Articolo 38 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 marzo 2017
>
Versione
17 luglio 2020
>
Versione
29 marzo 2022
Art. 38. Riclassificazioni, declassamenti e tagli 1. E' consentita la coesistenza, in una stessa area di produzione, di vini a DO e a IG, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta puo' riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.
Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a DOCG o DOC o IGT, la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino non puo' comunque superare il limite piu' restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.
2. E' consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori. E' inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purche':
a) le DO e le IG insistano sulla medesima area viticola, oppure, nel caso in cui le zone di produzione dei vini di cui al presente comma non siano completamente coincidenti, il prodotto provenga da vigneti idonei a produrre il vino della denominazione prescelta;
b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia eguale o superiore rispetto a quella di provenienza, in relazione alla resa effettiva rivendicata.
3. Chiunque puo' effettuare la riclassificazione di cui al comma 2 del prodotto atto a divenire DO o IG, che fino alla realizzazione della specifica funzionalita' nell'ambito dei servizi del SIAN e', per ciascuna partita, annotata nei registri e comunicata all'organismo di controllo autorizzato.
4. Il prodotto gia' certificato con la DO o classificato con l'IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici od organolettici ovvero per scelta del produttore o del detentore. Per tali fini il soggetto interessato, per ciascuna partita, annota l'operazione nei registri e invia comunicazione all'organismo di controllo autorizzato, indicando la quantita' di prodotto da declassare e la sua ubicazione, con individuazione degli estremi dell'attestato di idoneita' per le DO, e, nel caso di prodotti gia' imbottigliati, il lotto. Il prodotto ottenuto dal declassamento puo' essere commercializzato con altra DO o IG o con un'altra categoria di prodotto vitivinicolo qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.
5. Il taglio tra due o piu' mosti o vini a DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso del riferimento geografico originario per il prodotto ottenuto, che puo' tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
((5-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare)) 6. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione acquisita, fatta salva la possibilita' di richiedere una nuova certificazione per la nuova partita secondo le procedure di cui all'articolo 65.
7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita' naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione.
7- bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.
8. In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell'interessato puo' essere consentito il trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero.
Entrata in vigore il 29 marzo 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente