Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02110/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01404/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CY Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A006C6DA9D e A006C5FF0E, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Catalano e Andrea Bolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ST - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della NI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina n. 475 dell’08/04/2025 trasmessa in data 09/04/2025 relativi a “Procedura aperta per l’affidamento di deflussori, prolunghe, filtri per infusione, sistemi di somministrazione senza ago, set di infusione per diluizione e somministrazione sostanze pvc-incompatibili, set per la misurazione manuale della pressione venosa centrale, set per la preparazione aliquote di collirio e PRP da emocomponenti, sacche per crioconservazione, sacche per prelievo e raccolta sangue, sacca post-partum, catetere "da ferita", set per DSA con co2, kit per la produzione di concentrato di cellule mononucleate, circuito per la raccolta e la filtrazione di midollo osseo, dispositivi per radiofarmaci, filtri sterilizzanti e sistemi di drenaggio chirurgico post operatorio per raccolta e recupero sangue autologo occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana mediante conclusione di accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.LGS. 36/2023. (CUI 2022-032-0009) – CIG (A006C5FF0E) – LOTTO 30 con cui la Stazione Appaltante ha disposto l’esclusione della società ricorrente dal Lotto 30 per una presunta non conformità del prodotto offerto rispetto alle prescrizioni della legge di gara e ha aggiudicato il Lotto 30 alla controinteressata NI S.r.l.;
- del disciplinare di gara, del capitolato prestazionale e del capitolato tecnico in sé e come interpretati dalla Stazione Appaltante laddove ha previsto l’esclusione della società ricorrente sulla scorta delle motivazioni di diritto che verranno esposte nel prosieguo;
- di tutti i verbali di gara allegati alla determina;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti, anche allo stato non noto per estremi e contenuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CYTIVA ITALY S.R.L. il 15.9.025:
- della determina n. 856 del 03 luglio 2025 pubblicata all’albo pretorio in data 04 luglio 2025 e conosciuta dalla ricorrente in data 04 luglio 2025 avente ad oggetto la “rettifica della graduatoria di gara lotti 29 e 30”;
- della comunicazione di invio della sopra citata determina indicante quale aggiudicatario per il lotto 30 la controinteressata NI S.r.l.;
- di tutti i verbali approvati con la determina n. 856 e materialmente ad essa allegati ed in particolare:
(i) verbale del 19 maggio 2025;
(ii) verbale del 04 giugno 2025 (e relativo All. 1 ”Scheda di valutazione” tecnica delle offerte);
(iii) verbale del 06 giugno 2025 di apertura delle offerte economiche della ricorrente;
(iv) verbale del 06 giugno 2025 di proposta di aggiudicazione e relativa graduatoria allegata;
nonché per l’accertamento e la dichiarazione
di inefficacia del contratto di fornitura eventualmente stipulato e/o perfezionatosi, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione della fornitura in capo alla società ricorrente;
e per la conseguente condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno subito in forma specifica, come sopra detto, con richiesta di subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero -in subordine - per equivalente economico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ST - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. ID RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui ST ha disposto la sua esclusione dal lotto n. 30 della gara indetta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di prodotti per infusioni ed altro, secondo le esigenze delle AUSL della Regione Toscana; essa ha altresì domandato l’annullamento dell’aggiudicazione della medesima gara disposta in favore della controinteressata NI SR.
In particolare, la ricorrente è stata esclusa dalla predetta procedura evidenziale sulla base della non riscontrata conformità del dispositivo medico offerto rispetto alle caratteristiche previste dal capitolato tecnico.
2. Avverso il predetto provvedimento di esclusione e la conseguente aggiudicazione, la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CAPITOLATO NORMATIVO PRESTAZIONALE E DEL CAPITOLATO TECNICO PER COME INTERPRETATO DALLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVAMENTE AL LOTTO 30. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, ERRONEITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEITA’ E CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ”.
Con il primo motivo, la ricorrente ha contestato le ragioni della propria esclusione, con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza del requisito di minima previsto dal capitolato tecnico per i dispositivi medici oggetto di offerta.
- “ II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA IN COM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 E DELL’ART. 101 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI, IMPARZIALIITA’ E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ”.
Con il secondo motivo, parte ricorrente ha contestato la mancata esclusione della controinteressata per ragioni speculari rispetto a quelle involgenti la propria e dedotte con il primo motivo di ricorso.
In sostanza, ad avviso della ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura evidenziale in esame, perché il dispositivo medico dalla medesima offerto non presenterebbe i requisiti di minima previsti dalla lex specialis .
3. Si è costituita in giudizio ST, che ha depositato il verbale della Commissione di gara del 19 maggio 2025, con cui l’organo di valutazione ha riammesso la ricorrente in gara, riservandosi la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla medesima; con il medesimo verbale, la Commissione ha altresì disposto la sospensione degli effetti dell’aggiudicazione sino all’esito della predetta valutazione.
4. In ragione di ciò, alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
5. All’esito delle predette valutazioni, ST ha approvato la nuova graduatoria, che ha visto NI SR collocarsi al primo posto con 100 punti, mentre la ricorrente è risultata seconda graduata con un punteggio di 73,84; pertanto, ST ha confermato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata.
5.1 Avverso i predetti esiti del rinnovato procedimento di gara, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, così di seguito articolati:
- “ III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CAPITOLATO NORMATIVO PRESTAZIONALE E DEL CAPITOLATO TECNICO PER COME INTERPRETATO DALLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVAMENTE AL LOTTO 30. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, ERRONEITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEITA’ E CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALPROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ”.
Premette la ricorrente che la Commissione, nel verbale di riammissione in gara, ha assunto che il dispositivo dalla stessa offerto ha una porosità di 1,2 micron e che, pertanto, è in grado di filtrare aggregati lipidici, presentando quella caratteristica di minima prevista dal capitolato speciale in prima battuta esclusa.
Tuttavia, ritiene la ricorrente che la predetta caratteristica di minima non sia l’unica prevista dal capitolato per i sistemi di filtraggio in esame.
In particolare, la ricorrente assume che la capacità di filtraggio richiesta sia tale da dovere garantire la rimozione dalle soluzioni infusionali e dalle emulsioni lipidiche, oltre che degli aggregati lipidici, di tutti gli ulteriori agenti contaminanti indicati nella lex specialis (“ Per la rimozione di particelle, aria, batteri, funghi, spore e micro-aggregati lipidici ").
In sostanza, ad avviso della ricorrente, la Commissione ha confuso la porosità del filtro con la sua capacità di filtraggio, che è data anche da ulteriori elementi, tali da consentire al dispositivo medico di filtrare impurità di dimensioni inferiori a 1,2 micron.
È per queste ragioni che, ad avviso della ricorrente, l’offerta della NI avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
In particolare, assume la ricorrente che l’aggiudicataria non avrebbe né dichiarato né tanto meno documentato che il dispositivo di filtraggio dalla medesima offerto possegga le prefate caratteristiche di minima sia con riferimento alla porosità necessaria per filtrare gli aggregati lipidici sia con riferimento alle ulteriori caratteristiche di minima previste dal capitolato speciale.
A dire della ricorrente, sarebbe inconferente quanto dedotto da ST circa la possibilità di sopperire alle mancate produzioni documentali con le relazioni tecniche allegate dalla controinteressata alla propria offerta, con cui essa avrebbe dimostrato la capacità del filtraggio degli aggregati lipidici da parte dei sistemi di filtraggio dalla medesima offerti.
Inoltre, a dire della ricorrente, non è stata depositata documentazione scientifica comprovante la capacità di filtraggio di altri microrganismi da parte del dispositivo medico offerto dalla controinteressata.
- “ IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA IN COM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 E DELL’ART. 101 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI, IMPARZIALIITA’ E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ”.
Con il secondo motivo aggiunto, la ricorrente censura l’ammissione in gara della controinteressata, che, invece, avrebbe dovuto essere esclusa per violazione dell’art. 17 del disciplinare di gara, che prevedeva, a pena di esclusione, l’allegazione all’offerta della bibliografia scientifica comprovante il possesso dei requisiti tecnici dei dispositivi medici offerti.
In particolare, la ricorrente lamenta l’incompletezza della scheda tipo informativa allegata dall’aggiudicataria, la cui compilazione era prevista a pena di esclusione da parte del disciplinare di gara.
6. ST ha depositato memoria difensiva.
6.1 In fatto, l’Ente regionale assume che, a seguito della riammissione in gara della ricorrente, la Commissione ha stilato una nuova graduatoria per il lotto n. 30 della prefata gara, così di seguito articolata: NI SR punti 100,00; CY LI SRa punti 73,84; B. RA AN SR punti 62,62.
Pertanto, ST ha confermato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata.
6.2 In via preliminare e in rito, ST eccepisce l’inammissibilità ( rectius irricevibilità) del primo motivo aggiunto per tardività.
Invero, ST ritiene che le ragioni dell’ammissione in gara della controinteressata erano già state esplicitate dalla Commissione di gara nel verbale del 19 maggio 2025, che avrebbe dovuto essere oggetto di immediata impugnazione, per cui il ricorso per motivi aggiunti, proposto solo in data 2 settembre 2025, sarebbe tardivo.
6.2.1 Sempre in rito, ST eccepisce l’inammissibilità del primo motivo aggiunto per carenza di interesse.
In sostanza, ad avviso di ST, la ricorrente censurerebbe l’ammissione in gara della controinteressata sulla base delle medesime ragioni per le quali la medesima è stata riammessa al prosieguo della procedura evidenziale in esame.
6.3 Nel merito, ST ha concluso per il rigetto del ricorso.
6.3.1 Deduce in particolare ST che il capitolato tecnico prevedeva la fornitura di: “ Filtro monouso con membrana in polieteresulfone di 1,2 m a basso legame proteico con prolunga per adulti. Per la rimozione di particelle, aria, batteri, funghi, spore e microaggregati lipidici. Durata minima 24 ore. Per soluzioni infusionali ed emulsioni lipidiche per via endovenosa o sottocutanea… ”.
Il capitolato non ha previsto pertanto altro requisito che la dimensione di 1,2 micron del filtro e, conseguentemente, l’aggiudicataria ha offerto esattamente quanto richiesto dalla lex specialis , come è dimostrato dalle schede tecniche allegate alla propria offerta.
In definitiva, il sistema di filtraggio offerto dalla controinteressata soddisfa sia il requisito della porosità pari a 1,2 micron che la destinazione d’uso per esso richiesta, consentendo la rimozione degli agenti contaminanti indicati nel capitolato tecnico.
Sul piano documentale, poi, ST assume che la relazione tecnica versata agli atti di gara è documentazione sufficiente a dimostrare il possesso del requisito, senza che ulteriore e diversa documentazione fosse necessaria a comprovarlo.
7. La controinteressata, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
8. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
9. In via preliminare, va dichiarata la cessata materia del contendere in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo, considerato che, a seguito di rivalutazione, l’offerta della ricorrente è stata riammessa in gara.
Va, invece, dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del secondo motivo del ricorso introduttivo, atteso che ST, a seguito della riammissione in gara della ricorrente, ha proceduto ad una nuova valutazione delle offerte e alla conseguente formazione della corrispondente graduatoria, che ha comportato l’adozione di un provvedimento costituente conferma propria dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, che è stata oggetto di rituale impugnazione da parte della ricorrente con la proposizione di motivi aggiunti.
9.1 Per tali ragioni sono infondate le eccezioni in rito sollevate dalla difesa di ST, in quanto la lesione denunciata dalla ricorrente si è attualizzata con l’adozione del nuovo provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata, facendo decorrere i relativi termini di impugnazione, anche per gli atti presupposti, solo da tale momento.
Invero, una volta ammessi entrambi gli operatori, la gara avrebbe potuto essere aggiudicata anche in favore della ricorrente e, pertanto, l’interesse al ricorso è sorto solo all’esito della rinnovazione della procedura, con l’adozione dell’atto di conferma dell’aggiudicazione in favore della controinteressata.
10. Ciò posto in via preliminare, il ricorso per motivi aggiunti è infondato alla luce delle considerazioni che seguono.
11. In premessa, deve rilevarsi che il capitolato tecnico ha previsto le seguenti caratteristiche di minima per il dispositivo medico oggetto della fornitura in esame: “ Filtro monouso con membrana in polieteresulfone da 1,2 µm a basso legame proteico con prolunga per adulti. Per la rimozione di particelle, aria, batteri, funghi, spore e microaggregati lipidici.
Ai fini della decisione, rileva inoltre la previsione dell’art. 17.1 del disciplinare di gara, secondo cui: “ La carenza sostanziale della documentazione tecnica tale da non consentire alla Commissione Giudicatrice la verifica dei requisiti minimi richiesti e la eventuale valutazione della fornitura offerta, comporta l’esclusione dal prosieguo della gara. La mancanza della documentazione tecnica ai fini dell’attribuzione del punteggio qualitativo riferita a singoli elementi di valutazione comporterà l’attribuzione del punteggio pari a 0 per l’elemento mancante o di difficile valutazione. ”.
11.2 Sulla base delle predette previsioni della lex specialis , la ricorrente ha assunto che la Commissione di gara avrebbe confuso la porosità con la capacità di filtraggio dei prodotti oggetto di offerta.
Nella prospettazione attorea, il dispositivo oggetto dell’offerta dell’aggiudicataria non sarebbe capace di filtrare gli altri agenti contaminanti indicati nel capitolato tecnico di dimensioni inferiori a 1,2 micron.
Di qui la richiesta di esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria.
12. Rileva il Collegio che il capitolato tecnico ha individuato i requisiti minimi che i dispositivi medici oggetto di offerta avrebbero dovuto possedere al fine dell’utile partecipazione alla procedura evidenziale in esame.
Tuttavia, l’interpretazione proposta dalla ricorrente non trova quell’immediato riscontro nella lettera della lex specialis , così come necessario allorquando si tratti dei requisiti dei prodotti cd. di minima.
Deve infatti rammentarsi che le previsioni della lex specialis attinenti ai requisiti di minima sono di stretta interpretazione, al fine di impedire che una latitudine troppo estesa riconosciuta ai medesimi possa ridondare in una lesione del principio del favor partecipationis .
Costituisce ius receptum , infatti, che la lex specialis deve essere interpretata secondo il tenore letterale delle sue disposizioni, e, ancor prima, essa deve essere redatta secondo il principio del clare loqui , in modo da garantire la par condicio tra i concorrenti ( cfr. , da ultimo, Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 10 ottobre 2025, n. 7945).
Nella stessa logica, peraltro, si colloca il principio di equivalenza, in base al quale gli operatori economici possono offrire prodotti non conformi a quelli espressamente richiesti, purché essi, “ con qualsiasi mezzo appropriato ”, comprovino che “ le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti ” (cfr. All. II.5 – lett. A), art. 1, comma 8, d. lgs. n. 36/2023).
12.1 Nel delineato contesto, deve rilevarsi che il capitolato tecnico della gara in esame ha richiesto l’offerta di un “ Filtro monouso con membrana in polieteresulfone da 1,2 µm a basso legame proteico con prolunga per adulti. Per la rimozione di particelle, aria, batteri, funghi, spore e microaggregati lipidici. ”, senza ulteriori specificazioni.
La documentazione di gara dell’aggiudicataria dimostra che il dispositivo offerto dalla stessa presenta le predette caratteristiche, sia dimensionali che funzionali, perché la scheda prodotto, le IFU e la relazione tecnica si riferiscono alla capacità del predetto dispositivo di filtrare gli agenti indicati nel capitolato tecnico, nei limiti in cui detta caratteristica è stata richiesta ai fini dell’utile partecipazione alla procedura evidenziale.
In detta prospettiva, deve rilevarsi che la relazione tecnica del dispositivo offerto dalla aggiudicataria espressamente assume che: “ La configurazione del filtro in accoppiata con la membrana permette la rimozione di batteri, funghi, spore e microaggregati lipidici grazie alla composizione strutturale a basso legame proteico. ”; in altre parole, il dispositivo offerto dall’aggiudicataria consente il filtraggio nella misura richiesta non solo per la porosità del filtro derivante dalle sue dimensioni, ma “ in accoppiata con la membrana ” e “ grazie alla composizione strutturale a basso legame proteico. ”, cioè proprio attraverso la presenza di quel meccanismo sinergico che la ricorrente ritiene che il dispositivo offerto dalla controinteressata non possegga.
12.2 Deve ancora osservarsi che il motivo in scrutinio poggia su un’interpretazione manipolativa del capitolato tecnico, che non fa espresso riferimento alle ulteriori caratteristiche dei dispositivi medici delineate dalla ricorrente.
In altre parole, a volere seguire l’impostazione veicolata con il mezzo di impugnazione in esame, lo stesso capitolato tecnico sarebbe stato erroneamente formulato, perché non avrebbe fornito le ulteriori precisazioni circa la capacità di filtraggio dei dispositivi medici offerti; se così fosse, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto, nei termini, impugnare la stessa indizione della gara, perché avente ad oggetto la fornitura di dispositivi medici inidonei a svolgere le funzioni loro richieste.
13. Il secondo motivo di ricorso è infondato perché sostanzialmente ancillare al primo.
13.1 In detta prospettiva, deve rilevarsi che, una volta attestato che il dispositivo medico offerto dalla aggiudicataria possiede i requisiti di minima, non si vede quale ulteriore documentazione essa avrebbe dovuto allegare a comprova del possesso delle caratteristiche di minima del dispositivo medico offerto.
È la stessa interpretazione letterale dell’art. 17.1 del disciplinare di gara a deporre in tal senso, laddove esso fa riferimento alla esclusione dell’operatore economico nella sola ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di “ carenza sostanziale della documentazione tecnica tale da non consentire alla Commissione Giudicatrice la verifica dei requisiti minimi richiesti ”.
Come visto, la documentazione allegata all’offerta è idonea e, per ciò solo, sufficiente ad attestare il possesso dei requisiti tecnici come previsti dal capitolato di gara.
14. In conclusione, va dichiarata la cessata materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso introduttivo, nei sensi precisati, mentre il ricorso per motivi aggiunti è complessivamente infondato e da respingere.
15. La soccombenza reciproca costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente ed ST; non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti della controinteressata NI SR, stante la sua mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara la cessata materia del contendere del primo motivo del ricorso introduttivo;
- dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del secondo motivo del ricorso introduttivo;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate nei confronti di ST; nulla spese nei confronti di NI SR.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER MA UC, Presidente
Stefania Caporali, Referendario
ID RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID RI | ER MA UC |
IL SEGRETARIO