Art. 9.
L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano puo' chiedere il trasferimento in proprieta' dei territori vallivi indicati nel precedente articolo, a chiunque appartengano, con la procedura prevista dalla legge 16 giugno 1927, n. 1100 , che converte in legge il regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 , e successive modificazioni, per ricavarne terreni da assegnare a lavoratori manuali della terra secondo le modalita' previste dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 .
La richiesta sara' rivolta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale provvedera' con suo decreto.
Ove la richiesta sia accolta, il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sara' titolo per le volture in catasto ed in ogni pubblico registro, compresa la trascrizione nell'Ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova il terreno vallivo.
L'inizio di tale procedura e' subordinato alla approvazione dei piani generali di bonifica per i singoli bacini vallivi.
La bonifica avverra' gradualmente, a cominciare dalle valli piu' lontane dal mare e meno pescose.
Ove le parti non si accordino sulla indennita' di espropriazione, l'indennita' sara' determinata da una Commissione costituita dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, dal capo dell'Ispettorato, provinciale dell'agricoltura e dal capo dell'Ufficio tecnico erariale e successivamente le controversie relative all'indennita' saranno proposte davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria nel termine previsto dall' art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1100 .
L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano puo' chiedere il trasferimento in proprieta' dei territori vallivi indicati nel precedente articolo, a chiunque appartengano, con la procedura prevista dalla legge 16 giugno 1927, n. 1100 , che converte in legge il regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 , e successive modificazioni, per ricavarne terreni da assegnare a lavoratori manuali della terra secondo le modalita' previste dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 .
La richiesta sara' rivolta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale provvedera' con suo decreto.
Ove la richiesta sia accolta, il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sara' titolo per le volture in catasto ed in ogni pubblico registro, compresa la trascrizione nell'Ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova il terreno vallivo.
L'inizio di tale procedura e' subordinato alla approvazione dei piani generali di bonifica per i singoli bacini vallivi.
La bonifica avverra' gradualmente, a cominciare dalle valli piu' lontane dal mare e meno pescose.
Ove le parti non si accordino sulla indennita' di espropriazione, l'indennita' sara' determinata da una Commissione costituita dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, dal capo dell'Ispettorato, provinciale dell'agricoltura e dal capo dell'Ufficio tecnico erariale e successivamente le controversie relative all'indennita' saranno proposte davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria nel termine previsto dall' art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1100 .