Ordinanza cautelare 8 aprile 2024
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 07/04/2025, n. 6864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6864 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06864/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02523/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2523 del 2024, proposto da
Colombara Società Agricola di Ugolini S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filomena Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Società La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano e Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
O.P. (Organizzazione di Produttori) Apol Industriale S.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D'Aloia e Gianmaria Maffezzoni, con domicilio eletto presso lo studio Antonio D'Aloia in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano e C.D. Filiera S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Green Farmers Group Società Agricola Consortile a responsabilità limitata, Il Noceto Società Cooperativa Agricola e Finoliva Global Service S.p.A. Società Benefit, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell''Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 15.11.2023 avente n. 0633056/2023 – pubblicato in data 12.01.2024 – concernente l''approvazione della graduatoria definitiva dei programmi presentati nell''ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, che ha collocato quello presentato dal ricorrente alla posizione n. 102 con attribuzione di un punteggio di 85,71 nonché di tutti gli altri provvedimenti presupposti e relativi allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Società La Cesenate Conserve Alimentari, dell’O.P. (Organizzazione di Produttori) Apol Industriale S.C.A., di Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano e della C.D. Filiera S.r.l.;
Vista l’istanza/memoria depositata il 31 marzo 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ) e e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 9 marzo 2024, depositato in pari data, la Colombara Società Agricola di Ugolini S.s., in qualità di soggetto mandatario - soggetto capofila di un raggruppamento di 13 imprese costituitasi a seguito di contratto stipulato in data 25.10.2022, ha esposto, in punto di fatto, di aver partecipato alla procedura di selezione indetta dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste con avviso pubblico n. 0182458 del 22.04.2022, successivamente modificato dall’avviso pubblico n. 0324752 del 21.07.2022, recante le “ caratteristiche, le modalità e le forme di presentazione delle domande di accessi ai contratti di filiera e distretto di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 ”.
Al programma presentato dalla filiera ricorrente veniva attribuito un punteggio complessivo di 85,17, con un contributo ammesso di € 6.529.110,00, con assegnazione della 93esima posizione nella graduatoria provvisoria, in posizione non utile al conseguimento dei benefici di che trattasi per carenza dei fondi disponibili.
La Società ricorrente, esaminata l’attribuzione dei punteggi, riscontrava l’esistenza di presunti errori da parte della Commissione, per cui presentava un’istanza di rettifica in autotutela, rimasta tuttavia inevasa.
Con la graduatoria definitiva del 12 gennaio 2024, pur confermandosi il punteggio assegnato, la Società veniva collocata al 102° posto, determinandone la esclusione dai benefici de quibus.
1.1. Ciò premesso, la Colombara Società Agricola di Ugolini S.S., nella qualità suindicata, deducendo che la Commissione avrebbe errato nell’attribuzione dei punteggi, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, articolando le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.2. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento - violazione del disposto di cui all’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - illegittimità manifesta del disposto di cui all’art. 9, comma 5 dell’Avviso pubblico, in quanto la Commissione non avrebbe adeguatamente esplicitato i criteri per l’attribuzione dei punteggi ed inoltre l’Amministrazione avrebbe omesso di rispondere all’istanza di riesame presentata dalla parte ricorrente.
1.3. Con il secondo motivo, è stata lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 0673777/2021, dell’art. 10 del D.M. n. 1192/2016, dell’art. 9 dell’avviso pubblico, del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanza 15.07.2021 - difetto di istruttoria e carenza di motivazione, circa l’erronea, incoerente e illogica valutazione operata dalla Commissione sul programma presentato dal ricorrente, perché la Commissione avrebbe operato una valutazione incoerente ed erronea del programma presentato dalla filiera ricorrente; in particolare, nell’ambito di valutazione n. 3, relativo all’adesione a ulteriori sistemi di certificazione volontaria, il M.A.S.A.F non avrebbe considerato correttamente la partecipazione di alcune imprese ad altri schemi certificativi: nello specifico, sette imprese risulterebbero certificate Global GAP, di cui tre anche con certificazioni IFS e BRC, per cui una corretta valutazione avrebbe determinato l’attribuzione alla filiera ricorrente di un punteggio pari a 86,18, con conseguente scorrimento dal 102° al 75° posto in graduatoria, assicurando la finanziabilità del progetto.
1.4. Con il terzo motivo, è stata censurata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., nonché dell’art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998 - difetto di motivazione- eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza di istruttoria in relazione all’inidoneità del punteggio attribuito dalla Commissione e dei criteri valutativi posti dal bando di gara a fare comprendere le ragioni del giudizio tecnico emesso e dell’ iter logico seguito dall’Amministrazione intimata nella fase di valutazione del programma, poiché all’atto della valutazione del programma della parte ricorrente, la Commissione si sarebbe limitata ad assegnare i singoli punteggi numerici, omettendo di motivare il percorso logico adottato.
1.5. Con il quarto motivo, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza di motivazione e di istruttoria in relazione all’omessa e/o insufficiente predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni devono attenersi per l’erogazione di contributi pubblici poiché le statuizioni contenute nell’avviso pubblico non rispetterebbero i requisiti di legge per l’erogazione dei benefici pubblici a causa della mancata predeterminazione dei criteri per la valutazione dei singoli programmi di filiera.
1.6. Con il quinto motivo, è stata lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 0673777/2021, nonché dell’art. 9 dell’avviso pubblico, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e dell’art. 97 della Costituzione - errore di fatto, manifesta illogicità ed irragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione in relazione al mancato rispetto dei principi di trasparenza e competenza nella nomina della Commissione valutatrice, perché il Decreto del Direttore Generale prot. n. 0621652 del 5 dicembre 2022 di nomina della Commissione, sarebbe stato adottato in assenza di qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza e sarebbe del tutto privo di un proprio specifico contenuto motivazionale.
1.7. Con il sesto motivo, è stata censurata la manifesta illogicità e irragionevolezza, eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria in relazione alle modalità ed alla tempistica seguita dalla Commissione esaminatrice nella valutazione degli elaborati; violazione del principio di collegialità nelle valutazioni, poiché, da un lato, il tempo dedicato alla valutazione dei singoli programmi non sarebbe stato assolutamente sufficiente, o comunque congruo, per consentire un esaustivo, corretto e completo giudizio di merito; dall’altro lato l’operato della Commissione sarebbe illegittimo sotto il profilo della violazione del principio di collegialità delle valutazioni.
1.8. Per tali motivi, la società ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse.
2. Con memoria depositata il 25 marzo 2024 si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sostenendo la inammissibilità e la infondatezza del ricorso; nello specifico, le censure sollevate dalla parte ricorrente atterrebbero a profili di discrezionalità tecnica della Commissione non sindacabili dal Giudice Amministrativo; peraltro, contrariamente a quanto sostenuto, il programma sarebbe stato valutato correttamente.
3. Con ordinanza n. 1312/2024 della Quinta Sezione di questo Tribunale - illo tempore competente ratione materiae - resa all’esito della Camera di Consiglio del 3 aprile 2024, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con pubblici proclami nei confronti delle imprese controinteressate e fissata l’udienza pubblica del 17 luglio 2024 per la trattazione nel merito.
4. Con documentazione depositata il 27 aprile 2024, la Società ricorrente ha attestato l’avvenuta integrazione del contraddittorio
5. In data 15 maggio 2024 si è costituita in giudizio, in qualità di controinteressata, la Società La Cesenate Conserve Alimentari.
6. Con memoria depositata in data 11 giugno 2024, l’Avvocatura erariale ha chiesto il differimento della discussione della controversia al fine di statuire sull’avversa impugnativa contestualmente alle altre che hanno riguardato il medesimo provvedimento, sussistendo profili di parziale connessione oggettiva e soggettiva fra le controversie; ha, poi, concluso per la inammissibilità e la infondatezza del ricorso.
7. La Società La Cesenate Conserve Alimentari, in data 14 giugno 2024, ha concluso per il rigetto del ricorso.
8. La parte ricorrente, il 26 giugno 2024, nel riproporre le censure sollevate nel ricorso introduttivo ha concluso per il suo accoglimento.
9. Alla udienza pubblica del 17 luglio 2024, il Presidente della Quinta Sezione, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti circa la possibilità di uno scorrimento della graduatoria impugnata, ha disposto il rinvio della causa a data da destinarsi.
10. Con memoria depositata il 28 febbraio 2025, l’Avvocatura erariale, in via preliminare, ha eccepito la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto a seguito dell’approvazione della Misura M2 C1 I 3.4 denominata “Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF)” da parte del Consiglio ECOFIN, il M.A.S.A.F. ha adottato il D.M. 12 giugno 2024, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2024) 7425 final del 21 ottobre 2024, stanziando ulteriori 1,830 miliardi di euro per i contratti di filiera previsti dall’Avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022, inizialmente non finanziati per esaurimento delle precedenti risorse nazionali stanziate. Di conseguenza, la Società ricorrente, classificata al 102° posto con un punteggio di 85,71, è risultata, quindi, collocata in posizione utile per beneficiare delle risorse aggiuntive P.N.R.R..
11. Con atto depositato il 14 marzo 2025, la O.P. Apol Industriale S.c.a. si è costituita in giudizio, in qualità di controinteressata, con comparsa di stile.
12. Con atto depositato il 24 marzo 2025, la Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano si è costituito in giudizio, in qualità di controinteressata, con comparsa di stile.
13. Con memoria depositata il 31 marzo 2025, la C.D. Filiera S.r.l. si è costituita in giudizio, in qualità di controinteressata, con comparsa di stile.
14. Con memoria depositata 31 marzo 2025, la Società ricorrente ha depositato memoria contenente dichiarazione di cessazione della materia del contendere (ovvero di sopravvenuta carenza di interesse), in ragione del sopravvenuto scorrimento della graduatoria impugnata e della conseguente ammissione del progetto ai benefici de quibus.
15. Alla pubblica udienza del 2 aprile 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
16. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
16.1. A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
Non si può comunque configurare la cessazione della materia del contendere qualora il provvedimento sopravvenuto dell’Amministrazione non incide, in via diretta ovvero indiretta, sul provvedimento originariamente impugnato - che rimane, pertanto, pienamente valido ed efficace - ancorché la sopravvenienza determini comunque un vantaggio per il privato.
16.2. Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, con la memoria depositata il 31 marzo 2025, la Società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse ad una decisione nel merito per cessazione della materia del contendere.
Ebbene, ritiene il Collegio che debba essere (invece) dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in luogo di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in quanto l’Amministrazione non ha provveduto a riconoscere l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, a ritirarli in autotutela - così (implicitamente) riconoscendo la fondatezza dei motivi di gravame - ma ha (soltanto) disposto lo scorrimento della graduatoria per il sopravvenire di nuovi fondi, facendo rientrare il progetto presentato dalla Società ricorrente tra quelli (ora) ammessi a finanziamento; ne consegue, quindi, che alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente deve essere necessariamente attribuita la valenza di una manifestazione di volontà ad una definizione in rito del presente giudizio.
16.3. In conclusione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni altra questione di merito.
17. Tenuto conto dell’esito del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO