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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 11/06/2024, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
J
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di ConIGlio e composto dai IGnori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 161/2024 V.G., vertente
TRA
n. in Germania, CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ennio Totaro
E
n. a Reggio Calabria, CF , Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Ennio Totaro
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine al ricorso depositato il
10.4.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. per la regolamentazione della responsabilità genitoriale;
- rilevato che le parti all'udienza del 10.6.2024, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10.4.2024, del seguente preciso tenore:
pagina 1 di 3 i ricorrenti hanno trovato un accordo per regolamentare l'affido della figlia minore e la determinazione del contributo di Persona_1 mantenimento del seguente tenore: 1) affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , di anni uno, la cui residenza Persona_1 verrà stabilita presso la casa del padre in Atessa (CH) Parte_2 alla Via Saletti n. 58/2, con cui la minore rimarrà a vivere, con diritto/dovere della madre di vedere e tenere con sé la Parte_1 figlia minore per tre giorni la settimana ed in particolare nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 22,00 quando svolgerà il turno di lavoro di mattina e nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 quando svolgerà il turno di lavoro pomeridiano, sempre compatibilmente con le eIGenze della minore e della madre stessa, oltre che due fine settimana al mese dal sabato alle 9,00 sino alla domenica alle ore 22.00. Alla IG.ra del è altresì riconosciuto il diritto dovere di Pt_1 tenere con sé la figlia minore anche per le feste natalizie e pasquali, in particolare la figlia potrà trascorrere: la Vigilia di Natale e il giorno del
Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre, il 31/12 con la madre e il giorno di Capodanno con il padre, Sabato Santo con la madre, mentre Pasqua con il padre e Lunedì dell'Angelo con la madre, il tutto ad anni alterni in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con la figlia minore. Ulteriori periodi di visita, comprese le vacanze estive e quelle invernali, potranno essere concordate tra i genitori compatibilmente alle proprie eIGenze e quelle della figlia. Nel periodo estivo la figlia Per_1 potrà stare con la madre per 21giorni consecutivi nel mese di agosto, durante il periodo di ferie della IG.ra ; Parte_1
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo ed in via preventiva le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto della loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore;
la IGnora , si impegna a corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia minore la somma mensile complessiva di Per_1 euro 300,00 (euro trecento/00), da pagarsi entro il giorno sedici di ciascun pagina 2 di 3 mese, con rivalutazione annuale costo della vita, oltre al 50% per le Org_1 spese straordinarie sostenute per la figlia, secondo le elencazioni e modalità di richiesta rimborso e pagamenti disciplinati nel 2017 nelle Linee
Guida CNF, da considerarsi parte integrante del presente ricorso, il cui contenuto si ha per integralmente ritrascritto. Si precisa che per quanto riguarda le spese mediche per la figlia minore, la quota verrà rimborsata al massimo entro giorni 30 dal pagamento;
l'assegno Unico per la figlia minore sarà percepito, con il consenso CP_2 della IG.ra , nella misura del 100% dal IG. . Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, regolamenta la gestione della figlia di e , nata fuori dal matrimonio, Parte_1 Controparte_3 alle condizioni concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza.
Così deciso in Lanciano il 11.6.2024
Il Presidente Massimo Canosa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di ConIGlio e composto dai IGnori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 161/2024 V.G., vertente
TRA
n. in Germania, CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ennio Totaro
E
n. a Reggio Calabria, CF , Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Ennio Totaro
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine al ricorso depositato il
10.4.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. per la regolamentazione della responsabilità genitoriale;
- rilevato che le parti all'udienza del 10.6.2024, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10.4.2024, del seguente preciso tenore:
pagina 1 di 3 i ricorrenti hanno trovato un accordo per regolamentare l'affido della figlia minore e la determinazione del contributo di Persona_1 mantenimento del seguente tenore: 1) affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , di anni uno, la cui residenza Persona_1 verrà stabilita presso la casa del padre in Atessa (CH) Parte_2 alla Via Saletti n. 58/2, con cui la minore rimarrà a vivere, con diritto/dovere della madre di vedere e tenere con sé la Parte_1 figlia minore per tre giorni la settimana ed in particolare nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 22,00 quando svolgerà il turno di lavoro di mattina e nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 quando svolgerà il turno di lavoro pomeridiano, sempre compatibilmente con le eIGenze della minore e della madre stessa, oltre che due fine settimana al mese dal sabato alle 9,00 sino alla domenica alle ore 22.00. Alla IG.ra del è altresì riconosciuto il diritto dovere di Pt_1 tenere con sé la figlia minore anche per le feste natalizie e pasquali, in particolare la figlia potrà trascorrere: la Vigilia di Natale e il giorno del
Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre, il 31/12 con la madre e il giorno di Capodanno con il padre, Sabato Santo con la madre, mentre Pasqua con il padre e Lunedì dell'Angelo con la madre, il tutto ad anni alterni in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con la figlia minore. Ulteriori periodi di visita, comprese le vacanze estive e quelle invernali, potranno essere concordate tra i genitori compatibilmente alle proprie eIGenze e quelle della figlia. Nel periodo estivo la figlia Per_1 potrà stare con la madre per 21giorni consecutivi nel mese di agosto, durante il periodo di ferie della IG.ra ; Parte_1
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo ed in via preventiva le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto della loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore;
la IGnora , si impegna a corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia minore la somma mensile complessiva di Per_1 euro 300,00 (euro trecento/00), da pagarsi entro il giorno sedici di ciascun pagina 2 di 3 mese, con rivalutazione annuale costo della vita, oltre al 50% per le Org_1 spese straordinarie sostenute per la figlia, secondo le elencazioni e modalità di richiesta rimborso e pagamenti disciplinati nel 2017 nelle Linee
Guida CNF, da considerarsi parte integrante del presente ricorso, il cui contenuto si ha per integralmente ritrascritto. Si precisa che per quanto riguarda le spese mediche per la figlia minore, la quota verrà rimborsata al massimo entro giorni 30 dal pagamento;
l'assegno Unico per la figlia minore sarà percepito, con il consenso CP_2 della IG.ra , nella misura del 100% dal IG. . Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, regolamenta la gestione della figlia di e , nata fuori dal matrimonio, Parte_1 Controparte_3 alle condizioni concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza.
Così deciso in Lanciano il 11.6.2024
Il Presidente Massimo Canosa
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