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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/12/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 715/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 10.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(nata a [...] il [...] – C.F , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in AN alla via Caionche n. 39, presso lo studio dell'Avv. Lucia De Filippo, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta su foglio separato al ricorso;
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] – C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore costituito della ricorrente si è riportato ai propri scritti ed atti difensivi, ed ha concluso chiedendo:
1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
2. Confermare la misura del contributo posto a carico del sig. da versare entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese in € 350,00, a titolo di mantenimento nei confronti del figlio
1 maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente ed autosufficiente;
3. porre a carico del sig. il versamento della somma di € 100,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento per la sig.ra considerata la saltuarietà dei lavori da svolti Pt_1 Pt_2
(colf e badante) che, attualmente, le consentono di guadagnare circa € 600,00 al mese;
4. dichiarare l'addebito della separazione a carico del sig. a causa dei gravi CP_1 comportamenti determinanti la violazione degli obblighi e doveri scaturenti dal matrimonio;
5. Con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze del presente giudizio.
Il P.M., in data 19.09.2025, concludeva per l'accoglimento della domanda di separazione, con l'adozione dei provvedimenti ritenuti più congrui per il mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente della ricorrente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.02.2021, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 23.06.2011 in AN e CP_1 che dal rapporto con il resistente era nato un figlio, , in data 12.07.2000. Per_1
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale si era disgregata a causa del che, a far data dal mese di aprile 2020, aveva assunto nei confronti CP_1 della moglie un atteggiamento freddo e distaccato: aveva lasciato la camera da letto coniugale per dormire sul divano e, da circa 8 mesi, rifiutava di condividere intimità con lei;
che tale situazione aveva dunque contribuito a sfaldare il consorzio familiare, già gravemente minato dal disinteresse e dalla mancanza di assistenza morale e materiale che il resistente aveva riservato ai propri familiari negli ultimi mesi non provvedendo a contribuire alle spese quotidiane necessarie per l'acquisto di generi alimentari e di tutto quanto necessario per vivere;
che, inoltre il marito, a far data dal mese di gennaio 2021, aveva abbandonato il tetto coniugale senza fornire informazioni circa il domicilio presso cui reperirlo.
Tanto premesso, la ricorrente, impegnata saltuariamente come collaboratrice domestica, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del CP_1
l'obbligo di corrisponderle, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, un assegno mensile di euro
350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, e la somma di euro 200,00 mensili quale contributo al suo mantenimento.
Non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, il Presidente, all'udienza del 10.06.2021, adottava i provvedimenti provvisori, assegnando la casa coniugale alla ricorrente e ponendo a carico del , a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, un assegno mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie
2 ed un assegno mensile pari ad euro 100,00 a titolo di mantenimento della moglie. Il
Presidente fissava per la comparizione delle parti e la trattazione della causa davanti al
Giudice istruttore l'udienza del 22.11.2021, assegnando termine perentorio fino al
30.07.2021 per la notifica al resistente contumace.
All'udienza su citata, il G.I., letta la richiesta della parte, autorizzava la stessa alla rinnovazione della notifica del verbale dell'udienza presidenziale per l'udienza del
08.06.2022, poi differita al 06.07.2022.
All'udienza su citata, il G.I., letta la richiesta della parte ricorrente, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza del 06.03.2023.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.11.2023, poi anticipata al 05.07.2023.
All'udienza su citata, rilevato che sia il ricorso di separazione che l'ordinanza presidenziale erano stati notificati al convenuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso l'ultima residenza nota, coincidente con la casa coniugale dalla quale, per allegazione della stessa ricorrente, il si era allontanato;
evidenziato che la allegava di CP_1 Pt_1 essere a conoscenza del luogo di lavoro del , deducendo che lo stesso lavorava CP_1 presso una Ditta di Soccorso Stradale sita in SC (SA), alla via Poggiomarino n. 265, il
G.I. invitava parte attrice a contraddire in ordine alla ritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e rinviava all'udienza del 25.09.2023.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.09.2023, il giudice istruttore rilevava che la giurisprudenza, in relazione alla notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., era ormai da tempo orientata nel senso di ritenere che l'ignoranza del recapito del destinatario doveva essere oggettiva e non superabile con l'ordinaria diligenza, ovverosia attraverso le indagini possibili nel caso concreto (Cass. 12/20971; 09/14618; 07/8077), evidenziava che la ricorrente, che aveva allegato nel proprio ricorso la prestazione di attività lavorativa da parte del convenuto presso una ditta di Soccorso Stradale sita in
SC (SA), alla via Poggiomarino n° 265 conosceva, all'epoca, il luogo di dimora del convenuto, e pertanto, riteneva la nullità della notificazione del ricorso introduttivo della lite;
conseguentemente, ritenuto che il mancato esperimento del tentativo di conciliazione comportava l'invalidità dell'intero procedimento, stante la natura essenziale della funzione di tale adempimento (T. S. Maria Capua Vetere 11.4.1996; C. 7957/1987; C.
5874/1981), il G.I. rimetteva gli atti al Presidente di Sezione per i provvedimenti di competenza e la fissazione di una nuova udienza presidenziale con i termini di legge.
Con provvedimento del 08.11.2023, il Presidente di Sezione disponeva la comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale per l'udienza del 10.01.2024, disponendo altresì che la ricorrente provvedesse alla notificazione del ricorso e del
3 presente decreto nonché dell'ordinanza del 19.10.2023 (depositata il 31.10.2023) nel termine di 40 giorni liberi prima dell'udienza fissata.
All'udienza di comparizione del 10.01.2024, presente la sola ricorrente, rilevato che nell'ordinanza del 19.10.2023 si specificava come dovesse essere integrato il procedimento di notificazione al resistente presso l'ultima sede di lavoro CP_1 conosciuta in via Poggiomarino n. 265 di SC, il Presidente disponeva integrarsi la notifica del ricorso presso tale sito e rinviava per l'udienza di comparizione al 24.04.2024
(poi differita al 26.06.2024) con termine di notifica al 20.03.2024.
All'udienza del 26.06.2024, parte ricorrente rappresentava che la notifica presso il luogo di lavoro non era andata a buon fine poiché non presente presso la sede della società e che la precedente notifica per l'udienza del 10.01.2024 eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dopo l'acquisizione del certificato di irreperibilità rilasciato dal Comune di
AN non si era perfezionata per il mancato rispetto del termine di comparizione e chiedeva, pertanto, ultimo rinvio per rinotificare il ricorso e gli atti successivi al resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. qualora da certificato ulteriore da acquisirsi non risultasse una diversa residenza anagrafica. Il presidente delegato rinviava la causa all'udienza del 09.10.2024, disponendo la rinotifica del ricorso (e degli atti successivi) nel termine di 40 giorni liberi prima dell'udienza.
All'udienza su menzionata, il Presidente rilevava che la società cui faceva riferimento la ricorrente quale datrice di lavoro del era diversa dalla società presso CP_1 cui era stata eseguita la notifica del ricorso, società che, per quanto emergente dall'estratto contributivo in atti rilasciato il 26.06.2024, aveva avuto alle sue dipendenze il fino ad aprile 2024, sì che allo stato non vi era contezza della persistenza del CP_1 rapporto di lavoro dopo la data suindicata e in particolare alla data di notifica del ricorso
(19.07.2024), sebbene una persona addetta alla società “Viola Trasporti” presso la sede di Sant'Anastasia avesse preso in consegna il plico, laddove presso la sede di Nola della stessa società la consegna era stata rifiutata per essere il . Il Parte_3 procuratore della ricorrente, pertanto, chiedeva nuovo termine per notificare il ricorso al sia presso la suddetta società sia in subordine ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. ed il CP_1
Presidente rinviava la causa all'udienza del 12.02.2025, con termine fino a 40 giorni liberi prima dell'udienza per la notifica del ricorso al , da effettuarsi nuovamente CP_1 presso il luogo di lavoro suindicato (atteso l'esito contraddittorio della precedente notifica nelle due sedi della e, in subordine, in caso che la notifica Controparte_2 non andasse a buon fine ai sensi dell'art. 143 c.p.c., previa acquisizione di certificato di residenza aggiornato.
All'udienza su citata, il procuratore della ricorrente rappresentava di aver nuovamente notificato con esito negativo ricorso, decreto e successivi verbali al resistente
4 sia presso le sedi e le unità operative della di cui il CP_1 Controparte_2
risultava essere stato dipendente almeno fino al 18.07.2024 (come da estratto CP_1 contributivo aggiornato acquisito ai fini della notifica) sia presso l'indirizzo di residenza in
AN, Comune che ne ha dichiarato l'irreperibilità, perfezionando nuovamente la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. come effettuata per la precedente udienza;
chiedeva, pertanto, assumersi i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui al ricorso e in particolare, porre a carico del un assegno di euro 650,00 (di cui euro 350,00 per il CP_1 figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed euro 300,00 per la ricorrente), assegno così determinato tenuto conto che la ricorrente si era trasferita con il figlio in altro appartamento condotto in locazione per il canone di euro 370,00.
Rinunciava, infine, alla domanda di assegnazione della casa familiare poiché lasciata dalla ricorrente.
Il Presidente, ritenuto che poteva ritenersi ritualmente eseguita sia l'ulteriore notifica ex art. 143 c.p.c. che anche la notifica effettuata sempre ai sensi dell'art. 143
c.p.c. per la precedente udienza del 09.10.2024, non essendo emersa l'effettiva esistenza di un domicilio utile ai fini della notifica diverso da quello già individuato in occasione del precedente tentativo di notifica, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
nulla disponeva allo stato in merito alla domanda di assegno per il proprio mantenimento avanzata dalla ricorrente tenuto conto del tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto (asseritamente risalente ad oltre quattro anni), della dedotta mancata contribuzione ai bisogni della famiglia da parte del per tutto il periodo successivo, del lavoro (nero) come collaboratrice domestica CP_1 che la ricorrente aveva dichiarato di svolgere con un reddito di circa euro 600,00 mensili, ma anche della capacità dalla stessa dimostrata di provvedere con le proprie risorse alle esigenze proprie e del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente, compreso il pagamento del canone di locazione (di euro 370,00 mensili), circostanze che escludevano l'urgenza del provvedimento provvisorio richiesto dalla istante;
determinava in euro 350,00 mensili – da versare entro il giorno 5 di ogni mese a da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da febbraio 2026 –
l'assegno dovuto dal a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_4
, in uno al 50% delle spese straordinarie per lo stesso sostenute e dai coniugi Per_1 previamente concordate e fissando, per la comparizione delle parti e la trattazione della causa davanti al G.I., l'udienza del 02.07.2025, con termine alla ricorrente di giorni quaranta per la notifica della presente ordinanza a controparte contumace.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., Il G.I., rilevato che non era costituito in giudizio sebbene CP_1
5 ritualmente citato, ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa all'udienza del
10.09.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza su citata, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M, con parere reso il 19.09.2025, concludeva per l'accoglimento della domanda di separazione, con l'adozione dei provvedimenti ritenuti più congrui per il mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente della ricorrente.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Ed invero, da quanto dedotto da parte ricorrente e di fatto non contestato da parte resistente, rimasto contumace, tra i coniugi è venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale per cui, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151
c.c. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione, addebitandone la responsabilità al marito, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta.
Invero, al riguardo la ha allegato l'esistenza di una condotta del coniuge Pt_1 lesiva dell'obbligo di assistenza morale, materiale e di coabitazione derivanti dal matrimonio, deducendo che il aveva cominciato, dal mese di aprile 2020, a CP_1 dormire sul divano, fino a lasciare definitivamente la casa coniugale nel mese di gennaio
2021; che già dal mese di luglio 2020, il marito aveva smesso di pagare il canone di locazione della casa familiare, non provvedendo neanche al sostentamento del nucleo familiare.
Al riguardo va puntualizzato che, ai fini della pronunzia del l'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante,
6 sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del
27/06/2006 - Rv. 589896).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che dopo un primo periodo durante il quale il rapporto familiare si era svolto nella normalità, il comportamento del marito era divenuto causa del deterioramento del rapporto matrimoniale, laddove questi aveva iniziato ad allontanarsi affettivamente dalla moglie, a non contribuire alle spese familiari ed, infine, aveva finito con il lasciare il tetto coniugale.
Tuttavia, tutte queste circostanze non sono mai state provate dalla ricorrente nel corso del giudizio, nè tantomeno possono ritenersi non contestate.
La contumacia del convenuto non può comportare la non contestazione dei fatti allegati dall'attore, atteso che l'omessa negazione basata sulla volontà della parte non può presumersi esclusivamente per il fatto che la medesima non si sia costituita in giudizio.
Per le ragioni esposte, la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va senz'altro previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento del figlio , (nato il Per_1
12.07.2000) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in
7 costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento del figlio da parte del genitore non collocatario, il relativo calcolo non può che essere effettuato alla luce delle rispettive capacità reddituali dei coniugi, e considerato che rimasto CP_1 contumace nel presente giudizio, non ha depositato alcuna documentazione fiscale inerente ai redditi percepiti nell'ultimo triennio.
La ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica in nero, percependo mediamente la somma mensile di euro 600,00 ed ha documentato di dover pagare un canone mensile per l'immobile in cui vive (diverso dall'ex casa coniugale) pari ad euro 370,00 (cfr verbale di udienza del 09.10.2024, e contratto di locazione depositato in data 29.09.2022).
Di contro, il resistente, per quanto documentato e dichiarato dalla , lavora Pt_1 presso una ditta di Soccorso Stradale, percependo mediamente la somma mensile di euro
1.500,00/1.600,00 (cfr. estratto contributivo in atti). Come su esposto, lo stesso è rimasto contumace e non ha depositato, dunque, alcuna documentazione inerente ai redditi percepiti.
Pertanto, il Collegio ritiene equo porre a carico di un assegno per il CP_1 mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 fissato in euro 350,00 mensili;
somma da corrispondere alla entro il giorno 5 di Pt_1 ciascun mese e da rivalutarsi, secondo indici ISTAT, , confermando quanto statuito con provvedimenti provvisori presidenziali con decreto n. cronol. 737/2025 del 12.02.2025 .
Entrambi i genitori dovranno poi contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative al figlio, purché previamente concordate e documentate.
La ricorrente ha, poi, chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento in proprio favore.
8 Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. n. 11686/2013).
Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa (l'articolo 156 del codice civile per l'assegno a favore del coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale, caratterizzato dal fatto
9 che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione.
Proprio per tale ragione la Corte di Cassazione, (Corte Cassazione - Sezione Prima
Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre
2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia, fatti propri dal
Collegio, la domanda avanzata dalla non merita di essere accolta. Pt_1
Difatti, dagli atti del giudizio e dalla pur scarna documentazione presentata, è emerso che la ricorrente è sicuramente soggetto abile al lavoro, avendo dichiarato di lavorare (seppur saltuariamente) come colf o collaboratrice domestica in nero.
Inoltre, per stessa allegazione della ricorrente il coniuge a partire dall'aprile 2020
(inizio della separazione di fatto) ha omesso di contribuire al mantenimento del nucleo familiare, e la , non solo ha provveduto da sola al mantenimento del figlio, ma Pt_1 ha anche cominciato a sostenere l'ulteriore spesa mensile di euro 370,00 per un immobile diverso dalla ex casa coniugale, circostanze che inducono il Collegio a ritenere che il lavoro sostenuto dalla ricorrente sia più che saltuario e, dunque, che la stessa guadagni plausibilmente anche più degli euro 600,00 mensili dichiarati.
Va, peraltro, ricordato che l'assegno di mantenimento ha lo scopo di assicurare al coniuge economicamente più debole la possibilità di mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Al riguardo, nessun elemento è stato acquisito per la ricostruzione del tenore di vita goduto dal nucleo familiare.
10 È noto, invero, che ai sensi dell'art. 2697 c.c., senza dubbio applicabile anche al giudizio di separazione, “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”: non avendo parte ricorrente nulla dimostrato, a riprova che il proprio tenore di vita si sia modificato in peius rispetto all'epoca del matrimonio, la domanda di mantenimento va rigettata
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della contumacia del resistente, vanno dichiarate non ripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
27.10.1970 e , nato a [...] il [...]; CP_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di AN per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2008 n. 396 (Ordinamento stato
Civile) (Atto n. 2, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2011);
3) rigetta la richiesta di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo nel mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, un assegno mensile di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese;
5) pone a carico di ciascun genitore metà delle spese straordinarie per il figlio
, purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie Per_1 obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
6) rigetta la richiesta avanzata da di previsione di un assegno di Parte_1 mantenimento in suo favore;
7) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 28.10.2025, in camera di consiglio
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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