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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente, introdotta
DA
(c.f.: ), difeso e rappresentato dall'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Imbimbo, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli, alla via Francesco CP_1
Lomonaco n. 2, P. IVA rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Farina;
P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.01.2020, la parte indicata in epigrafe adiva il Tribunale di
Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, formulando le seguenti e testuali conclusioni: - accertare che il ricorrente ha ricoperto e ricopre mansioni e funzioni riferibili al livello “5A”,
C.C.N.L. Utilitalia Servizi Ambientali, ininterrottamente, senza sostituzione di alcun lavoratore assente, a decorrere dall'01.03.2016 o, in via subordinata dall'01.07.2019 o, in via ulteriormente gradata, dalla successiva data accertata in corso di giudizio, per almeno quattro mesi;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello
“5A”, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 16, CCNL Utilitalia Servizi Ambientali, con il riconoscimento del trattamento retributivo previsto per tale categoria dalla data di maturazione del diritto;
- conseguentemente, condannare la società in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., con sede in Napoli, alla Piazza dei Martiri n. 30, all'inquadramento del ricorrente nel livello 5A del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali a decorrere dall'01.03.2016 o dalla
1 successiva data accertata in corso di giudizio con adeguamento della retribuzione corrente ed al pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive relative alla categoria invocata dalla data di maturazione del diritto, con interessi e rivalutazione monetaria da tale data sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva:
1- di aver lavorato a partire dal 09.12.1996, presso il Complesso Depurativo ALTO SARNO, applicato in maniera continuata ed ininterrotta all'Impianto di depurazione di FR (AV); 2. – di aver prestato la propria attività lavorativa, inizialmente, alle dipendenze del svolgendo Controparte_2 mansioni di “operatore d'impianto/turnista”, con inquadramento nel livello “4A” del C.C.N.L. dei servizi ambientali (Utilitalia – ex Federambiente); 3. – di essere tenuto, nell'espletamento delle suddette mansioni di “operatore d'impianto”, ad effettuare attività di conduzione dell'impianto, compiendo operazioni di verifica dei valori di funzionamento dei macchinari nonché operazioni di verifica del corretto funzionamento e di manutenzione delle suddette apparecchiature, operando sempre secondo le direttive impartite dal proprio superiore;
4. – di aver prestato servizio, sin dalla data di assunzione, osservando i seguenti turni: mattutino, dalle ore 06:00 alle ore 14:30; pomeridiano, dalle ore 14:00 alle ore 22:30; notturno, dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;
5. – di essere chiamato, nel corso degli anni, in ragione dell'esperienza maturata in tali mansioni e sulla base delle esigenze di servizio, in caso di assenza del “capo turno”, a ricoprire il suddetto ruolo in sostituzione e, in tali circostanze, di aver provveduto al coordinamento delle attività dei vari tecnici presenti in servizio ed alla gestione delle eventuali problematiche verificatesi, in piena autonomia operativa e con assunzione diretta delle relative responsabilità; 6. – di essere transitato, nel corso dell'anno 2006, alle dipendenze dell'Ente Commissario di Governo
EX OPCM 3270/2003, conservando mansioni e livello di inquadramento;
7. – di aver continuato a ricoprire, in aggiunta alle mansioni di formale assegnazione, il ricorrente, sulla base delle esigenze di servizio, anche il ruolo di “capo turno”, in assenza del titolare dell'incarico, con le modalità già osservate in precedenza;
8. – di essere transitato, a decorrere dall'01.04.2010, a seguito del passaggio di gestione del predetto Complesso Depurativo Alto , alle dipendenze della società Pt_2
resistente; 9. – di aver conservato, anche a seguito di tale secondo cambiamento della parte datoriale, le mansioni ed il livello di sua formale assegnazione, continuando, in concreto, a svolgere le stesse funzioni ed il “ruolo di capo turno” già espletate, con le stesse modalità; 10. – di essere stato assegnato, in seguito, sempre in virtù dell'esperienza complessiva maturata nell'ambito della struttura di Via Carpisani, in aggiunta alle proprie mansioni di conduttore di impianto, all'impianto
2 di essiccamento termico dei fanghi, per l'acquisizione delle competenze necessarie per la conduzione dello stesso;
11. – che l'impianto di essiccamento convettivo è costituito da una strumentazione inserita nel contesto dell'impianto generale di depurazione ma distinta dal resto dei macchinari, per la conduzione del quale sono richieste competenze specialistiche;
12. – di essere stato assegnato, dopo un periodo di affiancamento alle altre unità operative ivi addette, a partire dall'01.03.2016, stabilmente alla conduzione dell'impianto di essiccamento per lo smaltimento dei fanghi;
13. – di essere stato inserito, a decorrere dall'01.03.2016, nella ordinaria turnazione degli addetti all'impianto di essiccamento fanghi, svolgendo le funzioni di conduttore dell'impianto quale unica unità operativa presente in servizio, nei turni di propria assegnazione;
14. – di aver svolto, a decorrere dalla suddetta data dell'01.03.2016, tutte le mansioni di conduttore dell'impianto di essiccazione termica, in piena autonomia operativa e con assunzione delle relative responsabilità, secondo le direttive ricevute dal Responsabile dell'impianto; 15. – nello specifico, di aver provveduto al controllo personale del funzionamento dell'intero impianto;
alla verifica e controllo della conformità e dei livelli dei prodotti chimici;
alla verifica delle apparecchiature e della strumentazione di gestione dell'impianto; di procedere a tutte le fasi di conduzione del trattamento di disidratazione fango, quali inserimento fanghi da smaltire, essiccazione meccanica e termica, raffreddamento fanghi essiccati, trasmissione al punto di stoccaggio;
ancora, di procedere al controllo dei livelli di emissione, alla compilazione del registro di impianto nonché alle operazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto e sostituzione componenti consumabili, ecc.; 16. – Di essere, a partire dal mese di luglio 2019, l'unico addetto dell'intero organigramma dell'impianto di depurazione di FR a svolgere le mansioni di conduzione dell'impianto di essiccamento termico dei fanghi.
Pertanto, riferiva di essere, quantomeno a partire dall'01.07.2019 a tutt'oggi, l'unica unità lavorativa a svolgere le mansioni di conduttore dell'impianto di essiccamento termico, per lo smaltimento dei fanghi, in maniera continuata ed ininterrotta, senza sostituzione di altro dipendente avente diritto alla conservazione del posto.
Precisava che, pur risultando, sul piano formale, un generico “operatore d'impianto”, era tenuto a partecipare ai corsi periodici di aggiornamento relativi alla conduzione dell'essiccatore convettivo in uso presso l'impianto di depurazione di FR e che, di conseguenza, a partire dall'01.03.2016
o, quantomeno dall'01.07.2019, ininterrottamente e senza sostituire personale assente con diritto al mantenimento del posto, aveva svolto e svolge funzioni e mansioni proprie della categoria di inquadramento superiore. Chiariva che tali mansioni rientrano, difatti, tra quelle proprie del livello
“5A”, attesa la propria assunzione del ruolo di “conduttore di impianto termico di essiccamento”.
3 Soggiungeva che, pertanto, con nota prot. CAS19 n. 02145 del 07.10.2019, aveva inoltrato alla parte datoriale apposita istanza di riconoscimento del livello superiore e che, tuttavia, in maniera asseritamente illegittima ed ingiustificata, lo stesso datore (società resistente) non aveva mai prestato riscontro alla suddetta istanza né aveva mai provveduto all'adeguamento del proprio livello contrattuale, il quale risulta, tutt'oggi, riconducibile al livello “4A” del CCNL di categoria.
Lamentava che tale situazione lo aveva esposto ad un grave ed ingiusto pregiudizio sia in termini professionali, a causa dell'inquadramento in un livello inferiore rispetto alle mansioni concretamente espletate, sia in termini economici, con la percezione di una retribuzione non corrispondente alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto.
Ciò chiarito, concludeva ut supra.
2. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva la società resistente che, contestando estesamente il ricorso, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “1) In via principale rigettare la
domanda perché infondata in fatto e in diritto;
2) In subordine riconoscere il diritto del ricorrente all'inquadramento nella categoria 5 livello parametrale B a decorrere dal 1 ottobre 2019 nonchè
l'assorbibilità del superminimo percepito nella retribuzione spettante; 3) In via ulteriormente gradata, in caso di riconoscimento di inquadramento superiore da data anteriore al 1 ottobre 2019, dichiarare prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al 07.10.2014; 4) Con vittoria di onorari e di spese di giudizio.”.
Valutati gli atti di causa ed esaurita l'istruttoria, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è decisa come da presente sentenza.
3. Il ricorso è infondato.
In primo luogo, occorre circoscrivere il thema decidendum dell'odierno giudizio all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente rispetto a quelle proprie del livello formale di assunzione, con conseguente diritto al relativo trattamento economico differenziale.
4. Pacifica la applicazione al rapporto di lavoro in questione, in quanto rapporto di natura privatistica, dell'art. 2103 c.c., che importa il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad essere inquadrata nell'ambito del livello superiore, provata la sussistenza dei presupposti legali e posti dalla contrattazione collettiva.
In materia di prestazioni di lavoro privato, dunque, la disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2103 c.c., che nel testo, poi riformato, così recitava: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore
4 ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore
a tre mesi”.
La norma in parola è stata interamente innovata dall'art. 3 co. 1 D. Lgs. 81/2015, che, oltre ad aver sostituito la nozione soggettiva e dinamica di equivalenza delle mansioni con quella oggettiva e statica della riconducibilità al livello ed alla categoria legale di inquadramento, ha innalzato il termine già menzionato da 3 a 6 mesi (“[I]. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (…omissis…) [VII]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”).
Potrebbe, dunque, porsi il problema di individuare quale sia la versione della norma applicabile al caso in esame, atteso che il D. Lgs. 81/2015 è entrato in vigore addì 25.6.2015, ossia in pendenza dell'espletamento delle superiori mansioni rivendicate in ricorso, soprattutto alla luce degli opposti orientamenti giurisprudenziali fronteggiatisi sul punto (Tribunale di Roma, 30.9.2015; Tribunale di
Ravenna, n. 170/2015).
Sotto questo profilo, dovendo la soluzione della questione ricercarsi nel solco della legge, occorre evidenziare che l'attribuzione di mansioni superiori costituisce pur sempre un inadempimento contrattuale del datore di lavoro rispetto a quanto pattuito nel contratto individuale, giacché viene pregiudicato il diritto al corretto inquadramento contrattuale e viene omessa la corresponsione della retribuzione stabilita per le mansioni di fatto espletate dal lavoratore, il quale riceve, invece, una paga non commisurata alla qualità del lavoro prestato.
Così qualificato l'evento, ossia in termini di illecito contrattuale, se ne ricava il carattere permanente, protratto per tutta la durata in cui si spiega il fatto illecito stesso;
ciò, in quanto la decisione negoziale con cui il datore impone lo svolgimento di altre mansioni non si esaurisce in un unico momento, ma viene perpetrata dal datore stesso all'inizio di ogni turno di lavoro del lavoratore interessato.
In altri termini, non si assiste ad un unico atto, produttivo di effetti giuridici protratti nel tempo, ma alla protrazione dello stesso atto negoziale in executivis.
5 Secondo diverso angolo visuale, il contratto di lavoro, in quanto contratto di durata, presenta appunto una fase esecutiva che è indefinita nel tempo (nel contratto a tempo indeterminato), sicché
l'atto negoziale con cui il datore esercita lo jus variandi non può essere isolatamente considerato, ma deve ritenersi applicato in ogni momento in cui il rapporto viene eseguito in conformità a tale decisione.
Di conseguenza, in quanto illecito permanente, che si rinnova, cioè, di giorno in giorno,
l'attribuzione di mansioni superiori sarà soggetta alla normativa di legge vigente al momento in cui viene proposta la domanda giudiziaria, che cristallizza lo status quo ai fini dell'applicazione della disciplina legale.
Ne consegue che, nel caso di specie, la norma ex art. 2103 c.c. dovrà essere applicata nel suo testo novellato.
Opportuno richiamare altresì il consolidato orientamento della Corte Suprema che afferma che nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 c.c., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria.
La Suprema Corte ha, in tal senso e di recente, affermato che, nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione.
5. Definite le coordinate normative in cui si innesta il presente giudizio, prima di entrare nel merito della causa, occorre avere riguardo ai criteri di valutazione che devono orientare la decisione nonché alla distribuzione tra le parti degli oneri allegatori e probatori.
Sotto questo profilo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito, investito della questione, deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato ad una corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2020, n. 12039: “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali
6 due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per
l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art.
52 del d.lgs. n. 165 del 2001”; conformi: Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017,
18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006; Tribunale di Perugia, sez. lav., 13/09/2022, n.
130: “Il riconoscimento delle mansioni superiori va fatto secondo un processo articolato nei seguenti passaggi:
1. accertamento delle mansioni effettivamente espletate;
2. individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3. raffronto tra i risultati delle due indagini. È altresì indispensabile che il lavoratore che adduca di aver svolto mansioni superiori alleghi e provi i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto
e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti. Per cui se è vero che spetta al datore di lavoro - debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria, è altrettanto vero che grava sul lavoratore - creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento”).
In quanto termini di comparazione essenziale, dunque, ai fini del suesposto giudizio trifasico, si riportano le declaratorie contrattuali che hanno riguardo, da un lato, alle mansioni corrispondenti al livello formale di assunzione e, dall'altro, a quelle che ineriscono a livello superiore rivendicato.
Per quanto concerne il livello 4 della sezione relativa all'”Area Impianti e Laboratori, corrispondente a quello formalmente assegnato al ricorrente, questo viene riconosciuto agli
“Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore.” (Profili esemplificativi: - operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 2° grado. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
- operaio addetto alla movimentazione e trasporto con l'uso di mezzi
7 d'opera di peso totale a terra superiore a 10 T.; - operaio addetto alla manovra ed alla manutenzione di carroponte/gru che, avendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il ciclo completo di lavorazione e svolge compiutamente mansioni di conduttore degli impianti;
- operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore;
- operaio che, in possesso di preparazione acquisita mediante addestramento o esperienze equivalenti, effettua anche operazioni di controllo chimico in attuazione di istruzioni prestabilite per la regolare conduzione dell'impianto; ecc).
Diversamente il 5 livello rivendicato viene attribuito dal CCNL agli “Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”, tra i quali sono contemplate le seguenti tipologie di operaio: “- operaio che negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 1° grado generale. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
- operaio addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse che, in possesso di elevate capacità tecnico-pratiche e di adeguata preparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienze di lavoro con autonomia operativa, in possesso della patente di 1° grado generale, svolge mansioni di natura tecnica di notevole rilievo, varietà e complessità connesse alla conduzione e manutenzione degli impianti. E' in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione;
(…)”.
Il termine per il conseguimento del livello superiore è invece previsto, in deroga alla disciplina ex art. 2103 c.c., contemplato dall'art. 16 dello stesso CCNL, rubricato “Mutamento di mansioni”, che, dopo aver previsto dopo aver previsto, al comma 2, “il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il lavoratore che sia assegnato temporaneamente a svolgere mansioni appartenenti ad un superiore livello di inquadramento”, al successivo comma 3 dispone:
“L'assegnazione nel livello di inquadramento superiore diviene definitiva dopo un periodo di 4
8 mesi continuativi di effettivo servizio, fatto salvo quanto previsto dalla norma relativa ai lavoratori con la qualifica di quadro”. Il comma 4 stabilisce, quindi, che: “L'assegnazione di mansioni superiori non dà diritto al riconoscimento del corrispondente livello di inquadramento, ove la stessa abbia avuto luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (a titolo d'esempio, assenze per permesso o congedo, malattia, infortunio, gravidanza, aspettativa, servizio militare, ferie, svolgimento di attività sindacale, ecc.)”.
Per il conseguimento del livello di inquadramento superiore, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, la disciplina de qua richiede, in ultima istanza, la sussistenza di presupposti essenziali: 1) il concreto adempimento di compiti riconducibili ad un livello superiore;
2)
l'espletamento di tali mansioni per un periodo continuato non inferiore a quattro mesi;
3) lo svolgimento del servizio non in sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.
Secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onus probandi, di cui all'art. 2697 c.c., la prova di siffatte circostanze è a carico del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n. 8097;
Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714;
Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”).
In definitiva, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sul lavoratore l'onere di allegare e provare di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle oggetto di formale investitura, nonché, ai fini del definitivo riconoscimento del livello di inquadramento superiore, la sussistenza di tutti i presupposti, all'uopo previsti, dalla legge e dal contratto collettivo applicabile al rapporto.
Sulla scorta delle allegazioni di parte, supportate dalla conseguente prova, il Giudice può svolgere il richiamato e susseguente giudizio trifasico prospettato da parte ricorrente.
6. Precisata la disciplina rilevante nel caso in esame, è possibile procedere al raffronto tra il quadro fattuale ricostruibile sulla scorta delle prove raccolte e le declaratorie contrattuali sopra riportate.
A tal fine, questo Giudice ritiene non raggiunto l'adeguato standard probatorio utile alla sussunzione tra le attività lavorative svolte e il livello di inquadramento contrattuale rivendicato da parte del lavoratore ricorrente.
9 Si ribadisce che il livello 5 del CCNL applicabile al rapporto contempla “mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà (…)” svolte “individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali” gli operai che le svolgono
“possono avere il coordinamento”.
Le risultanze istruttorie, disvelano che l'attività lavorativa del ricorrente esibisce un ridotto grado di autonomia decisionale nonché carattere prevalentemente ordinario, con “assistenza” al personale specializzato per attività diverse da quelle ordinarie. Inoltre, i testimoni escussi non hanno rappresentato in modo analitico mansioni di massima specializzazione eventualmente svolte dal lavoratore ricorrente, che esprimessero massima delicatezza, complessità e difficoltà, sì da rendere evidente la diversità di mansioni rispetto a quelle sussumibili nel 4 livello di inquadramento.
Le conclusioni cui perviene questo Giudice rinvengono la corretta qualificazione delle attività lavorative svolte dal ricorrente, con riconduzione delle stesse al livello 4 del CCNL applicabile al rapporto. Tali mansioni sono proprie di “Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate” e si rivelano coerenti con l'attività descritta da parte ricorrente, nei limiti in cui è stata confermata in giudizio, specie mediante la prova testimoniale.
Il teste (udienza del 13.11.2024) ha, fra l'altro dichiarato: (capo 6) “ Preciso che Testimone_1
per le competenze specialistiche è la Direzione che ci dice e valuta quando intervenire e come secondo le varie necessità dell'impianto; (capo 9) “(…)ma è sempre richiesto l'intervento della
Direzione, per tutte quelle attività che vanno oltre l'ordinaria conduzione..”; (capo 10) “(…) non è vero, preciso che una cosa è controllare la misura ed un'altra cosa è il dosaggio. Il sig. CP_3
controlla il corretto dosaggio dei prodotti chimici, la cui indicazione sulla misurazione e quantitativo veniva predisposta da me.”; (capo 2): “Sì, è vero, però deve operare anche da solo nei limiti dell'ordinaria gestione, per tutto ciò che va oltre l'ordinaria gestione deve contattare i superiori e, dietro le direttive degli stessi, il procede autonomamente. Pt_1
Il teste direttore dell'impianto, sui capi della memoria difensiva conferma il capo 2) Tes_2
e, quindi, che il lavoratore ricorrente, nell'ambito dell'attività di “conduzione dell'impianto di essiccamento termico dei fanghi, è coordinato e supervisionato dallo stesso ing. Tes_2
oltre che dal capoturno sig. e, in relazione al capo 3), precisa che negli interventi di Pt_3
“grande” manutenzione collabora con i meccanici, confermando, invece, che il ricorrente si occupa di interventi di piccola ed ordinaria manutenzione, quali, ad esempio, ingrassaggio dell'impianto,
10 rabbocco di olii, sostituzione filtri;
quanto ai capitoli di prova di parte ricorrente, articolati ai capi
IX e XI, conferma l'assenza di autonomia decisionale nella prestazione del ricorrente e che questi non esegue attività di controllo delle emissioni e dei suoi livelli e che svolge la manutenzione ordinaria prestando assistenza ai meccanici. Allo stesso modo, il teste in relazione ai Tes_3 capi di prova X e XI, conferma che il ricorrente si limita alla conduzione dell'impianto senza operare il controllo delle emissioni né ad eseguire analisi.
La prestazione del ricorrente non è caratterizzata, in definitiva, da “massima specializzazione” né possono definirsi “di elevata delicatezza” gli interventi manutentivi. Ne consegue la piena corrispondenza tra l'attività svolta e quella contemplata al livello 4 di inquadramento, già attribuito al ricorrente, e l'infondatezza del ricorso.
7. Tutto ciò chiarito, assorbita ogni altra istanza o eccezione, la causa è decisa come da dispositivo.
8. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di g, che liquida in euro 2.600,00 (duemilaseicento), a favore di parte resistente.
Così deciso in Avellino, 10.04.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
11 12
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente, introdotta
DA
(c.f.: ), difeso e rappresentato dall'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Imbimbo, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli, alla via Francesco CP_1
Lomonaco n. 2, P. IVA rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Farina;
P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.01.2020, la parte indicata in epigrafe adiva il Tribunale di
Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, formulando le seguenti e testuali conclusioni: - accertare che il ricorrente ha ricoperto e ricopre mansioni e funzioni riferibili al livello “5A”,
C.C.N.L. Utilitalia Servizi Ambientali, ininterrottamente, senza sostituzione di alcun lavoratore assente, a decorrere dall'01.03.2016 o, in via subordinata dall'01.07.2019 o, in via ulteriormente gradata, dalla successiva data accertata in corso di giudizio, per almeno quattro mesi;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello
“5A”, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 16, CCNL Utilitalia Servizi Ambientali, con il riconoscimento del trattamento retributivo previsto per tale categoria dalla data di maturazione del diritto;
- conseguentemente, condannare la società in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., con sede in Napoli, alla Piazza dei Martiri n. 30, all'inquadramento del ricorrente nel livello 5A del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali a decorrere dall'01.03.2016 o dalla
1 successiva data accertata in corso di giudizio con adeguamento della retribuzione corrente ed al pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive relative alla categoria invocata dalla data di maturazione del diritto, con interessi e rivalutazione monetaria da tale data sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva:
1- di aver lavorato a partire dal 09.12.1996, presso il Complesso Depurativo ALTO SARNO, applicato in maniera continuata ed ininterrotta all'Impianto di depurazione di FR (AV); 2. – di aver prestato la propria attività lavorativa, inizialmente, alle dipendenze del svolgendo Controparte_2 mansioni di “operatore d'impianto/turnista”, con inquadramento nel livello “4A” del C.C.N.L. dei servizi ambientali (Utilitalia – ex Federambiente); 3. – di essere tenuto, nell'espletamento delle suddette mansioni di “operatore d'impianto”, ad effettuare attività di conduzione dell'impianto, compiendo operazioni di verifica dei valori di funzionamento dei macchinari nonché operazioni di verifica del corretto funzionamento e di manutenzione delle suddette apparecchiature, operando sempre secondo le direttive impartite dal proprio superiore;
4. – di aver prestato servizio, sin dalla data di assunzione, osservando i seguenti turni: mattutino, dalle ore 06:00 alle ore 14:30; pomeridiano, dalle ore 14:00 alle ore 22:30; notturno, dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;
5. – di essere chiamato, nel corso degli anni, in ragione dell'esperienza maturata in tali mansioni e sulla base delle esigenze di servizio, in caso di assenza del “capo turno”, a ricoprire il suddetto ruolo in sostituzione e, in tali circostanze, di aver provveduto al coordinamento delle attività dei vari tecnici presenti in servizio ed alla gestione delle eventuali problematiche verificatesi, in piena autonomia operativa e con assunzione diretta delle relative responsabilità; 6. – di essere transitato, nel corso dell'anno 2006, alle dipendenze dell'Ente Commissario di Governo
EX OPCM 3270/2003, conservando mansioni e livello di inquadramento;
7. – di aver continuato a ricoprire, in aggiunta alle mansioni di formale assegnazione, il ricorrente, sulla base delle esigenze di servizio, anche il ruolo di “capo turno”, in assenza del titolare dell'incarico, con le modalità già osservate in precedenza;
8. – di essere transitato, a decorrere dall'01.04.2010, a seguito del passaggio di gestione del predetto Complesso Depurativo Alto , alle dipendenze della società Pt_2
resistente; 9. – di aver conservato, anche a seguito di tale secondo cambiamento della parte datoriale, le mansioni ed il livello di sua formale assegnazione, continuando, in concreto, a svolgere le stesse funzioni ed il “ruolo di capo turno” già espletate, con le stesse modalità; 10. – di essere stato assegnato, in seguito, sempre in virtù dell'esperienza complessiva maturata nell'ambito della struttura di Via Carpisani, in aggiunta alle proprie mansioni di conduttore di impianto, all'impianto
2 di essiccamento termico dei fanghi, per l'acquisizione delle competenze necessarie per la conduzione dello stesso;
11. – che l'impianto di essiccamento convettivo è costituito da una strumentazione inserita nel contesto dell'impianto generale di depurazione ma distinta dal resto dei macchinari, per la conduzione del quale sono richieste competenze specialistiche;
12. – di essere stato assegnato, dopo un periodo di affiancamento alle altre unità operative ivi addette, a partire dall'01.03.2016, stabilmente alla conduzione dell'impianto di essiccamento per lo smaltimento dei fanghi;
13. – di essere stato inserito, a decorrere dall'01.03.2016, nella ordinaria turnazione degli addetti all'impianto di essiccamento fanghi, svolgendo le funzioni di conduttore dell'impianto quale unica unità operativa presente in servizio, nei turni di propria assegnazione;
14. – di aver svolto, a decorrere dalla suddetta data dell'01.03.2016, tutte le mansioni di conduttore dell'impianto di essiccazione termica, in piena autonomia operativa e con assunzione delle relative responsabilità, secondo le direttive ricevute dal Responsabile dell'impianto; 15. – nello specifico, di aver provveduto al controllo personale del funzionamento dell'intero impianto;
alla verifica e controllo della conformità e dei livelli dei prodotti chimici;
alla verifica delle apparecchiature e della strumentazione di gestione dell'impianto; di procedere a tutte le fasi di conduzione del trattamento di disidratazione fango, quali inserimento fanghi da smaltire, essiccazione meccanica e termica, raffreddamento fanghi essiccati, trasmissione al punto di stoccaggio;
ancora, di procedere al controllo dei livelli di emissione, alla compilazione del registro di impianto nonché alle operazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto e sostituzione componenti consumabili, ecc.; 16. – Di essere, a partire dal mese di luglio 2019, l'unico addetto dell'intero organigramma dell'impianto di depurazione di FR a svolgere le mansioni di conduzione dell'impianto di essiccamento termico dei fanghi.
Pertanto, riferiva di essere, quantomeno a partire dall'01.07.2019 a tutt'oggi, l'unica unità lavorativa a svolgere le mansioni di conduttore dell'impianto di essiccamento termico, per lo smaltimento dei fanghi, in maniera continuata ed ininterrotta, senza sostituzione di altro dipendente avente diritto alla conservazione del posto.
Precisava che, pur risultando, sul piano formale, un generico “operatore d'impianto”, era tenuto a partecipare ai corsi periodici di aggiornamento relativi alla conduzione dell'essiccatore convettivo in uso presso l'impianto di depurazione di FR e che, di conseguenza, a partire dall'01.03.2016
o, quantomeno dall'01.07.2019, ininterrottamente e senza sostituire personale assente con diritto al mantenimento del posto, aveva svolto e svolge funzioni e mansioni proprie della categoria di inquadramento superiore. Chiariva che tali mansioni rientrano, difatti, tra quelle proprie del livello
“5A”, attesa la propria assunzione del ruolo di “conduttore di impianto termico di essiccamento”.
3 Soggiungeva che, pertanto, con nota prot. CAS19 n. 02145 del 07.10.2019, aveva inoltrato alla parte datoriale apposita istanza di riconoscimento del livello superiore e che, tuttavia, in maniera asseritamente illegittima ed ingiustificata, lo stesso datore (società resistente) non aveva mai prestato riscontro alla suddetta istanza né aveva mai provveduto all'adeguamento del proprio livello contrattuale, il quale risulta, tutt'oggi, riconducibile al livello “4A” del CCNL di categoria.
Lamentava che tale situazione lo aveva esposto ad un grave ed ingiusto pregiudizio sia in termini professionali, a causa dell'inquadramento in un livello inferiore rispetto alle mansioni concretamente espletate, sia in termini economici, con la percezione di una retribuzione non corrispondente alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto.
Ciò chiarito, concludeva ut supra.
2. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva la società resistente che, contestando estesamente il ricorso, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “1) In via principale rigettare la
domanda perché infondata in fatto e in diritto;
2) In subordine riconoscere il diritto del ricorrente all'inquadramento nella categoria 5 livello parametrale B a decorrere dal 1 ottobre 2019 nonchè
l'assorbibilità del superminimo percepito nella retribuzione spettante; 3) In via ulteriormente gradata, in caso di riconoscimento di inquadramento superiore da data anteriore al 1 ottobre 2019, dichiarare prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al 07.10.2014; 4) Con vittoria di onorari e di spese di giudizio.”.
Valutati gli atti di causa ed esaurita l'istruttoria, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è decisa come da presente sentenza.
3. Il ricorso è infondato.
In primo luogo, occorre circoscrivere il thema decidendum dell'odierno giudizio all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente rispetto a quelle proprie del livello formale di assunzione, con conseguente diritto al relativo trattamento economico differenziale.
4. Pacifica la applicazione al rapporto di lavoro in questione, in quanto rapporto di natura privatistica, dell'art. 2103 c.c., che importa il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad essere inquadrata nell'ambito del livello superiore, provata la sussistenza dei presupposti legali e posti dalla contrattazione collettiva.
In materia di prestazioni di lavoro privato, dunque, la disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2103 c.c., che nel testo, poi riformato, così recitava: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore
4 ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore
a tre mesi”.
La norma in parola è stata interamente innovata dall'art. 3 co. 1 D. Lgs. 81/2015, che, oltre ad aver sostituito la nozione soggettiva e dinamica di equivalenza delle mansioni con quella oggettiva e statica della riconducibilità al livello ed alla categoria legale di inquadramento, ha innalzato il termine già menzionato da 3 a 6 mesi (“[I]. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (…omissis…) [VII]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”).
Potrebbe, dunque, porsi il problema di individuare quale sia la versione della norma applicabile al caso in esame, atteso che il D. Lgs. 81/2015 è entrato in vigore addì 25.6.2015, ossia in pendenza dell'espletamento delle superiori mansioni rivendicate in ricorso, soprattutto alla luce degli opposti orientamenti giurisprudenziali fronteggiatisi sul punto (Tribunale di Roma, 30.9.2015; Tribunale di
Ravenna, n. 170/2015).
Sotto questo profilo, dovendo la soluzione della questione ricercarsi nel solco della legge, occorre evidenziare che l'attribuzione di mansioni superiori costituisce pur sempre un inadempimento contrattuale del datore di lavoro rispetto a quanto pattuito nel contratto individuale, giacché viene pregiudicato il diritto al corretto inquadramento contrattuale e viene omessa la corresponsione della retribuzione stabilita per le mansioni di fatto espletate dal lavoratore, il quale riceve, invece, una paga non commisurata alla qualità del lavoro prestato.
Così qualificato l'evento, ossia in termini di illecito contrattuale, se ne ricava il carattere permanente, protratto per tutta la durata in cui si spiega il fatto illecito stesso;
ciò, in quanto la decisione negoziale con cui il datore impone lo svolgimento di altre mansioni non si esaurisce in un unico momento, ma viene perpetrata dal datore stesso all'inizio di ogni turno di lavoro del lavoratore interessato.
In altri termini, non si assiste ad un unico atto, produttivo di effetti giuridici protratti nel tempo, ma alla protrazione dello stesso atto negoziale in executivis.
5 Secondo diverso angolo visuale, il contratto di lavoro, in quanto contratto di durata, presenta appunto una fase esecutiva che è indefinita nel tempo (nel contratto a tempo indeterminato), sicché
l'atto negoziale con cui il datore esercita lo jus variandi non può essere isolatamente considerato, ma deve ritenersi applicato in ogni momento in cui il rapporto viene eseguito in conformità a tale decisione.
Di conseguenza, in quanto illecito permanente, che si rinnova, cioè, di giorno in giorno,
l'attribuzione di mansioni superiori sarà soggetta alla normativa di legge vigente al momento in cui viene proposta la domanda giudiziaria, che cristallizza lo status quo ai fini dell'applicazione della disciplina legale.
Ne consegue che, nel caso di specie, la norma ex art. 2103 c.c. dovrà essere applicata nel suo testo novellato.
Opportuno richiamare altresì il consolidato orientamento della Corte Suprema che afferma che nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 c.c., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria.
La Suprema Corte ha, in tal senso e di recente, affermato che, nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione.
5. Definite le coordinate normative in cui si innesta il presente giudizio, prima di entrare nel merito della causa, occorre avere riguardo ai criteri di valutazione che devono orientare la decisione nonché alla distribuzione tra le parti degli oneri allegatori e probatori.
Sotto questo profilo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito, investito della questione, deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato ad una corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2020, n. 12039: “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali
6 due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per
l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art.
52 del d.lgs. n. 165 del 2001”; conformi: Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017,
18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006; Tribunale di Perugia, sez. lav., 13/09/2022, n.
130: “Il riconoscimento delle mansioni superiori va fatto secondo un processo articolato nei seguenti passaggi:
1. accertamento delle mansioni effettivamente espletate;
2. individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3. raffronto tra i risultati delle due indagini. È altresì indispensabile che il lavoratore che adduca di aver svolto mansioni superiori alleghi e provi i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto
e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti. Per cui se è vero che spetta al datore di lavoro - debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria, è altrettanto vero che grava sul lavoratore - creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento”).
In quanto termini di comparazione essenziale, dunque, ai fini del suesposto giudizio trifasico, si riportano le declaratorie contrattuali che hanno riguardo, da un lato, alle mansioni corrispondenti al livello formale di assunzione e, dall'altro, a quelle che ineriscono a livello superiore rivendicato.
Per quanto concerne il livello 4 della sezione relativa all'”Area Impianti e Laboratori, corrispondente a quello formalmente assegnato al ricorrente, questo viene riconosciuto agli
“Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore.” (Profili esemplificativi: - operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 2° grado. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
- operaio addetto alla movimentazione e trasporto con l'uso di mezzi
7 d'opera di peso totale a terra superiore a 10 T.; - operaio addetto alla manovra ed alla manutenzione di carroponte/gru che, avendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il ciclo completo di lavorazione e svolge compiutamente mansioni di conduttore degli impianti;
- operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore;
- operaio che, in possesso di preparazione acquisita mediante addestramento o esperienze equivalenti, effettua anche operazioni di controllo chimico in attuazione di istruzioni prestabilite per la regolare conduzione dell'impianto; ecc).
Diversamente il 5 livello rivendicato viene attribuito dal CCNL agli “Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”, tra i quali sono contemplate le seguenti tipologie di operaio: “- operaio che negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 1° grado generale. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
- operaio addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse che, in possesso di elevate capacità tecnico-pratiche e di adeguata preparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienze di lavoro con autonomia operativa, in possesso della patente di 1° grado generale, svolge mansioni di natura tecnica di notevole rilievo, varietà e complessità connesse alla conduzione e manutenzione degli impianti. E' in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione;
(…)”.
Il termine per il conseguimento del livello superiore è invece previsto, in deroga alla disciplina ex art. 2103 c.c., contemplato dall'art. 16 dello stesso CCNL, rubricato “Mutamento di mansioni”, che, dopo aver previsto dopo aver previsto, al comma 2, “il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il lavoratore che sia assegnato temporaneamente a svolgere mansioni appartenenti ad un superiore livello di inquadramento”, al successivo comma 3 dispone:
“L'assegnazione nel livello di inquadramento superiore diviene definitiva dopo un periodo di 4
8 mesi continuativi di effettivo servizio, fatto salvo quanto previsto dalla norma relativa ai lavoratori con la qualifica di quadro”. Il comma 4 stabilisce, quindi, che: “L'assegnazione di mansioni superiori non dà diritto al riconoscimento del corrispondente livello di inquadramento, ove la stessa abbia avuto luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (a titolo d'esempio, assenze per permesso o congedo, malattia, infortunio, gravidanza, aspettativa, servizio militare, ferie, svolgimento di attività sindacale, ecc.)”.
Per il conseguimento del livello di inquadramento superiore, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, la disciplina de qua richiede, in ultima istanza, la sussistenza di presupposti essenziali: 1) il concreto adempimento di compiti riconducibili ad un livello superiore;
2)
l'espletamento di tali mansioni per un periodo continuato non inferiore a quattro mesi;
3) lo svolgimento del servizio non in sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.
Secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onus probandi, di cui all'art. 2697 c.c., la prova di siffatte circostanze è a carico del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n. 8097;
Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714;
Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”).
In definitiva, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sul lavoratore l'onere di allegare e provare di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle oggetto di formale investitura, nonché, ai fini del definitivo riconoscimento del livello di inquadramento superiore, la sussistenza di tutti i presupposti, all'uopo previsti, dalla legge e dal contratto collettivo applicabile al rapporto.
Sulla scorta delle allegazioni di parte, supportate dalla conseguente prova, il Giudice può svolgere il richiamato e susseguente giudizio trifasico prospettato da parte ricorrente.
6. Precisata la disciplina rilevante nel caso in esame, è possibile procedere al raffronto tra il quadro fattuale ricostruibile sulla scorta delle prove raccolte e le declaratorie contrattuali sopra riportate.
A tal fine, questo Giudice ritiene non raggiunto l'adeguato standard probatorio utile alla sussunzione tra le attività lavorative svolte e il livello di inquadramento contrattuale rivendicato da parte del lavoratore ricorrente.
9 Si ribadisce che il livello 5 del CCNL applicabile al rapporto contempla “mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà (…)” svolte “individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali” gli operai che le svolgono
“possono avere il coordinamento”.
Le risultanze istruttorie, disvelano che l'attività lavorativa del ricorrente esibisce un ridotto grado di autonomia decisionale nonché carattere prevalentemente ordinario, con “assistenza” al personale specializzato per attività diverse da quelle ordinarie. Inoltre, i testimoni escussi non hanno rappresentato in modo analitico mansioni di massima specializzazione eventualmente svolte dal lavoratore ricorrente, che esprimessero massima delicatezza, complessità e difficoltà, sì da rendere evidente la diversità di mansioni rispetto a quelle sussumibili nel 4 livello di inquadramento.
Le conclusioni cui perviene questo Giudice rinvengono la corretta qualificazione delle attività lavorative svolte dal ricorrente, con riconduzione delle stesse al livello 4 del CCNL applicabile al rapporto. Tali mansioni sono proprie di “Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate” e si rivelano coerenti con l'attività descritta da parte ricorrente, nei limiti in cui è stata confermata in giudizio, specie mediante la prova testimoniale.
Il teste (udienza del 13.11.2024) ha, fra l'altro dichiarato: (capo 6) “ Preciso che Testimone_1
per le competenze specialistiche è la Direzione che ci dice e valuta quando intervenire e come secondo le varie necessità dell'impianto; (capo 9) “(…)ma è sempre richiesto l'intervento della
Direzione, per tutte quelle attività che vanno oltre l'ordinaria conduzione..”; (capo 10) “(…) non è vero, preciso che una cosa è controllare la misura ed un'altra cosa è il dosaggio. Il sig. CP_3
controlla il corretto dosaggio dei prodotti chimici, la cui indicazione sulla misurazione e quantitativo veniva predisposta da me.”; (capo 2): “Sì, è vero, però deve operare anche da solo nei limiti dell'ordinaria gestione, per tutto ciò che va oltre l'ordinaria gestione deve contattare i superiori e, dietro le direttive degli stessi, il procede autonomamente. Pt_1
Il teste direttore dell'impianto, sui capi della memoria difensiva conferma il capo 2) Tes_2
e, quindi, che il lavoratore ricorrente, nell'ambito dell'attività di “conduzione dell'impianto di essiccamento termico dei fanghi, è coordinato e supervisionato dallo stesso ing. Tes_2
oltre che dal capoturno sig. e, in relazione al capo 3), precisa che negli interventi di Pt_3
“grande” manutenzione collabora con i meccanici, confermando, invece, che il ricorrente si occupa di interventi di piccola ed ordinaria manutenzione, quali, ad esempio, ingrassaggio dell'impianto,
10 rabbocco di olii, sostituzione filtri;
quanto ai capitoli di prova di parte ricorrente, articolati ai capi
IX e XI, conferma l'assenza di autonomia decisionale nella prestazione del ricorrente e che questi non esegue attività di controllo delle emissioni e dei suoi livelli e che svolge la manutenzione ordinaria prestando assistenza ai meccanici. Allo stesso modo, il teste in relazione ai Tes_3 capi di prova X e XI, conferma che il ricorrente si limita alla conduzione dell'impianto senza operare il controllo delle emissioni né ad eseguire analisi.
La prestazione del ricorrente non è caratterizzata, in definitiva, da “massima specializzazione” né possono definirsi “di elevata delicatezza” gli interventi manutentivi. Ne consegue la piena corrispondenza tra l'attività svolta e quella contemplata al livello 4 di inquadramento, già attribuito al ricorrente, e l'infondatezza del ricorso.
7. Tutto ciò chiarito, assorbita ogni altra istanza o eccezione, la causa è decisa come da dispositivo.
8. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di g, che liquida in euro 2.600,00 (duemilaseicento), a favore di parte resistente.
Così deciso in Avellino, 10.04.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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