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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
RG 12508 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12508 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLA TIZIANA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. COPPOLA TIZIANA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/07/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 1/05/1999 (atto n. 20, P. II, S. A, sez. D, anno 1999).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 19/09/2001, economicamente Per_1
Per_ autosufficiente e il 19/03/2004, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Sull'assegnazione della casa coniugale. La casa coniugale, resta assegnata al IG. Parte_1
Per_
, che continuerà ad abitarla unitamente al figlio , mentre la IG.ra si trasferirà
[...] Pt_2
a casa della figlia o dove riterrà più opportuno. Gli arredi contenuti nella casa coniugale, restano assegnati al IG. ad eccezione degli oggetti di carattere personale che la IG.ra Parte_1 Pt_2
provvederà ad asportare;
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, né a titolo di mantenimento né
a qualunque altro titolo;
Sui provvedimenti economici: La IG.ra , comunque, si obbliga a versare, in Pt_2
Per_ adempimento dell'obbligazione di mantenimento per il figlio , la somma complessiva di €150,00 mensili, che sarà versa entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o attraverso una ricarica su una carta poste pay le cui coordinate verranno fornite dal IG. La somma dovuta a Parte_1 titolo di mantenimento, sarà rivalutata ogni anno in base all'intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente secondo gli indici ISTAT.
La madre concorrerà, inoltre, alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative ecc.) del figlio nella misura del 50%, sostenute dal padre se previamente concordate e documentate.
Ulteriori accordi tra le parti - Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21.11.67 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003 i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio e per il passaporto per fini turistici
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle
2 porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 20, P. II, S. A, sez. D, anno 1999);
spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 18/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12508 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLA TIZIANA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. COPPOLA TIZIANA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/07/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 1/05/1999 (atto n. 20, P. II, S. A, sez. D, anno 1999).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 19/09/2001, economicamente Per_1
Per_ autosufficiente e il 19/03/2004, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Sull'assegnazione della casa coniugale. La casa coniugale, resta assegnata al IG. Parte_1
Per_
, che continuerà ad abitarla unitamente al figlio , mentre la IG.ra si trasferirà
[...] Pt_2
a casa della figlia o dove riterrà più opportuno. Gli arredi contenuti nella casa coniugale, restano assegnati al IG. ad eccezione degli oggetti di carattere personale che la IG.ra Parte_1 Pt_2
provvederà ad asportare;
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, né a titolo di mantenimento né
a qualunque altro titolo;
Sui provvedimenti economici: La IG.ra , comunque, si obbliga a versare, in Pt_2
Per_ adempimento dell'obbligazione di mantenimento per il figlio , la somma complessiva di €150,00 mensili, che sarà versa entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o attraverso una ricarica su una carta poste pay le cui coordinate verranno fornite dal IG. La somma dovuta a Parte_1 titolo di mantenimento, sarà rivalutata ogni anno in base all'intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente secondo gli indici ISTAT.
La madre concorrerà, inoltre, alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative ecc.) del figlio nella misura del 50%, sostenute dal padre se previamente concordate e documentate.
Ulteriori accordi tra le parti - Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21.11.67 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003 i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio e per il passaporto per fini turistici
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle
2 porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 20, P. II, S. A, sez. D, anno 1999);
spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 18/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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