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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4335/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA FRANCESCO PADOVANI n. 20 presso lo studio dell'Avv. GIACALONE MARCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA FRANCESCO PADOVANI n. 20, presso lo studio dell'Avv. NAPOLI MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 14 marzo
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 2/10/2024;
All'udienza del 14 marzo 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliaione, dando indicazioni
1 sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
, il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Relativamente alla residenza ed alla casa coniugale
I coniugi da oggi continueranno a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano.
Nello specifico, i coniugi hanno, consensualmente fra loro, già interrotto la coabitazione e vivono separati in particolare, la IG.ra Parte_1 continuerà a risiedere unitamente ai figli minori IE ed in Per_1
Palermo Cortile Fiorelli n. 3/A mentre il IG. muterà la sua Parte_2 residenza in un altro luogo con l'obbligo di comunicare alla moglie l'indirizzo.
Ciascuno avrà l'obbligo di comunicare all'altro l'eventuale successivo mutamento della residenza mediante lettera raccomandata a/r.
Relativamente alla casa coniugale sita in Palermo Cortile Fiorelli n. 3/A, in comproprietà al 50% tra i coniugi, si rileva che è volontà delle parti assegnarla alla moglie in ragione dei figli minori che dimoreranno prevalentemente con lei.
Relativamente all'affidamento ed ai diritti di visita dei figli
I coniugi propongono e stabiliscono l'affidamento in maniera condivisa dei figli minori IE ed con diritto di dimora prevalente degli stessi Per_1 presso l'abitazione della madre sita in Palermo Cortile Fiorelli n. 3/A.
Premettendo che sino ad ora i buoni rapporti tra le parti hanno fatto sì che i minori potessero erescere frequentando abitualmente entrambi i genitori, si precisa, pertanto il padre IG. potrà tenere con sé i figli Parte_2 ogniqualvolta lo stesso lo desideri, previo necessario accordo con la IG.ra
[...]
. Parte_1
In subordine, nell'eventualità in cui ciò non potesse avvenire, a causa del sorgere di incomprensioni tra i coniugi e/o incompatibilità tra gli stessi, si chiede che i diritti di visita dei minori IE ed vengano così Per_1 regolati:
Il Sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli due Parte_2
2 pomeriggi a settimana nei giorni di lunedi e mercoledi, dalle ore 14,30 sino alle ore 21,00, salvo diversi impegni lavorativi o scolastici che i coniugi saranno tenuti a comunicare tempestivamente, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi.
I minori trascorreranno i weekend, dalla mattina del sabato ore 11:00 Pt_2 sino alla domenica sera ore 22.00, a settimane alterne, con ciascun genitore e con pernottamento presso il genitore che lo ha prelevato, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi.
Per le festività natalizie gli stessi stabiliscono che i minori trascorreranno, ad anni alterni, i giorni dalla vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano, della vigilia di Capodanno con uno dei genitori, mentre i giorni di Natale, del primo dell'anno, e dell'Epifania con l'altro genitore.
Per le festività pasquali ciascuno dei genitori terrà con sé i minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, mentre per il periodo estivo, il Sig. potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di Parte_2
15 giorni, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo dei coniugi. Per converso, anche la madre avrà diritto di trascorrere 15 giorni con i figli, non necessariamente consecutivi.
Le superiori condizioni saranno osservate compatibilmente con gli impegni dei rispettivi genitori, i quali congiuntamente concorderanno di volta in volta diversi termini e modalità di affidamento.
Resta inteso che durante tali periodi, entrambi i genitori potranno allontanarsi con i minori dal territorio palermitano, mantenendo, però, sempre il contatto telefonico con l'altro genitore e comunicando in anticipo gli spostamenti fuori dalla città di Palermo. Si precisa che, qualsiasi viaggio e/o spostamento che preveda l'allontanamento al di fuori del territorio palermitano, e che preveda anche un solo pernottamento fuori casa, dovrà essere concordato da entrambi i genitori.
I compleanni e gli eventi gioiosi relativi ai minori (diploma, laurea etc) saranno festeggiati insieme dai genitori, nei modi e nei termini che questi concorderanno, compatibilmente con il giusto equilibrio che deve sussistere tra i genitori e per la corretta crescita psico-fisica dei propri figli minori.
3 Relativamente al figlio avendo lo stesso raggiunto la maggiore età, Per_2 sarà libero di autoregolamentare il rapporto con i propri genitori.
Relativamente al piano genitoriale
Si rappresenta che il piccolo è iscritto alla classe terza Per_1 elementare con orari Lun- ven. dalle 8.00- alle 14.00 e non svolge attività sportive e/o ludiche specifiche e periodiche. Il fratello più grande IE invece è iscritto alla scuola superiore e non svolge attività sportive e/o ludiche specifiche e periodiche,
Relativamente al mantenimento dei figli
In ragione della presenza di due figli minori, i coniugi concordano nel fissare la complessiva somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) ciascuno a titolo di contributo per il mantenimento e per le spese ordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi in maniera anticipata ogni giorno 5 del mese.
Il figlio invece gode di una capacità reddituale autonoma avendo un Per_2 contratto di lavoro subordinato con l'esercito italiano e dunque nulla sarà dovuto.
Relativamente alle spese straordinarie, ludiche, scolastiche e sanitarie del figlio
I coniugi con la sottoscrizione della presente scrittura privata concordano che le SPESE GIA' COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I
FIGLI siano: vitto, abbigliamento, utenze, spese per tasse scolastiche (ećcetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, á condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente
4 alla separazione o al divorzio).
SPESE extra assegno OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici (laddove non rimborsati ai genitori tramite ad es. buoni-libro), spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche effettuati tramite il SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Tali spese verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% per il il IG. ed il 50% per la IG.ra . Pt_2 Pt_1
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, vengono poste a carico dei coniugi nella misura del 50% al IG. Parte_2
e 50% alla IG.ra e suddivise nelle seguenti categorie: Parte_1
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
5 4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
II rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
ASSEGNI FAMILIARI
L'assegno per il nucleo familiare (C.d. assegno unico) verrà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
DEDUCIBILITA' FISCALE
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Relativamente al rilascio di documenti dei minori
I coniugi manifestano sin d'ora il loro consenso al rinnovo automatico dei documenti di riconoscimento dei figli e IE. Per_1
Relativamente al mantenimento del coniuge
Entrambi i coniugi posseggono piena capacità lavorativa o comunque la possibilità psico/fisica di reperire un lavoro e, pertanto, dichiarano di
6 rinunciare a qualsiasi genere e sorta di reciproco mantenimento.
Pertanto, i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi genere e sorta di reciproco mantenimento.
Relativamente alle questioni di natura economica ancora pendenti.
I coniugi dichiarano di non avere altre questioni pendenti di natura economica.
Si precisa che la IG.ra continuerà a pagare la rata di euro 312,00 Pt_1 mensile per obbligazioni assunte da entrambe i coniugi.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 36 P. 2, S. A, Anno 2001) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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