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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2207/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2207/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._1
Zagarelli Alle Mura n. 30 (avv. Federica Montanari)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (avv. Federica Montanari)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
16.05.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano a Ravenna i figli in data 13.08.1997, Persona_1
e , in data 24.06.2000, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
, celebrato con rito civile a Ravenna in data 22.10.1998, in regime C.F._2 patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.176, parte I, anno 1998;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“3) I figli ed essendo maggiorenni, si determineranno in modo autonomo rispetto Per_2 Per_1
al rapporto con entrambi i genitori.
4) Nessun obbligo reciproco di concorso al mantenimento tra i coniugi i quali dichiarano di essere
economicamente autosufficienti;
5) I ricorrenti concordano di contribuire, al 50% ciascuno, nelle spese straordinarie riguardanti il
figlio in specifico, nelle spese relative al percorso psicologico in corso, mentre per quanto Per_1
riguarda il figlio , entrambi i ricorrenti provvederanno, al 50% ciascuno, a far fronte alle spese Per_2
straordinarie qualora lo stesso non dovesse riuscire a farsene carico con i propri redditi. Per le spese
straordinarie si farà riferimento a quelle previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Ravenna. Tale obbligo permarrà fino a quando i figli non saranno in grado di provvedervi da soli e
raggiungeranno l'autosufficienza economica.
6) Le spese legali relative al presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.” Ravenna, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2207/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._1
Zagarelli Alle Mura n. 30 (avv. Federica Montanari)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (avv. Federica Montanari)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
16.05.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano a Ravenna i figli in data 13.08.1997, Persona_1
e , in data 24.06.2000, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
, celebrato con rito civile a Ravenna in data 22.10.1998, in regime C.F._2 patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.176, parte I, anno 1998;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“3) I figli ed essendo maggiorenni, si determineranno in modo autonomo rispetto Per_2 Per_1
al rapporto con entrambi i genitori.
4) Nessun obbligo reciproco di concorso al mantenimento tra i coniugi i quali dichiarano di essere
economicamente autosufficienti;
5) I ricorrenti concordano di contribuire, al 50% ciascuno, nelle spese straordinarie riguardanti il
figlio in specifico, nelle spese relative al percorso psicologico in corso, mentre per quanto Per_1
riguarda il figlio , entrambi i ricorrenti provvederanno, al 50% ciascuno, a far fronte alle spese Per_2
straordinarie qualora lo stesso non dovesse riuscire a farsene carico con i propri redditi. Per le spese
straordinarie si farà riferimento a quelle previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Ravenna. Tale obbligo permarrà fino a quando i figli non saranno in grado di provvedervi da soli e
raggiungeranno l'autosufficienza economica.
6) Le spese legali relative al presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.” Ravenna, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè