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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/07/2024, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
n. 3470/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3470 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 assegnata in decisione all'udienza del 26 marzo 2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Nardò (LE), Via E. Toti n. 38, presso lo studio dell'Avv. Antonio Palumbo dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ATTORE IN OPPOSIZIONE -
E
(C. F.: e P.IVA: ), già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Mondovì (Cn), Via
Matteotti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paolo Adriano dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1142/2019 del 23 agosto 2019.
Conclusioni: all'udienza del 24 marzo 2024 i difensori delle parti costituite concludevano come da relativo verbale.
1 In particolare, il difensore della parte opponente, previa richiesta di autorizzazione alla rinnovazione della notifica nei confronti del terzo chiamato, precisava le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nel proprio atto introduttivo.
Il difensore di parte opposta, opponendosi all'istanza della controparte per intervenuta decadenza, concludeva riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1142/2019 – emesso in data 19 agosto 2019, pubblicato il successivo 23 agosto 2019 e regolarmente notificato all'opponente in data 18 settembre 2019
– il Tribunale di Cuneo ingiungeva a il pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro 22.041,66, quale credito derivante da contratto di locazione CP_1 finanziaria di autoveicolo MERCEDES C SW 220PREMIUM BT, targato EY701HW, sottoscritto inter partes in data 30 gennaio 2015, oltre ad interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002
e spese del procedimento di ingiunzione.
Avverso tale decreto, proponeva opposizione – con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato in data 24 ottobre 2019 – lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede monitoria, tanto in fatto quanto in diritto.
Parte opponente – convenuta in senso sostanziale – nello specifico eccepiva l'inefficacia dell'intervenuta risoluzione contrattuale per non aver espressamente sottoscritto la clausola di cui all'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto, avendo diversamente apposto la propria sottoscrizione esclusivamente su moduli prestampati. Evidenziava, peraltro, di aver ceduto l'autovettura oggetto di locazione in favore della con sede in Cavallino (Le), via CP_3
Spezzaferro n. 12 ed iscritta nel registro REA con n. 309698, mediante sottoscrizione del relativo accordo di trasferimento ove era stato concordato tra le parti che: “tra gli accordi pattuiti il leasing in oggetto verrà volturato prima e non oltre della fine del 2016 e le rate scadenti prima della stessa voltura verranno corrisposte al sig. che Parte_1 provvederà al pagamento … inoltre si dichiara che l'autovettura viene consegnata al
2 sottoscritto alle ore 18:00 del 8.09.2016 e a partire da tale ora e data sarò responsabile sia civilmente che penalmente di qualsiasi responsabilità in oggetto causata dalla stessa autovettura”; riteneva, pertanto, di essere libero da qualsiasi impegno afferente alla locazione finanziaria a far tempo dal 18 settembre 2016.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della società per l'inadempimento dell'obbligo di custodia e riconsegna del veicolo e, in CP_3 ogni caso, per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne quale soggetto civilmente responsabile. Nel merito ed in via principale chiedeva, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiararsi la nullità e/o annullamento del decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso per insussistenza dei presupposti per la sua emissione e per infondatezza della pretesa azionata. In linea gradata, in ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avanzate dalla ricorrente, l'opponente chiedeva dichiararsi che la fosse CP_3 tenuta a garantire e manlevare sé medesimo da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla soccombenza, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle eventuali somme dovute e accertate in corso di causa. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio – attrice in Controparte_1 senso sostanziale – la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto.
Nello specifico, parte opposta, in punto di fatto, deduceva:
a) che, con contratto n. 3001547850 del 30 gennaio 2015, Ge Capital S.F. S.p.A., in seguito aveva concesso in locazione a il Controparte_1 Parte_1 veicolo MERCEDES C SW 220PREMIUM BT, targato EY701HW;
b) che l'utilizzatore, contravvenendo a quanto contrattualmente pattuito, aveva interrotto definitivamente i pagamenti dovuti a far data dal canone in scadenza in data 1° marzo
2018;
c) che, con missive del 2 agosto 2018 e del successivo 21 maggio 2019, la società esponente aveva comunicato all'utilizzatore la propria intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 15 del Contratto, determinandone così la risoluzione di diritto ed invitando altresì l'utilizzatore a restituire il bene concesso in locazione finanziaria;
3 d) che, stante la mancata restituzione del veicolo, in data 26 novembre 2018, la società esponente aveva depositato, tramite il Comando Stazione Carabinieri di Mondovì, atto di denuncia-querela e contestuale istanza di sequestro;
e) che, all'esito della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, Parte_1 era risultato in debito, nei confronti della società dell'importo di euro Controparte_1
22.041,66, così determinato:
- Fattura Imposte di Bollo / Tassa automobilistica anno 2018, per l'importo di euro
356,62;
- euro 21.685,04 per risarcimento del danno ex art. 15 delle condizioni generali di contratto, a mente del quale l'utilizzatore è tenuto, all'atto della risoluzione contrattuale, a pagare l'importo corrispondente alla somma di tutti i canoni residui e del prezzo di acquisto, il tutto attualizzato in base al tasso indicato in contratto e diminuito dell'importo incassato dalla eventuale vendita del veicolo, non intervenuta nel caso di specie.
Tanto premesso, parte opposta, in via preliminare, evidenziava la mancata contestazione da parte dell'opponente in ordine alla circostanza che la medesima si fosse resa inadempiente al pagamento dei canoni di leasing e del risarcimento del danno azionato ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto. Contestava, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di inefficacia della risoluzione, evidenziando che l'utilizzatore aveva sottoscritto il contratto dichiarando di accettare integralmente le condizioni generali e particolari, ivi compresa la clausola di cui all'art. 15 che non necessitava di sottoscrizione specifica in quanto riproduttiva dei criteri risarcitori in caso di risoluzione;
rilevava, inoltre, che la sottoscrizione apposta dall'opponente in calce al contratto e dallo stesso non espressamente e specificatamente disconosciuta doveva ritenersi legalmente riconosciuta ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 215 c.p.c.-. Inoltre, in relazione all'ulteriore motivo di opposizione, la società opposta evidenziava che alcun consenso alla cessione – come previsto dalla clausola di cui all'art. 16 – era stato dalla medesima prestato, con conseguente illegittimità della cessione del contratto in favore di precisando altresì che la controparte aveva contravvenuto alle pattuizioni CP_3 contrattuali che prescrivevano il divieto in capo all'utilizzatore di alienare, sublocare, cedere o affidare il bene locato a terzi.
4 Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta ex adverso con conseguente conferma del provvedimento monitorio;
in linea gradata, accertato l'inadempimento imputabile a , la Parte_1 condanna della parte opponente al pagamento della somma di euro 22.041,66, o di altra somma accertata all'esito del giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Pertanto, all'esito dell'udienza del 1° luglio 2020 di prima comparizione e trattazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate dalle parti e considerata, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 1° marzo 2022.
Atteso l'avvicendamento di diversi giudici istruttori in dipendenza del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del magistrato originariamente assegnatario del procedimento, la causa – assegnata alla scrivente solo in data 27 settembre 2021 – perveniva, dunque, alla menzionata udienza ove le parti concludevano come in atti ed era, dunque, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza dell'11 ottobre 2022, rilevato che parte opponente, sin dall'atto di opposizione tempestivamente proposto, aveva formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in manleva del terzo ( reiterando la medesima fino alla precisazione delle conclusioni e che CP_3 sulla stessa non era stata assunta alcuna espressa statuizione da parte del giudice originariamente assegnatario del fascicolo, la causa era pertanto rimessa sul ruolo istruttorio, autorizzando la chiamata in causa del terzo.
Dopo aver disposto diversi rinvii per consentire la notifica dell'atto di chiamata in causa nei confronti del terzo, all'udienza del 7 febbraio 2024 fissata per la verifica dell'integrità del contraddittorio nessuna delle parti compariva e la causa era conseguentemente rinviata ex art. 181 e 309 c.p.c.; alla successiva udienza del 21 febbraio 2024, su richiesta del difensore della parte opposta – unico comparso – la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5 Pertanto, all'udienza del 26 marzo 2024, le parti concludevano come in atti e la causa era, dunque, nuovamente riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
• Ammissibilità.
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata da
[...]
stante il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto Parte_1 ingiuntivo (18 settembre 2019) e la notifica della citazione in opposizione avvenuta in data 24 ottobre 2019, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (24 ottobre 2019).
• Questioni preliminari.
Ancora in via preliminare, va dato atto che parte opponente è decaduta dalla possibilità di Cont chiamare in causa la società terza, tenuto conto che, sebbene a tanto autorizzata, CP_3 la stessa ha omesso di compiere l'attività processuale (notifica dell'atto di citazione in causa del terzo) nel termine previsto entro il quale quest'ultima poteva essere utilmente realizzata.
Ed invero, parte opponente non è comparsa all'udienza del 7 febbraio 2024 fissata per la verifica in relazione alla regolare instaurazione del contradditorio nei confronti della società terza chiamata, dovendosi ritenere definitivamente consumata la relativa facoltà processuale, non potendo assumere alcun rilievo al riguardo – in mancanza della comparizione all'udienza
– l'istanza di differimento formulata con nota depositata al fascicolo telematica in data 31 gennaio 2024.
Ebbene, giova rilevare sul punto come la documentazione prodotta dalla parte opponente in data 31 gennaio 2024 – unitamente alla richiesta di differimento dell'udienza per consentire la menzionata attività processuale – non possa in alcun modo considerarsi idonea a fornire la dimostrazione che la stessa avesse regolarmente avviato il tentativo di notifica dell'atto di chiamata nei confronti della società terza, né dalla documentazione innanzi richiamata è dato evincersi che parte opponente/chiamante abbia inteso formulare formale istanza di rimessione in termini per l'attività processuale che la medesima non era riuscita a svolgere nel termine a tanto assegnato.
• Merito.
6 In assenza di ulteriori questioni preliminari e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione è risultata infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
Ed invero, va in primo luogo precisato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, infatti, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo quest'ultimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tali criteri – in tema di riparto dell'onere della prova – devono, altresì, essere coordinati con i principi regolatori del processo civile, tra i quali assume particolare rilievo – ai fini del caso di che ivi ne occupa – il principio di non contestazione sancito dalla norma di cui all'art. 115
c.p.c.; è noto, infatti, che la legge di riforma del processo civile del 2009 ha sostituito integralmente l'art. 115 c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che – come già accadeva in precedenza – le prove proposte dalle parti o dal
Pubblico Ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva
7 che la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Pertanto, alla luce dei menzionati criteri, deve ritenersi assolto da parte di Controparte_1
l'onere probatorio su di essa gravante relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, avendo la medesima depositato in atti, sin dalla fase monitoria, copia del contratto di leasing n. 3001547850 (successivamente 11547850-001-STD) del 30 gennaio 2015 (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte ricorrente in sede monitoria;
doc.
n. 13 allegato alla produzione di parte opposta nel presente giudizio), nonché copia delle fatture e degli estratti conto relative alla posizione debitoria dell'opponente (cfr. doc. nn. 16, 17
e 18, allegati alla produzione di parte opposta). Tale documentazione non è stata oggetto di specifica contestazione né di disconoscimento da parte dell'opponente, né quest'ultimo ha espressamente contestato il mancato pagamento delle rate pattuite come allegato dalla parte opposta ed il quantum debitorio. D'altronde, tutte le somme riportate nella fattura azionata in sede monitoria risultano calcolate in base alla puntuale indicazione contenuta nelle clausole contrattuali. Il credito, allora, non può che essere ritenuto integralmente provato anche nel suo ammontare.
L'opponente, al contempo, non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia fatta valere ex adverso, non contestando, per un verso, il proprio inadempimento al pagamento dei canoni della locazione finanziaria e, per altro verso, concentrando le proprie doglianze prevalentemente sulla inefficacia della clausola di cui all'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto.
Ebbene, l'art. 15 delle condizioni generali di contratto prevede espressamente una clausola risolutiva espressa, indicando, altresì, l'operazione matematica da effettuare per la determinazione delle somme dovute in caso di inadempimento contrattuale (cfr. contratto di leasing prodotto dall'opposta, doc. n. 13); giova, vieppiù, evidenziare come parte opponente abbia del tutto omesso di disconoscere la sottoscrizione apposta in calce al menzionato contratto di leasing mediante la quale il medesimo aveva dichiarato di accettare integralmente le condizioni ivi espressamente richiamate.
Peraltro, deve osservarsi come la pattuizione di cui all'art. 15 non avrebbe necessitato di una sottoscrizione specifica in quanto non vessatoria e riproduttiva, in ogni caso, degli ordinari criteri risarcitori in caso di risoluzione del contratto, ovvero danno emergente e lucro cessante.
8 Appare evidente, dall'esame del contenuto contrattuale che mediante la sottoscrizione di tale clausola le parti abbiano previsto un meccanismo che non determina alcuno squilibrio in danno dell'utilizzatore, al quale è, infatti, riconosciuto il valore del veicolo.
Peraltro, la legittimità di tale previsione e del meccanismo di quantificazione del danno in essa contenuto è confermata dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, è stato condivisibilmente affermato che “nel caso in cui siano adottate clausole chiamate in gergo “scaduto + scadere - bene” - le quali prevedono, in caso di risoluzione, il pagamento di tutti i canoni maturati nonché di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, ma anche il diritto dell'utilizzatore inadempiente a ottenere quanto la concedente percepirà dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene - non vi è alcun ingiusto arricchimento per la concedente, perché una volta detratto il valore del bene,
l'acquisizione di tutte le rate del leasing, scadute e a scadere, di fatto configura solamente la restituzione del capitale oggetto di finanziamento, degli interessi convenuti, delle spese e degli utili dell'operazione finanziaria… la concedente in altre parole non consegue in tal modo più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere in caso di regolare adempimento dell'utilizzatore” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. III – 17/01/2014 – n. 888). La clausola di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto, pertanto, nel disciplinare le ipotesi di risoluzione del contratto e le conseguenze relative all'inadempimento dell'utilizzatore determinando l'ammontare del danno nella misura pari all'importo dei canoni ancora dovuti fino alla scadenza della locazione e al prezzo di opzione di acquisto dovuto dall'utilizzatore stesso alla scadenza, dedotto l'importo realizzato dalla concedente con la vendita del bene – stabilito nell'80% del valore Eurotax blu rilevato nel mese in cui è avvenuta la restituzione del veicolo, dedotto il costo degli eventuali danni (ndr. subiti dal bene) e spese sostenute dal concedente –
è idonea a garantire il corretto equilibrio dell'assetto di interessi anche nella fase patologica del contratto.
Il primo motivo di opposizione appare, pertanto, manifestamente destituito di fondamento.
Parimenti infondato deve ritenersi il rilievo dell'opponente in relazione alla propria liberazione dal vincolo contrattuale (e dal connesso adempimento delle pattuizioni del contratto di leasing) in dipendenza della intervenuta cessione del contratto in favore della società in CP_3 data 18 settembre 2016.
9 Al riguardo, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 1406 c.c., la cessione del contratto – diversamente dalla cessione del credito (valida senza necessità di consenso del debitore ceduto ed efficace nei confronti dello stesso in virtù della sua mera comunicazione, in applicazione della regola generale prevista dall'art. 1260, co. 1, c.c.) – richiede, ai fini del suo valido perfezionamento, il consenso del contraente ceduto (Cass. n. 12454/1997; Cass. n.
2674/1980).
In particolare, la fattispecie in esame configura un negozio trilaterale, che si perfeziona con l'accordo di tutti gli interessati (cedente, cessionario e ceduto), determinando il subingresso del cessionario nella posizione giuridica del cedente, quale complesso unitario delle situazioni attive e passive inerenti al rapporto contrattuale (Cass. n. 6157/2007; Cass. n. 5122/2006).
Il consenso del contraente ceduto, che può essere anche successivo all'accordo tra cedente e cessionario, costituisce in ogni caso elemento costitutivo della cessione e dev'essere provato da chi invoca la cessione (Cass. n. 1758/1973).
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in atti e, in particolare, dal contenuto del contratto di leasing è dato evincersi che alla clausola di cui all'art. 16 delle Condizioni Generali di contratto – oggetto, peraltro, di specifica approvazione da parte dell'opponente ai sensi delle norme di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. – le parti avevano espressamente pattuito, in applicazione della disciplina generale innanzi richiamata, che la cessione del contratto avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta dal consenso scritto della concedente (cfr. doc. n.
13 allegato alla produzione di parte opposta).
Ed invero, occorre al riguardo evidenziare che l'opponente non ha fornito, nel caso di specie, alcuna prova in relazione alla sussistenza di una espressa manifestazione di consenso alla cessione del contratto da parte della società opposta, con la conseguenza che l'intervenuta cessione deve ritenersi effettuata in violazione delle disposizioni contrattuali e deve ritenersi non validamente perfezionatasi, non esonerando, pertanto, il contraente dall'adempimento delle obbligazioni assunte ex contractu.
In definitiva, nel caso di specie, la società opposta (attrice in senso sostanziale) ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale (d'altronde non contestato) e la rispondenza delle somme ingiunte alle previsioni contrattuali, allegando l'inadempimento di controparte, legittimante l'operatività della pattuita clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 15 CGC.
10 Diversamente, l'opponente non ha fornito prova circa la sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto della proposta opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
occorre, altresì, precisare che alcuna statuizione deve essere presa in punto di esecutorietà, tenuto conto che lo stesso
è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.-.
• Spese del giudizio.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, le stesse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato in base al valore della domanda e tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1142/2019 (R.G.
n. 2732/2019), già dichiarato esecutivo;
b) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 2.540,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 17 luglio 2024.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3470 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 assegnata in decisione all'udienza del 26 marzo 2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Nardò (LE), Via E. Toti n. 38, presso lo studio dell'Avv. Antonio Palumbo dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ATTORE IN OPPOSIZIONE -
E
(C. F.: e P.IVA: ), già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Mondovì (Cn), Via
Matteotti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paolo Adriano dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1142/2019 del 23 agosto 2019.
Conclusioni: all'udienza del 24 marzo 2024 i difensori delle parti costituite concludevano come da relativo verbale.
1 In particolare, il difensore della parte opponente, previa richiesta di autorizzazione alla rinnovazione della notifica nei confronti del terzo chiamato, precisava le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nel proprio atto introduttivo.
Il difensore di parte opposta, opponendosi all'istanza della controparte per intervenuta decadenza, concludeva riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1142/2019 – emesso in data 19 agosto 2019, pubblicato il successivo 23 agosto 2019 e regolarmente notificato all'opponente in data 18 settembre 2019
– il Tribunale di Cuneo ingiungeva a il pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro 22.041,66, quale credito derivante da contratto di locazione CP_1 finanziaria di autoveicolo MERCEDES C SW 220PREMIUM BT, targato EY701HW, sottoscritto inter partes in data 30 gennaio 2015, oltre ad interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002
e spese del procedimento di ingiunzione.
Avverso tale decreto, proponeva opposizione – con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato in data 24 ottobre 2019 – lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede monitoria, tanto in fatto quanto in diritto.
Parte opponente – convenuta in senso sostanziale – nello specifico eccepiva l'inefficacia dell'intervenuta risoluzione contrattuale per non aver espressamente sottoscritto la clausola di cui all'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto, avendo diversamente apposto la propria sottoscrizione esclusivamente su moduli prestampati. Evidenziava, peraltro, di aver ceduto l'autovettura oggetto di locazione in favore della con sede in Cavallino (Le), via CP_3
Spezzaferro n. 12 ed iscritta nel registro REA con n. 309698, mediante sottoscrizione del relativo accordo di trasferimento ove era stato concordato tra le parti che: “tra gli accordi pattuiti il leasing in oggetto verrà volturato prima e non oltre della fine del 2016 e le rate scadenti prima della stessa voltura verranno corrisposte al sig. che Parte_1 provvederà al pagamento … inoltre si dichiara che l'autovettura viene consegnata al
2 sottoscritto alle ore 18:00 del 8.09.2016 e a partire da tale ora e data sarò responsabile sia civilmente che penalmente di qualsiasi responsabilità in oggetto causata dalla stessa autovettura”; riteneva, pertanto, di essere libero da qualsiasi impegno afferente alla locazione finanziaria a far tempo dal 18 settembre 2016.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della società per l'inadempimento dell'obbligo di custodia e riconsegna del veicolo e, in CP_3 ogni caso, per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne quale soggetto civilmente responsabile. Nel merito ed in via principale chiedeva, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiararsi la nullità e/o annullamento del decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso per insussistenza dei presupposti per la sua emissione e per infondatezza della pretesa azionata. In linea gradata, in ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avanzate dalla ricorrente, l'opponente chiedeva dichiararsi che la fosse CP_3 tenuta a garantire e manlevare sé medesimo da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla soccombenza, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle eventuali somme dovute e accertate in corso di causa. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio – attrice in Controparte_1 senso sostanziale – la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto.
Nello specifico, parte opposta, in punto di fatto, deduceva:
a) che, con contratto n. 3001547850 del 30 gennaio 2015, Ge Capital S.F. S.p.A., in seguito aveva concesso in locazione a il Controparte_1 Parte_1 veicolo MERCEDES C SW 220PREMIUM BT, targato EY701HW;
b) che l'utilizzatore, contravvenendo a quanto contrattualmente pattuito, aveva interrotto definitivamente i pagamenti dovuti a far data dal canone in scadenza in data 1° marzo
2018;
c) che, con missive del 2 agosto 2018 e del successivo 21 maggio 2019, la società esponente aveva comunicato all'utilizzatore la propria intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 15 del Contratto, determinandone così la risoluzione di diritto ed invitando altresì l'utilizzatore a restituire il bene concesso in locazione finanziaria;
3 d) che, stante la mancata restituzione del veicolo, in data 26 novembre 2018, la società esponente aveva depositato, tramite il Comando Stazione Carabinieri di Mondovì, atto di denuncia-querela e contestuale istanza di sequestro;
e) che, all'esito della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, Parte_1 era risultato in debito, nei confronti della società dell'importo di euro Controparte_1
22.041,66, così determinato:
- Fattura Imposte di Bollo / Tassa automobilistica anno 2018, per l'importo di euro
356,62;
- euro 21.685,04 per risarcimento del danno ex art. 15 delle condizioni generali di contratto, a mente del quale l'utilizzatore è tenuto, all'atto della risoluzione contrattuale, a pagare l'importo corrispondente alla somma di tutti i canoni residui e del prezzo di acquisto, il tutto attualizzato in base al tasso indicato in contratto e diminuito dell'importo incassato dalla eventuale vendita del veicolo, non intervenuta nel caso di specie.
Tanto premesso, parte opposta, in via preliminare, evidenziava la mancata contestazione da parte dell'opponente in ordine alla circostanza che la medesima si fosse resa inadempiente al pagamento dei canoni di leasing e del risarcimento del danno azionato ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto. Contestava, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di inefficacia della risoluzione, evidenziando che l'utilizzatore aveva sottoscritto il contratto dichiarando di accettare integralmente le condizioni generali e particolari, ivi compresa la clausola di cui all'art. 15 che non necessitava di sottoscrizione specifica in quanto riproduttiva dei criteri risarcitori in caso di risoluzione;
rilevava, inoltre, che la sottoscrizione apposta dall'opponente in calce al contratto e dallo stesso non espressamente e specificatamente disconosciuta doveva ritenersi legalmente riconosciuta ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 215 c.p.c.-. Inoltre, in relazione all'ulteriore motivo di opposizione, la società opposta evidenziava che alcun consenso alla cessione – come previsto dalla clausola di cui all'art. 16 – era stato dalla medesima prestato, con conseguente illegittimità della cessione del contratto in favore di precisando altresì che la controparte aveva contravvenuto alle pattuizioni CP_3 contrattuali che prescrivevano il divieto in capo all'utilizzatore di alienare, sublocare, cedere o affidare il bene locato a terzi.
4 Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta ex adverso con conseguente conferma del provvedimento monitorio;
in linea gradata, accertato l'inadempimento imputabile a , la Parte_1 condanna della parte opponente al pagamento della somma di euro 22.041,66, o di altra somma accertata all'esito del giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Pertanto, all'esito dell'udienza del 1° luglio 2020 di prima comparizione e trattazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate dalle parti e considerata, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 1° marzo 2022.
Atteso l'avvicendamento di diversi giudici istruttori in dipendenza del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del magistrato originariamente assegnatario del procedimento, la causa – assegnata alla scrivente solo in data 27 settembre 2021 – perveniva, dunque, alla menzionata udienza ove le parti concludevano come in atti ed era, dunque, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza dell'11 ottobre 2022, rilevato che parte opponente, sin dall'atto di opposizione tempestivamente proposto, aveva formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in manleva del terzo ( reiterando la medesima fino alla precisazione delle conclusioni e che CP_3 sulla stessa non era stata assunta alcuna espressa statuizione da parte del giudice originariamente assegnatario del fascicolo, la causa era pertanto rimessa sul ruolo istruttorio, autorizzando la chiamata in causa del terzo.
Dopo aver disposto diversi rinvii per consentire la notifica dell'atto di chiamata in causa nei confronti del terzo, all'udienza del 7 febbraio 2024 fissata per la verifica dell'integrità del contraddittorio nessuna delle parti compariva e la causa era conseguentemente rinviata ex art. 181 e 309 c.p.c.; alla successiva udienza del 21 febbraio 2024, su richiesta del difensore della parte opposta – unico comparso – la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5 Pertanto, all'udienza del 26 marzo 2024, le parti concludevano come in atti e la causa era, dunque, nuovamente riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
• Ammissibilità.
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata da
[...]
stante il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto Parte_1 ingiuntivo (18 settembre 2019) e la notifica della citazione in opposizione avvenuta in data 24 ottobre 2019, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (24 ottobre 2019).
• Questioni preliminari.
Ancora in via preliminare, va dato atto che parte opponente è decaduta dalla possibilità di Cont chiamare in causa la società terza, tenuto conto che, sebbene a tanto autorizzata, CP_3 la stessa ha omesso di compiere l'attività processuale (notifica dell'atto di citazione in causa del terzo) nel termine previsto entro il quale quest'ultima poteva essere utilmente realizzata.
Ed invero, parte opponente non è comparsa all'udienza del 7 febbraio 2024 fissata per la verifica in relazione alla regolare instaurazione del contradditorio nei confronti della società terza chiamata, dovendosi ritenere definitivamente consumata la relativa facoltà processuale, non potendo assumere alcun rilievo al riguardo – in mancanza della comparizione all'udienza
– l'istanza di differimento formulata con nota depositata al fascicolo telematica in data 31 gennaio 2024.
Ebbene, giova rilevare sul punto come la documentazione prodotta dalla parte opponente in data 31 gennaio 2024 – unitamente alla richiesta di differimento dell'udienza per consentire la menzionata attività processuale – non possa in alcun modo considerarsi idonea a fornire la dimostrazione che la stessa avesse regolarmente avviato il tentativo di notifica dell'atto di chiamata nei confronti della società terza, né dalla documentazione innanzi richiamata è dato evincersi che parte opponente/chiamante abbia inteso formulare formale istanza di rimessione in termini per l'attività processuale che la medesima non era riuscita a svolgere nel termine a tanto assegnato.
• Merito.
6 In assenza di ulteriori questioni preliminari e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione è risultata infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
Ed invero, va in primo luogo precisato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, infatti, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo quest'ultimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tali criteri – in tema di riparto dell'onere della prova – devono, altresì, essere coordinati con i principi regolatori del processo civile, tra i quali assume particolare rilievo – ai fini del caso di che ivi ne occupa – il principio di non contestazione sancito dalla norma di cui all'art. 115
c.p.c.; è noto, infatti, che la legge di riforma del processo civile del 2009 ha sostituito integralmente l'art. 115 c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che – come già accadeva in precedenza – le prove proposte dalle parti o dal
Pubblico Ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva
7 che la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Pertanto, alla luce dei menzionati criteri, deve ritenersi assolto da parte di Controparte_1
l'onere probatorio su di essa gravante relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, avendo la medesima depositato in atti, sin dalla fase monitoria, copia del contratto di leasing n. 3001547850 (successivamente 11547850-001-STD) del 30 gennaio 2015 (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte ricorrente in sede monitoria;
doc.
n. 13 allegato alla produzione di parte opposta nel presente giudizio), nonché copia delle fatture e degli estratti conto relative alla posizione debitoria dell'opponente (cfr. doc. nn. 16, 17
e 18, allegati alla produzione di parte opposta). Tale documentazione non è stata oggetto di specifica contestazione né di disconoscimento da parte dell'opponente, né quest'ultimo ha espressamente contestato il mancato pagamento delle rate pattuite come allegato dalla parte opposta ed il quantum debitorio. D'altronde, tutte le somme riportate nella fattura azionata in sede monitoria risultano calcolate in base alla puntuale indicazione contenuta nelle clausole contrattuali. Il credito, allora, non può che essere ritenuto integralmente provato anche nel suo ammontare.
L'opponente, al contempo, non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia fatta valere ex adverso, non contestando, per un verso, il proprio inadempimento al pagamento dei canoni della locazione finanziaria e, per altro verso, concentrando le proprie doglianze prevalentemente sulla inefficacia della clausola di cui all'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto.
Ebbene, l'art. 15 delle condizioni generali di contratto prevede espressamente una clausola risolutiva espressa, indicando, altresì, l'operazione matematica da effettuare per la determinazione delle somme dovute in caso di inadempimento contrattuale (cfr. contratto di leasing prodotto dall'opposta, doc. n. 13); giova, vieppiù, evidenziare come parte opponente abbia del tutto omesso di disconoscere la sottoscrizione apposta in calce al menzionato contratto di leasing mediante la quale il medesimo aveva dichiarato di accettare integralmente le condizioni ivi espressamente richiamate.
Peraltro, deve osservarsi come la pattuizione di cui all'art. 15 non avrebbe necessitato di una sottoscrizione specifica in quanto non vessatoria e riproduttiva, in ogni caso, degli ordinari criteri risarcitori in caso di risoluzione del contratto, ovvero danno emergente e lucro cessante.
8 Appare evidente, dall'esame del contenuto contrattuale che mediante la sottoscrizione di tale clausola le parti abbiano previsto un meccanismo che non determina alcuno squilibrio in danno dell'utilizzatore, al quale è, infatti, riconosciuto il valore del veicolo.
Peraltro, la legittimità di tale previsione e del meccanismo di quantificazione del danno in essa contenuto è confermata dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, è stato condivisibilmente affermato che “nel caso in cui siano adottate clausole chiamate in gergo “scaduto + scadere - bene” - le quali prevedono, in caso di risoluzione, il pagamento di tutti i canoni maturati nonché di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, ma anche il diritto dell'utilizzatore inadempiente a ottenere quanto la concedente percepirà dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene - non vi è alcun ingiusto arricchimento per la concedente, perché una volta detratto il valore del bene,
l'acquisizione di tutte le rate del leasing, scadute e a scadere, di fatto configura solamente la restituzione del capitale oggetto di finanziamento, degli interessi convenuti, delle spese e degli utili dell'operazione finanziaria… la concedente in altre parole non consegue in tal modo più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere in caso di regolare adempimento dell'utilizzatore” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. III – 17/01/2014 – n. 888). La clausola di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto, pertanto, nel disciplinare le ipotesi di risoluzione del contratto e le conseguenze relative all'inadempimento dell'utilizzatore determinando l'ammontare del danno nella misura pari all'importo dei canoni ancora dovuti fino alla scadenza della locazione e al prezzo di opzione di acquisto dovuto dall'utilizzatore stesso alla scadenza, dedotto l'importo realizzato dalla concedente con la vendita del bene – stabilito nell'80% del valore Eurotax blu rilevato nel mese in cui è avvenuta la restituzione del veicolo, dedotto il costo degli eventuali danni (ndr. subiti dal bene) e spese sostenute dal concedente –
è idonea a garantire il corretto equilibrio dell'assetto di interessi anche nella fase patologica del contratto.
Il primo motivo di opposizione appare, pertanto, manifestamente destituito di fondamento.
Parimenti infondato deve ritenersi il rilievo dell'opponente in relazione alla propria liberazione dal vincolo contrattuale (e dal connesso adempimento delle pattuizioni del contratto di leasing) in dipendenza della intervenuta cessione del contratto in favore della società in CP_3 data 18 settembre 2016.
9 Al riguardo, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 1406 c.c., la cessione del contratto – diversamente dalla cessione del credito (valida senza necessità di consenso del debitore ceduto ed efficace nei confronti dello stesso in virtù della sua mera comunicazione, in applicazione della regola generale prevista dall'art. 1260, co. 1, c.c.) – richiede, ai fini del suo valido perfezionamento, il consenso del contraente ceduto (Cass. n. 12454/1997; Cass. n.
2674/1980).
In particolare, la fattispecie in esame configura un negozio trilaterale, che si perfeziona con l'accordo di tutti gli interessati (cedente, cessionario e ceduto), determinando il subingresso del cessionario nella posizione giuridica del cedente, quale complesso unitario delle situazioni attive e passive inerenti al rapporto contrattuale (Cass. n. 6157/2007; Cass. n. 5122/2006).
Il consenso del contraente ceduto, che può essere anche successivo all'accordo tra cedente e cessionario, costituisce in ogni caso elemento costitutivo della cessione e dev'essere provato da chi invoca la cessione (Cass. n. 1758/1973).
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in atti e, in particolare, dal contenuto del contratto di leasing è dato evincersi che alla clausola di cui all'art. 16 delle Condizioni Generali di contratto – oggetto, peraltro, di specifica approvazione da parte dell'opponente ai sensi delle norme di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. – le parti avevano espressamente pattuito, in applicazione della disciplina generale innanzi richiamata, che la cessione del contratto avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta dal consenso scritto della concedente (cfr. doc. n.
13 allegato alla produzione di parte opposta).
Ed invero, occorre al riguardo evidenziare che l'opponente non ha fornito, nel caso di specie, alcuna prova in relazione alla sussistenza di una espressa manifestazione di consenso alla cessione del contratto da parte della società opposta, con la conseguenza che l'intervenuta cessione deve ritenersi effettuata in violazione delle disposizioni contrattuali e deve ritenersi non validamente perfezionatasi, non esonerando, pertanto, il contraente dall'adempimento delle obbligazioni assunte ex contractu.
In definitiva, nel caso di specie, la società opposta (attrice in senso sostanziale) ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale (d'altronde non contestato) e la rispondenza delle somme ingiunte alle previsioni contrattuali, allegando l'inadempimento di controparte, legittimante l'operatività della pattuita clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 15 CGC.
10 Diversamente, l'opponente non ha fornito prova circa la sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto della proposta opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
occorre, altresì, precisare che alcuna statuizione deve essere presa in punto di esecutorietà, tenuto conto che lo stesso
è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.-.
• Spese del giudizio.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, le stesse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato in base al valore della domanda e tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1142/2019 (R.G.
n. 2732/2019), già dichiarato esecutivo;
b) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 2.540,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 17 luglio 2024.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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