Articolo 15 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 14Articolo 16
Versione
15 luglio 1964
Art. 15.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 419. 420, 421, 578 e 579 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti. ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964