CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza – composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 09 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1355 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Oreste Cardillo e Maria Grazia Vasaturo, elettivamente domiciliata come in atti;
Appellante
E
, , , nella loro qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3
, , , , Persona_1 CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Papaluca e Simona CP_7 CP_8
Aloisio, elettivamente domiciliati come in atti
Appellati Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5013/2023 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 16.05.2023
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del
09.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, , , - Persona_1 Controparte_5 CP_4 CP_7 CP_6 CP_8 premesso di aver prestato tutti, da epoca antecedente al 01/03/2016 e fino al 31/12/2019, attività lavorativa alle dipendenze della società esercente attività di vigilanza privata, Parte_1 con mansioni di Guardia Giurata ed inquadramento al 4° livello del CCNL per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, applicato dall'azienda, unitamente alla contrattazione integrativa territoriale di categoria;
di essere stati applicati, prevalentemente, a mansioni di piantonamento, pattugliamento e servizi vari da svolgersi in Roma presso i committenti di volta in volta indicati dalla società convenuta con orario di lavoro a tempo pieno, pari a 40 ore settimanali, distribuito in turni alternati, svolgendo altresì lavoro straordinario;
di aver percepito una retribuzione inferiore a quanto dovuto poiché non comprendente il riconoscimento della c.d. voce “Elemento Copertura Economica” di cui all'art. 109
CCNL di settore quale elemento fisso e costante della retribuzione, hanno agito in giudizio nei confronti della chiedendo di “accertare e dichiarare che i Sigg.ri Parte_1 Per_1
, , e
[...] CP_4 Controparte_5 CP_7 CP_8 CP_6 hanno svolto attività di lavoro subordinato, ininterrottamente e continuativamente, alle dipendenze della ognuno con diverso anno di assunzione comunque antecedente alla Parte_1 data del 01/03/2016 e sino a tutto il 31/12/2019, con mansioni corrispondenti al 4° livello del CCNL per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, applicato di fatto dall'azienda e comunque applicabile ai fini della determinazione equa e sufficiente, unitamente alla contrattazione territoriale di categoria, ovvero a quel livello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno prestato la loro attività nei tempi e nei modi indicati nel presente ricorso, ricevendo i compensi ivi specificati, da ritenersi non corrispondenti alle norme contrattuali applicate e applicabili e, comunque, insufficienti rispetto alla quantità ed alla qualità delle mansioni svolte ed accertare e dichiarare altresì la natura di elemento della retribuzione di fatto conglobata mensile dell'emolumento denominato “copertura economica art. 109 ccnl”, per tutti i motivi di cui in premessa;
per l'effetto, condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 C.p.c., a corrispondere: a) quanto al Sig. , le somme dovute e maturate nel corso del rapporto di lavoro a titolo Persona_1 di differenze retributive pari ad un importo complessivo di € 2.927,78 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della allegati al presente ricorso, ovvero al Controparte_9 pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c. e/o anche con valutazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) quanto al Sig. , le somme dovute e maturate nel corso del CP_4 rapporto di lavoro a titolo di differenze retributive pari ad un importo complessivo di € 1.193,42 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della allegati al Controparte_9 presente ricorso, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia,
e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c. e/o anche con valutazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) quanto al Sig. , le somme dovute Controparte_5
e maturate nel corso del rapporto di lavoro a titolo di differenze retributive pari ad un importo complessivo di € 1.421,79 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della allegati al presente ricorso, ovvero al pagamento della somma maggiore o Controparte_9 minore che sarà ritenuta di giustizia, e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c. e/o anche con valutazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
d) quanto al Sig.
[...]
, le somme dovute e maturate nel corso del rapporto di lavoro a titolo di differenze CP_7 retributive pari ad un importo complessivo di € 1.695,91 per le causali tutte specificate in premessa
e come da conteggi analitici della allegati al presente ricorso, ovvero al pagamento Controparte_9 della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost.
e 2099 c.c. e/o anche con valutazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
e) quanto al sig. , le somme dovute e maturate nel corso del rapporto di lavoro a CP_8 titolo di differenze retributive pari ad un importo complessivo di euro 592,43 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della allegati al presente ricorso, Controparte_9 ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c. e/o anche con valutazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
f) quanto al Sig. , le somme dovute e maturate nel CP_6 corso del rapporto di lavoro a titolo di differenze retributive pari ad un importo complessivo di €
762,51 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della Controparte_9 allegati al presente ricorso, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c. e/o anche con valutazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge” con vittoria delle spese di lite.
Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “1) condanna la Parte_1 società convenuta al pagamento per il periodo 1/3/2016 – 31/12/2019 in favore di di Persona_1
€ 2927,78, in favore di di € 1421,79, in favore di di € 1193,42, Controparte_5 CP_4 in favore di di € 1695,91, in favore di di € 762,51, in favore di CP_7 CP_6 [...]
di € 592,43; 2) compensa tra le parti per metà le spese di lite e pone l'altra metà a carico CP_8 della società convenuta che liquida in favore dei procuratori antistatari in € 2500,00 oltre accessori”.
Il giudice di primo grado, richiamate le norme della contrattazione collettiva di settore, ha ritenuto fondata la domanda aderendo all'orientamento giurisprudenziale di merito per cui:
a) l'AF ha natura retributiva e deve includersi fra gli elementi della normale retribuzione/salario unico, sia perché le norme collettive ne prevedono espressamente la corresponsione in misura variabile (“da riparametrarsi”) in funzione dei diversi livelli di inquadramento “anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali”, sia perché la disciplina collettiva dispone ulteriormente che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi;
b) è specificatamente previsto che l'erogazione della predetta voce stipendiale decorra dal
01/03/2016, ovvero dopo la normale scadenza del CCNL (31/12/2015), e ciò dichiaratamente “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo” e di
“garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali”, sicché deve concludersi che l'AF tenga anche luogo dell'istituto conosciuto come “indennità di vacanza contrattuale”, del pari normalmente corrisposta in previsione dei futuri aumenti di retribuzione e nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi, istituto che, ai sensi dell'art 106 del CCNL, è espressamente ricompreso nel salario unico nazionale a sua volta facente parte della “normale retribuzione” di cui agli artt. 105 CCNL e 24 Servizi Fiduciari;
c) laddove le parti hanno voluto escludere un emolumento, quale l'Una tantum di cui all'art. 142
CCNL, dalla normale retribuzione e dal salario unico nazionale, hanno espressamente dichiarato tale intento;
d) il richiamo dell'art. 106 CCNL all'indennità di vacanza contrattuale, da ricomprendersi nel salario unico nazionale, non può che riferirsi proprio all'AF di cui agli artt. 109 CCNL e 24 sezione speciale Servizi Fiduciari.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando l'erroneità della Parte_1 gravata sentenza per violazione del principio di inesistenza della omnicomprensività della retribuzione dovuta al prestatore di lavoro in mancanza di una norma legale o contrattuale che lo preveda, violazione degli artt. 105, 106, 109, 112, 142 e 144 del CCNL Vigilanza 2013 e violazione dei canoni interpretativi ex artt. 1362 e ss c.c.
Si sono costituiti in giudizio , , CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
e, quali eredi di , , e CP_8 Persona_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Occorre premettere che l'art. 109 del CCNL per dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari avente validità 01/02/2013 – 31/12/2015, rubricato "Copertura economica", dispone che
“Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
L'art. 106 del medesimo CCNL, sotto la rubrica “Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)”, stabilisce che “Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla
Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente ...”.
Infine, l'art. 142, con rubrica “Una tantum”, prevede che “Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio
2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: ... Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto...”.
Alla luce di tale quadro normativo, del resto enucleato anche nella stessa sentenza gravata, risulta dirimente accertare se la voce stipendiale di cui all'art. 109 CCNL rientri o meno nella c.d.
“retribuzione normale” e, di conseguenza, debba essere computata o meno nel calcolo degli istituti di retribuzione accessoria e differita richiesti nel presente giudizio. Appare a tal fine evidente come la misura assolva alla medesima funzione della “indennità di vacanza contrattuale”, essendo corrisposta proprio per “evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”.
Inoltre, la natura puramente retributiva di tale voce può essere agevolmente desunta dalla specificazione normativa che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “…dai futuri incrementi retributivi”. Infatti, parimenti all'indennità di vacanza contrattuale, essa è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
Depone nel medesimo senso anche la chiara formulazione letterale degli artt. 106 e 142 CCNL.
Infatti, il primo prevede testualmente che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105 CCNL. Il secondo, invece, regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione del CCNL 2013/15 (ossia dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio
2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), precisando che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Tale chiarificazione stabilisce dunque come tale “una tantum” non sia da includersi nel “salario unico” e nella
“retribuzione normale” (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), in considerazione de “l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto”. Cosicché, appare ben diversa nell'ambito del CCNL 2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale, sia pure rinominata, prevista nell'art. 109 in vista della scadenza dello stesso e di quella riferibile al precedente periodo (1° gennaio 2009 - 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'art. 142.
Muovendo ad una trattazione congiunta dei motivi di impugnazione, ritiene la Corte che le argomentazioni del primo giudice siano condivisibili e sono condivise da questo Collegio, siccome del tutto conformi ai precedenti di questa stessa Corte di Appello (sentenza n. 683/2025, sentenza n.
1394/2024, sentenza n. 1357/2024, sentenza n. 180/2024, sentenza n. 208/2024), ai quali in questa sede ben può meramente rinviarsi ai sensi dell'art. 118 att. c.p.c.
Il motivo di appello, d'altra parte, nel sottolineare l'inesistenza di un principio di omnicomprensività della retribuzione, e nel sottolineare che la copertura economica di cui all'art. 109 CCNL non sia un'indennità di vacanza contrattuale, al contrario disciplinata dal solo art. 142 CCNL, ripropone osservazioni critiche già diffusamente esaminate e disattese dalle sopra riportate pronunce della Corte di appello di Roma, alle quali, come detto, questo Collegio aderisce.
In questa sede deve solo puntualizzarsi che l'Accordo di rinnovo del 30/05/2023, prodotto dalla società appellante in corso di giudizio, non legittima una diversa conclusione. In primo luogo, infatti, esso produce i suoi effetti soltanto dal 30/05/2023, periodo temporale ben successivo a quello che rileva in questa sede. In secondo luogo, la circostanza per cui l'emolumento di cui all'art. 109 CCNL
2013, abrogato da detto Accordo di rinnovo, sia contestualmente confluito nella paga base tabellare costituisce conferma che nell'intenzione delle parti sociali l'AF (ossia l'istituto di cui all'art. 109
CCNL) aveva pacificamente natura retributiva, sicché l'Accordo di rinnovo conforta e non contraddice la tesi recepita dalla decisione gravata.
In definitiva, deve ritenersi che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 106 va individuata proprio in quella disciplinata dall'art. 109 CCNL e deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'art. 106 e dunque nella retribuzione normale di cui all'art. 105 (che comprende tale salario unico).
Sicché, è palese che questa deve incidere su ogni istituto in cui sia richiamata, quale base imponibile, la “retribuzione normale di lavoro”.
Non a caso, è da rilevare che in questa ipotesi, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. n. 14595/2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso CCNL in esame, nel senso appena esposto.
Per quanto sin qui esposto, dunque, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore delle parti appellate, liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 1 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 09 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato ordinario in tirocinio