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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17484 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa SS AT, dato atto che l'udienza del 10 dicembre 2025 si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; atteso che le difese delle parti hanno depositato le proprie note di trattazione scritta, rassegnando le rispettive conclusioni e chiedendo la decisione della lite;
ritenuto superfluo assegnare alle parti i termini consecutivi di cui all'art. 190 c.p.c., alla luce delle questioni controverse e della natura squisitamente documentale dell'istruttoria, e tenuto conto che i litiganti hanno ampiamente interloquito in ordine a tutta la materia contenziosa;
tutto ciò considerato e premesso, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62647 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato presso i domicili digitali degli Avv. Matteo Miatto e
MA EP, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA convenuta contumace nonché
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, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e in Controparte_2 persona del del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi CP_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli
Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 intervenienti
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite il sig. , assumendo Parte_1 di agire nella qualità di erede (figlio) del sig. , ha citato in Persona_1 giudizio la Repubblica Federale tedesca chiedendo di:
«i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di
e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e Persona_1 dichiarare il diritto di in qualità di figlio ed erede di Parte_1 [...] nonché in qualità di cessionario della quota di ½ del credito Per_1 risarcitorio spettante a (figlia ed erede di Controparte_4 Persona_1 ad ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti da per i Persona_1 fatti di causa;
ii. per l'effetto, condannare la di Germania al Controparte_5 pagamento in favore di nella sua predetta qualità, dei Parte_1 seguenti importi: Euro 23.006,10 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
Euro 156.348,66 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro 179.354,76, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di
Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno».
Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
(a) di essere figlio e legittimo erede di , nato ad [...] Persona_1 il 2 settembre 1919, deceduto ab intestato il 3 ottobre 1986;
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(b) che il sig. arruolato nel 232mo Reggimento di Fanteria, in Per_1 data 9 settembre 1943 veniva catturato e fatto prigioniero dalle truppe tedesche, nel corso di uno dei rastrellamenti volti a neutralizzare il Regio
Esercito allo sbaraglio;
(c) che, lo stesso giorno, il sig. veniva caricato su un vagone Per_1 ferroviario adibito al trasporto bestiame per mezzo del quale, al termine di un viaggio durato cinque giorni, veniva deportato in Germania e internato presso il Campo di prigionia (Lager) n. 1241 di Herne;
(d) che ivi veniva assegnato a lavori forzati presso la Flottmann-Werke A.G, di Herne, principale fornitore minerario del Terzo Reich, in stato di sostanziale schiavitù, essendo costretto a turni di lavoro massacranti e non retribuiti, a marce forzate per decine di chilometri, ed essendo ristretto, unitamente ad altre decine di persone, in baracche sovraffollate, sprovviste di riscaldamento e di servizi igienici, in condizioni di fame al limite dell'umana sopravvivenza;
(e) che i militari dell'esercito italiano, definiti Internati Militari Italiani dalle leggi naziste, non potevano godere delle prerogative e dello status di prigionieri di guerra, essendo così deprivati dell'assistenza della Croce Rossa
e dei diritti garantiti dalle Convenzioni internazionali all'epoca già vigenti, quale in particolare la Convenzione di Ginevra del 1929;
(f) che il sig. subiva tale trattamento sino al 3 luglio 1945, data Per_1 in cui il Campo di Prigionia veniva liberato dagli alleati;
(g) che dopo il rientro a casa, il sig. evidenziava un disturbo da Per_1 stress post traumatico, di cui avrebbe sofferto per tutta la vita, a causa degli orrori vissuti in prima persona nel campo di prigionia.
Tanto esposto in fatto l'attore - aggiungendo di avere acquisito, dalla sorella , la quota parte del credito risarcitorio in origine Controparte_4 maturato dal genitore per i crimini di guerra consumati dal Terzo Reich, poi devoluto in favore dei due figli iure successionis - ha argomentato in merito alla sussistenza e prova del crimine contestato alla Germania nazista, della giurisdizione del giudice nazionale, della competenza;
ha soggiunto che la mancata percezione di qualsivoglia retribuzione o compenso per i lavori cui era stato sottoposto il genitore fosse risarcibile con la somma di € 23.006,10
(pari a € 34,70/giorno), considerando i 663 giorni di prigionia sofferti in
Germania, da maggiorarsi del danno da ritardo nell'adempimento; che il
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danno non patrimoniale sofferto dal genitore, per le condizioni di vessazione, deprivazione, degrado, spregio della dignità umana impostegli, potesse essere liquidato equitativamente in € 156.348,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, sulla sorte annualmente rivalutata, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1945 al saldo.
1.2 Nella contumacia della , evocata in Controparte_6 giudizio mediante notifica della citazione presso l' , per via CP_7 diplomatica e secondo le consuetudini internazionali, La
[...]
e il hanno svolto Controparte_2 Controparte_1 intervento in causa chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, hanno eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della CP_5 Contr Federale Tedesca e della essendo il Controparte_2 interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e in tal veste successore ex lege della nel debito risarcitorio maturato Controparte_5 nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, considerando il luogo di residenza della parte attrice e il luogo ove perpetrata la cattura e deportazione, in Germania, del genitore dell'attore;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito da risarcimento del danno, trattandosi di fattispecie sussumibile in un'ipotesi di responsabilità civile derivante da fatti costituenti reato ed essendosi nel frattempo estinto il reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) asseritamente sofferto dal dante causa della parte attrice;
in subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno ed ha affermato che, in sede di liquidazione del danno, dovesse essere dedotto, dalla somma spettante a titolo di risarcimento, quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, laddove acclarata in concreto la propria dubbia competenza territoriale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
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, giacché succeduto a titolo particolare Controparte_1 nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Controparte_2
ed estromissione della stessa dal presente giudizio;
b) in ogni caso,
[...] dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o - in subordine - rigettarle nel merito, per quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere
l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per
l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che essa avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 2 c.c.. Spese vinte».
1.3 In sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice ha controdedotto su tutte le questioni sollevate dalla difesa erariale, ed ha precisato le conclusioni nei termini di cui a seguire: «i. accertare e dichiarare, anche nel contraddittorio con il , la Controparte_1 civile responsabilità della , quale soggetto di Controparte_6 diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio Persona_1 descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato anche nei confronti del , il Controparte_1 diritto di in qualità di legittimo erede di Parte_1 Persona_1 nonché di cessionario della quota di ½ del credito risarcitorio spettante a
ad ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti da Controparte_4 per i fatti di causa;
ii. per l'effetto, condannare la Persona_1 CP_5
Federale di Germania, in solido con il , Controparte_1 al pagamento in favore di in qualità di legittimo erede di Parte_1 nonché di cessionario della quota di ½ del credito risarcitorio Persona_1 spettante a dei seguenti importi: Euro 23.006,10 a titolo di Controparte_4 risarcimento del danno patrimoniale;
Euro 156.348,66 a titolo di risarcimento
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del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro 179.354,76, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali».
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione esibita hinc et inde, è pervenuta all'udienza del 10 dicembre 2025, all'esito della quale il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 In punto di giurisdizione del giudice ordinario, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla Germania nazista, nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
In occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo
2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
In quel frangente la Corte di legittimità ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non fosse invocabile – oltre che per gli atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato
– nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute in violazione dei diritti fondamentali della persona, quali riconosciuti e tutelati dalle norme di diritto naturale delle genti, al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani
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hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
La Repubblica Federale di Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012
Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della Germania, per danni derivati da acta imperii; ha intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia,
L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della
CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della
Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
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L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il
Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa
Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la
Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della
Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte
Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non
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costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli
Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale
(Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n.
15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n.
20442).
2.2 La premessa che precede rende ragione del potere del tribunale ordinario di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo
Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice
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dedotto che il genitore, sebbene prigioniero di guerra, veniva deprivato dell'assistenza della Croce Rossa e delle minime condizioni di sussistenza, nonché esposto a lavori forzati e usuranti senz'alcuna retribuzione, subendo quotidiane vessazioni e il totale spregio della sua dignità, in violazione della
Convenzione di Ginevra del 1929, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3 Va, quindi, disaminata la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del
2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del
2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo Controparte_6 con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità CP_9 previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
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l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle CP_9 spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato
e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma
1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici
o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre
1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate
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alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo
144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la
Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della . Ciò è tanto più vero se si Controparte_6 considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della Germania, privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato.
17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”.
Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e CP_9 secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già
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formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova».
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei Contr confronti del e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la
Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n.
25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3,
19/03/2025, n. 7371) che anche il Controparte_1 può essere evocato in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio
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intentato in vista del successivo accesso al Fondo, in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli effetti della condanna emessa a carico della
Germania; ma la possibilità che sia instaurato un litisconsorzio per l'appunto facoltativo non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass. sez. 3, 21/08/2025, n. 23669).
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il non ricorrono le Controparte_1 questioni di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.4 L'eccezione di incompetenza territoriale è da reputare come non proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 c.p.c., non contenendo
«l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente».
2.5 L'eccezione di prescrizione è infondata.
Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974
(il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza
Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di
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rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e
l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro
l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio
d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di
Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di AS AR e Per_2
del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori per la Convenzione delle
[...]
Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si
è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo
Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola,
l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo
Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuel:udinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'opinio iuris di un grande
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numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso
, 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare Per_3 le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del
Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della
International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10).
La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del
2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle
Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del
1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e Per_3 quelle della Corte interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi.
La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU,
29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici nazionali Per_4 la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso
c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di Per_5 recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità
(Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)».
Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo
Sez. Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto, la questione
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se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso,
Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art.
2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass.
Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
3. merito della lite.
3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito la prova dei pregiudizi subiti dal dante causa delle attrici in ordine alla determinazione nell'an e nel quantum del risarcimento.
In tema, occorre in primo luogo ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024,
n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione -
è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.».
17 18
Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare
l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez. 2, 08/01/2025, n.
390).
Ciò premesso in diritto, in fatto deve ritenersi dimostrato che l'odierno attore sia figlio e quindi erede di , grazie alla documentazione Persona_1 esibita in atti. A ciò basta il certificato di famiglia storico esibito in allegato alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nonché il certificato di morte di
(all. 8 alla citazione): documentato il rapporto di filiazione Persona_1 esistente tra l'attore e il sig. , sussistendo un titolo legale di Persona_1 acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede ab intestato in capo alla parte attrice;
è superflua, ad avviso del tribunale,
l'esibizione dell'atto di rinuncia all'eredità stipulato dal coniuge del sig.
(all. 10), così come la cessione di credito stipulata dall'attore Persona_1 con la coerede (all. 11); è noto infatti che «ciascun Controparte_4 coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione» (così per tutte Cass. Sez. 6, 20/11/2017, n. 27417; conf. Cass. Sez. 3, 06/05/2020,
n. 8508; v. da ultimo Cass. Sez. 3, 18/04/2024, n. 10585: «i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e
757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza
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necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti»).
3.2 Come già visto, l'attore ha chiesto di veder risarcire il danno patrimoniale sofferto dal de cuius ed in tesi consistito nell'omessa percezione della retribuzione che gli sarebbe spettata ove fosse stato trattato come
“prigioniero di guerra”, in ottemperanza alle Convenzioni di Ginevra sopra nominate.
Ad avviso del tribunale, l'assoggettamento degli internati a lavori forzati usuranti, senza il benché minimo rispetto della dignità umana e del decoro personale, oltreché (chiaramente) senza corrispondere alcun compenso economico, configura un danno alla persona che non è risarcibile se non unitariamente, e a tal titolo, con il ricorso ad un criterio equitativo puro (v. a seguire), configurando la mancata percezione del compenso solo una delle diverse forme e manifestazioni della lesione inferta, al dignità, al senso di sé e al decoro, dalla condotta illecita stigmatizzata in giudizio.
In altri termini, ad avviso di chi scrive non è consentito risarcire il danno patrimoniale in senso stretto consistente nella mancata percezione della retribuzione in quanto tale, perché il crimine contro l'umanità che contrasta con i principî di diritto naturale comuni alle nazioni civili, con i valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e con le norme internazionali di ius cogens - crimine che in quanto tale abilita la giurisdizione del giudice nazionale, anche nei riguardi dello Stato sovrano - consiste non già nel mancato pagamento dello stipendio o della retribuzione, bensì nell'assoggettamento al lavoro forzato, in un contesto di costante e complessiva deprivazione, consumato anche in violazione delle
Convenzioni che, come si dirà, avrebbero imposto ben altro trattamento ai militari prigionieri di guerra.
D'altronde, il risarcimento del danno patrimoniale puramente inteso non potrebbe riconoscersi alla stregua della norma istitutiva del “Fondo ristori”, già sopra richiamata, essendo testuale il riferimento ai «crimini di guerra e contro l'umanità» perpetrati «per la lesione di diritti inviolabili della persona», quindi al danno complessivamente sofferto, dalla vittima del crimine di guerra e contro l'umanità, per essere stato soggetto al lavoro forzato.
19 20
Il danno in questione, pertanto, verrà a seguire valutato e liquidato, per equivalente, considerando le condizioni di vita nel complesso imposte all'Internato, dante causa delle odierne attrici, dalle forze del Terzo Reich.
3.3 Per quanto sinora argomentato, è dimostrato e risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dal genitore delle odierne parti attrici, durante il periodo di internamento documentato dal foglio matricolare in atti (v. all. n.1 all'atto di citazione) e perdurato dal 9 settembre 1943 al 3 luglio 1945, per un totale di 663 giorni (cfr. scheda notizie, questionari del Comando distretto militare di Vicenza, tessera aziendale, all. 2-3-4-5 al fascicolo di parte attrice).
Quanto ai fatti illeciti ascritti alle forze del Terzo Reich (an debeatur), va premesso che, di recente, è stata approvata la legge 3 gennaio 2025, n. 6, di
“Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”.
A termini dell'art. 1:
«
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati CP_10 dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la
Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio».
D'altronde, è noto che fu proprio per determinazione del governo nazista che i militari italiani catturati dalle forze tedesche vennero definiti Italienische
Militärinternierte – IMI proprio per sottrarli alle garanzie che, altrimenti, avrebbero dovuto essere loro assicurate in qualità di prigionieri di guerra.
In particolare, è di comune dominio nonché attestato da fonti storiche di libero accesso che, nel settembre 1943, lo stesso dispose che i CP_10
"prigionieri di guerra italiani" dovessero essere denominati "internati militari italiani", sì da vietare addirittura la terminologia considerata dalla
20 21
Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, da ultimo aggiornata a
Ginevra il 27 luglio 1929.
Secondo tale Convenzione, i prigionieri di guerra dovevano considerarsi «in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati»; avrebbero dovuto «essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità», con severa proibizione di «misure di rappresaglia» (art. 2); i medesimi prigionieri avrebbero avuto diritto a conservare i propri effetti personali per tutta la durata della prigionia (art. 6), avrebbero dovuto essere preferibilmente internati presso una località o una città, con divieto di allontanamento, e solo per ragioni di sicurezza o di igiene avrebbero potuto essere ristretti in campi d'internamento (art. 8);
i prigionieri di guerra non avrebbero potuto essere collocati in zone di guerra o utilizzati come scudo per le forze della potenza nemica (art. 9), avrebbero avuto diritto ad una razione di vitto «equivalente, per qualità e quantità,
a quella delle truppe dei depositi», avrebbero dovuto essere forniti dei
«mezzi per prepararsi da se stessi i generi supplementari dei quali disponessero», avrebbero avuto diritto a ricevere «acqua potabile in misura sufficiente», con l'autorizzazione all'uso del tabacco e con tassativo divieto di
«provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto» (art. 11).
Ancora, la Convenzione di Ginevra prevedeva una serie di accorgimenti finalizzati alla tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili delle persone dei prigionieri, ivi incluso l'obbligo di non imporre un lavoro giornaliero avente durata superiore (compreso il tragitto di andata e ritorno) a quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro; inoltre, a ogni prigioniero avrebbe dovuto essere concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica (art. 30), con tassativo divieto di adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi
(art. 32), e con la previsione di un salario da corrispondere al termine delle ostilità, e da fissarsi mediante accordi tra belligeranti.
Orbene lo stesso legislatore italiano ha riconosciuto, con atto normativo di cui alla legge n. 6/2025, che le condizioni cui soggette gli IMI in Germania fossero ben lontane da quelle che avrebbero dovuto essere osservate dallo
Stato belligerante, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1929.
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Nondimeno, va detto che le contestazioni levate dall'Avvocatura dello Stato, quanto alle condizioni di internamento del sig. non risultano Per_1 processualmente ammissibili, e comunque efficaci, agli effetti dell'art. 115
c.p.c. («il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.»; in tali termini Cass. Sez. 6, 23/03/2022, n. 9439; «in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.»: così Cass. Sez. 6, 27/08/2020, n.
17889).
Ciò posto, non può dubitarsi che i fatti storici allegati dalla parte attrice, sì come accreditati dalle fonti storiche e dallo stesso legislatore italiano, nella norma di diritto positivo sopra richiamata, che fa assurgere a fatto notorio le condizioni di vita imposte agli Internati Militari Italiani dalle forze del Terzo Reich, configurino delicta imperii imputabili al governo nazista e quindi alle forze del Terzo Reich: la reclusione e riduzione in schiavitù, la violazione della regola dell'habeas corpus e la deprivazione continua dei mezzi di sussistenza e delle condizioni igieniche minime ed indispensabili a preservare lo stesso senso di umana dignità, costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità. Le norme di riferimento sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le
«violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti
a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di
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consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nella sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto delle privazioni e vessazioni inflitte dalla data della cattura fino alla morte;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto;
non è diversamente risarcibile iure hereditario il danno da perdita della vita di per sé considerata, in quanto non suscettibile di trasmissione mortis causa, per difetto di attitudine ad entrare nel patrimonio del de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
17/12/2024, n. 33009).
3.4 Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%, l'importo di € 130,25.
Pertanto, si stima equo liquidare l'importo di € 86.355,75 (€ 130,25 x 663 giorni di internamento sofferto tra il 9 settembre 1943 e il 3 luglio 1945), già al valore attuale, a compensazione del credito maturato dall'ascendente delle odierne attrici, e pervenuto iure successionis al patrimonio di quest'ultime.
Tale importo è da intendersi complessivo e liquidato all'attualità, e sarà assegnato alle eredi in solido, trattandosi di credito devoluto alla comunione ereditaria.
3.5 Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno, non è stata esibita al tribunale alcuna documentazione che consenta di procedere
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all'eventuale diffalco e deduzione delle somme già eventualmente percepite a indennizzo degli stessi fatti illeciti che giustificano la presente condanna.
Nondimeno, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, il diffalco delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge
29 gennaio 1994, n. 94, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
4. Si provvede quindi come a seguire ed ogni altra questione resta assorbita;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_6
, della somma di € 86.355,75, oltre interessi legali dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza al saldo, per le ragioni e i titoli indicati in narrativa;
- condanna la Repubblica Federale Tedesca, in solido con l'interveniente
, alla rifusione delle spese del grado, Controparte_1 che liquida in € 786,00 per esborsi, € 7.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 12 dicembre 2025 il Giudice
SS AT
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa SS AT, dato atto che l'udienza del 10 dicembre 2025 si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; atteso che le difese delle parti hanno depositato le proprie note di trattazione scritta, rassegnando le rispettive conclusioni e chiedendo la decisione della lite;
ritenuto superfluo assegnare alle parti i termini consecutivi di cui all'art. 190 c.p.c., alla luce delle questioni controverse e della natura squisitamente documentale dell'istruttoria, e tenuto conto che i litiganti hanno ampiamente interloquito in ordine a tutta la materia contenziosa;
tutto ciò considerato e premesso, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62647 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato presso i domicili digitali degli Avv. Matteo Miatto e
MA EP, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA convenuta contumace nonché
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, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e in Controparte_2 persona del del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi CP_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli
Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 intervenienti
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite il sig. , assumendo Parte_1 di agire nella qualità di erede (figlio) del sig. , ha citato in Persona_1 giudizio la Repubblica Federale tedesca chiedendo di:
«i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di
e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e Persona_1 dichiarare il diritto di in qualità di figlio ed erede di Parte_1 [...] nonché in qualità di cessionario della quota di ½ del credito Per_1 risarcitorio spettante a (figlia ed erede di Controparte_4 Persona_1 ad ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti da per i Persona_1 fatti di causa;
ii. per l'effetto, condannare la di Germania al Controparte_5 pagamento in favore di nella sua predetta qualità, dei Parte_1 seguenti importi: Euro 23.006,10 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
Euro 156.348,66 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro 179.354,76, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di
Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno».
Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
(a) di essere figlio e legittimo erede di , nato ad [...] Persona_1 il 2 settembre 1919, deceduto ab intestato il 3 ottobre 1986;
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(b) che il sig. arruolato nel 232mo Reggimento di Fanteria, in Per_1 data 9 settembre 1943 veniva catturato e fatto prigioniero dalle truppe tedesche, nel corso di uno dei rastrellamenti volti a neutralizzare il Regio
Esercito allo sbaraglio;
(c) che, lo stesso giorno, il sig. veniva caricato su un vagone Per_1 ferroviario adibito al trasporto bestiame per mezzo del quale, al termine di un viaggio durato cinque giorni, veniva deportato in Germania e internato presso il Campo di prigionia (Lager) n. 1241 di Herne;
(d) che ivi veniva assegnato a lavori forzati presso la Flottmann-Werke A.G, di Herne, principale fornitore minerario del Terzo Reich, in stato di sostanziale schiavitù, essendo costretto a turni di lavoro massacranti e non retribuiti, a marce forzate per decine di chilometri, ed essendo ristretto, unitamente ad altre decine di persone, in baracche sovraffollate, sprovviste di riscaldamento e di servizi igienici, in condizioni di fame al limite dell'umana sopravvivenza;
(e) che i militari dell'esercito italiano, definiti Internati Militari Italiani dalle leggi naziste, non potevano godere delle prerogative e dello status di prigionieri di guerra, essendo così deprivati dell'assistenza della Croce Rossa
e dei diritti garantiti dalle Convenzioni internazionali all'epoca già vigenti, quale in particolare la Convenzione di Ginevra del 1929;
(f) che il sig. subiva tale trattamento sino al 3 luglio 1945, data Per_1 in cui il Campo di Prigionia veniva liberato dagli alleati;
(g) che dopo il rientro a casa, il sig. evidenziava un disturbo da Per_1 stress post traumatico, di cui avrebbe sofferto per tutta la vita, a causa degli orrori vissuti in prima persona nel campo di prigionia.
Tanto esposto in fatto l'attore - aggiungendo di avere acquisito, dalla sorella , la quota parte del credito risarcitorio in origine Controparte_4 maturato dal genitore per i crimini di guerra consumati dal Terzo Reich, poi devoluto in favore dei due figli iure successionis - ha argomentato in merito alla sussistenza e prova del crimine contestato alla Germania nazista, della giurisdizione del giudice nazionale, della competenza;
ha soggiunto che la mancata percezione di qualsivoglia retribuzione o compenso per i lavori cui era stato sottoposto il genitore fosse risarcibile con la somma di € 23.006,10
(pari a € 34,70/giorno), considerando i 663 giorni di prigionia sofferti in
Germania, da maggiorarsi del danno da ritardo nell'adempimento; che il
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danno non patrimoniale sofferto dal genitore, per le condizioni di vessazione, deprivazione, degrado, spregio della dignità umana impostegli, potesse essere liquidato equitativamente in € 156.348,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, sulla sorte annualmente rivalutata, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1945 al saldo.
1.2 Nella contumacia della , evocata in Controparte_6 giudizio mediante notifica della citazione presso l' , per via CP_7 diplomatica e secondo le consuetudini internazionali, La
[...]
e il hanno svolto Controparte_2 Controparte_1 intervento in causa chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, hanno eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della CP_5 Contr Federale Tedesca e della essendo il Controparte_2 interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e in tal veste successore ex lege della nel debito risarcitorio maturato Controparte_5 nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, considerando il luogo di residenza della parte attrice e il luogo ove perpetrata la cattura e deportazione, in Germania, del genitore dell'attore;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito da risarcimento del danno, trattandosi di fattispecie sussumibile in un'ipotesi di responsabilità civile derivante da fatti costituenti reato ed essendosi nel frattempo estinto il reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) asseritamente sofferto dal dante causa della parte attrice;
in subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno ed ha affermato che, in sede di liquidazione del danno, dovesse essere dedotto, dalla somma spettante a titolo di risarcimento, quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, laddove acclarata in concreto la propria dubbia competenza territoriale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
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, giacché succeduto a titolo particolare Controparte_1 nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Controparte_2
ed estromissione della stessa dal presente giudizio;
b) in ogni caso,
[...] dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o - in subordine - rigettarle nel merito, per quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere
l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per
l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che essa avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 2 c.c.. Spese vinte».
1.3 In sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice ha controdedotto su tutte le questioni sollevate dalla difesa erariale, ed ha precisato le conclusioni nei termini di cui a seguire: «i. accertare e dichiarare, anche nel contraddittorio con il , la Controparte_1 civile responsabilità della , quale soggetto di Controparte_6 diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio Persona_1 descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato anche nei confronti del , il Controparte_1 diritto di in qualità di legittimo erede di Parte_1 Persona_1 nonché di cessionario della quota di ½ del credito risarcitorio spettante a
ad ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti da Controparte_4 per i fatti di causa;
ii. per l'effetto, condannare la Persona_1 CP_5
Federale di Germania, in solido con il , Controparte_1 al pagamento in favore di in qualità di legittimo erede di Parte_1 nonché di cessionario della quota di ½ del credito risarcitorio Persona_1 spettante a dei seguenti importi: Euro 23.006,10 a titolo di Controparte_4 risarcimento del danno patrimoniale;
Euro 156.348,66 a titolo di risarcimento
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del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro 179.354,76, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali».
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione esibita hinc et inde, è pervenuta all'udienza del 10 dicembre 2025, all'esito della quale il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 In punto di giurisdizione del giudice ordinario, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla Germania nazista, nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
In occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo
2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
In quel frangente la Corte di legittimità ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non fosse invocabile – oltre che per gli atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato
– nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute in violazione dei diritti fondamentali della persona, quali riconosciuti e tutelati dalle norme di diritto naturale delle genti, al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani
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hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
La Repubblica Federale di Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012
Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della Germania, per danni derivati da acta imperii; ha intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia,
L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della
CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della
Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
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L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il
Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa
Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la
Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della
Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte
Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non
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costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli
Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale
(Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n.
15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n.
20442).
2.2 La premessa che precede rende ragione del potere del tribunale ordinario di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo
Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice
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dedotto che il genitore, sebbene prigioniero di guerra, veniva deprivato dell'assistenza della Croce Rossa e delle minime condizioni di sussistenza, nonché esposto a lavori forzati e usuranti senz'alcuna retribuzione, subendo quotidiane vessazioni e il totale spregio della sua dignità, in violazione della
Convenzione di Ginevra del 1929, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3 Va, quindi, disaminata la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del
2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del
2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo Controparte_6 con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità CP_9 previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
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l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle CP_9 spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato
e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma
1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici
o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre
1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate
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alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo
144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la
Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della . Ciò è tanto più vero se si Controparte_6 considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della Germania, privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato.
17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”.
Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e CP_9 secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già
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formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova».
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei Contr confronti del e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la
Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n.
25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3,
19/03/2025, n. 7371) che anche il Controparte_1 può essere evocato in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio
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intentato in vista del successivo accesso al Fondo, in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli effetti della condanna emessa a carico della
Germania; ma la possibilità che sia instaurato un litisconsorzio per l'appunto facoltativo non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass. sez. 3, 21/08/2025, n. 23669).
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il non ricorrono le Controparte_1 questioni di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.4 L'eccezione di incompetenza territoriale è da reputare come non proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 c.p.c., non contenendo
«l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente».
2.5 L'eccezione di prescrizione è infondata.
Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974
(il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza
Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di
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rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e
l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro
l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio
d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di
Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di AS AR e Per_2
del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori per la Convenzione delle
[...]
Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si
è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo
Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola,
l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo
Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuel:udinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'opinio iuris di un grande
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numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso
, 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare Per_3 le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del
Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della
International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10).
La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del
2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle
Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del
1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e Per_3 quelle della Corte interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi.
La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU,
29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici nazionali Per_4 la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso
c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di Per_5 recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità
(Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)».
Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo
Sez. Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto, la questione
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se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso,
Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art.
2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass.
Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
3. merito della lite.
3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito la prova dei pregiudizi subiti dal dante causa delle attrici in ordine alla determinazione nell'an e nel quantum del risarcimento.
In tema, occorre in primo luogo ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024,
n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione -
è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.».
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Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare
l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez. 2, 08/01/2025, n.
390).
Ciò premesso in diritto, in fatto deve ritenersi dimostrato che l'odierno attore sia figlio e quindi erede di , grazie alla documentazione Persona_1 esibita in atti. A ciò basta il certificato di famiglia storico esibito in allegato alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nonché il certificato di morte di
(all. 8 alla citazione): documentato il rapporto di filiazione Persona_1 esistente tra l'attore e il sig. , sussistendo un titolo legale di Persona_1 acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede ab intestato in capo alla parte attrice;
è superflua, ad avviso del tribunale,
l'esibizione dell'atto di rinuncia all'eredità stipulato dal coniuge del sig.
(all. 10), così come la cessione di credito stipulata dall'attore Persona_1 con la coerede (all. 11); è noto infatti che «ciascun Controparte_4 coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione» (così per tutte Cass. Sez. 6, 20/11/2017, n. 27417; conf. Cass. Sez. 3, 06/05/2020,
n. 8508; v. da ultimo Cass. Sez. 3, 18/04/2024, n. 10585: «i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e
757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza
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necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti»).
3.2 Come già visto, l'attore ha chiesto di veder risarcire il danno patrimoniale sofferto dal de cuius ed in tesi consistito nell'omessa percezione della retribuzione che gli sarebbe spettata ove fosse stato trattato come
“prigioniero di guerra”, in ottemperanza alle Convenzioni di Ginevra sopra nominate.
Ad avviso del tribunale, l'assoggettamento degli internati a lavori forzati usuranti, senza il benché minimo rispetto della dignità umana e del decoro personale, oltreché (chiaramente) senza corrispondere alcun compenso economico, configura un danno alla persona che non è risarcibile se non unitariamente, e a tal titolo, con il ricorso ad un criterio equitativo puro (v. a seguire), configurando la mancata percezione del compenso solo una delle diverse forme e manifestazioni della lesione inferta, al dignità, al senso di sé e al decoro, dalla condotta illecita stigmatizzata in giudizio.
In altri termini, ad avviso di chi scrive non è consentito risarcire il danno patrimoniale in senso stretto consistente nella mancata percezione della retribuzione in quanto tale, perché il crimine contro l'umanità che contrasta con i principî di diritto naturale comuni alle nazioni civili, con i valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e con le norme internazionali di ius cogens - crimine che in quanto tale abilita la giurisdizione del giudice nazionale, anche nei riguardi dello Stato sovrano - consiste non già nel mancato pagamento dello stipendio o della retribuzione, bensì nell'assoggettamento al lavoro forzato, in un contesto di costante e complessiva deprivazione, consumato anche in violazione delle
Convenzioni che, come si dirà, avrebbero imposto ben altro trattamento ai militari prigionieri di guerra.
D'altronde, il risarcimento del danno patrimoniale puramente inteso non potrebbe riconoscersi alla stregua della norma istitutiva del “Fondo ristori”, già sopra richiamata, essendo testuale il riferimento ai «crimini di guerra e contro l'umanità» perpetrati «per la lesione di diritti inviolabili della persona», quindi al danno complessivamente sofferto, dalla vittima del crimine di guerra e contro l'umanità, per essere stato soggetto al lavoro forzato.
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Il danno in questione, pertanto, verrà a seguire valutato e liquidato, per equivalente, considerando le condizioni di vita nel complesso imposte all'Internato, dante causa delle odierne attrici, dalle forze del Terzo Reich.
3.3 Per quanto sinora argomentato, è dimostrato e risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dal genitore delle odierne parti attrici, durante il periodo di internamento documentato dal foglio matricolare in atti (v. all. n.1 all'atto di citazione) e perdurato dal 9 settembre 1943 al 3 luglio 1945, per un totale di 663 giorni (cfr. scheda notizie, questionari del Comando distretto militare di Vicenza, tessera aziendale, all. 2-3-4-5 al fascicolo di parte attrice).
Quanto ai fatti illeciti ascritti alle forze del Terzo Reich (an debeatur), va premesso che, di recente, è stata approvata la legge 3 gennaio 2025, n. 6, di
“Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”.
A termini dell'art. 1:
«
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati CP_10 dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la
Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio».
D'altronde, è noto che fu proprio per determinazione del governo nazista che i militari italiani catturati dalle forze tedesche vennero definiti Italienische
Militärinternierte – IMI proprio per sottrarli alle garanzie che, altrimenti, avrebbero dovuto essere loro assicurate in qualità di prigionieri di guerra.
In particolare, è di comune dominio nonché attestato da fonti storiche di libero accesso che, nel settembre 1943, lo stesso dispose che i CP_10
"prigionieri di guerra italiani" dovessero essere denominati "internati militari italiani", sì da vietare addirittura la terminologia considerata dalla
20 21
Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, da ultimo aggiornata a
Ginevra il 27 luglio 1929.
Secondo tale Convenzione, i prigionieri di guerra dovevano considerarsi «in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati»; avrebbero dovuto «essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità», con severa proibizione di «misure di rappresaglia» (art. 2); i medesimi prigionieri avrebbero avuto diritto a conservare i propri effetti personali per tutta la durata della prigionia (art. 6), avrebbero dovuto essere preferibilmente internati presso una località o una città, con divieto di allontanamento, e solo per ragioni di sicurezza o di igiene avrebbero potuto essere ristretti in campi d'internamento (art. 8);
i prigionieri di guerra non avrebbero potuto essere collocati in zone di guerra o utilizzati come scudo per le forze della potenza nemica (art. 9), avrebbero avuto diritto ad una razione di vitto «equivalente, per qualità e quantità,
a quella delle truppe dei depositi», avrebbero dovuto essere forniti dei
«mezzi per prepararsi da se stessi i generi supplementari dei quali disponessero», avrebbero avuto diritto a ricevere «acqua potabile in misura sufficiente», con l'autorizzazione all'uso del tabacco e con tassativo divieto di
«provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto» (art. 11).
Ancora, la Convenzione di Ginevra prevedeva una serie di accorgimenti finalizzati alla tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili delle persone dei prigionieri, ivi incluso l'obbligo di non imporre un lavoro giornaliero avente durata superiore (compreso il tragitto di andata e ritorno) a quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro; inoltre, a ogni prigioniero avrebbe dovuto essere concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica (art. 30), con tassativo divieto di adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi
(art. 32), e con la previsione di un salario da corrispondere al termine delle ostilità, e da fissarsi mediante accordi tra belligeranti.
Orbene lo stesso legislatore italiano ha riconosciuto, con atto normativo di cui alla legge n. 6/2025, che le condizioni cui soggette gli IMI in Germania fossero ben lontane da quelle che avrebbero dovuto essere osservate dallo
Stato belligerante, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1929.
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Nondimeno, va detto che le contestazioni levate dall'Avvocatura dello Stato, quanto alle condizioni di internamento del sig. non risultano Per_1 processualmente ammissibili, e comunque efficaci, agli effetti dell'art. 115
c.p.c. («il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.»; in tali termini Cass. Sez. 6, 23/03/2022, n. 9439; «in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.»: così Cass. Sez. 6, 27/08/2020, n.
17889).
Ciò posto, non può dubitarsi che i fatti storici allegati dalla parte attrice, sì come accreditati dalle fonti storiche e dallo stesso legislatore italiano, nella norma di diritto positivo sopra richiamata, che fa assurgere a fatto notorio le condizioni di vita imposte agli Internati Militari Italiani dalle forze del Terzo Reich, configurino delicta imperii imputabili al governo nazista e quindi alle forze del Terzo Reich: la reclusione e riduzione in schiavitù, la violazione della regola dell'habeas corpus e la deprivazione continua dei mezzi di sussistenza e delle condizioni igieniche minime ed indispensabili a preservare lo stesso senso di umana dignità, costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità. Le norme di riferimento sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le
«violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti
a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di
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consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nella sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto delle privazioni e vessazioni inflitte dalla data della cattura fino alla morte;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto;
non è diversamente risarcibile iure hereditario il danno da perdita della vita di per sé considerata, in quanto non suscettibile di trasmissione mortis causa, per difetto di attitudine ad entrare nel patrimonio del de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
17/12/2024, n. 33009).
3.4 Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%, l'importo di € 130,25.
Pertanto, si stima equo liquidare l'importo di € 86.355,75 (€ 130,25 x 663 giorni di internamento sofferto tra il 9 settembre 1943 e il 3 luglio 1945), già al valore attuale, a compensazione del credito maturato dall'ascendente delle odierne attrici, e pervenuto iure successionis al patrimonio di quest'ultime.
Tale importo è da intendersi complessivo e liquidato all'attualità, e sarà assegnato alle eredi in solido, trattandosi di credito devoluto alla comunione ereditaria.
3.5 Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno, non è stata esibita al tribunale alcuna documentazione che consenta di procedere
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all'eventuale diffalco e deduzione delle somme già eventualmente percepite a indennizzo degli stessi fatti illeciti che giustificano la presente condanna.
Nondimeno, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, il diffalco delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge
29 gennaio 1994, n. 94, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
4. Si provvede quindi come a seguire ed ogni altra questione resta assorbita;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_6
, della somma di € 86.355,75, oltre interessi legali dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza al saldo, per le ragioni e i titoli indicati in narrativa;
- condanna la Repubblica Federale Tedesca, in solido con l'interveniente
, alla rifusione delle spese del grado, Controparte_1 che liquida in € 786,00 per esborsi, € 7.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 12 dicembre 2025 il Giudice
SS AT
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