Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1355/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1355/2024 R.Gen.Aff.Cont., trattata nelle forme di cui all'art. 281 decies c.p.c., con riserva al collegio all'esito dell'udienza di discussione orale dinanzi all'intestato collegio del 12.03.2025; tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
alla Via Scoglio di Euridice n. 17 (CF: ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Lobascio, elettivamente domiciliato in Ruvo di Puglia alla Via Duca della Vittoria n. 4;
- Ricorrente -
nei confronti di:
Società " , con Controparte_1 sede legale in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, capitale sociale € 781.250,00 interamente versato, iscrizione al Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I.
nella qualità di mandataria, giusta procura notarile del P.IVA_1
09/08/2022 a rogito del Dott. Notaio in Milano, Repertorio n. Persona_1
55.544, in persona del procuratore Dott. , nato a [...] il CP_3
14/06/1978, in forza di procura rilasciata dall'Amministratore delegato Dott. per atto a rogito della Dott.ssa , Controparte_4 Persona_2
Notaio in Roma, del 19/09/2022, Rep. n. 26669, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Giammaria;
- Resistente -
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
- Dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione bancaria stipulato in data 12\9\2006 tra il ricorrente e l'allora
CA Apulia S.p.a.;
- per l'effetto dichiarare la resistente decaduta ex art. 1957 cc dall'azione nei confronti del ricorrente in forza del sopracitato contratto di fideiussione per il soddisfacimento delle obbligazioni del debitore principale con esso garantite.
Per il resistente:
-nel merito, rigettare l'avverso ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto per carenza dei presupposti di legge e per mancanza di prova, per tutto quanto argomentato e dedotto in premessa;
- condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese e competenze di causa.
OSSERVA
Parte ricorrente domanda la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione bancaria stipulato in data 12.9.2006 tra il medesimo ricorrente e l'allora CA Apulia S.p.a. alla quale è subentrata nel rapporto l'odierna convenuta Controparte_1
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A fondamento della domanda il ricorrente deduce che: - il contratto impugnato riproduce pedissequamente ed alla lettera le clausole previste dallo schema contrattuale predisposto dall'ABI (Associazione CAria
IAna) e trasmesso alla CA d'IA in data 11.7.2003; - che tale schema contrattuale, come è noto, è stato dichiarato illecito e contrario alla legge per violazione dell'art.2 della L. n. 287/1990 (Legge Antitrust) dapprima con provvedimento dell'AGCOM n.14251 del 20.04.2005 e successivamente con provvedimento di CA d'IA n. 55\2005; - che in particolare la sopracitata
Autorità di garanzia ha ritenuto che lo schema in argomento si configura come una illecita intesa anticoncorrenziale tra gli Istituti bancari ai danni del consumatore contenendo le seguenti clausole restrittive lesive della libertà concorrenziale in violazione al sopracitato art. 2, comma 2, lettera a, della
Legge Antitrust;
- che sulla base del sopradescritto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve rilevarsi che nella presente fattispecie risulta documentalmente provato che il contratto di fideiussione bancaria stipulato tra il ricorrente e la CA Apulia Spa in data 12.9.2006 risulta testualmente identico e coincidente all'illegittimo schema ABI, (riportato nella comunicazione CA d'IA in data 04.07.2003 che si deposita), contenendo tutte le illegittime clausole sopra riportate;
- che ricorrerebbero pertanto i presupposti per la declaratoria della nullità relativa del contratto impugnato come pure sostenuto dal Giudice di legittimità.
Nel merito, le domande attoree sono infondate.
Va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita
“a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n.
287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della
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Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Tuttavia, nella fattispecie in esame non risulta né dedotta, né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito la CA convenuta al momento della sottoscrizione delle fideiussioni di cui si predica la nullità, nel 2006.
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la CA d'IA (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall CP_5
e l'art. 2 della L. n. 287/1990 (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di “prova privilegiata” ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva “a monte” e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005.
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla CA
d'IA e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni sottoscritte prima o dopo l'accertamento dell'autorità garante, solo per effetto di una coincidenza tra le fideiussioni di cui si discute e lo schema r.g.a.c. 1355/2024 Pag. 4 r.g. 1355/2024 Pasculli-Amco
standardizzato a suo tempo, predisposto dall'ABI, occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza anche prima, ovvero dopo come nel caso di specie, il periodo compreso tra il 2002- 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito le banche italiane, tale da rendere impossibile per gli odierni attori trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Tali principi in materia di estensione oggettiva e temporale della natura di prova privilegiata del decreto 55/2005, enunciati già in Trib. Napoli, sent.
16.06.2020, sono oggi più diffusamene confermati da Cass. 1170/2025.
Infatti, il Giudice di legittimità, proseguendo l'interpretazione iniziata con la pronuncia che risolveva nel senso della nullità relativa la sorte delle clausole dei contratti fideiussori omnibus, attinte dall'accertamento della CA
d'IA culminato con il decreto 55/2005, ha affermato che:
- la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presente le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione de iure dei fatti.
- Dopodiché occorre aggiungere che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: “i) l'esistenza del provvedimento della CA
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d'IA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
CA d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non quelle prestate a carattere particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall' Associazione CAria IAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce;
iii) l' epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l' accertamento della CA d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè preesistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della CA d'IA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché nella prospettiva seguita dal provvedimento n.55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa essere ancora invocata, il che impone di rammentare, quanto, alla rinuncia ai termini di cui all'art 1957
c.c., che , come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilevo officioso della nullità della clausola non interferisce con eventuale ormai consumata preclusione fondata sulla stessa.
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Nella fattispecie, come si può già logicamente dedurre l'attore non ha provato alcunché di quanto enunciato.
Invero, la fideiussione per cui è causa è stata stipulata in favore della banca convenuta nel 2006, e, dunque, successivamente il periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla CA d'IA e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alle fideiussioni oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione delle stesse) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane.
D'altronde, parte attrice mai fa riferimento ad una ulteriore intesa anticoncorrenziale, della cui prova, come detto, pure sarebbe stata onerata.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità delle fideiussioni in discussione per violazione della normativa antitrust va rigettata.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice secondo il criterio della soccombenza.
Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (indeterminabile di bassa complessità con riferimento ai minimi tabellari per ciascuna fase dell'attività difensiva).
p.t.m.
Il Tribunale di Napoli, III Sezione civile specializzata in materia d'impresa, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente n. di R.G.
1355/2024, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
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1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano, per ciascuna parte convenuta, in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge,
Così deciso in Napoli, il 14 maggio 2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
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