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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5804/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18725/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Si riportano alle controdeduzioni ed insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento per omesso versamento IMU anno d'imposta 2019 di euro 524,23 notificato in data 17/01/2025, relativamente all'immobile in catasto alla sez. CHI
Fg.22 n. 84 sub 7 cat.A/3., eccependo:
-mancanza del presupposto impositivo - difetto di legittimazione passiva in quanto titolare di agevolazione relativa all'abitazione dei militari mancata applicazione dell'articolo 2, comma 5, del Decreto Legge n.
102/2013, convertito in Legge 124/2013. Ed invero il sig. Ricorrente_1, militare della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo dall'anno 1996, ha diritto ad usufruire dell'esenzione IMU secondo il D.L. n. 102 del 31.08.2013 art. 2 comma 5 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013 la quale prevede che un immobile di proprietà possa essere considerato abitazione principale ai fini fiscali, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale, purché non sia classificato comeimmobile di lusso e non sia concesso in locazione.
Si sono costituite Resistente_1 srl e UN spa chiedendo il rigetto del ricorso in quanto l'esenzione IMU andava esplicitamente richiesta e provata, non potendo il Comune impositore ( e per esso la sua Concessionaria) conoscere automaticamente l'occupazione del contribuente.
A tale proposito, il richiamato art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, stabilisce che, per poter usufruire di questa esenzione, è tassativamente necessaria, a pena di decadenza, la presentazione della dichiarazione la cui omissione fa decadere il ricorrente dalla possibilità di godere della agevolazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato.
Ed invero, quanto al requisito soggettivo, il ricorrente ha rispettato tutte le prescrizioni per richiedere l'esenzione IMU:
-è in servizio permanente (tempo indeterminato);
-la dichiarazione di variazione relativa all'imposta municipale propria corredata da attestazione di servizio con gli identificativi catastali dell'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 è stata regolarmente presentata e con essa si attestava il possesso dei requisiti e venivano indicati gli identificativi catastali dell'immobile per il quale si chiedeva il riconoscimento del beneficio;
- l'immobile in questione non è stato dato in locazioni o comodato;
- l'immobile in questione non rientra nella categoria dei beni di lusso (come indicato nell'atto notarile all.
4).
- l'esenzione è richiesta solo per unico immobile, cioè quello sito in Napoli Tuttavia il richiamato art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, stabilisce che, per poter usufruire di questa esenzione, è tassativamente necessaria, a pena di decadenza, la presentazione della dichiarazione, la cui omissione fa decadere il ricorrente dalla possibilità di godere della agevolazione.Ciò
è confermato anche nella circolare del Mef 1/2020, che ha appunto evidenziato che la mancata presentazione della dichiarazione non consente di usufruire dell'esenzione.
Anche la Cassazione ha ribadito tale obbligo a pena di decadenza per l'agevolazione relativa all'abitazione dei militari;
da ultimo con la sentenza n. 28931/2023, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Tale assunto conferma pertanto la necessità e la obbligatorietà della presentazione della dichiarazione
IMU, per ogni singolo anno di imposta, per far valere il proprio diritto all'esenzione, la cui mancanza, come nel caso di specie, comporta il rigetto del ricorso.
Spese compensate in considerazione della rilevanza giuridica delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5804/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18725/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Si riportano alle controdeduzioni ed insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento per omesso versamento IMU anno d'imposta 2019 di euro 524,23 notificato in data 17/01/2025, relativamente all'immobile in catasto alla sez. CHI
Fg.22 n. 84 sub 7 cat.A/3., eccependo:
-mancanza del presupposto impositivo - difetto di legittimazione passiva in quanto titolare di agevolazione relativa all'abitazione dei militari mancata applicazione dell'articolo 2, comma 5, del Decreto Legge n.
102/2013, convertito in Legge 124/2013. Ed invero il sig. Ricorrente_1, militare della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo dall'anno 1996, ha diritto ad usufruire dell'esenzione IMU secondo il D.L. n. 102 del 31.08.2013 art. 2 comma 5 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013 la quale prevede che un immobile di proprietà possa essere considerato abitazione principale ai fini fiscali, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale, purché non sia classificato comeimmobile di lusso e non sia concesso in locazione.
Si sono costituite Resistente_1 srl e UN spa chiedendo il rigetto del ricorso in quanto l'esenzione IMU andava esplicitamente richiesta e provata, non potendo il Comune impositore ( e per esso la sua Concessionaria) conoscere automaticamente l'occupazione del contribuente.
A tale proposito, il richiamato art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, stabilisce che, per poter usufruire di questa esenzione, è tassativamente necessaria, a pena di decadenza, la presentazione della dichiarazione la cui omissione fa decadere il ricorrente dalla possibilità di godere della agevolazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato.
Ed invero, quanto al requisito soggettivo, il ricorrente ha rispettato tutte le prescrizioni per richiedere l'esenzione IMU:
-è in servizio permanente (tempo indeterminato);
-la dichiarazione di variazione relativa all'imposta municipale propria corredata da attestazione di servizio con gli identificativi catastali dell'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 è stata regolarmente presentata e con essa si attestava il possesso dei requisiti e venivano indicati gli identificativi catastali dell'immobile per il quale si chiedeva il riconoscimento del beneficio;
- l'immobile in questione non è stato dato in locazioni o comodato;
- l'immobile in questione non rientra nella categoria dei beni di lusso (come indicato nell'atto notarile all.
4).
- l'esenzione è richiesta solo per unico immobile, cioè quello sito in Napoli Tuttavia il richiamato art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, stabilisce che, per poter usufruire di questa esenzione, è tassativamente necessaria, a pena di decadenza, la presentazione della dichiarazione, la cui omissione fa decadere il ricorrente dalla possibilità di godere della agevolazione.Ciò
è confermato anche nella circolare del Mef 1/2020, che ha appunto evidenziato che la mancata presentazione della dichiarazione non consente di usufruire dell'esenzione.
Anche la Cassazione ha ribadito tale obbligo a pena di decadenza per l'agevolazione relativa all'abitazione dei militari;
da ultimo con la sentenza n. 28931/2023, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Tale assunto conferma pertanto la necessità e la obbligatorietà della presentazione della dichiarazione
IMU, per ogni singolo anno di imposta, per far valere il proprio diritto all'esenzione, la cui mancanza, come nel caso di specie, comporta il rigetto del ricorso.
Spese compensate in considerazione della rilevanza giuridica delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.