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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/09/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1270/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MELODIA GIOVANNA
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
D'ANGELO SEBASTIANO
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25.09.2024, e Parte_1 Controparte_1 premettevano di aver contratto, in data 5.08.2023, matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 78, parte II, serie
A, anno 2023.
Deducevano, inoltre, che dalla loro breve unione non erano nati figli.
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale. 1 Contestualmente chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del vincolo religioso.
Dichiaravano di essere entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, non avanzavano reciproche pretese economiche.
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In assenza di figli, nulla disporre rispetto all'assegnazione della casa coniugale.
2) Le parti danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra di essi.
3) Le parti si rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto.
4) Le parti dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto di dare/avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5) Ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alcamo (Tp) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza negli appositi registri”.
In data 24.01.2025, con sentenza parziale, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Decorsi i termini di legge, con note dell'11.09.2025, le parti confermavano le condizioni congiuntamente rassegnate e, preso atto della intervenuta definitività della sentenza di separazione, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza parziale n. 30/2025, pubblicata in data 27.01.2025.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario tra Pt_1
e , in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1 concordatario in data 5.08.2023, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Alcamo (TP) al n. 78, parte II, serie A, anno 2023, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MELODIA GIOVANNA
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
D'ANGELO SEBASTIANO
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25.09.2024, e Parte_1 Controparte_1 premettevano di aver contratto, in data 5.08.2023, matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 78, parte II, serie
A, anno 2023.
Deducevano, inoltre, che dalla loro breve unione non erano nati figli.
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale. 1 Contestualmente chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del vincolo religioso.
Dichiaravano di essere entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, non avanzavano reciproche pretese economiche.
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In assenza di figli, nulla disporre rispetto all'assegnazione della casa coniugale.
2) Le parti danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra di essi.
3) Le parti si rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto.
4) Le parti dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto di dare/avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5) Ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alcamo (Tp) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza negli appositi registri”.
In data 24.01.2025, con sentenza parziale, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Decorsi i termini di legge, con note dell'11.09.2025, le parti confermavano le condizioni congiuntamente rassegnate e, preso atto della intervenuta definitività della sentenza di separazione, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza parziale n. 30/2025, pubblicata in data 27.01.2025.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario tra Pt_1
e , in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1 concordatario in data 5.08.2023, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Alcamo (TP) al n. 78, parte II, serie A, anno 2023, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
3