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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2846/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. MANCINO Parte_1
LOREDANA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. MANCINO Controparte_1
LOREDANA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 8.11.2024;
• la separazione consensuale giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 750 dei 14-15.11.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
““1) i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza dove vorrà; gli stessi si danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi ad espletare tutte quelle attività ed a sottoscrivere quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori,con domicilio prevalente presso la madre e il padre potrà incontrarla due volte la settimana compatibilmente con gli impegni di studio della figlia e potrà trascorrere alternativamente con il padre tutte le festività natalizie, pasquali e le feste di compleanno;
3) Il padre verserà la somma di € 150,00 per il mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie e riconoscimento dell'assegno unico in favore della madre nella misura del 100 %.”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
- 2 - 4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Villabate (PA) in data 06/07/2006, da
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile
[...] di detto Comune al n. 11, parte I, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31.10.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2846/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. MANCINO Parte_1
LOREDANA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. MANCINO Controparte_1
LOREDANA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 8.11.2024;
• la separazione consensuale giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 750 dei 14-15.11.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
““1) i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza dove vorrà; gli stessi si danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi ad espletare tutte quelle attività ed a sottoscrivere quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori,con domicilio prevalente presso la madre e il padre potrà incontrarla due volte la settimana compatibilmente con gli impegni di studio della figlia e potrà trascorrere alternativamente con il padre tutte le festività natalizie, pasquali e le feste di compleanno;
3) Il padre verserà la somma di € 150,00 per il mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie e riconoscimento dell'assegno unico in favore della madre nella misura del 100 %.”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
- 2 - 4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Villabate (PA) in data 06/07/2006, da
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile
[...] di detto Comune al n. 11, parte I, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31.10.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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