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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 6004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6004 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa RI Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.1560/20 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]in Parte_1
Campania (NA)-Corso Campano n. 459, C.F. , elett.te C.F._1 dom.ta in AN (NA)-Via V. Tavernola n.8, presso l'Avv. RI Barbieri (C.F.
dal quale, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Tommaso C.F._2
RI EZ (C.F. ), è rapp.ta e difesa in virtù di mandato in C.F._3
calce all'atto introduttivo, presso i quali dichiara di voler ricevere eventuali avvisi, notificazioni e comunicazioni previsti ex lege ai seguenti recapiti: Telefax
0815732361-Pec Email_1
appellante Email_2
CONTRO
, con sede in 81031 Trentola Ducenta Controparte_1
(CE) alla via Bovaro n.32, P.IV , in persona del suo titolare sig. P.IV_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. Luca Fabozzi, studio in Aversa (CE) al CP_1
V.le Kennedy n.52, cod. fisc . , PEC C.F._4 Email_3
Tel. , FAX 08231560006, Cell.3355368479, in virtù di mandato in calce P.IV_2
alla comparsa di costituzione;
appellata
OGGETTO: gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
2374/2019 del 27/08/2019, pubblicata il 13/09/2019, non notificata, resa nel procedimento recante il n. R.G. 9151/2015 (opposizione a . Pt_1
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 09.10.2015 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1785 del 06.07.2015 emanato dal Tribunale di
Napoli Nord su istanza della (fascicolo R.G. Controparte_1
4106/2015), con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di € 31.720,00 portata dalla fattura n. 8 del 08.05.2014 emessa dalla a saldo degli CP_1
asseriti lavori di costruzione di un nuovo fabbricato di proprietà della medesima sito in Giugliano in Campania (Napoli), oltre interessi ex D. Lgvo n. Parte_1
231/2012 dalla data di scadenza della fattura e sino al soddisfo, spese e compensi di giudizio.
All'uopo conveniva la per l'udienza del 26.02.2016 formulando le CP_1
seguenti conclusioni:
a) si opponeva all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio essendo la opposizione fondata su prova scritta ed insussistente il credito azionato;
b) nel merito, chiedeva annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.
1785/2015; dichiarare ed accertare il grave inadempimento della opposta agli obblighi contrattualmente assunti;
il tutto con condanna alle spese e compensi di giudizio;
c) in via subordinata chiedeva ridursi secondo equità quanto eventualmente dovuto da essa opponente a tenuto conto dei difetti dei lavori edili CP_1 compiuti nonché dell'applicazione delle penali e degli inadempimenti denunziati e quantificati in € 33.000,00, giusta perizia tecnica depositata;
d) in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 al risarcimento del danno per le gravi inadempienze della controparte agli obblighi contrattuali assunti, quantificato in € 10.828,56; condannare l'opposta al pagamento delle penali previste per il ritardo nella consegna dell'opera quantificate in € 8.000,00; condannare l'opposta al pagamento dei danni derivati dai vizi di costruzione quantificati in € 14.107,18;
2 vinte le spese e compensi di giudizio da distrarsi a favore del difensore.
Premetteva che :
- la ditta si aggiudicava i lavori di costruzione di un CP_1 CP_1 nuovo edificio -corpo “A”- in Giugliano in Campania, Corso Campano n. 459 commissionati da in virtù di contratto di appalto del Pt_1 Parte_1
04.04.2013;
- la iniziava i lavori edili affidando in subappalto, nel mese di aprile CP_1
2013, le opere in c.a. alla ditta F.G. Costruzioni s.r.l.;
- la , nel corso dei lavori, si rendeva più volte inadempiente agli CP_1
obblighi contrattuali assunti procedendo con estrema lentezza nella esecuzione dei lavori sino al punto che, nel mese di novembre 2013, il cantiere rimaneva chiuso per assenza di operai e maestranze edili, come rilevato e contestato dal direttore dei lavori in persona dell'arch. Parte_2
- che il già menzionato direttore dei lavori, avendo riscontrato durante il sopralluogo del 02.12.2013 oltre ad un evidente ritardo nella esecuzione delle lavorazioni anche la difformità delle stesse rispetto a quanto indicato nel contratto di appalto e l'incompiutezza del tetto, emanava l'ordine di servizio del 10.12.2013 con cui intimava alla : CP_1
a) la eliminazione delle difformità rilevate per essere i lavori eseguiti diversi, anche nei materiali, da quanto concordato nel contratto di appalto;
b) la ripresa degli stessi entro il 16.12.2013 contestando in particolare il mancato completamento del tetto a copertura dell'immobile.
Ciò nonostante la perseverava nell'inadempimento non rispettando le CP_1 indicazioni tecniche e le tempistiche previste contrattualmente e sollecitate dalla direzione dei lavori la quale, con certificazione del 28.02.2014, attestava la non corretta esecuzione dell'opera e l'abbandono del cantiere informando la committenza ed invitandola a non versare ulteriori somme sino a successiva comunicazione, al contempo si riservava di applicare le penali previste dal contratto;
richiedere la certificazione di corretto smaltimento delle macerie edili in discarica come contabilizzato;
richiedere le bolle di trasporto a rifiuto per i lavori di scavo;
3 contabilizzare i lavori realmente effettuati tenuto conto di quanto contestato.
- Per quanto sopra la si rivolgeva alla ditta “ALISEI”, per la Parte_1
realizzazione delle ulteriori opere edili di cui al permesso di costruire n. 56 del
05.05.2012 come comprova la certificazione di fine lavori del 03.08.2015
(sottoscritta dalle parti il 30/07/15);
- che l'inadempimento dell'appaltatore determinava il diritto della committente al risarcimento dei danni cagionato da quantificarsi nel seguente modo:
1)- € 10.828,56 per abbandono arbitrario del cantiere quantificato dalla D.L. nella misura del 6% sull'importo di € 180.476,05 quale corrispettivo dovuto alla elaborato nella contabilità finale;
CP_1
2)- € 14.107,18 per i vizi delle opere compiute relative alla copertura lignea, quantificati attraverso una riduzione dei prezzi applicati sulle opere nella misura del 50%;
3)- € 8.000,00 a titolo di penale per ritardo consegna lavori, pari ad € 2.000,00 per ogni mese di ritardo, tenuto conto che il termine per l'ultimazione dei lavori era indicato nel 15.10.2013 e che il certificato di esecuzione dei lavori reca la data del febbraio 2014.
Si costituiva la controparte contestando in toto le avverse pretese.
Istruita la causa all'esito il Tribunale di Napoli Nord- pronunciava la sentenza n.
2374/2019 del 27/08/2019, pubblicata il 13/09/2019, non notificata, con la quale rigettava l'opposizione con consequenziale condanna alle spese di lite.
Avverso la prefata sentenza con atto notificato il 14/05/20 Parte_1 introduceva tempestivo gravame nel rispetto del termine previsto dall'art 327 cpc, che censurava in ragione di 4 ordini di motivi più innanzi oggetto di dettagliato esame.
Si costituiva la contestando ed impugnando le avverse pretese, CP_2
chiedendone il rigetto.
Fissata la prima comparizione per il 02/10/20, rigettata la sospensiva, dopo una
4 serie di rinvii per ragioni di ruolo, all'udienza del 13/01/25 la causa veniva rimessa in decisone con i termini di cui all'art 190 cpc.
Tanto premesso, l'appello è tempestivo.
Preliminarmente occorre dichiarare inammissibili le nuove prove documentali introdotte dall'appellante in questo grado.
Invero, deve darsi seguito al principio - ancora di recente ribadito dalla Suprema
Corte - secondo cui il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente testo dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. "può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere" (da ultimo, Cass. Sez.
1, ord. 12 giugno 2024, n. 16289, Rv. 671542-02).
Nel caso in esame gli assegni e le ricevute di pagamento allegati solamente con
l'atto di appello non possono trovare ingresso nel giudizio per essere stati tardivamente prodotti rispetto alla loro formazione (dal maggio 2013 ad ottobre
2013)
Passando ora all'esame nel merito dei
MOTIVI D'PE
Col primo rubricato: erronea e/o mancata valutazione della prova del diritto di credito azionato, l'appellante censurava l'errore in cui era incorso il Tribunale laddove, in violazione dei principi generali in tema di onere della prova, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, pur non avendo la provato di avere correttamente CP_1 adempiuto le obbligazioni sulla stessa incombenti ed omesso di valutare sia le eccezioni di inadempimento sollevate dall'opponente che le risultanze della prova orale.
Col secondo rubricato Erroneo rigetto della domanda riconvenzionale - omessa valutazione dei vizi e violazione dell'art 1667 cc l'appellante censura l'erroneità della decisione laddove il Giudice ha respinto tout court le domande formulate dall'appellante in ragione del fatto che “dalla documentazione acquisita risulta una comunicazione a firma congiunta di fine lavori parziali in cui si dichiara che i lavori
(struttura in c.a., chiusure perimetrali, pareti divisorie interne, copertura a falde inclinate 5 avente struttura lignea e manto in tegole di cotto toscano, impianti tecnologici interni, parziali) sono stati realizzati in conformità al progetto presentato ed approvato”.
Deduceva che il committente, prima di ricevere l'opera in consegna, subentrando nei rischi, ha il diritto-dovere di verificarla;
se, senza giusta causa, non vi provvede, l'opera si considera accettata. L'accettazione è un momento fondamentale del contratto d'appalto e comporta notevoli conseguenze quali: 1)-il passaggio del rischio;
2)-il diritto al corrispettivo;
3)-il riconoscimento che l'opera è esente da vizi almeno apparenti o che comunque il committente avrebbe potuto constatare usando la normale diligenza. Nel caso di specie, nessuna accettazione delle opere realizzate da è stata formulata dalla committente né dal direttore dei CP_1 lavori (il quale, al contrario, tempestivamente contestava l'irregolare esecuzione delle stesse nonché la presenza di vizi); né è legittimo equiparare la dichiarazione di fine lavori e conformità degli stessi al progetto depositato – atto dell'iter amministrativo- alla loro accettazione.
Col terzo rubricato: omessa determinazione dell'esatto prezzo dell'appalto e degli importi versati.
La , in sede monitoria, ha dichiarato di essere creditrice della sig.ra CP_1 [...] dell'importo residuo di € 31.720,00 portato dalla fattura n. 8 del Parte_3
08.05.2014 dovuto a saldo dei lavori di costruzione del nuovo fabbricato di proprietà della committente ma, nella fase a cognizione piena, ha omesso di riferire come è giunta a determinare tale residuo credito.
Col quarto, rubricato riforma del governo delle spese e compensi del processo di primo grado.
L'appello, valutato nel suo complesso merita il rigetto.
Invero, secondo la Corte di legittimità, le disposizioni speciali dettate dal legislatore in tema di inadempimento del contratto di appalto attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera (art. 1667 c.c.), ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto a prestazioni corrispettive, secondo cui, allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore, l'appaltatore ha l'onere di
6 provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cassazione civile sez. II,
23/01/2025, dep. 23/01/2025, n.1701; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del
23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008, Cass. Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001),
Si è voluto assicurare, nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte che chieda in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, incombendo sulla medesima l'onere di offrire l'esecuzione della propria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione se essa, come avviene per l'appaltatore, preceda l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del 31/05/2024; Sez. 1,
Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).
Ne segue che, nel contratto di appalto, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione ed eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Nel caso di specie, l'appaltatore (ricorrente in monitorio) ha dato prova del credito vantato allegando e depositando oltre alla fattura n. 8 del 08.05.2014 di € 31.720,00 anche il contratto di appalto 04.04.2013 relativo ai lavori di costruzione di un nuovo fabbricato di proprietà di . Parte_1
In contrapposizione, la committente ha lamentato il ritardo nell'esecuzione dell'opera ed i vizi della copertura del fabbricato consistiti: nella non conformità delle sezioni delle travi lamellari a quanto riportato nel computo metrico;
mancanza totale di trattamento antitarlo e di finitura protettiva del legno di copertura;
mancanza totale di pacchetto di isolamento termico;
le doghe in legno non ricoprono l'intera superficie del tetto ma solo il cornicione ed il vano scala;
il manto di copertura, costituito da tegole in cotto toscano, non è completo così esponendo le travi, componente la struttura lignea di 7 sostegno della copertura inclinata, in balia degli elementi atmosferici. (cfr. diniego del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 28/02/14 redatto dal D.L.)
La decisione gravata ha confermato il Decreto ingiuntivo opposto dando rilievo assorbente alla dichiarazione, a firma congiunta delle parti, di fine dei lavori parziali, dichiarati come eseguiti a regola d'arte, del 30/07- 03/08/15 (cfr. doc. in atti).
A ben vedere, tutte le doglianze mosse dalla committente riguardano pretese incompletezze e difformità dei lavori manifestatesi anteriormente al 30/07/15,
(verbale sopralluogo del 02.12.2013; ordine di servizio del 10.12.2013, accertamento difformità e vizi da parte del D.L. del 28/02/14) sicché esse vanno intese come tacitate dalla dichiarazione congiunta di fine dei lavori parziali, dichiarati come eseguiti a regola d'arte.
Non di meno, per completezza, occorre precisare che, quanto alle difformità delle opere rispetto al progetto originario, dall'istruttoria è emerso che tali variazioni furono richieste dalla committente ex art.1661 cod. civ, per risparmiare Parte_1 sulle spese dell'appalto (cfr. dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
escussi all'udienza del 23/10/2017).
[...]
Quanto poi al preteso ritardo, esattamente il Tribunale ha qualificato la clausola come condizione impossibile atteso che le parti nell'art. 4 del contratto di appalto, stipulato in data 04/04/2013, hanno precisato che “Le opere oggetto del presente contratto saranno ultimate entro 15/10/2010 giorni solari, fatte salve cause di forza maggiore”.
Ne segue che, non avendo dimostrato la committente la sussistenza di vizi e difformità successivamente al 30/07/15, la domanda merita il rigetto.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM n. 147/22 con riferimento allo scaglione fino ad € 52000,00, poste a carico di e liquidate per il presente grado in € 9.991,00 oltre spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del
8 testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
[...]
Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2374/2019 del 27/08/2019, pubblicata il
13/09/2019, non notificata, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 controparte che liquida in applicazione del DM 147/22, in favore della
in persona del titolare, in € 9.991,00 Controparte_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico di Parte_1
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19/11/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa RI Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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