TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 158/2025 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
04.02.2025 da:
(C.F.: ) nata ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno il 25.06.1963 e residente in [...]del Tronto (AP), in Viale
Rinascimento, 43, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Gagliardi del Foro di Ascoli
Piceno;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato a Controparte_1 C.F._2
Fermo il 07.01.1978 e residente in [...]del Tronto (AP), in Viale
Rinascimento, 67, rappresentato e difeso dall'avv. Ruben Ribichini del Foro di Fermo;
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 12.02.2025 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto che l'Ill.mo Tribunale adito
Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le medesime alle condizioni da questi indicate nell'accordo depositato agli atti e di seguito riportate e trascritte:
- la figlia, , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_1
continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima, e sarà domiciliata per tutto il corso degli studi universitari a Milano presso l'abitazione di proprietà della madre sita in Via Vincenzo Forcella, 11. Il sig. verserà un assegno mensile di € 100,00 alla moglie a titolo di CP_1
mantenimento della figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico sul conto corrente della moglie. Il marito rimborserà alla moglie il 25% delle spese straordinarie della figlia da concordare nelle modalità previste dal protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno che si allega, sottoscritto dai coniugi che ne hanno compreso e accettato il contenuto ad esclusione del vitto, alloggio, tasse universitarie e libri universitari che resteranno al 100% a carico della sig.ra
. Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nell'ambito Parte_1
della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi,
[...]
e , convengono di effettuare la seguente CP_1 Parte_1
operazione immobiliare, precisando espressamente sin d'ora che tale disposizione
è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economico-patrimoniali fra i coniugi: - la sig.ra , a titolo di mantenimento una tantum nei confronti del marito, Pt_1
che accetta le seguenti condizioni alternative, gli cede per sei anni, entro 5 giorni dal deposito del presente atto, in comodato d'uso gratuito, l'immobile sito a San
Benedetto del Tronto in Viale Rinascimento, 67, p. 10, o, in alternativa, per condizioni solo dalla sig.ra valutabili ed a suo insindacabile giudizio, allo Pt_1
scadere dei due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, con un preavviso di tre mesi, e sempre a titolo di mantenimento una tantum nei confronti del marito, cede per due anni in comodato d'uso gratuito l'immobile sito a San Benedetto del
Tronto in viale Rinascimento, 67, p. 10, con il pagamento di € 12.000
(dodicimila/00) al momento della liberazione dell'immobile nei tempi richiesti dalla sig.ra e purché riconsegnato nello stesso stato di fatto e di diritto in Pt_1
cui si trova l'immobile al momento della consegna delle chiavi alla proprietaria. Il sig. risponderà di ogni danno eventualmente procurato all'immobile o CP_1
a terzi per l'uso dell'immobile e si impegna a non affiggere strutture fisse che causino danni al nuovo pavimento ed alla nuova coibentazione rese necessarie dai lavori obbligati dal condominio appena ristrutturato e coibendato. Il sig.
riallaccerà a suo nome ed a sue spese le utenze da lui stesso staccate CP_1
e si accollerà il pagamento delle stesse. Le spese condominiali ordinarie e straordinarie resteranno a carico della SI.ra , la quale parteciperà alle Pt_1
riunioni condominiali e a qualunque scelta inerente l'immobile di sua proprietà.
- I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni altra questione patrimoniale inerente il pregresso rapporto di coniugio, per cui non hanno reciprocamente alcunché da pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo quanto sopra stabilito.
- Le spese legali del presente atto sono compensate tra i coniugi. A tal fine, i rispettivi legali sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 la ricorrente sulla premessa che:
- i coniugi contraevano matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 30/10/2005, presso il Comune di Moresco (FM) e l'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 2, parte II, Serie A,
Ufficio 1 dell'anno 2005;
- dal matrimonio nasceva in data 02.03.2006 ad Ancona, Parte_2
C.F.: , oggi maggiorenne non economicamente C.F._3
autosufficiente, iscritta al primo anno dell'Università di Milano IULM – comunicazione media e pubblicità;
- con decreto di omologazione n. 6451/2022 – RG N. 690/2022, il Tribunale di Ascoli
Piceno omologava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di separazione consensuale;
- erano trascorsi oltre sei mesi dalla data del 22.06.2022 in cui i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
In data 10.02.2025 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 09.10.2025.
In data 09.09.2025 si costituiva in giudizio parte resistente che dava atto che “nelle more del presente giudizio, i coniugi, dopo vari tentativi, sono giunti ad una definizione concordata della controversia e, quindi, congiuntamente intendono e dichiarano di voler trasformare il procedimento di divorzio incardinato dinanzi al suintestato
Tribunale da giudiziale in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo congiunto alle seguenti condizioni: “La figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, continuerà Per_1
a vivere con la madre presso l'abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima, e sarà domiciliata per tutto il corso degli studi universitari a Milano presso l'abitazione di proprietà della madre sita in Via Vincenzo Forcella, 11.
- Il SI. verserà un assegno mensile di € 100,00 alla moglie a titolo di CP_1
mantenimento della figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico sul conto corrente della moglie.
- Il marito rimborserà alla moglie il 25% delle spese straordinarie della figlia da concordare nelle modalità previste dal protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno che si allega, sottoscritto dai coniugi che ne hanno compreso e accettato il contenuto ad esclusione del vitto, alloggio, tasse universitarie e libri universitari che resteranno al
100% a carico della sig.ra . Parte_1
- Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, e Controparte_1 Parte_1
convengono di effettuare la seguente operazione immobiliare, precisando
[...]
espressamente sin d'ora che tale disposizione è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economico- patrimoniali fra i coniugi: la sig.ra a titolo di mantenimento una tantum nei confronti del marito, che Pt_1
accetta le seguenti condizioni alternative, gli cede per sei anni, entro 5 giorni dal deposito del presente atto, in comodato d'uso gratuito, l'immobile sito a San Benedetto del Tronto in Viale Rinascimento, 67, p.10, o, in alternativa, per condizioni solo dalla sig.ra valutabili ed a suo insindacabile giudizio, allo scadere dei due anni Pt_1
dalla sottoscrizione del presente accordo, con un preavviso di tre mesi, e sempre a titolo di mantenimento una tantum nei confronti del marito, cede per due anni in comodato d'uso gratuito l'immobile sito a San Benedetto del Tronto in viale Rinascimento, 67,
p.10, con il pagamento di € 12.000 (dodicimila/00) al momento della liberazione dell'immobile nei tempi richiesti dalla sig.ra e purché riconsegnato nello Pt_1 stesso stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile al momento della consegna delle chiavi alla proprietaria.
In SI. risponderà di ogni danno eventualmente procurato all'immobile o CP_1
a terzi per l'uso dell'immobile e si impegna a non affiggere strutture fisse che causino danni al nuovo pavimento ed alla nuova coibentazione rese necessarie dai lavori obbligati dal condominio appena ristrutturato e coibentato. Il sig. CP_1
riallaccerà a suo nome ed a sue spese le utenze da lui stesso staccate e si accollerà il pagamento delle stesse.
Le spese condominiali ordinarie e straordinarie resteranno a carico della SI.ra la quale parteciperà alle riunioni condominiali e a qualunque scelta inerente Pt_1
l'immobile di sua proprietà.
- I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni altra questione patrimoniale inerente il pregresso rapporto di coniugio, per cui non hanno reciprocamente alcunché da pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo quanto sopra stabilito.
- Le spese legali del presente atto sono compensate tra i coniugi. A tal fine, i rispettivi legali sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68
L.P.”
Rilevato quanto sopra, il giudice, con ordinanza del 15.09.2025, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 09.10.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda proposta dalle parti merita accoglimento in quanto
è trascorso il termine di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che nelle more sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi ed alcuna convivenza sia mai stata ripresa. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i coniugi non appaiono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi degli stessi, nonché della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente . Per_1 Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le medesime, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
158/2025 come sopra promossa, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e alle condizioni indicate Controparte_1 Parte_1
nell'accordo depositato agli atti per come sopra riportate e trascritte;
2. ordina che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Moresco (FM) in quanto l'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 2, parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2005;
3. nulla per le spese come da accordo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 158/2025 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
04.02.2025 da:
(C.F.: ) nata ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno il 25.06.1963 e residente in [...]del Tronto (AP), in Viale
Rinascimento, 43, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Gagliardi del Foro di Ascoli
Piceno;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato a Controparte_1 C.F._2
Fermo il 07.01.1978 e residente in [...]del Tronto (AP), in Viale
Rinascimento, 67, rappresentato e difeso dall'avv. Ruben Ribichini del Foro di Fermo;
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 12.02.2025 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto che l'Ill.mo Tribunale adito
Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le medesime alle condizioni da questi indicate nell'accordo depositato agli atti e di seguito riportate e trascritte:
- la figlia, , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_1
continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima, e sarà domiciliata per tutto il corso degli studi universitari a Milano presso l'abitazione di proprietà della madre sita in Via Vincenzo Forcella, 11. Il sig. verserà un assegno mensile di € 100,00 alla moglie a titolo di CP_1
mantenimento della figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico sul conto corrente della moglie. Il marito rimborserà alla moglie il 25% delle spese straordinarie della figlia da concordare nelle modalità previste dal protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno che si allega, sottoscritto dai coniugi che ne hanno compreso e accettato il contenuto ad esclusione del vitto, alloggio, tasse universitarie e libri universitari che resteranno al 100% a carico della sig.ra
. Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nell'ambito Parte_1
della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi,
[...]
e , convengono di effettuare la seguente CP_1 Parte_1
operazione immobiliare, precisando espressamente sin d'ora che tale disposizione
è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economico-patrimoniali fra i coniugi: - la sig.ra , a titolo di mantenimento una tantum nei confronti del marito, Pt_1
che accetta le seguenti condizioni alternative, gli cede per sei anni, entro 5 giorni dal deposito del presente atto, in comodato d'uso gratuito, l'immobile sito a San
Benedetto del Tronto in Viale Rinascimento, 67, p. 10, o, in alternativa, per condizioni solo dalla sig.ra valutabili ed a suo insindacabile giudizio, allo Pt_1
scadere dei due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, con un preavviso di tre mesi, e sempre a titolo di mantenimento una tantum nei confronti del marito, cede per due anni in comodato d'uso gratuito l'immobile sito a San Benedetto del
Tronto in viale Rinascimento, 67, p. 10, con il pagamento di € 12.000
(dodicimila/00) al momento della liberazione dell'immobile nei tempi richiesti dalla sig.ra e purché riconsegnato nello stesso stato di fatto e di diritto in Pt_1
cui si trova l'immobile al momento della consegna delle chiavi alla proprietaria. Il sig. risponderà di ogni danno eventualmente procurato all'immobile o CP_1
a terzi per l'uso dell'immobile e si impegna a non affiggere strutture fisse che causino danni al nuovo pavimento ed alla nuova coibentazione rese necessarie dai lavori obbligati dal condominio appena ristrutturato e coibendato. Il sig.
riallaccerà a suo nome ed a sue spese le utenze da lui stesso staccate CP_1
e si accollerà il pagamento delle stesse. Le spese condominiali ordinarie e straordinarie resteranno a carico della SI.ra , la quale parteciperà alle Pt_1
riunioni condominiali e a qualunque scelta inerente l'immobile di sua proprietà.
- I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni altra questione patrimoniale inerente il pregresso rapporto di coniugio, per cui non hanno reciprocamente alcunché da pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo quanto sopra stabilito.
- Le spese legali del presente atto sono compensate tra i coniugi. A tal fine, i rispettivi legali sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 la ricorrente sulla premessa che:
- i coniugi contraevano matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 30/10/2005, presso il Comune di Moresco (FM) e l'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 2, parte II, Serie A,
Ufficio 1 dell'anno 2005;
- dal matrimonio nasceva in data 02.03.2006 ad Ancona, Parte_2
C.F.: , oggi maggiorenne non economicamente C.F._3
autosufficiente, iscritta al primo anno dell'Università di Milano IULM – comunicazione media e pubblicità;
- con decreto di omologazione n. 6451/2022 – RG N. 690/2022, il Tribunale di Ascoli
Piceno omologava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di separazione consensuale;
- erano trascorsi oltre sei mesi dalla data del 22.06.2022 in cui i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
In data 10.02.2025 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 09.10.2025.
In data 09.09.2025 si costituiva in giudizio parte resistente che dava atto che “nelle more del presente giudizio, i coniugi, dopo vari tentativi, sono giunti ad una definizione concordata della controversia e, quindi, congiuntamente intendono e dichiarano di voler trasformare il procedimento di divorzio incardinato dinanzi al suintestato
Tribunale da giudiziale in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo congiunto alle seguenti condizioni: “La figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, continuerà Per_1
a vivere con la madre presso l'abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima, e sarà domiciliata per tutto il corso degli studi universitari a Milano presso l'abitazione di proprietà della madre sita in Via Vincenzo Forcella, 11.
- Il SI. verserà un assegno mensile di € 100,00 alla moglie a titolo di CP_1
mantenimento della figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico sul conto corrente della moglie.
- Il marito rimborserà alla moglie il 25% delle spese straordinarie della figlia da concordare nelle modalità previste dal protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno che si allega, sottoscritto dai coniugi che ne hanno compreso e accettato il contenuto ad esclusione del vitto, alloggio, tasse universitarie e libri universitari che resteranno al
100% a carico della sig.ra . Parte_1
- Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, e Controparte_1 Parte_1
convengono di effettuare la seguente operazione immobiliare, precisando
[...]
espressamente sin d'ora che tale disposizione è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economico- patrimoniali fra i coniugi: la sig.ra a titolo di mantenimento una tantum nei confronti del marito, che Pt_1
accetta le seguenti condizioni alternative, gli cede per sei anni, entro 5 giorni dal deposito del presente atto, in comodato d'uso gratuito, l'immobile sito a San Benedetto del Tronto in Viale Rinascimento, 67, p.10, o, in alternativa, per condizioni solo dalla sig.ra valutabili ed a suo insindacabile giudizio, allo scadere dei due anni Pt_1
dalla sottoscrizione del presente accordo, con un preavviso di tre mesi, e sempre a titolo di mantenimento una tantum nei confronti del marito, cede per due anni in comodato d'uso gratuito l'immobile sito a San Benedetto del Tronto in viale Rinascimento, 67,
p.10, con il pagamento di € 12.000 (dodicimila/00) al momento della liberazione dell'immobile nei tempi richiesti dalla sig.ra e purché riconsegnato nello Pt_1 stesso stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile al momento della consegna delle chiavi alla proprietaria.
In SI. risponderà di ogni danno eventualmente procurato all'immobile o CP_1
a terzi per l'uso dell'immobile e si impegna a non affiggere strutture fisse che causino danni al nuovo pavimento ed alla nuova coibentazione rese necessarie dai lavori obbligati dal condominio appena ristrutturato e coibentato. Il sig. CP_1
riallaccerà a suo nome ed a sue spese le utenze da lui stesso staccate e si accollerà il pagamento delle stesse.
Le spese condominiali ordinarie e straordinarie resteranno a carico della SI.ra la quale parteciperà alle riunioni condominiali e a qualunque scelta inerente Pt_1
l'immobile di sua proprietà.
- I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni altra questione patrimoniale inerente il pregresso rapporto di coniugio, per cui non hanno reciprocamente alcunché da pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo quanto sopra stabilito.
- Le spese legali del presente atto sono compensate tra i coniugi. A tal fine, i rispettivi legali sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68
L.P.”
Rilevato quanto sopra, il giudice, con ordinanza del 15.09.2025, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 09.10.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda proposta dalle parti merita accoglimento in quanto
è trascorso il termine di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che nelle more sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi ed alcuna convivenza sia mai stata ripresa. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i coniugi non appaiono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi degli stessi, nonché della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente . Per_1 Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le medesime, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
158/2025 come sopra promossa, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e alle condizioni indicate Controparte_1 Parte_1
nell'accordo depositato agli atti per come sopra riportate e trascritte;
2. ordina che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Moresco (FM) in quanto l'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 2, parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2005;
3. nulla per le spese come da accordo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi