Articolo 13 del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1772
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6 dicembre 1924
Art. 13.


Il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potra' essere inferiore a quello qui appresso indicato:

Per il direttore: stipendio iniziale di L. 14,000, che si accrescera' fino a L. 18,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per se' e famiglia presso la Scuola.

Per il vice direttore e gl'insegnanti di materie tecniche stipendio iniziale di L. 10,000, che si accrescera' fino a L. 13.000 con quattro aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno.

Per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescera' fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Al personale insegnante preesistente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente, sara' computato agli effetti della determinazione dello stipendio, il servizio precedentemente prestato a datare dalla nomina ad ordinario.

Comunque in virtu' di tale computo, non potra' consentire uno stipendio inferiore a quello del quale era provvisto.

L'eventuale differenza fra il vecchio e il nuovo stipendio sara' mantenuta come assegno ad personam fino allo assorbimento nei successivi aumenti periodici.

Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. E' fatto obbligo all'Ente Scuola di corrispondere per il premio di asssicurazione una quota non inferiore al 10 % dello stipendio dello interessato a questo una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso.

Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente Scuola versera' un premio in ragione del 10 % dello stipendio; il segretario economo il capotecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5% e il restante personale in ragione del 2% dello stipendio stesso.

Per il personale insegnante proveniente dalle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura assunto in servizio dal nuovo Ente che non sia gia' provvisto di pensione scarico dello Stato, sara' consentito un contratto di assicurazione integrativo, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti. Al pagamento del relativo premio saranno tenuti, in parti eguali, la Scuola e l'interessato.

Entrata in vigore il 6 dicembre 1924