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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/06/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24/06/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1605/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
04/09/1968, C.F. , elettivamente domiciliato in Via Matini C.F._1
n. 213, Ficarra ME, presso lo studio dell'Avv. GULLIA ROSANNA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 06.11.2019 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento di infermità tali da comportare una riduzione, in modo permanente ed a meno di un terzo, della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità; che visitata, a seguito di visita medica effettuata in data
27.11.2019, l' rigettava la domanda con la seguente motivazione: “Non sono CP_1
risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali
(art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222); che inutile si era rivelato il successivo ricorso amministrativo;
che pertanto aveva depositato in data 22.03.2023 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
(giudizio iscritto al n. RG 883/2023, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U. Dott. Persona_1 aveva riconosciuto le seguenti infermità:“Poliartrosi diffusa con cervico spondiloartrosi da stenosi segmentaria di C5-C6 e discopatie multiple lombari.
Incontinenza urinaria da vescica neurogena. Sindrome ansiosa con tendenza alla conversione in soggetto con tiroidite di Hashimoto” e concluso che: “- 1 In base alla documentazione medica allegata agli atti, la Signora Parte_1
a cagione di infermità ovvero di difetto fisico o mentale, raggiunge una
[...]
percentuale del 55% cinquantacinque percento. - pertanto NON presenta i requisiti per avere diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 2 L.
222/1984.”
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore anticipatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 20.09.2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la
2 fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare, non si pongono problemi di tempestività del ricorso, depositato nei termini di legge.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente le Parte_1
patologie da cui la stessa risulta affetta, tali da ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro e di guadagno, riconoscendo una percentuale invalidante pari al
76%, a decorrere da Aprile 2024. (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è invalida nella misura Parte_1
del 76%, nonché soggetto afflitto da patologia tali da ridurre a meno di un terzo le capacità di lavoro e di guadagno, a decorrere da Aprile 2024.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
3 In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa ed a quella del deposito del ricorso per ATP, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 27.05.2024 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara persona invalida nella misura del 76% a Parte_1
decorrere da Aprile 2024;
- Dichiara persona afflitta da patologie tali da Parte_2
ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro e di guadagno, requisito sanitario utile al fine dell'assegno ordinario di invalidità, a decorrere da
Aprile 2024;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
4 Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 24/06/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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