TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/08/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 1581/2022 R.G., promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Cristina Mantovani
ATTRICE
contro
rappresentata da (c.f. ) Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Con il patrocinio e la difesa degli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
conclusioni delle parti
per parte attrice
Voglia il Giudice designato, nella sua qualità di Giudice Unico, dichiarare che l'atto di precetto, notificato ai Sigg. e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente il 25/2/2022 ed il 1/3/2022 da ,in persona del suo CP_2
legale rappresentante e nella sua qualità di procuratore di in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante, è nullo per mancanza di idoneo titolo esecutivo, per i motivi descritti in narrativa;
In subordine o in via alternativa voglia dichiarare nullo il precetto per mancanza dell'esatta quantificazione della somma precettata e della sua imputazione;
In subordine o in via alternativa voglia dichiarare nullo il precetto per l'applicazione nella cifra precettata di interessi superiori al tasso soglia antiusura;
In subordine o in via alternativa voglia dichiarare nullo il precetto ora notificato e sopra descritto per anatocismo in relazione agli interessi stabiliti con il piano di ammortamento allegato ai contratti di mutuo principale ed applicati alla cifra chiesta con l'atto di precetto, che si impugna.
Con vittoria di spese.
per parte convenuta
Nel merito, in via principale:
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'atto di precetto opposto.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022.
Motivi della decisione
I signori e hanno opposizione avverso Parte_1 Parte_2
l'atto di precetto, notificato in data 25/02/2022 e 01/03/2022, a mezzo del quale ha intimato il pagamento di € 294.336,46 sulla scorta del Controparte_1
contratto di mutuo del 09/09/2011, di originari € 350.000,00, e dei successivi atti di erogazione parziale del 07/10/2011, del 23/11/2011, e dell'atto di erogazione e quietanza finale del 24/01/2012. Parte attrice ha dedotto, quale motivo di opposizione a precetto, la mancanza di un titolo idoneo all'esecuzione in quanto il credito discendente dal contratto di mutuo edilizio sarebbe stato interamente soddisfatto per effetto del ricavato della vendita dei cespiti pignorati concessi a garanzia.
Si è costituita deducendo che ad aver trovato integrale soddisfazione CP_1
era il credito relativo al contratto di mutuo del 10/02/2011, Rep. n. 413289 Racc.
n. 41038, a rogito Dott. , Notaio in Padova (di cui al doc. 3 dimesso Persona_1
con la della comparsa di costituzione), ma non già quello discendente dall'ulteriore linea di credito derivante dal contratto di mutuo edilizio del
09/09/2011 (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione) in uno con i tre atti di erogazione parziale della somma mutuata (cfr. docc. 7, 8 e 9 della comparsa di costituzione) relativi allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile cui era destinato il finanziamento.
*****
L'opposizione è infondata.
Ed invero, risulta agli atti che in data 03/03/2015 la (cessionaria del CP_3
credito) era intervenuta nella procedura di espropriazione immobiliare n.
119/2014 quale creditrice dell'importo di € 188.909,35, in dipendenza del contratto di mutuo fondiario in data 10 febbraio 2011, nn. 413289 rep. e 41038
racc. e dell'ulteriore importo di € 313.714,07, in dipendenza del contratto di mutuo fondiario edilizio in data 9 settembre 2011, nn. 414982 rep. e 42098”; che il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del bene pignorato a soddisfazione del solo mutuo del 10.2.2011
(cfr. docc. 11 e 12 della comparsa di costituzione), con un residuo debito verso
Contr (e quindi verso la cessionaria di € 293.796,46, riferito al mutuo CP_1
edilizio del 09/09/2011. L'indicazione della somma precettata è risultata poi contestata da parte opponente anche sotto il profilo della mancata specificazione del dovuto a titolo di capitale e della somma relativa agli interessi: l'assunto, tuttavia, trova la propria sconfessione nei documenti 13 e 14 dimessi da parte convenuta, in seno ai quali trovano analitica indicazione le voci relative al capitale e quelle imputate a titolo di interessi.
Da ultimo, in merito all'asserita usurarietà degli interessi pattuiti, si deve rilevare che è mancata l'allegazione del superamento del tasso soglia degli interessi contestati e del criterio di determinazione dei medesimi, risultando evidente l'intento dilatorio e strumentale della contestazione in parola.
In conclusione, l'opposizione va rigettata con il favore delle spese per parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. RIGETTA l'opposizione.
2. CONDANNA a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
rappresentata da le spese di lite, che si liquidano in € CP_2
6.023,00, oltre al rimborso per spese generali del 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Padova, il 13/08/2025
il Giudice
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 1581/2022 R.G., promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Cristina Mantovani
ATTRICE
contro
rappresentata da (c.f. ) Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Con il patrocinio e la difesa degli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
conclusioni delle parti
per parte attrice
Voglia il Giudice designato, nella sua qualità di Giudice Unico, dichiarare che l'atto di precetto, notificato ai Sigg. e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente il 25/2/2022 ed il 1/3/2022 da ,in persona del suo CP_2
legale rappresentante e nella sua qualità di procuratore di in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante, è nullo per mancanza di idoneo titolo esecutivo, per i motivi descritti in narrativa;
In subordine o in via alternativa voglia dichiarare nullo il precetto per mancanza dell'esatta quantificazione della somma precettata e della sua imputazione;
In subordine o in via alternativa voglia dichiarare nullo il precetto per l'applicazione nella cifra precettata di interessi superiori al tasso soglia antiusura;
In subordine o in via alternativa voglia dichiarare nullo il precetto ora notificato e sopra descritto per anatocismo in relazione agli interessi stabiliti con il piano di ammortamento allegato ai contratti di mutuo principale ed applicati alla cifra chiesta con l'atto di precetto, che si impugna.
Con vittoria di spese.
per parte convenuta
Nel merito, in via principale:
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'atto di precetto opposto.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022.
Motivi della decisione
I signori e hanno opposizione avverso Parte_1 Parte_2
l'atto di precetto, notificato in data 25/02/2022 e 01/03/2022, a mezzo del quale ha intimato il pagamento di € 294.336,46 sulla scorta del Controparte_1
contratto di mutuo del 09/09/2011, di originari € 350.000,00, e dei successivi atti di erogazione parziale del 07/10/2011, del 23/11/2011, e dell'atto di erogazione e quietanza finale del 24/01/2012. Parte attrice ha dedotto, quale motivo di opposizione a precetto, la mancanza di un titolo idoneo all'esecuzione in quanto il credito discendente dal contratto di mutuo edilizio sarebbe stato interamente soddisfatto per effetto del ricavato della vendita dei cespiti pignorati concessi a garanzia.
Si è costituita deducendo che ad aver trovato integrale soddisfazione CP_1
era il credito relativo al contratto di mutuo del 10/02/2011, Rep. n. 413289 Racc.
n. 41038, a rogito Dott. , Notaio in Padova (di cui al doc. 3 dimesso Persona_1
con la della comparsa di costituzione), ma non già quello discendente dall'ulteriore linea di credito derivante dal contratto di mutuo edilizio del
09/09/2011 (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione) in uno con i tre atti di erogazione parziale della somma mutuata (cfr. docc. 7, 8 e 9 della comparsa di costituzione) relativi allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile cui era destinato il finanziamento.
*****
L'opposizione è infondata.
Ed invero, risulta agli atti che in data 03/03/2015 la (cessionaria del CP_3
credito) era intervenuta nella procedura di espropriazione immobiliare n.
119/2014 quale creditrice dell'importo di € 188.909,35, in dipendenza del contratto di mutuo fondiario in data 10 febbraio 2011, nn. 413289 rep. e 41038
racc. e dell'ulteriore importo di € 313.714,07, in dipendenza del contratto di mutuo fondiario edilizio in data 9 settembre 2011, nn. 414982 rep. e 42098”; che il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del bene pignorato a soddisfazione del solo mutuo del 10.2.2011
(cfr. docc. 11 e 12 della comparsa di costituzione), con un residuo debito verso
Contr (e quindi verso la cessionaria di € 293.796,46, riferito al mutuo CP_1
edilizio del 09/09/2011. L'indicazione della somma precettata è risultata poi contestata da parte opponente anche sotto il profilo della mancata specificazione del dovuto a titolo di capitale e della somma relativa agli interessi: l'assunto, tuttavia, trova la propria sconfessione nei documenti 13 e 14 dimessi da parte convenuta, in seno ai quali trovano analitica indicazione le voci relative al capitale e quelle imputate a titolo di interessi.
Da ultimo, in merito all'asserita usurarietà degli interessi pattuiti, si deve rilevare che è mancata l'allegazione del superamento del tasso soglia degli interessi contestati e del criterio di determinazione dei medesimi, risultando evidente l'intento dilatorio e strumentale della contestazione in parola.
In conclusione, l'opposizione va rigettata con il favore delle spese per parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. RIGETTA l'opposizione.
2. CONDANNA a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
rappresentata da le spese di lite, che si liquidano in € CP_2
6.023,00, oltre al rimborso per spese generali del 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Padova, il 13/08/2025
il Giudice
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni