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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 9372/2018 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente a [...]Parte_1
(CE) alla via Luigi Pirandello, n. 1, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luca PISCITELLI e Donato COLANTUONI, presso cui elettivamente domicilia in Gricignano di Aversa (CE), alla via Alcide de Gasperi n. 5, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATPO (RG. N. 6980/2017) - Indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.
IN FATTO
L'odierna ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che – a seguito di domanda amministrativa (28.11.2016) e sottoposizione a visita medica (23.5.2017), la Commissione Sanitaria Invalidi Civili la aveva riconosciuta “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) medio-grave 67%- 99%”, ma non le aveva riconosciuto l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita - sulla scorta delle seguenti patologie: “Diabete mellito tipo II trattamento misto. Artrosi polidistrettuale e discopatia multiple del rachide. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Cardiopatia sclerotico-ipertensiva in attuale compenso emodinamico”. Fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico, veniva nominato quale CTU per la fase di ATPO il dott. , il quale sottoponeva a visita l'istante presso la sede Persona_1 CP_2 di Caserta il 27.4.2018 e, al termine delle indagini peritali, non riconosceva la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione di accompagnamento, sostenendo che “Il colloquio e l'esame clinico obiettivo effettuato in sede di ctu hanno evidenziato una paziente collaborante e ben orientata che appare in grado di deambulare autonomamente senza appoggio e senza zoppia. Riferisce inoltre di essere in grado di svolgere autonomamente tutti gli atti quotidiani della vita ovvero tutte quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un qualsiasi normale soggetto quali la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, l'espletamento dei bisogni fisiologici, la conoscenza del valore del denaro, l'utilizzo del telefono ecc…” Tempestivamente rassegnata la comunicazione di dissenso, la difesa contestava le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO. Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato in data 05.11.2018, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione. La domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
Regolarmente instaurato in contraddittorio, l si costituiva in giudizio e contestava CP_1
l'avversa domanda, concludendo per l'inammissibilità dell'avverso ricorso, basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria;
il rigetto del ricorso nel merito, anche per carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici, con vittoria delle spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, il giudice ha ritenuto opportuno di rinnovare le operazioni peritali con un ausiliario diverso, in considerazione della lacunosità delle motivazioni che sorreggono le conclusioni rassegnate in perizia, individuato nel dott. affinché eventualmente modificasse le conclusioni medico-legali Persona_2 espresse in precedenza nell'elaborato peritale del dott. . Persona_1 Il CTU chiedeva, alla luce delle sopravvenienze, di poter sottoporre l'istante a nuova visita, espletata in data 3.10.2023, atteso anche l'ampio lasso di tempo trascorso dalla visita precedente.
Acquisita agli atti la documentazione, previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 6980/2017, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente è doveroso sottolineare che, com'è noto, la causa ha avuto un iter travagliato, a causa della difficoltà incontrata dal nuovo CTU ad esperire la visita, anche per assenza della ricorrente alla prima convocazione, con necessità di reperire altra data disponibile presso il gabinetto , nonché a consegnare l'elaborato peritale. Inoltre, CP_2 ha subito plurimi rinvii per l'astensione obbligatoria per maternità della scrivente, durante la quale non è stata prevista alcuna sostituzione.
La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti segnati dalla seguente motivazione
IN DIRITTO
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Tra l'altro, l'elaborato peritale innanzitutto è stato fatto oggetto di osservazioni dalla parte durante il sub-procedimento di cui all'art. 195 c.p.c., a cui il precedente ausiliario del Giudice non ha risposto in maniera esauriente.
Motivi di contestazione in estrema sintesi sono stati l'omessa valutazione di alcune certificazioni mediche prodotte, ma mancata specificazione dei criteri di calcolo e la superficialità delle considerazioni, giudicate troppo sintetiche: “Si evidenzia che il CTU, come dallo stesso riportato a pag. 6 dell'elaborato peritale, NON ha volutamente considerato, tutta una serie di documentazione clinica e strumentale allegata in atti, fondamentale per la concessione dell'indennità di accompagnamento; che non ha risposto in maniera chiara ed esaustiva ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice in sede di nomina e conferimento incarico ma, al contrario, nel formulare le sue considerazioni medico-legali non ha specificato il metodo di calcolo utilizzato, ed inoltre, dedica alle sue considerazioni medico-legali e conclusioni solo pochissime righe in cui semplicisticamente e riduttivamente conferma la valutazione espressa dalla commissione dell senza alcuna motivazione né considerazione medico-legale inoltre, ha CP_1 completamente omesso di valutare, e dunque, percentualizzare, varie patologie ampiamente certificate in atti, che rendono di fatto la ricorrente, invalida al 100% con necessità di assistenza continua da parte di terzi”. La lacunosità delle motivazioni, pertanto, consente di ritenere il ricorso in opposizione ammissibile ed ha comunque imposto una rinnovazione della CTU nella presente fase di giudizio. Il nuovo consulente tecnico d'ufficio, dopo aver esaminato la copiosa documentazione allegata, ha raccolto l'anamnesi ed ha eseguito l'esame obiettivo e ha diagnosticato:
“CARDIOPATIA ISCHEMICA IPERTENSIVA GIA' TRATTATA CON PTCA (CLASSE II NYHA). BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA DI LIEVE ENTITA'. DIABETE MELLITO DI TIPO II. VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON DECLINO COGNITIVO. ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON DISCRETA LIMITAZIONE FUNZIONALE.
(AUDX 150 dB;
AUSx 150 dB)”. Controparte_3
In particolare, si è concentrato sulla vasculopatia con declino cognitivo e le argomentazioni medico-legali sono state le seguenti: “[…] è una patologia irreversibile con andamento progressivo, non suscettibile di regressione, per la assoluta mancanza di terapie efficaci. Nel caso in esame trattasi di una sindrome che compromette l'autonomia e l'autosufficienza in rapporto alla vita di relazione e alla vita vegetativa. Tenuto conto del grado questa minorazione accertata, può essere valutata - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92) - con criterio analogico rispetto ad infermità tabellate un valore percentuale del 90%”.
Pertanto, ha concluso: “Il quadro morboso accertato permette di riconoscere l'interessata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L. 124/98) medio grave 67%-99% a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa come da verbale agli atti allegato. Inoltre, il quadro morboso accertato permette di riconoscere l'interessata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L. 124/98) grave 100% a decorrere dall'epoca della nostra visita medico legale è, cioè, dal mese di ottobre 2023. Inoltre, la nostra ricorrente deambula autonomamente senza appoggio, ma presenta disturbi neurosensoriali di rilievo, con disturbi dell'orientamento nel tempo e nello spazio e mostra segni di deterioramento psico- intellettivo.
Per questi motivi
la signora non conserva la propria autosufficienza negli atti quotidiani Parte_1 della vita e presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2024 epoca in cui venivano certificati la comparsa di disturbi della sfera neuro-psichica importanti”.
Il quadro delineatosi all'esito della perizia è pienamente congruente rispetto alla normativa.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” La circolare n. 500/6 Ag 927/58 del Min. della Sanità, inoltre, chiariva tali concetti precisando che “si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi civili che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici e che per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto di età corrispondente e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, abbisognevole di assistenza continua”. La citata circolare ministeriale, informa altresì che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente”. L'espletamento di tali atti implica la padronanza e l'interazione di funzioni vegetative e funzioni di relazione. Il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente queste minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi..., e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato, come già ampiamente esplicato.
Va, del resto, rilevato che secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998 e, ancora, 6882/2002) le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508 del 1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua.
L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi. L' con una Comunicazione del 20 settembre 2010 del Direttore Generale a tutti i CP_1
Dirigenti regionali fornisce le “Linee Guida operative in invalidità civile”, attraverso le CP_1 quali recita: “È opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all'indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio”. Come già sottolineato in proposito, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare lentissimamente è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. Interpretazione, questa, che arriva ad escludere dal beneficio anche coloro che, pur usando una sedia a ruote, si spostano senza l'aiuto di terzi.
La necessità di assistenza continua si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Il quesito se il diritto all'indennità di accompagnamento si realizzi anche in mancanza di uno solo dei requisiti di autonomia della vita vegetativa e di relazione non sembra porsi, sostiene il Ministero della Sanità (circolare prot. 500.6 del 17 marzo 1986), in quanto più funzioni sono generalmente cointeressate in una menomazione psichica o fisica grave a tal punto da ledere l'autonomia dell'individuo. D'altra parte, perché sorga il diritto all'indennità la mancanza deve esercitarsi su un insieme di funzioni e di attività tali che ne risulti alterato il rapporto concreto con la realtà quotidiana. Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute. Ancora, “Per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intra-domiciliare. Il prendere in considerazione le attività extra-domiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe, infatti, ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale”. Gli atti quotidiani – da valutare ai fini dell'indennità di accompagnamento – sono quelli elementari e, per di più, limitati alla propria abitazione. Le attività extra-domiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un'informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi, come già posto in luce (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521). Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, l'assumere farmaci, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza.
In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è stata esclusa.
Ebbene, dalla nuova documentazione sanitaria allegata e dalla nuova visita è risultato che il quadro clinico complessivo di parte ricorrente ha avuto una importante evoluzione peggiorativa rispetto alla prima visita peritale. Nel caso in esame, il CTU ha ribaltato le valutazioni espresse nella fase di ATPO da altro CTU, e - puntualmente motivando le proprie ragioni - ha ritenuto, sulla base della nuova valutazione documentale medico legale, comprovante condizioni di salute sicuramente scadute ed una progressiva ingravescenza delle patologie ascritte, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
La parte ha adempiuto, secondo quanto postulato dalla S.C. (da ultimo, ex multis, Cass. civ., sez. VI, sent. n. 7886/2019) - all'onere di provare la specifica sussistenza dei presupposti di legge per la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accompagno, presentando documentazione medica idonea e non limitandosi a contrapporre alle valutazioni del CTU un diverso apprezzamento delle medesime patologie, in quanto corrispondente alle proprie aspettative.
Orbene, in considerazione del rilievo costituzionale assunto dall'assistenza (art. 38 Cost.) e della ratio sottesa all'indennità di accompagnamento - cui non è di certo estranea l'esigenza di sostenere il nucleo familiare onde agevolare la permanenza in esso di soggetti abbisognevoli per le loro gravi infermità di un continuo controllo - i principi innanzi enunciati devono trovare applicazione in presenza di quelle malattie che rendono a diverso titolo necessaria una continua assistenza giornaliera, giustificante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in attuazione di quegli obblighi di assistenza sociale, il cui adempimento si mostra indispensabile per infermità che, come attesta la realtà fattuale, sono sempre più spesso destinate a gravare sulla vita delle famiglie che vedono uno dei loro componenti colpiti dalle suddette malattie. In conclusione, l'analisi della nuova documentazione sanitaria ed il quadro clinico relativo fanno emergere che nel caso in oggetto concorrono, quindi, i requisiti stabiliti per legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal dicembre 2024, non emergendo altre motivazioni che possano indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano - ad avviso di questo giudice - dettagliatamente descrittive delle patologie di parte ricorrente, esaustive e condivisibili, nonché puntuali nel prendere in considerazione tutte le sopravvenienze e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Inammissibile, invece, è il capo di domanda volto ad ottenere la condanna dell'Ente alla erogazione della prestazione, atteso che l'ATPO è volto alla verifica della sola sussistenza del requisito sanitario.
Il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza da una data di molto successiva a quella della domanda amministrativa (2016), della visita nonché del giudizio di CP_1
ATPO (2017) e finanche di quello di opposizione (2018), giustifica la compensazione delle spese di lite in misura integrale.
Le spese di CTU sono liquidate a carico dell' e della ricorrente in solido, come da CP_1 separato decreto, per entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento dal dicembre 2024;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) Spese di CTU come già liquidate con separato decreto a carico dell' e della CP_1 ricorrente in solido, per entrambe le fasi del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito. Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 9372/2018 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente a [...]Parte_1
(CE) alla via Luigi Pirandello, n. 1, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luca PISCITELLI e Donato COLANTUONI, presso cui elettivamente domicilia in Gricignano di Aversa (CE), alla via Alcide de Gasperi n. 5, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATPO (RG. N. 6980/2017) - Indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.
IN FATTO
L'odierna ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che – a seguito di domanda amministrativa (28.11.2016) e sottoposizione a visita medica (23.5.2017), la Commissione Sanitaria Invalidi Civili la aveva riconosciuta “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) medio-grave 67%- 99%”, ma non le aveva riconosciuto l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita - sulla scorta delle seguenti patologie: “Diabete mellito tipo II trattamento misto. Artrosi polidistrettuale e discopatia multiple del rachide. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Cardiopatia sclerotico-ipertensiva in attuale compenso emodinamico”. Fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico, veniva nominato quale CTU per la fase di ATPO il dott. , il quale sottoponeva a visita l'istante presso la sede Persona_1 CP_2 di Caserta il 27.4.2018 e, al termine delle indagini peritali, non riconosceva la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione di accompagnamento, sostenendo che “Il colloquio e l'esame clinico obiettivo effettuato in sede di ctu hanno evidenziato una paziente collaborante e ben orientata che appare in grado di deambulare autonomamente senza appoggio e senza zoppia. Riferisce inoltre di essere in grado di svolgere autonomamente tutti gli atti quotidiani della vita ovvero tutte quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un qualsiasi normale soggetto quali la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, l'espletamento dei bisogni fisiologici, la conoscenza del valore del denaro, l'utilizzo del telefono ecc…” Tempestivamente rassegnata la comunicazione di dissenso, la difesa contestava le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO. Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato in data 05.11.2018, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione. La domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
Regolarmente instaurato in contraddittorio, l si costituiva in giudizio e contestava CP_1
l'avversa domanda, concludendo per l'inammissibilità dell'avverso ricorso, basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria;
il rigetto del ricorso nel merito, anche per carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici, con vittoria delle spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, il giudice ha ritenuto opportuno di rinnovare le operazioni peritali con un ausiliario diverso, in considerazione della lacunosità delle motivazioni che sorreggono le conclusioni rassegnate in perizia, individuato nel dott. affinché eventualmente modificasse le conclusioni medico-legali Persona_2 espresse in precedenza nell'elaborato peritale del dott. . Persona_1 Il CTU chiedeva, alla luce delle sopravvenienze, di poter sottoporre l'istante a nuova visita, espletata in data 3.10.2023, atteso anche l'ampio lasso di tempo trascorso dalla visita precedente.
Acquisita agli atti la documentazione, previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 6980/2017, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente è doveroso sottolineare che, com'è noto, la causa ha avuto un iter travagliato, a causa della difficoltà incontrata dal nuovo CTU ad esperire la visita, anche per assenza della ricorrente alla prima convocazione, con necessità di reperire altra data disponibile presso il gabinetto , nonché a consegnare l'elaborato peritale. Inoltre, CP_2 ha subito plurimi rinvii per l'astensione obbligatoria per maternità della scrivente, durante la quale non è stata prevista alcuna sostituzione.
La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti segnati dalla seguente motivazione
IN DIRITTO
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Tra l'altro, l'elaborato peritale innanzitutto è stato fatto oggetto di osservazioni dalla parte durante il sub-procedimento di cui all'art. 195 c.p.c., a cui il precedente ausiliario del Giudice non ha risposto in maniera esauriente.
Motivi di contestazione in estrema sintesi sono stati l'omessa valutazione di alcune certificazioni mediche prodotte, ma mancata specificazione dei criteri di calcolo e la superficialità delle considerazioni, giudicate troppo sintetiche: “Si evidenzia che il CTU, come dallo stesso riportato a pag. 6 dell'elaborato peritale, NON ha volutamente considerato, tutta una serie di documentazione clinica e strumentale allegata in atti, fondamentale per la concessione dell'indennità di accompagnamento; che non ha risposto in maniera chiara ed esaustiva ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice in sede di nomina e conferimento incarico ma, al contrario, nel formulare le sue considerazioni medico-legali non ha specificato il metodo di calcolo utilizzato, ed inoltre, dedica alle sue considerazioni medico-legali e conclusioni solo pochissime righe in cui semplicisticamente e riduttivamente conferma la valutazione espressa dalla commissione dell senza alcuna motivazione né considerazione medico-legale inoltre, ha CP_1 completamente omesso di valutare, e dunque, percentualizzare, varie patologie ampiamente certificate in atti, che rendono di fatto la ricorrente, invalida al 100% con necessità di assistenza continua da parte di terzi”. La lacunosità delle motivazioni, pertanto, consente di ritenere il ricorso in opposizione ammissibile ed ha comunque imposto una rinnovazione della CTU nella presente fase di giudizio. Il nuovo consulente tecnico d'ufficio, dopo aver esaminato la copiosa documentazione allegata, ha raccolto l'anamnesi ed ha eseguito l'esame obiettivo e ha diagnosticato:
“CARDIOPATIA ISCHEMICA IPERTENSIVA GIA' TRATTATA CON PTCA (CLASSE II NYHA). BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA DI LIEVE ENTITA'. DIABETE MELLITO DI TIPO II. VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON DECLINO COGNITIVO. ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON DISCRETA LIMITAZIONE FUNZIONALE.
(AUDX 150 dB;
AUSx 150 dB)”. Controparte_3
In particolare, si è concentrato sulla vasculopatia con declino cognitivo e le argomentazioni medico-legali sono state le seguenti: “[…] è una patologia irreversibile con andamento progressivo, non suscettibile di regressione, per la assoluta mancanza di terapie efficaci. Nel caso in esame trattasi di una sindrome che compromette l'autonomia e l'autosufficienza in rapporto alla vita di relazione e alla vita vegetativa. Tenuto conto del grado questa minorazione accertata, può essere valutata - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92) - con criterio analogico rispetto ad infermità tabellate un valore percentuale del 90%”.
Pertanto, ha concluso: “Il quadro morboso accertato permette di riconoscere l'interessata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L. 124/98) medio grave 67%-99% a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa come da verbale agli atti allegato. Inoltre, il quadro morboso accertato permette di riconoscere l'interessata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L. 124/98) grave 100% a decorrere dall'epoca della nostra visita medico legale è, cioè, dal mese di ottobre 2023. Inoltre, la nostra ricorrente deambula autonomamente senza appoggio, ma presenta disturbi neurosensoriali di rilievo, con disturbi dell'orientamento nel tempo e nello spazio e mostra segni di deterioramento psico- intellettivo.
Per questi motivi
la signora non conserva la propria autosufficienza negli atti quotidiani Parte_1 della vita e presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2024 epoca in cui venivano certificati la comparsa di disturbi della sfera neuro-psichica importanti”.
Il quadro delineatosi all'esito della perizia è pienamente congruente rispetto alla normativa.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” La circolare n. 500/6 Ag 927/58 del Min. della Sanità, inoltre, chiariva tali concetti precisando che “si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi civili che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici e che per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto di età corrispondente e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, abbisognevole di assistenza continua”. La citata circolare ministeriale, informa altresì che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente”. L'espletamento di tali atti implica la padronanza e l'interazione di funzioni vegetative e funzioni di relazione. Il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente queste minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi..., e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato, come già ampiamente esplicato.
Va, del resto, rilevato che secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998 e, ancora, 6882/2002) le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508 del 1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua.
L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi. L' con una Comunicazione del 20 settembre 2010 del Direttore Generale a tutti i CP_1
Dirigenti regionali fornisce le “Linee Guida operative in invalidità civile”, attraverso le CP_1 quali recita: “È opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all'indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio”. Come già sottolineato in proposito, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare lentissimamente è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. Interpretazione, questa, che arriva ad escludere dal beneficio anche coloro che, pur usando una sedia a ruote, si spostano senza l'aiuto di terzi.
La necessità di assistenza continua si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Il quesito se il diritto all'indennità di accompagnamento si realizzi anche in mancanza di uno solo dei requisiti di autonomia della vita vegetativa e di relazione non sembra porsi, sostiene il Ministero della Sanità (circolare prot. 500.6 del 17 marzo 1986), in quanto più funzioni sono generalmente cointeressate in una menomazione psichica o fisica grave a tal punto da ledere l'autonomia dell'individuo. D'altra parte, perché sorga il diritto all'indennità la mancanza deve esercitarsi su un insieme di funzioni e di attività tali che ne risulti alterato il rapporto concreto con la realtà quotidiana. Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute. Ancora, “Per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intra-domiciliare. Il prendere in considerazione le attività extra-domiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe, infatti, ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale”. Gli atti quotidiani – da valutare ai fini dell'indennità di accompagnamento – sono quelli elementari e, per di più, limitati alla propria abitazione. Le attività extra-domiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un'informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi, come già posto in luce (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521). Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, l'assumere farmaci, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza.
In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è stata esclusa.
Ebbene, dalla nuova documentazione sanitaria allegata e dalla nuova visita è risultato che il quadro clinico complessivo di parte ricorrente ha avuto una importante evoluzione peggiorativa rispetto alla prima visita peritale. Nel caso in esame, il CTU ha ribaltato le valutazioni espresse nella fase di ATPO da altro CTU, e - puntualmente motivando le proprie ragioni - ha ritenuto, sulla base della nuova valutazione documentale medico legale, comprovante condizioni di salute sicuramente scadute ed una progressiva ingravescenza delle patologie ascritte, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
La parte ha adempiuto, secondo quanto postulato dalla S.C. (da ultimo, ex multis, Cass. civ., sez. VI, sent. n. 7886/2019) - all'onere di provare la specifica sussistenza dei presupposti di legge per la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accompagno, presentando documentazione medica idonea e non limitandosi a contrapporre alle valutazioni del CTU un diverso apprezzamento delle medesime patologie, in quanto corrispondente alle proprie aspettative.
Orbene, in considerazione del rilievo costituzionale assunto dall'assistenza (art. 38 Cost.) e della ratio sottesa all'indennità di accompagnamento - cui non è di certo estranea l'esigenza di sostenere il nucleo familiare onde agevolare la permanenza in esso di soggetti abbisognevoli per le loro gravi infermità di un continuo controllo - i principi innanzi enunciati devono trovare applicazione in presenza di quelle malattie che rendono a diverso titolo necessaria una continua assistenza giornaliera, giustificante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in attuazione di quegli obblighi di assistenza sociale, il cui adempimento si mostra indispensabile per infermità che, come attesta la realtà fattuale, sono sempre più spesso destinate a gravare sulla vita delle famiglie che vedono uno dei loro componenti colpiti dalle suddette malattie. In conclusione, l'analisi della nuova documentazione sanitaria ed il quadro clinico relativo fanno emergere che nel caso in oggetto concorrono, quindi, i requisiti stabiliti per legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal dicembre 2024, non emergendo altre motivazioni che possano indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano - ad avviso di questo giudice - dettagliatamente descrittive delle patologie di parte ricorrente, esaustive e condivisibili, nonché puntuali nel prendere in considerazione tutte le sopravvenienze e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Inammissibile, invece, è il capo di domanda volto ad ottenere la condanna dell'Ente alla erogazione della prestazione, atteso che l'ATPO è volto alla verifica della sola sussistenza del requisito sanitario.
Il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza da una data di molto successiva a quella della domanda amministrativa (2016), della visita nonché del giudizio di CP_1
ATPO (2017) e finanche di quello di opposizione (2018), giustifica la compensazione delle spese di lite in misura integrale.
Le spese di CTU sono liquidate a carico dell' e della ricorrente in solido, come da CP_1 separato decreto, per entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento dal dicembre 2024;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) Spese di CTU come già liquidate con separato decreto a carico dell' e della CP_1 ricorrente in solido, per entrambe le fasi del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito. Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini