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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 547 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata da (già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 CP_2
(iscritta al R.E.A. di Milano al n°2521466), in persona del procuratore Dott.
[...] CP_3
rappresentata dall'avv. Roberto Romani ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...] studio, giusta procura in atti;
attrice
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. BIGERNA Controparte_4 C.F._1
IDA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: opposizione alla esecuzione
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso sulla base delle conclusioni richiamate alla udienza di discussione, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con ricorso ex art. 281 decies cpc notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione della udienza la conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
esponendo quanto segue: con contratto di cessione dei crediti del 20 Aprile 2018, CP_4
la società ha acquistato pro soluto da tutti i crediti Parte_1 Parte_2
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro), derivanti da contratto di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo
1 compreso tra il 01/01/1955 e il 31/12/2017, e qualificati come attività finanziarie debitorie;
della avvenuta cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
il credito di cui è causa è tra quelli oggetto della cessione;
la in Controparte_1
rappresentanza di agiva in via esecutiva contro parte convenuta Parte_1
azionando il credito nascente da una sentenza definitiva cha ha accertato l'obbligo di CP_4
e della di pagare alla AN (cedente il credito) la somma di euro
[...] CP_5
76.990,61, mai onorata;
LE subiva un pignoramento immobiliare, avverso il quale presentava opposizione in via esecutiva, assumendo che erano stati aggrediti beni conferiti in un fondo patrimoniale;
il GE erroneamente sospendeva la procedura e assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
l'opposizione è infondata perché è stata adottata una sentenza definitiva che ha accertato la inopponibilità del fondo patrimoniale al creditore procedente, con la conseguenza che l'opposizione è infondata e temeraria.
Si costituiva in giudizio il quale ricostruiva la vicenda di cui è causa come Controparte_4
segue: il ricorso in opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex art 615-617 c.p.c.
veniva promosso dal Sig. al fine di evidenziare che sugli immobili pignorati Controparte_4
dalla rappresentata dalla mandataria insisteva un Parte_1 Controparte_1
fondo patrimoniale costituito il 23/06/2015 con atto a rogito Dott. Notaio Persona_1
in Terni, Rep. 164151 Racc. 17938; in quella sede il difensore rappresentava che il predetto fondo patrimoniale veniva dichiarato inefficace nei soli confronti della Controparte_6
e quindi della cessionaria della dal Tribunale di Terni con
[...] CP_7
sentenza n. 2/19 nonche' in grado di appello dalla Corte Perugia con sentenza n. 434/22,
sentenza quest'ultima non passata in giudicato in quanto è pendente presso la Corte di
Cassazione il giudizio RG n. 2426/22; in quella sede l'istante sosteneva che il fondo fosse opponibile alla e di aver appreso solo in data Controparte_8
20/11/2023, a seguito della costituzione della che il Tribunale di Terni, Parte_1
con sentenza n.192/19, aveva dichiarato inefficace l'atto di costituzione del fondo
2 patrimoniale anche nei confronti di e della Controparte_8 Parte_1
nella fase dinanzi al GE constatata la validità ed efficacia del pignoramento immobiliare
[...]
eseguito dal creditore procedente, alla prima udienza utile, “dichiarava di voler rinunciare al
ricorso con compensazione delle spese” , mentre parte opposta “insisteva per ottenere le
spese del giudizio”; il GE Dott. Angelini con ordinanza del 19/2/24 sospendeva l'esecuzione forzata n. 122/23 e concedeva termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione della causa di merito con condanna della al pagamento nei confronti delle spese Controparte_1
processuali della fase;
di aver esposto correttamente al GE le motivazioni che avevano portato alla presentazione procedimento cautelare di sospensiva e di aver rinunciato al ricorso in opposizione;
la invece ha interesse alla prosecuzione del giudizio al solo Parte_1
fine di ottenere la liquidazione delle spese;
la domanda di condanna per lite temeraria promossa dal resistente è infondata.
Le parti alla udienza del 7.1.2025 ribadivano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 2 cpc.
II)La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni che di seguito di esporranno.
Il creditore procedente ha incardinato una procedura esecutiva nei confronti di CP_4
pignorando alcuni beni immobili di sua proprietà.
[...]
Non è contestato il credito azionato in via esecutiva, pacificamente cristallizzato in un titolo esecutivo.
In sede di opposizione dinanzi al GE LE non ha contestato il suddetto credito ma il diritto del creditore procedente di pignorare i beni conferiti in un fondo patrimoniale asseritamente opponibile al creditore procedente.
E' provato documentalmente che tale motivo di opposizione è infondato, perché con sentenza definitiva n.192/2019, emessa nei confronti dello stesso della CP_4 Controparte_8
e della , il Tribunale di Terni aveva dichiarato inefficace verso il
[...] Parte_1
creditore il fondo patrimoniale nel quale erano stati conferiti i beni elencati nel dispositivo
3 della sentenza, beni sottoposti al pignoramento immobiliare opposto dal dinanzi al CP_4
GE.
La tematica della inopponibilità del Fondo patrimoniale al creditore procedente non è stata contestato dinanzi al GE e neppure nel presente giudizio, tanto che in quella sede il CP_4
rinunciava al ricorso in opposizione, chiedendo la compensazione delle spese di lite,
compensazione non accettata dalla controparte, che si limitava a prendere atto della rinuncia senza accettarla.
Il GE, dopo aver dato atto che la rinuncia al ricorso non era stata accettata dal creditore procedente, sospendeva la procedura esecutiva assumendo che “ i beni oggetto di pignoramento sono stati però vincolati in forza di fondo patrimoniale ai sensi degli artt. 167
ss. c.c., trascritto prima dell'instaurazione del processo esecutivo nonché prima di qualsiasi altra iscrizione pregiudizievole;
- il fatto che il fondo patrimoniale in esame sia stato fatto oggetto di azione revocatoria da parte del creditore procedente, che si è conclusa con sentenza di inefficacia parziale, confermata in appello, non è idonea a ritenere i beni liberi dal vincolo segregativo, atteso che allo stato è stata documentata la pendenza di un ricorso per cassazione sulla causa stessa;
atteso che il creditore opposto non ha depositato documentazione afferente il passaggio in giudicato della sentenza di inefficacia parziale in suo favore, deve ritenersi ancora opponibile nei suoi confronti il vincolo segregativo di cui all'art. 167 c.c. (e leggasi al riguardo Cass. n. 28508/2018; 17311/2016)”.
Il GE concedeva il termine per la riassunzione del giudizio di merito, che parte attrice ha promosso, depositando la sentenza, con attestazione del passaggio in giudicato, che ha dichiarato l'inefficacia nei confronti del creditore procedente (odierno attore) del fondo patrimoniale costituito tra il debitore esecutato e la moglie, nel quale sono ricompresi i beni pignorati.
4 Il GE non ha messo in discussione detto assunto, ma ha constatato che non vi era prova del passaggio in giudicato della suddetta sentenza, con la conseguenza che il vincolo segregativo di cui all'art. 167 cc era ancora opponibile al creditore.
Nel presente giudizio è stata acquisita la prova del passaggio in giudicato della suddetta sentenza, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale rispetto al creditore procedente e l'efficacia del giudicato consacra il diritto dello stesso di procedere ad esecuzione forzata.
Alla luce delle argomentazioni che precedono la domanda di parte attrice deve essere accolta e per l'effetto deve essere rigettata l'opposizione promossa in sede esecutiva dal CP_4
Parte convenuta nel costituirsi nell'odierno giudizio non ha contestato gli effetti della sentenza passata in giudicato e dunque il diritto del creditore procedente di agire in via esecutiva, ma si è difesa solo con riferimento alla domanda ex art. 96 cpc promossa dall'attore in questa sede ed ha ripercorso l'iter processuale che ha preceduto l'odierno giudizio al solo
Con fine di paralizzare detta domanda dichiarando di aver ammesso il proprio errore dinanzi al e di aver rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Parte convenuta nelle sue conclusioni ha solo domandato il rigetto della istanza ex art. 96 cpc,
pertanto, anche alla luce della condotta di non contestazione e degli effetti del giudicato, deve ritenersi provato il diritto del creditore procedente di sottoporre a pignoramento i beni del debitore esecutato, nonostante siano stati conferiti nel fondo patrimoniale ex art. 167 cc. in quanto inefficace verso l'odierno creditore.
La domanda dell'attore, pertanto, merita accoglimento e per l'effetto deve essere respinta l'opposizione promossa dal nella procedura esecutiva RG n. 122/2023. CP_4
Deve essere disattesa la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 cpc promossa da parte attrice nei confronti del convenuto, non ravvisandosi nella condotta processuale dello stesso elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU., 31030/2019, nonché Cass., SS.UU.,
22405/2018 e Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo
5 (v. Cass. 29812/2019), tenuto conto della stessa condotta processuale della parte costituita nel presente giudizio, che si è difesa solo sulla domanda di condanna per lite temeraria dell'attore,
non contestando l'an della domanda attorea, alla quale sostanzialmente ha aderito, nonché in ragione del contegno assunto dinanzi al GE.
Il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria non costituisce elemento sufficiente per disporre la compensazione delle spese qualora la parte che abbia proposto tale istanza sia vittoriosa nel merito (Cass. Ord. n. 9532 del 12/04/2017 e successive conformi).
Il Giudice della opposizione, inoltre, deve provvedere alla liquidazione delle spese della fase di merito nonché della fase dinanzi al GE, che nella richiamata ordinanza, le aveva poste a carico del creditore procedente e, per giurisprudenza costante, tale statuizione è ridiscutibile nell'ambito del giudizio di merito (Cass.Sent. n. 22503/2011 e succ. conformi).
La pronuncia del GE in ordine alle spese, pur coerente con la sospensione della esecuzione dallo stesso disposta, non può essere conservata in questa sede in ragione degli esiti del presente giudizio che ha portato al rigetto della opposizione del promossa in sede CP_4
esecutiva, con la conseguenza che quest'ultimo deve essere condannato alla rifusione in favore dell'attrice delle spese della fase dinanzi al GE.
Il Tribunale ritiene che anche le spese della fase di opposizione debbano essere poste a carico di parte convenuta, in quanto quest'ultima ha dato causa al processo avendo introdotto una opposizione in fase esecutiva del tutto errata per sua stessa ammissione, tanto da aver rinunciato al ricorso, rinuncia non accettata dal creditore procedente.
Il Tribunale ritiene che il comportamento processuale di quest'ultimo non sia censurabile in quanto la rinuncia deve essere accettata e la compensazione delle spese di lite richiede l'accordo e il rifiuto di addivenire ad un simile accordo è espressione di una scelta normativamente prevista che, in quanto tale, non è mai censurabile, a fortiori nel caso di specie laddove la parte che l'ha operata è risultata pienamente vittoriosa nel merito.
6 A ciò si aggiunga che parte attrice, in ragione della sospensione della procedura esecutiva e del termine assegnato per l'introduzione del giudizio di merito, era obbligata ad introdurre il presente giudizio al fine di far accertare il diritto del creditore procedente di agire in via esecutiva contro il LE.
Il signor ha introdotto il ricorso per errore e pur avendolo fatto constatare il quella CP_4
sede la sua condotta ha dato causa all'odierno giudizio con la conseguenza che le spese di lite anche di tale fase seguono la soccombenza sostanziale ex art. 91 cpc.
La liquidazione eseguita nel dispositivo tiene conto degli importi di cui alla tabella allegata al
D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia, elementi che, complessivamente valutati, unitamente alla ridotta istruttoria e alla condotta processuale di parte convenuta, consentono di applicare importi prossimi ai valori minimi della tabella di riferimento per entrambe le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto rigetta l'opposizione promossa da Parte_3
nella procedura esecutiva n. 122/2023, sussistendo il diritto di parte attrice di
[...]
sottoporre ad esecuzione i beni oggetto del pignoramento conferiti nel fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art. 167 cc;
-condanna alla rifusione in favore della attrice delle spese processuali, che Parte_3
liquida per la fase dinanzi al GE nella misura di € 4.300,00 e per l'odierno giudizio nella misura di euro 195,00 per esborsi ed euro 7.100,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 12/4/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 547 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata da (già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 CP_2
(iscritta al R.E.A. di Milano al n°2521466), in persona del procuratore Dott.
[...] CP_3
rappresentata dall'avv. Roberto Romani ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...] studio, giusta procura in atti;
attrice
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. BIGERNA Controparte_4 C.F._1
IDA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: opposizione alla esecuzione
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso sulla base delle conclusioni richiamate alla udienza di discussione, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con ricorso ex art. 281 decies cpc notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione della udienza la conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
esponendo quanto segue: con contratto di cessione dei crediti del 20 Aprile 2018, CP_4
la società ha acquistato pro soluto da tutti i crediti Parte_1 Parte_2
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro), derivanti da contratto di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo
1 compreso tra il 01/01/1955 e il 31/12/2017, e qualificati come attività finanziarie debitorie;
della avvenuta cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
il credito di cui è causa è tra quelli oggetto della cessione;
la in Controparte_1
rappresentanza di agiva in via esecutiva contro parte convenuta Parte_1
azionando il credito nascente da una sentenza definitiva cha ha accertato l'obbligo di CP_4
e della di pagare alla AN (cedente il credito) la somma di euro
[...] CP_5
76.990,61, mai onorata;
LE subiva un pignoramento immobiliare, avverso il quale presentava opposizione in via esecutiva, assumendo che erano stati aggrediti beni conferiti in un fondo patrimoniale;
il GE erroneamente sospendeva la procedura e assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
l'opposizione è infondata perché è stata adottata una sentenza definitiva che ha accertato la inopponibilità del fondo patrimoniale al creditore procedente, con la conseguenza che l'opposizione è infondata e temeraria.
Si costituiva in giudizio il quale ricostruiva la vicenda di cui è causa come Controparte_4
segue: il ricorso in opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex art 615-617 c.p.c.
veniva promosso dal Sig. al fine di evidenziare che sugli immobili pignorati Controparte_4
dalla rappresentata dalla mandataria insisteva un Parte_1 Controparte_1
fondo patrimoniale costituito il 23/06/2015 con atto a rogito Dott. Notaio Persona_1
in Terni, Rep. 164151 Racc. 17938; in quella sede il difensore rappresentava che il predetto fondo patrimoniale veniva dichiarato inefficace nei soli confronti della Controparte_6
e quindi della cessionaria della dal Tribunale di Terni con
[...] CP_7
sentenza n. 2/19 nonche' in grado di appello dalla Corte Perugia con sentenza n. 434/22,
sentenza quest'ultima non passata in giudicato in quanto è pendente presso la Corte di
Cassazione il giudizio RG n. 2426/22; in quella sede l'istante sosteneva che il fondo fosse opponibile alla e di aver appreso solo in data Controparte_8
20/11/2023, a seguito della costituzione della che il Tribunale di Terni, Parte_1
con sentenza n.192/19, aveva dichiarato inefficace l'atto di costituzione del fondo
2 patrimoniale anche nei confronti di e della Controparte_8 Parte_1
nella fase dinanzi al GE constatata la validità ed efficacia del pignoramento immobiliare
[...]
eseguito dal creditore procedente, alla prima udienza utile, “dichiarava di voler rinunciare al
ricorso con compensazione delle spese” , mentre parte opposta “insisteva per ottenere le
spese del giudizio”; il GE Dott. Angelini con ordinanza del 19/2/24 sospendeva l'esecuzione forzata n. 122/23 e concedeva termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione della causa di merito con condanna della al pagamento nei confronti delle spese Controparte_1
processuali della fase;
di aver esposto correttamente al GE le motivazioni che avevano portato alla presentazione procedimento cautelare di sospensiva e di aver rinunciato al ricorso in opposizione;
la invece ha interesse alla prosecuzione del giudizio al solo Parte_1
fine di ottenere la liquidazione delle spese;
la domanda di condanna per lite temeraria promossa dal resistente è infondata.
Le parti alla udienza del 7.1.2025 ribadivano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 2 cpc.
II)La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni che di seguito di esporranno.
Il creditore procedente ha incardinato una procedura esecutiva nei confronti di CP_4
pignorando alcuni beni immobili di sua proprietà.
[...]
Non è contestato il credito azionato in via esecutiva, pacificamente cristallizzato in un titolo esecutivo.
In sede di opposizione dinanzi al GE LE non ha contestato il suddetto credito ma il diritto del creditore procedente di pignorare i beni conferiti in un fondo patrimoniale asseritamente opponibile al creditore procedente.
E' provato documentalmente che tale motivo di opposizione è infondato, perché con sentenza definitiva n.192/2019, emessa nei confronti dello stesso della CP_4 Controparte_8
e della , il Tribunale di Terni aveva dichiarato inefficace verso il
[...] Parte_1
creditore il fondo patrimoniale nel quale erano stati conferiti i beni elencati nel dispositivo
3 della sentenza, beni sottoposti al pignoramento immobiliare opposto dal dinanzi al CP_4
GE.
La tematica della inopponibilità del Fondo patrimoniale al creditore procedente non è stata contestato dinanzi al GE e neppure nel presente giudizio, tanto che in quella sede il CP_4
rinunciava al ricorso in opposizione, chiedendo la compensazione delle spese di lite,
compensazione non accettata dalla controparte, che si limitava a prendere atto della rinuncia senza accettarla.
Il GE, dopo aver dato atto che la rinuncia al ricorso non era stata accettata dal creditore procedente, sospendeva la procedura esecutiva assumendo che “ i beni oggetto di pignoramento sono stati però vincolati in forza di fondo patrimoniale ai sensi degli artt. 167
ss. c.c., trascritto prima dell'instaurazione del processo esecutivo nonché prima di qualsiasi altra iscrizione pregiudizievole;
- il fatto che il fondo patrimoniale in esame sia stato fatto oggetto di azione revocatoria da parte del creditore procedente, che si è conclusa con sentenza di inefficacia parziale, confermata in appello, non è idonea a ritenere i beni liberi dal vincolo segregativo, atteso che allo stato è stata documentata la pendenza di un ricorso per cassazione sulla causa stessa;
atteso che il creditore opposto non ha depositato documentazione afferente il passaggio in giudicato della sentenza di inefficacia parziale in suo favore, deve ritenersi ancora opponibile nei suoi confronti il vincolo segregativo di cui all'art. 167 c.c. (e leggasi al riguardo Cass. n. 28508/2018; 17311/2016)”.
Il GE concedeva il termine per la riassunzione del giudizio di merito, che parte attrice ha promosso, depositando la sentenza, con attestazione del passaggio in giudicato, che ha dichiarato l'inefficacia nei confronti del creditore procedente (odierno attore) del fondo patrimoniale costituito tra il debitore esecutato e la moglie, nel quale sono ricompresi i beni pignorati.
4 Il GE non ha messo in discussione detto assunto, ma ha constatato che non vi era prova del passaggio in giudicato della suddetta sentenza, con la conseguenza che il vincolo segregativo di cui all'art. 167 cc era ancora opponibile al creditore.
Nel presente giudizio è stata acquisita la prova del passaggio in giudicato della suddetta sentenza, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale rispetto al creditore procedente e l'efficacia del giudicato consacra il diritto dello stesso di procedere ad esecuzione forzata.
Alla luce delle argomentazioni che precedono la domanda di parte attrice deve essere accolta e per l'effetto deve essere rigettata l'opposizione promossa in sede esecutiva dal CP_4
Parte convenuta nel costituirsi nell'odierno giudizio non ha contestato gli effetti della sentenza passata in giudicato e dunque il diritto del creditore procedente di agire in via esecutiva, ma si è difesa solo con riferimento alla domanda ex art. 96 cpc promossa dall'attore in questa sede ed ha ripercorso l'iter processuale che ha preceduto l'odierno giudizio al solo
Con fine di paralizzare detta domanda dichiarando di aver ammesso il proprio errore dinanzi al e di aver rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Parte convenuta nelle sue conclusioni ha solo domandato il rigetto della istanza ex art. 96 cpc,
pertanto, anche alla luce della condotta di non contestazione e degli effetti del giudicato, deve ritenersi provato il diritto del creditore procedente di sottoporre a pignoramento i beni del debitore esecutato, nonostante siano stati conferiti nel fondo patrimoniale ex art. 167 cc. in quanto inefficace verso l'odierno creditore.
La domanda dell'attore, pertanto, merita accoglimento e per l'effetto deve essere respinta l'opposizione promossa dal nella procedura esecutiva RG n. 122/2023. CP_4
Deve essere disattesa la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 cpc promossa da parte attrice nei confronti del convenuto, non ravvisandosi nella condotta processuale dello stesso elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU., 31030/2019, nonché Cass., SS.UU.,
22405/2018 e Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo
5 (v. Cass. 29812/2019), tenuto conto della stessa condotta processuale della parte costituita nel presente giudizio, che si è difesa solo sulla domanda di condanna per lite temeraria dell'attore,
non contestando l'an della domanda attorea, alla quale sostanzialmente ha aderito, nonché in ragione del contegno assunto dinanzi al GE.
Il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria non costituisce elemento sufficiente per disporre la compensazione delle spese qualora la parte che abbia proposto tale istanza sia vittoriosa nel merito (Cass. Ord. n. 9532 del 12/04/2017 e successive conformi).
Il Giudice della opposizione, inoltre, deve provvedere alla liquidazione delle spese della fase di merito nonché della fase dinanzi al GE, che nella richiamata ordinanza, le aveva poste a carico del creditore procedente e, per giurisprudenza costante, tale statuizione è ridiscutibile nell'ambito del giudizio di merito (Cass.Sent. n. 22503/2011 e succ. conformi).
La pronuncia del GE in ordine alle spese, pur coerente con la sospensione della esecuzione dallo stesso disposta, non può essere conservata in questa sede in ragione degli esiti del presente giudizio che ha portato al rigetto della opposizione del promossa in sede CP_4
esecutiva, con la conseguenza che quest'ultimo deve essere condannato alla rifusione in favore dell'attrice delle spese della fase dinanzi al GE.
Il Tribunale ritiene che anche le spese della fase di opposizione debbano essere poste a carico di parte convenuta, in quanto quest'ultima ha dato causa al processo avendo introdotto una opposizione in fase esecutiva del tutto errata per sua stessa ammissione, tanto da aver rinunciato al ricorso, rinuncia non accettata dal creditore procedente.
Il Tribunale ritiene che il comportamento processuale di quest'ultimo non sia censurabile in quanto la rinuncia deve essere accettata e la compensazione delle spese di lite richiede l'accordo e il rifiuto di addivenire ad un simile accordo è espressione di una scelta normativamente prevista che, in quanto tale, non è mai censurabile, a fortiori nel caso di specie laddove la parte che l'ha operata è risultata pienamente vittoriosa nel merito.
6 A ciò si aggiunga che parte attrice, in ragione della sospensione della procedura esecutiva e del termine assegnato per l'introduzione del giudizio di merito, era obbligata ad introdurre il presente giudizio al fine di far accertare il diritto del creditore procedente di agire in via esecutiva contro il LE.
Il signor ha introdotto il ricorso per errore e pur avendolo fatto constatare il quella CP_4
sede la sua condotta ha dato causa all'odierno giudizio con la conseguenza che le spese di lite anche di tale fase seguono la soccombenza sostanziale ex art. 91 cpc.
La liquidazione eseguita nel dispositivo tiene conto degli importi di cui alla tabella allegata al
D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia, elementi che, complessivamente valutati, unitamente alla ridotta istruttoria e alla condotta processuale di parte convenuta, consentono di applicare importi prossimi ai valori minimi della tabella di riferimento per entrambe le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto rigetta l'opposizione promossa da Parte_3
nella procedura esecutiva n. 122/2023, sussistendo il diritto di parte attrice di
[...]
sottoporre ad esecuzione i beni oggetto del pignoramento conferiti nel fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art. 167 cc;
-condanna alla rifusione in favore della attrice delle spese processuali, che Parte_3
liquida per la fase dinanzi al GE nella misura di € 4.300,00 e per l'odierno giudizio nella misura di euro 195,00 per esborsi ed euro 7.100,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 12/4/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
7