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Articolo 2 della Legge 15 marzo 1956, n. 165
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Legge 15 marzo 1956, n. 165
Articolo 2 della Legge 15 marzo 1956, n. 165
Versione
4 aprile 1956
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 4 aprile 1956
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