Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
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n. rg14039 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14039 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Persona_1
dall'avv. NUNZIATA PAOLO presso il quale elettivamente domicilia in
Nola (Napoli), alla via San Paolo Belsito, 79,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CURCIO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Piazza Matteotti n. 7,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato il 27/06/2024
[...]
, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con Per_1
la sig.ra e che dalla loro unione nasceva l'08.11.2021 Parte_1
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il minore PE, chiedeva disciplinarsi i rapporti relativi al figlio minore prevedendosi:
“a) Il figlio minore PE è affidato in regime condiviso ai sensi della L. 54/2006 ad entrambi i genitori, i quali hanno concordato tra loro il seguente protocollo:
- il minore avrà la residenza privilegiata presso la madre;
- il padre avrà il più ampio diritto di visita, da concordare preventivamente con la madre almeno un giorno prima a mezzo telefonico;
- in particolare, ed in ogni caso, il padre potrà tenere con sé il minore il mercoledì dalle ore
15.00, o comunque alla uscita da scuola, con impegno a riportarlo presso l'abitazione materna entro le ore 21.00, ed altresì, a settimane alterne, tenerlo con sé il sabato a partire dalle ore 14.00 sino alle ore 21.00 della domenica seguente, con pernottamento presso l'abitazione del padre sempre nel rispetto delle esigenze educative e scolastiche dei minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. Nel periodo estivo il minore trascorrerà con il padre, con pernottamento presso la sua residenza o in destinazione di vacanza, 15 giorni consecutivi nella seconda metà del mese di agosto, o con una individuazione diversa dei singoli giorni con accordo tra le parti, da stabilirsi preferibilmente entro il 30 maggio di goni anno, nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze del minore e dei genitori;
durante le festività natalizie il minore trascorrerà una settimana con il padre, dal 24/12 al 31/12 oppure dallo 01/01 allo 07/01 con alternanza di anno in anno e comunque nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze del minore e dei genitori, salvo diverso accordo tra i coniugi;
durante le vacanze Pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno del lunedì in Albis con il padre con alternanza di anno in anno e comunque nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze della minore e dei genitori. Viene fatto salvo un diverso accordo concordato tra le parti. Il minore trascorrerà la
Festa del Papà, l'onomastico ed il compleanno del padre con il sig. e la Persona_1
Festa della Mamma, l'onomastico ed il compleanno della madre con la sig.ra Parte_1
[...]
Quanto al compleanno e all'onomastico del minore verranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori o diversamente previo accordo tra gli stessi, la viglia con la madre ed il giorno del compleanno con il padre, con alternanza di anno in anno.
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Viene espressamente previsto che qualora il ricorrente fosse impossibilitato per impegni di lavoro sarà facoltà dei nonni e zii paterni poter prelevare il piccolo PE presso la scuola o presso l'abitazione materna e riaccompagnarlo, riconoscendo ai familiari del ramo paterno la stessa “dignità” dei familiari del lato materno.
b) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 20 di Persona_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio PE, la somma di Euro
150,00, a mezzo vaglia postale, accreditato sul libretto postale, oppure bonifico alle coordinate bancarie indicate dalla madre;
Tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano spese straordinarie necessarie quelle mediche (per visite e cure mediche anche specialistiche, visite e cure odontoiatriche, oculistiche, dermatologiche, ecc. non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets, per l'acquisto di farmaci, ecc), le spese scolastiche (retta, mensa scolastica, spese per libri di testo, materiale didattico, corsi parascolastici, gite e/o visite scolastiche), le spese sportive (ivi incluse spese per corsi ed attrezzatura relative ad un solo sport).
Salvo le urgenze terapeutiche, le spese straordinarie dovranno sempre essere preventivamente concordate dai genitori. Il genitore comunicherà all'altro, mediante messaggio telefonico o, nel caso, mediante e-mail, la spesa straordinaria che dovrà sostenere per far fronte a necessità dei figli e l'altro genitore, con la stessa modalità, dovrà esprimere il proprio consenso o, nel caso di diniego, dovrà motivare il rifiuto o proporre soluzioni alternative;
il genitore che non ha effettuato la spesa straordinaria rimborserà all'altro, entro 10 giorni, quanto questi abbia anticipato a semplice richiesta, dietro esibizione dei documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta.
c) l'assegno unico per i figli ed ogni altra misura assistenziale presente e futura prevista sarà percepita al 50% da entrambi i genitori;
- rendere ogni ulteriore, utile ed opportuno provvedimento di giustizia.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
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Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la resistente, opponendosi al regime dell'affido condiviso del minore e contestando il quantum dell'assegno di mantenimento, prevedendosi:
“1) disporre l'affidamento esclusivo, ex art. 337 quater c.c., del minore Per_2
alla madre con la quale il minore vive, disponendo che la
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stessa possa assumere in via esclusiva le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del bambino, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso;
2) in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre, valutate opportunamente tutte le circostanze del caso, si chiede che il Giudice voglia disporre che gli incontri padre-figlio, se non di ostacolo al sereno e sano sviluppo psico-fisico del piccolo Persona_2
avvengano in ambiente protetto alla presenza della madre ed anche dei Servizi Sociali, per valutare l'eventuale adeguatezza del ad intrattenere una relazione sana con il Per_1
minore, in ogni caso con esclusione della permanenza notturna presso il padre;
3) con riguardo all'obbligo di contributo al mantenimento economico, si chiede che l'Ill.mo
Giudice adito voglia disporre a carico del ricorrente a titolo di contributo nel mantenimento del minore l'assegno mensile di almeno € 500,00 a far data da aprile Persona_2
2022 (fine della convivenza) da versare alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat, con attribuzione alla madre del 100% dell'assegno unico, salva diversa valutazione del Giudice;
4) rendere ogni ulteriore provvedimento di giustizia.”
All'udienza di prima comparizione del 3.04.25, il GI, sentite le parti, formulava proposta conciliativa della controversia ai sensi dell'art. 473 bis 21
c.p.c. alle quale le parti dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui alla proposta in atto:
“1) assegnazione della casa familiare alla resistente;
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2) affido condiviso del minore PE (nato l'[...]) ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
il padre potrà stare e tenere con sé il minore per due pomeriggi alla settimana, di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, salvo diverso accordo tra le parti. Per i due mesi, la madre si potrà recare anch'ella fuori scuola del minore e se necessario contribuire al che il minore stia con il padre per il pomeriggio di spettanza, e un sabato o una domenica, alternativamente, dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Tra sei mesi il bambino inizierà ad aggiungere, oltre ai due pomeriggi, il pernotto presso il padre, a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore
20.00. Il regime dell'alternanza ci sarà anche tra il 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta, il padre terrà con sé il minore per 10 giorni consecutivi o non, nel periodo estivo, da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
il minore starà con il papà il giorno del compleanno con il papà e della festa del papà, con la mamma del compleanno della mamma e della festa della mamma con la mamma, e preferibilmente con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno, in mancanza di accordo un anno con la mamma e un anno con il papà.
3) il padre contribuirà al mantenimento del minore con l'importo mensile di euro 350,00, da versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat e oltre al 50
% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il COA e il Tribunale di Napoli.
4) l'assegno unico sarà percepito dalla madre al 100%.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
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Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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