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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9219/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9219/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
CICERO PATRIZIA e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv.
CICERO PATRIZIA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_2
DENTAMARO ALESSANDRO e ZINGARO MARIA ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; , con elezione di domicilio in VIA AMENDOLA, 116 70126 BARI, presso l'avv. DENTAMARO ALESSANDRO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 21/10/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 4 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
"Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 6.692,58, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo."
Per la convenuta:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa deduzione, richiesta e conclusione, rigettare la domanda ex adverso proposta nei confronti di Controparte_2
in quanto infondata in fatto e diritto."
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
La controversia trae origine dalla negoziazione dell'assegno di traenza non trasferibile n.
0074281042-04 dell'importo di € 6.692,58, emesso su disposizione di
[...]
dall'allora Unipol Banca S.p.A. in favore del sig. . Controparte_1 Persona_1
L'assegno veniva presentato all'incasso il 09/02/2016 presso l'ufficio postale di Bari succ. 7 dal sig. , che veniva identificato mediante esibizione di Persona_1
documento d'identità (patente auto n. rilasciata dalla Motorizzazione di NumeroD_1
Sassari) e codice fiscale. Successivamente, il soggetto qualificatosi come legittimo beneficiario del titolo denunciava di non aver mai ricevuto né incassato l'assegno, disconoscendo come apocrife le firme apposte sul titolo.
2. Il quadro normativo e giurisprudenziale
La questione va esaminata sotto un duplice profilo: quello concernente le modalità di spedizione del titolo e quello relativo alla fase della negoziazione dello stesso.
Per quanto riguarda il primo aspetto, come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9769 del 20.5.20201, "la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente".
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte con Ordinanza n.
20477 del 24 giugno 20222, che ha confermato come l'invio mediante posta ordinaria di un assegno non trasferibile costituisca comportamento idoneo a concretizzare il concorso di colpa del mittente.
Nel caso di specie, l'inappropriata tipologia di spedizione adottata da non solo CP_1
non ha evitato che l'assegno finisse in mani sbagliate, ma ha fatto sì che non fosse garantita neanche la possibilità di avere un riscontro su eventuali anomalie verificatesi durante l'iter di consegna del plico.
3. Sulla diligenza nell'identificazione del presentatore
Per quanto concerne la fase di negoziazione del titolo, va rilevato che l'operatore di sportello ha correttamente posto in essere l'operatività indicata dal manuale interno di
, identificando il cliente mediante documento di riconoscimento e CP_2
verificando che il titolo riportasse tutti i requisiti formali previsti dalla legge.
L'assegno non presentava alcun segno di abrasione e/o alterazione e, dopo l'identificazione del sig. , l'impiegato dell'ufficio postale accettava di Persona_1
negoziare l'assegno con la clausola di "salvo buon fine", rendendo disponibili le somme solo dopo 7 giorni calendariali dalla data del versamento e dopo 17 giorni dalla data di emissione del titolo.
Come affermato dalla Cassazione n. 15831/2022, in base al principio generale di cui all'art. 1992 comma 2 c.c., deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito da chi sia apparso legittimo titolare a seguito di diligente identificazione.
Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea non può trovare accoglimento per due ordini di ragioni (i) il concorso di colpa della società attrice nell'invio dell'assegno mediante posta ordinaria, che ha costituito antecedente causale necessario dell'evento dannoso;
(ii) la corretta condotta di nella fase di negoziazione del titolo, CP_2 2 Al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale, tra i quali non rientra l'onere per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale. pagina 3 di 4 avendo l'operatore posto in essere tutte le cautele richieste dalla legge e dalle procedure interne, operando con la necessaria diligenza.
Non resta che decidere in ordine alle spese di lite che si ritiene opportuno compensare in ragione le particolarità della vicenda e dell'evento oggetto di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_2
2) Compensa le spese di causa.
Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.
(Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/08/2016) pagina 2 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9219/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
CICERO PATRIZIA e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv.
CICERO PATRIZIA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_2
DENTAMARO ALESSANDRO e ZINGARO MARIA ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; , con elezione di domicilio in VIA AMENDOLA, 116 70126 BARI, presso l'avv. DENTAMARO ALESSANDRO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 21/10/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 4 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
"Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 6.692,58, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo."
Per la convenuta:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa deduzione, richiesta e conclusione, rigettare la domanda ex adverso proposta nei confronti di Controparte_2
in quanto infondata in fatto e diritto."
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
La controversia trae origine dalla negoziazione dell'assegno di traenza non trasferibile n.
0074281042-04 dell'importo di € 6.692,58, emesso su disposizione di
[...]
dall'allora Unipol Banca S.p.A. in favore del sig. . Controparte_1 Persona_1
L'assegno veniva presentato all'incasso il 09/02/2016 presso l'ufficio postale di Bari succ. 7 dal sig. , che veniva identificato mediante esibizione di Persona_1
documento d'identità (patente auto n. rilasciata dalla Motorizzazione di NumeroD_1
Sassari) e codice fiscale. Successivamente, il soggetto qualificatosi come legittimo beneficiario del titolo denunciava di non aver mai ricevuto né incassato l'assegno, disconoscendo come apocrife le firme apposte sul titolo.
2. Il quadro normativo e giurisprudenziale
La questione va esaminata sotto un duplice profilo: quello concernente le modalità di spedizione del titolo e quello relativo alla fase della negoziazione dello stesso.
Per quanto riguarda il primo aspetto, come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9769 del 20.5.20201, "la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente".
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte con Ordinanza n.
20477 del 24 giugno 20222, che ha confermato come l'invio mediante posta ordinaria di un assegno non trasferibile costituisca comportamento idoneo a concretizzare il concorso di colpa del mittente.
Nel caso di specie, l'inappropriata tipologia di spedizione adottata da non solo CP_1
non ha evitato che l'assegno finisse in mani sbagliate, ma ha fatto sì che non fosse garantita neanche la possibilità di avere un riscontro su eventuali anomalie verificatesi durante l'iter di consegna del plico.
3. Sulla diligenza nell'identificazione del presentatore
Per quanto concerne la fase di negoziazione del titolo, va rilevato che l'operatore di sportello ha correttamente posto in essere l'operatività indicata dal manuale interno di
, identificando il cliente mediante documento di riconoscimento e CP_2
verificando che il titolo riportasse tutti i requisiti formali previsti dalla legge.
L'assegno non presentava alcun segno di abrasione e/o alterazione e, dopo l'identificazione del sig. , l'impiegato dell'ufficio postale accettava di Persona_1
negoziare l'assegno con la clausola di "salvo buon fine", rendendo disponibili le somme solo dopo 7 giorni calendariali dalla data del versamento e dopo 17 giorni dalla data di emissione del titolo.
Come affermato dalla Cassazione n. 15831/2022, in base al principio generale di cui all'art. 1992 comma 2 c.c., deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito da chi sia apparso legittimo titolare a seguito di diligente identificazione.
Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea non può trovare accoglimento per due ordini di ragioni (i) il concorso di colpa della società attrice nell'invio dell'assegno mediante posta ordinaria, che ha costituito antecedente causale necessario dell'evento dannoso;
(ii) la corretta condotta di nella fase di negoziazione del titolo, CP_2 2 Al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale, tra i quali non rientra l'onere per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale. pagina 3 di 4 avendo l'operatore posto in essere tutte le cautele richieste dalla legge e dalle procedure interne, operando con la necessaria diligenza.
Non resta che decidere in ordine alle spese di lite che si ritiene opportuno compensare in ragione le particolarità della vicenda e dell'evento oggetto di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_2
2) Compensa le spese di causa.
Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.
(Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/08/2016) pagina 2 di 4