell'attività professionale e utilizzato solo per l'eliminazione del consistente debito accumulato nei confronti dell », laddove nel caso di specie (a parte la Parte_1 Parte_2 non consta l'esistenza di altri creditori, che evidentemente sono stati integralmente soddisfatti .
VI) Nel caso specifico, in cui « è creditore per l'importo totale di € Parte_1
951.776,46, a fronte di un indebitamento complessivo del ricorrente di € 1.087.004,66», è 8
evidente che il debitore ha scientemente e sistematicamente soddisfatto quasi tutti i creditori, tranne l'Erario. Se ne desume che il ricorso al concordato minore, che permette il
“cram down”, viene utilizzato soltanto per azzerare il consistente debito verso l'Erario, che in base al piano dei pagamenti (pag. 8 sentenza) verrebbe soddisfatto in misura pari al
10% su € 97.605,33 e in misura pari al 1,20% su € 836.128,50.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, IL RECLAMO DEVE ESSERE
ACCOLTO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico delreclamati e Parte_3
in solido, le spese del procedimento di reclamo, liquidate come di seguito, in CP_2
applicazione delle Tabelle allegate al DM 55/2014, in base ai valori medi dello scaglione di pertinenza della lite (valore indeterminabile, complessità bassa).
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) In accoglimento del reclamo proposto da Parte_1
, in riforma della impugnata sentenza pronunciata inter partes in
[...]
data 14/02/2025 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, rigetta la domanda di omologa della proposta di concordato minore presentata da CP_2
.
[...]
2) Pone a carico dei reclamati in solido, le spese del presente CP_1 CP_2 grado di giudizio, che si liquidano in € 9.991,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso).
Genova, 04/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli