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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 900/2025 R.G.
TRA
, p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Clemente, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._1
Caserta, alla via F. Brunelleschi, n. 35, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE PRINCIPALE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maria TE C.F._2
Lupoli, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta, alla via C.F._3
Giardini Reali n. 48, loc. San Leucio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con impugnazione incidentale
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, in San Prisco (CE) Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3038/2024 R.G., pubblicata il 26.07.2024.
Conclusioni per l'appellante principale in riforma della sentenza Parte_1 impugnata “- Dichiarare l'intervenuta decadenza del Sig. dall'azione promossa TE nei confronti della;
- Dichiarare l'intervenuta prescrizione Parte_1 del diritto reclamato dal Sig. nei confronti dell'odierna appellante;
- In ogni caso, TE condannare il Sig. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado;
- Con TE vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
1 Conclusioni per l'appellato/appellante incidentale “respingere, perché TE infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 3038/2024, resa dal Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sez. Civ.
Dott. ; In via incidentale e in riforma della sentenza di primo grado, nella parte in Persona_1 cui rigetta la domanda nei confronti della , condannare Parte_1
l'odierna appellante al pagamento di € 3.290,00 a titolo di contribuzione alle spese di rifacimento delle due terrazze per 1/3; con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.Con atto di citazione convenne in giudizio la e il TE Parte_1
, in San Prisco (CE), ed espose che: a) era proprietario dell'appartamento sito al Controparte_2 piano rialzato del convenuto, vendutogli dalla il 19.05.2011, CP_2 Parte_1 dotato di due terrazze pertinenziali (una lato nord e l' altra lato sud) di suo uso esclusivo - per una estensione complessiva di 60 mq circa, comprensiva di superfici in vetrocemento - sovrastanti il primo piano interrato del DO, zona di passaggio comune per l'accesso ai locali box;
b) a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (proc. n. 3522/2016 R.G.), finalizzato ad accertare la causa delle infiltrazioni provenienti dalle terrazze, il CTU aveva quantificato in euro
9.870,00, iva esclusa, i costi per il rifacimento della superficie delle stesse.
L'attore dedusse: “qualora l'uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, l'assemblea dei condomini, ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., è tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria degli stessi, ripartendosi poi le spese di riparazione o di ricostruzione, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico o della terrazza, e per i restanti due terzi a carico dei condomini cui la terrazza serva da copertura”.
Pertanto, sul rilievo che i tentativi bonari di composizione della controversia non avevano avuto buon esito, il difensore dell'attore chiese la condanna del DO al pagamento dei 2/3 dell'importo di euro 9.870,00, a titolo di contribuzione per le spese di rifacimento della superficie delle terrazze, essendo il tenuto a sostenerne i costi soltanto nella misura di 1/3. CP_1
Nei confronti della - anch'essa convenuta, quale venditrice e costruttrice Parte_1 dell'appartamento - l'attore invocò il disposto dell'art. 1669 c.c. relativo alla responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore in caso di rovina (o pericolo di rovina) e di difetti di cose immobili, lamentando il pregiudizio al “normale godimento” delle terrazze (cortiletti di uso esclusivo, uno lato nord e l'altro lato sud), e sostenendo che, in sede di consulenza tecnica preventiva, erano emersi difetti
2 di costruzione che ne compromettevano la funzionalità, tali dovendosi considerare le carenze di impermeabilizzazione o delle opere di drenaggio.
L'attore concluse chiedendo, quindi, oltre alla condanna del al pagamento della somma CP_2 di euro 6.580,00, pari a 2/3 dell'importo di euro 9.870,00 (come quantificato dal CTU, in sede di accertamento tecnico preventivo, per il rifacimento a regola d'arte della superficie delle terrazze) anche la condanna della al pagamento della somma di euro 3.290,00 oltre Parte_1
IVA - importo pari ad un 1/3 della somma di euro 9.870,00, che avrebbe dovuto sopportare - quale quota a suo carico (in quanto le terrazze erano di suo uso esclusivo) per l'eliminazione dei lamentati difetti delle terrazze.
Si costituirono il DO e la eccependo, il primo, il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, e la seconda, l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto fatto valere dell'attore.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato il
, in San Prisco, a rifondere a la somma di euro 6.580,00, Controparte_2 TE oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
ha rigettato la domanda proposta da quest'ultimo nei confronti della ed ha condannato il DO al pagamento delle spese Parte_1 di lite a favore di compensandole tra la e il TE Parte_1 CP_1
Il primo giudice ha fondato la decisione sulle ragioni che di seguito si sintetizzano: a) relativamente alla dall'accertamento tecnico preventivo è emerso che le problematiche Parte_1 lamentate dall'attore sono una conseguenza di un difetto di costruzione (“… Per quanto riguarda le aree esterne (cortiletti) di pertinenza esclusiva dell'appartamento oggetto di causa, la ricognizione effettuata ha consentito di accertare la presenza di determinate criticità. In particolare, sia sul cortiletto lato nord che su quello lato sud, le problematiche riscontrate sono una conseguenza di una non corretta posa a regola d'arte della pavimentazione, delle griglie di raccolta delle acque piovane
e del lucernario realizzato in vetromattoni...”; b) in tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che - pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria) - incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo;
c) nel caso in esame, parte attrice non ha né dedotto né dimostrato che le problematiche riscontrate sulle terrazze di proprietà esclusiva abbiano avuto un grave riflesso negativo sul godimento dell'immobile; a ciò si aggiunge che
3 “dall'elaborato peritale, con particolare riferimento ai reperti fotografici ivi presenti e ritraenti per
l'appunto i terrazzi, non sono riscontrabili criticità tali da non consentirne l'uso a cui sono destinati
(si scorge un po' di acqua ristagnata nei pressi del lucernario realizzato in vetromattoni, oltre a qualche macchia di muffa lungo il muretto di confine lato nord in corrispondenza del copri muro in cotto: vedasi pag. 11 elaborato peritale)”; ne consegue il rigetto della domanda nei confronti della d) per quanto attiene al DO , quando l'uso dei lastrici solari Parte_1 CP_2
o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo alla spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico;
gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno;
nel caso di specie, come è evincibile dall'elaborato peritale, le due citate terrazze (cortiletti lato sud e lato nord) fungono da copertura dei sottostanti locali garage, ed in quanto tali esplicano le funzioni di lastrico solare;
il consulente d'ufficio, nominato nell'ambito della procedura di accertamento tecnico preventivo, ha quantificato le spese relative ai lavori necessari all'eliminazione delle cause e degli eventuali danni, nella totale somma di euro 9.870,00; ne consegue la condanna del al pagamento CP_2 CP_2
a favore di di euro 6.580,00 oltre iva (pari ai 2/3 della somma preventivata dal TE
CTU di euro 9.870,00); e) all'esito della procedura di ATP è emerso che le problematiche lamentate dall'attore sono una conseguenza di un difetto di costruzione e ciò giustifica la compensazione delle spese di lite tra e la;
le spese di lite tra TE Parte_1 ed il seguono la soccombenza e si pongono a carico di TE Controparte_2 quest'ultimo.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto Parte_1 appello, cui ha resistito costituendosi e proponendo appello incidentale. TE
All'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 di precisazione delle conclusioni - rassegnate come indicate in epigrafe - e di discussione, la Corte ha deciso la causa ai sensi degli art. 350bis e 281sexies c.p.c.
§ 2.1. I1 primo motivo di gravame è rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c.”.
La società appellante lamenta che il Tribunale, dopo aver rigettato la domanda di TE nei suoi confronti, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Censura la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce domanda attrice nei suoi confronti [ comunque all'esito della procedura di Parte_1
ATP è emerso che le problematiche lamentate dall'istante sono una conseguenza di un difetto di costruzione. Per le medesime considerazioni le spese di lite si devono considerare compensate tra
[...]
e la . CP_1 Parte_1
4 Sostiene che “La sentenza è errata nella parte in cui, nonostante il rigetto integrale della domanda promossa dal Sig. nei confronti della a titolo di responsabilità CP_1 Parte_1 extracontrattuale dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., ha ritenuto che i presunti vizi di costruzione emersi in sede di ATP e asseritamente imputabili alla ditta costruttrice costituissero comunque un valido presupposto per disporre la compensazione integrale delle spese di lite”.
Argomenta: a) il giudicante, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., può compensare le spese di lite soltanto se vi
è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
b) è evidente che nessuna delle ipotesi previste dalla citata disposizione può ritenersi sussistente nel caso che ci occupa;
nè vi è soccombenza reciproca, atteso che la domanda promossa dall'attore, è stata integralmente respinta dal TE
Tribunale, in quanto l'attore non ha allegato né dimostrato che i presunti difetti emersi in sede di ATP abbiano inciso negativamente in modo considerevole sul godimento dell'immobile; c) lo stesso
Tribunale ha ritenuto che la sola denuncia della sussistenza di presunti vizi di costruzione non fosse sufficiente ai fini della valida proposizione dell'azione risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c.; d) “del tutto irragionevole e contraddittoria è la motivazione addotta dal Tribunale allorquando, ai fini del regolamento delle spese, ha considerato che i soli vizi potessero di per sé soli costituire una valida ragione per disporre la non ripetibilità delle spese a favore della
[...] parte vincitrice, così contraddicendosi ed incorrendo nella violazione della citata Parte_1 disposizione di legge.”.
L'appellante chiede, quindi, il ristoro delle spese di lite del giudizio di primo grado.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame la lamenta la Parte_1
“violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 1492, 1495 c.c., 112, 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c.”.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea per difetto di allegazione del minore godimento dell'immobile, anziché dichiarare la decadenza di dalla relativa azione e/o, in ogni caso, la prescrizione del presunto diritto TE reclamato.
La sottolinea di aver eccepito tempestivamente, nella comparsa di Parte_1 costituzione depositata nel giudizio di primo grado, la decadenza dell'attore da qualsivoglia azione, avendo quest'ultimo omesso di denunciare i presunti vizi nel termine di legge, e, in ogni caso, la prescrizione del relativo diritto, essendo decorso il termine di legge dalla consegna dell'immobile.
Evidenzia come sia pacifico tra le parti - oltre ad essere documentalmente provato dall'atto di compravendita depositato dallo stesso - che la consegna dell'immobile, con TE conseguente immissione in possesso, sia avvenuta in data 19.05.2011, mentre la denuncia dei vizi è avvenuta per la prima volta all'udienza del 27.09.2016, nell'ambito della procedura di accertamento
5 tecnico preventivo, e, quindi, ben oltre la scadenza del termine di prescrizione di un anno, previsto dall'art. 1669 c.c.
Aggiunge: “è incontrovertibile che l'atto di citazione non solo è carente in punto di allegazione (ed infatti l'attore ha omesso di indicare il momento a decorrere dal quale avrebbe avuto contezza dei vizi), ma difetta altresì del necessario fondamento probatorio non avendo l'attore assolto all'onere sullo stesso incombente, vale a dire la dimostrazione della tempestività della denuncia e
l'interruzione dei termini di decadenza e prescrizione, ritualmente eccepite dalla D.A.P. Costruzioni
S.r.l.”.
§ 2.3. La a sua volta, con il gravame incidentale, impugna la sentenza del Tribunale CP_1 nella parte in cui, pur accertati i difetti costruttivi imputabili esclusivamente alla Parte_1
rigetta la richiesta risarcitoria proposta nei confronti di quest'ultima.
[...]
Deduce che la decisione non tiene conto dei difetti costruttivi riscontrati dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, comportanti gravi limitazioni della fruibilità delle aree esterne dell'abitazione. Sottolinea che il CTU ha affermato: << Per quanto riguarda le aree esterne
(cortiletti) di pertinenza esclusiva dell'appartamento oggetto di causa, la ricognizione effettuata ha consentito di accertare la presenza di determinate criticità. In particolare, sia sul cortiletto lato nord che su quello lato sud, le problematiche riscontrate sono una conseguenza di una non corretta posa
a regola d'arte della pavimentazione, delle griglie di raccolta delle acque piovane e del lucernario realizzato in vetromattoni. Pertanto, le conseguenze di quanto suddetto hanno causato evidenti infiltrazioni d'acqua nel solaio sottostante la pavimentazione dei cortiletti in particolare intorno ai lucernari. La qual cosa è ben visibile ispezionando l'intradosso del solaio accedendo al piano garage mentre superiormente è ben evidente il ristagno d'acqua che non riesce a defluire nelle griglie per un' insufficiente pendenza della pavimentazione. Infine, fenomeni di ammuffimento e di annerimento si riscontrano sul muretto di confine del cortiletto nord dovuti ad una errata posa in opera dei coprimuro in cotto.>>.
Secondo l'appellante “Risulta facilmente intuibile la limitazione del godimento dell'immobile, quantomeno nelle aree esterne, dovuto a cattiva messa in opera dei materiali da parte della
[...]
”. Parte_1
Quanto all'eccepita prescrizione l'appellante incidentale espone: “i vizi lamentati in primo grado consistono in infiltrazioni e ristagni d'acqua, con la comparsa di muffe che si sono verificati gradualmente e nel tempo, tanto da essersi manifestati in maniera netta solo dopo un lungo lasso di tempo, allorchè si è attivato con un procedimento per ATP che ha avuto la finalità di Pt_2 individuare le porzioni dell'immobile viziate, l'entità e la natura dei vizi con le relative responsabilità”.
6 § 3. Per ragioni di ordine logico-giuridico vanno esaminati preliminarmente e congiuntamente il motivo di gravame incidentale e il secondo motivo di appello principale, entrambi relativi all'accoglibilità della domanda che ha proposto nei confronti della società TE venditrice-costruttrice dell'appartamento, acquistato unitamente alle aree cortilizie (terrazze) pertinenziali ad uso esclusivo.
La doglianza dell'appellante incidentale non coglie nel segno.
Il primo giudice ha rigettato la domanda di condanna della sul rilievo che, Parte_1 trattandosi di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c., il difetto di costruzione che legittima il committente alla relativa azione - pur potendo consistere in una qualsiasi alterazione conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera non riguardante necessariamente parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), ma elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata - deve incidere negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. Sulla base di tale premessa il Tribunale ha ritenuto, alla luce della relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, che la parte attrice non ha né dedotto né provato che le problematiche riscontrate sulle terrazze di uso esclusivo, abbiano avuto un grave riflesso negativo sul godimento delle stesse. Il primo giudice ha aggiunto che le terrazze non presentano criticità tali da non consentirne l'uso al quale sono destinate in quanto le infiltrazioni d'acqua nel solaio sottostante la pavimentazione delle terrazze, in particolare, intorno ai lucernai - dovute ad un'insufficiente pendenza della pavimentazione in prossimità delle griglie di raccolta - non rappresenta un difetto di costruzione tale da incidere in modo considerevole sul godimento della terrazze da parte del ed esclude la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. CP_1
1669 c.c..
Si premette che, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, va esclusa l'applicazione dell'art. 1669 c.c., alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, non solo, dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino il grave godimento o la funzionalità dell'immobile” (cfr. Cassazione sentenza n. 20877 del 30.09.2020) (sottolineatura aggiunta). Peraltro l'appellante non ha fornito valide argomentazioni idonee a dimostrare che - diversamente da quanto affermato dal Tribunale - il ristagno d'acqua nei pressi del lucernaio, che non
7 riesce a defluire nelle griglie per un'insufficiente pendenza della pavimentazione, sia tale da pregiudicare gravemente il godimento e la funzionalità delle terrazze.
Ciò posto la Corte aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., potendo il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal comma 2 di quest'ultimo, dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme (l'art. 1669 c.c., quella extracontrattuale, l'art. 1667 c.c., quella contrattuale), le relative fattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.), perché i
"gravi difetti" dell'opera si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla "ratio" di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c.” ( cfr.
Cass. sentenza n. 815 del 19/01/2016).
Alla luce dell'orientamento sopra illustrato - e spettando al giudicante, anche in grado di appello, la qualificazione dell'azione proposta dal - e in particolare della considerazione che i gravi CP_1 difetti di cui all'art. 1669 c.c., invocati dall'appellante si traducono anche in vizi dell'opera valutabili ai fini dell'operatività della garanzia dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c., si impone l'esame della fondatezza dell'azione proposta nei confronti della anche sotto il Parte_1 profilo della riconducibilità alla disciplina dell'art. 1667 c.c. , ad integrazione del vaglio del primo giudice, che si è limitato a statuire il rigetto della domanda del per insussistenza dei CP_1 presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 1669 c.c..
Neanche l'azione contrattuale di garanzia di cui all'art. 1667 c.c. può condurre all'accoglimento della domanda proposta da in primo grado - e riformulata con l'appello incidentale - TE stante la fondatezza della reiterata eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante principale.
E invero - quand'anche si ritenesse che il non sia incorso nella decadenza di denunzia dei CP_1 vizi nel termine di 60 giorni di cui all'art. 1667, 2° comma, c.c., dalla scoperta degli stessi - è pacifico tra le parti che la consegna dell'immobile è avvenuta al nell'anno 2011, e, pertanto, già CP_1 nell'anno 2017, in cui è stato introdotto il procedimento di accertamento tecnico preventivo, è decorso il termine biennale di prescrizione dell'azione proponibile contro l'appaltatore, termine previsto dall'art. 1667, 3° comma, c.c., non applicandosi alla fattispecie in esame il principio "quae temporalia
8 ad agendum, perpetua ad excipiendum", che opera invece con riguardo alla mera eccezione di garanzia volta a paralizzare la domanda di pagamento dell'appaltatore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1667 c.c. (cfr. Cass. sentenza n. 14284/1999). Nel caso di specie non TE agisce per paralizzare la richiesta di pagamento della ma per essere ristorato Parte_1 degli esborsi necessari per l'eliminazione dei difetti della pavimentazione apposta sulle terrazze di suo uso esclusivo.
Risulta, quindi, fondato il secondo motivo di gravame principale che veicola la reiterata eccezione di prescrizione dell'azione proposta da Ne consegue che la pronuncia del primo TE giudice di rigetto della domanda di odierno appellante incidentale, va integrata TE nel senso che la ragione del rigetto risiede non solo nell'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 1669 c.c. ma anche nell'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia per vizi delle opere, ai sensi dell'art. 1667 c.c..
Per quanto esposto l'appello principale va accolto e quello incidentale va rigettato.
§ 4. L'accoglimento dell'appello principale con riguardo all'invocata declaratoria di prescrizione dell'azione proposta da nei confronti della TE Parte_1
, a seguito di qualificazione d'ufficio dell'azione proposta non solo come
[...] extracontrattuale, ai sensi dell'art. 1669 c.c., ma anche come contrattuale, ai sensi dell'art. 1667 c.c., comporta un nuovo regolamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite ed assorbe ogni questione sollevata dall'appellante con riguardo al regime delle spese processuali del giudizio di primo grado, oggetto del primo motivo di gravame principale.
§ 5. Quanto al rapporto processuale tra e la TE Parte_1
, le spese sia del primo che del presente grado di giudizio vanno poste a carico del
[...] [...]
(scaglione di riferimento compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00), nella misura prossima CP_1 ai minimi di tariffa in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione e del modello decisorio semplificato utilizzato per la definizione del gravame.
Nulla va disposto sulle spese quanto al rapporto processuale tra l'appellante e il Controparte_2
A, in San Prisco, rimasto contumace, nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda in sede
[...] di gravame.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento a carico
9 dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) dichiara la contumacia del , in San Prisco (CE); Controparte_3
2) in accoglimento dell'appello principale, rigetta la domanda di nei confronti TE della stante l'intervenuta prescrizione dell'azione di cui Parte_1 all'art. 1667 c.c., ferma restando la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda di per inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1669 c.c.; TE
3) rigetta l'appello incidentale;
4) condanna al pagamento delle spese di lite a favore della TE Parte_1
spese che si liquidano, per il primo grado, in euro 1.300,00 per compensi, oltre al rimborso per
[...] spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il secondo grado, in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
5) resta confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui il viene Controparte_2 condannato al pagamento della somma di euro 6.580,00 oltre iva, con interessi dalla domanda al soddisfo, e al pagamento delle spese processuali (con attribuzione al difensore anticipatario) a favore di e a sostenere le spese di ATP;
TE
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 15 luglio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott. Eugenio Forgillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 900/2025 R.G.
TRA
, p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Clemente, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._1
Caserta, alla via F. Brunelleschi, n. 35, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE PRINCIPALE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maria TE C.F._2
Lupoli, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta, alla via C.F._3
Giardini Reali n. 48, loc. San Leucio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con impugnazione incidentale
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, in San Prisco (CE) Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3038/2024 R.G., pubblicata il 26.07.2024.
Conclusioni per l'appellante principale in riforma della sentenza Parte_1 impugnata “- Dichiarare l'intervenuta decadenza del Sig. dall'azione promossa TE nei confronti della;
- Dichiarare l'intervenuta prescrizione Parte_1 del diritto reclamato dal Sig. nei confronti dell'odierna appellante;
- In ogni caso, TE condannare il Sig. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado;
- Con TE vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
1 Conclusioni per l'appellato/appellante incidentale “respingere, perché TE infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 3038/2024, resa dal Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sez. Civ.
Dott. ; In via incidentale e in riforma della sentenza di primo grado, nella parte in Persona_1 cui rigetta la domanda nei confronti della , condannare Parte_1
l'odierna appellante al pagamento di € 3.290,00 a titolo di contribuzione alle spese di rifacimento delle due terrazze per 1/3; con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.Con atto di citazione convenne in giudizio la e il TE Parte_1
, in San Prisco (CE), ed espose che: a) era proprietario dell'appartamento sito al Controparte_2 piano rialzato del convenuto, vendutogli dalla il 19.05.2011, CP_2 Parte_1 dotato di due terrazze pertinenziali (una lato nord e l' altra lato sud) di suo uso esclusivo - per una estensione complessiva di 60 mq circa, comprensiva di superfici in vetrocemento - sovrastanti il primo piano interrato del DO, zona di passaggio comune per l'accesso ai locali box;
b) a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (proc. n. 3522/2016 R.G.), finalizzato ad accertare la causa delle infiltrazioni provenienti dalle terrazze, il CTU aveva quantificato in euro
9.870,00, iva esclusa, i costi per il rifacimento della superficie delle stesse.
L'attore dedusse: “qualora l'uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, l'assemblea dei condomini, ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., è tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria degli stessi, ripartendosi poi le spese di riparazione o di ricostruzione, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico o della terrazza, e per i restanti due terzi a carico dei condomini cui la terrazza serva da copertura”.
Pertanto, sul rilievo che i tentativi bonari di composizione della controversia non avevano avuto buon esito, il difensore dell'attore chiese la condanna del DO al pagamento dei 2/3 dell'importo di euro 9.870,00, a titolo di contribuzione per le spese di rifacimento della superficie delle terrazze, essendo il tenuto a sostenerne i costi soltanto nella misura di 1/3. CP_1
Nei confronti della - anch'essa convenuta, quale venditrice e costruttrice Parte_1 dell'appartamento - l'attore invocò il disposto dell'art. 1669 c.c. relativo alla responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore in caso di rovina (o pericolo di rovina) e di difetti di cose immobili, lamentando il pregiudizio al “normale godimento” delle terrazze (cortiletti di uso esclusivo, uno lato nord e l'altro lato sud), e sostenendo che, in sede di consulenza tecnica preventiva, erano emersi difetti
2 di costruzione che ne compromettevano la funzionalità, tali dovendosi considerare le carenze di impermeabilizzazione o delle opere di drenaggio.
L'attore concluse chiedendo, quindi, oltre alla condanna del al pagamento della somma CP_2 di euro 6.580,00, pari a 2/3 dell'importo di euro 9.870,00 (come quantificato dal CTU, in sede di accertamento tecnico preventivo, per il rifacimento a regola d'arte della superficie delle terrazze) anche la condanna della al pagamento della somma di euro 3.290,00 oltre Parte_1
IVA - importo pari ad un 1/3 della somma di euro 9.870,00, che avrebbe dovuto sopportare - quale quota a suo carico (in quanto le terrazze erano di suo uso esclusivo) per l'eliminazione dei lamentati difetti delle terrazze.
Si costituirono il DO e la eccependo, il primo, il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, e la seconda, l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto fatto valere dell'attore.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato il
, in San Prisco, a rifondere a la somma di euro 6.580,00, Controparte_2 TE oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
ha rigettato la domanda proposta da quest'ultimo nei confronti della ed ha condannato il DO al pagamento delle spese Parte_1 di lite a favore di compensandole tra la e il TE Parte_1 CP_1
Il primo giudice ha fondato la decisione sulle ragioni che di seguito si sintetizzano: a) relativamente alla dall'accertamento tecnico preventivo è emerso che le problematiche Parte_1 lamentate dall'attore sono una conseguenza di un difetto di costruzione (“… Per quanto riguarda le aree esterne (cortiletti) di pertinenza esclusiva dell'appartamento oggetto di causa, la ricognizione effettuata ha consentito di accertare la presenza di determinate criticità. In particolare, sia sul cortiletto lato nord che su quello lato sud, le problematiche riscontrate sono una conseguenza di una non corretta posa a regola d'arte della pavimentazione, delle griglie di raccolta delle acque piovane
e del lucernario realizzato in vetromattoni...”; b) in tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che - pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria) - incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo;
c) nel caso in esame, parte attrice non ha né dedotto né dimostrato che le problematiche riscontrate sulle terrazze di proprietà esclusiva abbiano avuto un grave riflesso negativo sul godimento dell'immobile; a ciò si aggiunge che
3 “dall'elaborato peritale, con particolare riferimento ai reperti fotografici ivi presenti e ritraenti per
l'appunto i terrazzi, non sono riscontrabili criticità tali da non consentirne l'uso a cui sono destinati
(si scorge un po' di acqua ristagnata nei pressi del lucernario realizzato in vetromattoni, oltre a qualche macchia di muffa lungo il muretto di confine lato nord in corrispondenza del copri muro in cotto: vedasi pag. 11 elaborato peritale)”; ne consegue il rigetto della domanda nei confronti della d) per quanto attiene al DO , quando l'uso dei lastrici solari Parte_1 CP_2
o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo alla spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico;
gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno;
nel caso di specie, come è evincibile dall'elaborato peritale, le due citate terrazze (cortiletti lato sud e lato nord) fungono da copertura dei sottostanti locali garage, ed in quanto tali esplicano le funzioni di lastrico solare;
il consulente d'ufficio, nominato nell'ambito della procedura di accertamento tecnico preventivo, ha quantificato le spese relative ai lavori necessari all'eliminazione delle cause e degli eventuali danni, nella totale somma di euro 9.870,00; ne consegue la condanna del al pagamento CP_2 CP_2
a favore di di euro 6.580,00 oltre iva (pari ai 2/3 della somma preventivata dal TE
CTU di euro 9.870,00); e) all'esito della procedura di ATP è emerso che le problematiche lamentate dall'attore sono una conseguenza di un difetto di costruzione e ciò giustifica la compensazione delle spese di lite tra e la;
le spese di lite tra TE Parte_1 ed il seguono la soccombenza e si pongono a carico di TE Controparte_2 quest'ultimo.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto Parte_1 appello, cui ha resistito costituendosi e proponendo appello incidentale. TE
All'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 di precisazione delle conclusioni - rassegnate come indicate in epigrafe - e di discussione, la Corte ha deciso la causa ai sensi degli art. 350bis e 281sexies c.p.c.
§ 2.1. I1 primo motivo di gravame è rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c.”.
La società appellante lamenta che il Tribunale, dopo aver rigettato la domanda di TE nei suoi confronti, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Censura la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce domanda attrice nei suoi confronti [ comunque all'esito della procedura di Parte_1
ATP è emerso che le problematiche lamentate dall'istante sono una conseguenza di un difetto di costruzione. Per le medesime considerazioni le spese di lite si devono considerare compensate tra
[...]
e la . CP_1 Parte_1
4 Sostiene che “La sentenza è errata nella parte in cui, nonostante il rigetto integrale della domanda promossa dal Sig. nei confronti della a titolo di responsabilità CP_1 Parte_1 extracontrattuale dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., ha ritenuto che i presunti vizi di costruzione emersi in sede di ATP e asseritamente imputabili alla ditta costruttrice costituissero comunque un valido presupposto per disporre la compensazione integrale delle spese di lite”.
Argomenta: a) il giudicante, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., può compensare le spese di lite soltanto se vi
è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
b) è evidente che nessuna delle ipotesi previste dalla citata disposizione può ritenersi sussistente nel caso che ci occupa;
nè vi è soccombenza reciproca, atteso che la domanda promossa dall'attore, è stata integralmente respinta dal TE
Tribunale, in quanto l'attore non ha allegato né dimostrato che i presunti difetti emersi in sede di ATP abbiano inciso negativamente in modo considerevole sul godimento dell'immobile; c) lo stesso
Tribunale ha ritenuto che la sola denuncia della sussistenza di presunti vizi di costruzione non fosse sufficiente ai fini della valida proposizione dell'azione risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c.; d) “del tutto irragionevole e contraddittoria è la motivazione addotta dal Tribunale allorquando, ai fini del regolamento delle spese, ha considerato che i soli vizi potessero di per sé soli costituire una valida ragione per disporre la non ripetibilità delle spese a favore della
[...] parte vincitrice, così contraddicendosi ed incorrendo nella violazione della citata Parte_1 disposizione di legge.”.
L'appellante chiede, quindi, il ristoro delle spese di lite del giudizio di primo grado.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame la lamenta la Parte_1
“violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 1492, 1495 c.c., 112, 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c.”.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea per difetto di allegazione del minore godimento dell'immobile, anziché dichiarare la decadenza di dalla relativa azione e/o, in ogni caso, la prescrizione del presunto diritto TE reclamato.
La sottolinea di aver eccepito tempestivamente, nella comparsa di Parte_1 costituzione depositata nel giudizio di primo grado, la decadenza dell'attore da qualsivoglia azione, avendo quest'ultimo omesso di denunciare i presunti vizi nel termine di legge, e, in ogni caso, la prescrizione del relativo diritto, essendo decorso il termine di legge dalla consegna dell'immobile.
Evidenzia come sia pacifico tra le parti - oltre ad essere documentalmente provato dall'atto di compravendita depositato dallo stesso - che la consegna dell'immobile, con TE conseguente immissione in possesso, sia avvenuta in data 19.05.2011, mentre la denuncia dei vizi è avvenuta per la prima volta all'udienza del 27.09.2016, nell'ambito della procedura di accertamento
5 tecnico preventivo, e, quindi, ben oltre la scadenza del termine di prescrizione di un anno, previsto dall'art. 1669 c.c.
Aggiunge: “è incontrovertibile che l'atto di citazione non solo è carente in punto di allegazione (ed infatti l'attore ha omesso di indicare il momento a decorrere dal quale avrebbe avuto contezza dei vizi), ma difetta altresì del necessario fondamento probatorio non avendo l'attore assolto all'onere sullo stesso incombente, vale a dire la dimostrazione della tempestività della denuncia e
l'interruzione dei termini di decadenza e prescrizione, ritualmente eccepite dalla D.A.P. Costruzioni
S.r.l.”.
§ 2.3. La a sua volta, con il gravame incidentale, impugna la sentenza del Tribunale CP_1 nella parte in cui, pur accertati i difetti costruttivi imputabili esclusivamente alla Parte_1
rigetta la richiesta risarcitoria proposta nei confronti di quest'ultima.
[...]
Deduce che la decisione non tiene conto dei difetti costruttivi riscontrati dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, comportanti gravi limitazioni della fruibilità delle aree esterne dell'abitazione. Sottolinea che il CTU ha affermato: << Per quanto riguarda le aree esterne
(cortiletti) di pertinenza esclusiva dell'appartamento oggetto di causa, la ricognizione effettuata ha consentito di accertare la presenza di determinate criticità. In particolare, sia sul cortiletto lato nord che su quello lato sud, le problematiche riscontrate sono una conseguenza di una non corretta posa
a regola d'arte della pavimentazione, delle griglie di raccolta delle acque piovane e del lucernario realizzato in vetromattoni. Pertanto, le conseguenze di quanto suddetto hanno causato evidenti infiltrazioni d'acqua nel solaio sottostante la pavimentazione dei cortiletti in particolare intorno ai lucernari. La qual cosa è ben visibile ispezionando l'intradosso del solaio accedendo al piano garage mentre superiormente è ben evidente il ristagno d'acqua che non riesce a defluire nelle griglie per un' insufficiente pendenza della pavimentazione. Infine, fenomeni di ammuffimento e di annerimento si riscontrano sul muretto di confine del cortiletto nord dovuti ad una errata posa in opera dei coprimuro in cotto.>>.
Secondo l'appellante “Risulta facilmente intuibile la limitazione del godimento dell'immobile, quantomeno nelle aree esterne, dovuto a cattiva messa in opera dei materiali da parte della
[...]
”. Parte_1
Quanto all'eccepita prescrizione l'appellante incidentale espone: “i vizi lamentati in primo grado consistono in infiltrazioni e ristagni d'acqua, con la comparsa di muffe che si sono verificati gradualmente e nel tempo, tanto da essersi manifestati in maniera netta solo dopo un lungo lasso di tempo, allorchè si è attivato con un procedimento per ATP che ha avuto la finalità di Pt_2 individuare le porzioni dell'immobile viziate, l'entità e la natura dei vizi con le relative responsabilità”.
6 § 3. Per ragioni di ordine logico-giuridico vanno esaminati preliminarmente e congiuntamente il motivo di gravame incidentale e il secondo motivo di appello principale, entrambi relativi all'accoglibilità della domanda che ha proposto nei confronti della società TE venditrice-costruttrice dell'appartamento, acquistato unitamente alle aree cortilizie (terrazze) pertinenziali ad uso esclusivo.
La doglianza dell'appellante incidentale non coglie nel segno.
Il primo giudice ha rigettato la domanda di condanna della sul rilievo che, Parte_1 trattandosi di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c., il difetto di costruzione che legittima il committente alla relativa azione - pur potendo consistere in una qualsiasi alterazione conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera non riguardante necessariamente parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), ma elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata - deve incidere negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. Sulla base di tale premessa il Tribunale ha ritenuto, alla luce della relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, che la parte attrice non ha né dedotto né provato che le problematiche riscontrate sulle terrazze di uso esclusivo, abbiano avuto un grave riflesso negativo sul godimento delle stesse. Il primo giudice ha aggiunto che le terrazze non presentano criticità tali da non consentirne l'uso al quale sono destinate in quanto le infiltrazioni d'acqua nel solaio sottostante la pavimentazione delle terrazze, in particolare, intorno ai lucernai - dovute ad un'insufficiente pendenza della pavimentazione in prossimità delle griglie di raccolta - non rappresenta un difetto di costruzione tale da incidere in modo considerevole sul godimento della terrazze da parte del ed esclude la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. CP_1
1669 c.c..
Si premette che, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, va esclusa l'applicazione dell'art. 1669 c.c., alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, non solo, dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino il grave godimento o la funzionalità dell'immobile” (cfr. Cassazione sentenza n. 20877 del 30.09.2020) (sottolineatura aggiunta). Peraltro l'appellante non ha fornito valide argomentazioni idonee a dimostrare che - diversamente da quanto affermato dal Tribunale - il ristagno d'acqua nei pressi del lucernaio, che non
7 riesce a defluire nelle griglie per un'insufficiente pendenza della pavimentazione, sia tale da pregiudicare gravemente il godimento e la funzionalità delle terrazze.
Ciò posto la Corte aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., potendo il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal comma 2 di quest'ultimo, dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme (l'art. 1669 c.c., quella extracontrattuale, l'art. 1667 c.c., quella contrattuale), le relative fattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.), perché i
"gravi difetti" dell'opera si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla "ratio" di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c.” ( cfr.
Cass. sentenza n. 815 del 19/01/2016).
Alla luce dell'orientamento sopra illustrato - e spettando al giudicante, anche in grado di appello, la qualificazione dell'azione proposta dal - e in particolare della considerazione che i gravi CP_1 difetti di cui all'art. 1669 c.c., invocati dall'appellante si traducono anche in vizi dell'opera valutabili ai fini dell'operatività della garanzia dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c., si impone l'esame della fondatezza dell'azione proposta nei confronti della anche sotto il Parte_1 profilo della riconducibilità alla disciplina dell'art. 1667 c.c. , ad integrazione del vaglio del primo giudice, che si è limitato a statuire il rigetto della domanda del per insussistenza dei CP_1 presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 1669 c.c..
Neanche l'azione contrattuale di garanzia di cui all'art. 1667 c.c. può condurre all'accoglimento della domanda proposta da in primo grado - e riformulata con l'appello incidentale - TE stante la fondatezza della reiterata eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante principale.
E invero - quand'anche si ritenesse che il non sia incorso nella decadenza di denunzia dei CP_1 vizi nel termine di 60 giorni di cui all'art. 1667, 2° comma, c.c., dalla scoperta degli stessi - è pacifico tra le parti che la consegna dell'immobile è avvenuta al nell'anno 2011, e, pertanto, già CP_1 nell'anno 2017, in cui è stato introdotto il procedimento di accertamento tecnico preventivo, è decorso il termine biennale di prescrizione dell'azione proponibile contro l'appaltatore, termine previsto dall'art. 1667, 3° comma, c.c., non applicandosi alla fattispecie in esame il principio "quae temporalia
8 ad agendum, perpetua ad excipiendum", che opera invece con riguardo alla mera eccezione di garanzia volta a paralizzare la domanda di pagamento dell'appaltatore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1667 c.c. (cfr. Cass. sentenza n. 14284/1999). Nel caso di specie non TE agisce per paralizzare la richiesta di pagamento della ma per essere ristorato Parte_1 degli esborsi necessari per l'eliminazione dei difetti della pavimentazione apposta sulle terrazze di suo uso esclusivo.
Risulta, quindi, fondato il secondo motivo di gravame principale che veicola la reiterata eccezione di prescrizione dell'azione proposta da Ne consegue che la pronuncia del primo TE giudice di rigetto della domanda di odierno appellante incidentale, va integrata TE nel senso che la ragione del rigetto risiede non solo nell'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 1669 c.c. ma anche nell'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia per vizi delle opere, ai sensi dell'art. 1667 c.c..
Per quanto esposto l'appello principale va accolto e quello incidentale va rigettato.
§ 4. L'accoglimento dell'appello principale con riguardo all'invocata declaratoria di prescrizione dell'azione proposta da nei confronti della TE Parte_1
, a seguito di qualificazione d'ufficio dell'azione proposta non solo come
[...] extracontrattuale, ai sensi dell'art. 1669 c.c., ma anche come contrattuale, ai sensi dell'art. 1667 c.c., comporta un nuovo regolamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite ed assorbe ogni questione sollevata dall'appellante con riguardo al regime delle spese processuali del giudizio di primo grado, oggetto del primo motivo di gravame principale.
§ 5. Quanto al rapporto processuale tra e la TE Parte_1
, le spese sia del primo che del presente grado di giudizio vanno poste a carico del
[...] [...]
(scaglione di riferimento compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00), nella misura prossima CP_1 ai minimi di tariffa in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione e del modello decisorio semplificato utilizzato per la definizione del gravame.
Nulla va disposto sulle spese quanto al rapporto processuale tra l'appellante e il Controparte_2
A, in San Prisco, rimasto contumace, nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda in sede
[...] di gravame.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento a carico
9 dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) dichiara la contumacia del , in San Prisco (CE); Controparte_3
2) in accoglimento dell'appello principale, rigetta la domanda di nei confronti TE della stante l'intervenuta prescrizione dell'azione di cui Parte_1 all'art. 1667 c.c., ferma restando la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda di per inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1669 c.c.; TE
3) rigetta l'appello incidentale;
4) condanna al pagamento delle spese di lite a favore della TE Parte_1
spese che si liquidano, per il primo grado, in euro 1.300,00 per compensi, oltre al rimborso per
[...] spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il secondo grado, in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
5) resta confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui il viene Controparte_2 condannato al pagamento della somma di euro 6.580,00 oltre iva, con interessi dalla domanda al soddisfo, e al pagamento delle spese processuali (con attribuzione al difensore anticipatario) a favore di e a sostenere le spese di ATP;
TE
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 15 luglio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott. Eugenio Forgillo
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