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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 15027 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. VITALI ROSSELLA, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Corso Venezia n.61;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. e P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. BARGELLINI SOFIA e l'Avv. RACO TOMMASO e l'Avv. DI BIASE
CLAUDIA; parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Via Turati n. 30, Milano;
- RESISTENTE -
Oggetto: licenziamento disciplinare
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 19/12/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Parte_2
Milano – Sezione Lavoro – per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “A) In via principale: - accertare e dichiarare;
l'illegittimità e/o nullità del provvedimento di licenziamento intimato dalla società al ricorrente sig. Controparte_1 per diretta dimostrazione Parte_1 dell'insussistenza dei fatti contestati al ricorrente con la lettera del
21.05.2024 e posti a fondamento del licenziamento intimato in data
03.06.2024 per tutte le cause di cui in narrativa, in quanto radicalmente illegittimo e per l'effetto, - condannare;
la società ivi convenuta,
[...] in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore ai sensi del D.LGS. 23/2015 alla reintegrazione del sig.
[...] nel suo posto di lavoro nonché al pagamento dell'indennità Pt_1 risarcitoria di 12 mensilità per aver direttamente dimostrato l'insussistenza del fatto materiale contestato nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. pertanto, si chiede che dia liquidata l'indennità al tallone della retribuzione globale di fatto pari ad €.2.154,58 (€.1846,79x14:12) per un totale di
€.25.855,05.=. B) In via subordinata Previa ogni declaratoria di rito, qualora non dovesse ritenersi provata l'insussistenza del fatto contestato, voglia il Giudice - accertare e dichiarare;
l'illegittimità e/o nullità del provvedimento di licenziamento intimato dalla società
[...] al ricorrente sig. Controparte_1 Parte_1 per assenza di giustificato motivo soggettivo per tutte le cause di cui in narrativa, in quanto radicalmente illegittimo e per l'effetto, - Condannare, la società al pagamento nei confronti della Controparte_1 lavoratrice di un'indennità compresa tra le n.6 e n. 36 mensilità come previsto dall'art 3 della D.L. del 04/03/2015 n. 23 (Jobs Act) e pertanto si chiede che sia liquidata il massimo dell'indennità (ossia 36 mensilità) al tallone della retribuzione globale di fatto pari ad
€.2.154,58(€.1846,79x14:12) per un totale di €.77.565,17.=. (doc. 14 buste paga 2024) c) in via ulteriormente subordinata, previa ogni declaratoria di rito - accertare e dichiarare l'illegittimità/o nullità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare intimato al sig.
[...]
in data 03.06.2024 in quanto sproporzionato tra Parte_1 fatto e sanzione ai sensi dell'articolo 2106 c.c. e per l'effetto, - Condannare, la società al pagamento nei confronti del Controparte_1
2 lavoratore un'indennità compresa tra le n. 2 e n. 12 mensilità come previsto dall'art 4 della D.L. del 04/03/2015 n. 23 (Jobs Act) e pertanto si chiede che sia liquidata il massimo dell'indennità (ossia 12 mensilità) al tallone della retribuzione globale di fatto pari ad
€.2.154,58(€.1846,79x14:12) per un totale di €.25.855,05.=. In ogni caso e su tutte le domande di contenuto economico, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturata e maturanda, fino al saldo ai sensi degli artt. 1283 c.c. e 429 ult. co. c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e c.p.a. Con distrazione delle spese, dei diritti e degli onorari, anticipate e non riscosse, a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
2. A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto in data 8 ottobre 2017 alle dipendenze di
[...] con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato, inquadramento iniziale al 6° livello e poi al 4° livello (da gennaio 2020); ha rappresentato di aver adito il Tribunale di Milano con ricorso ex art. 414 c.p.c. (n.r.g 1956/2024) relativo a differenze retributive, conclusosi con verbale di conciliazione giudiziale del 21 maggio 2024; di aver ricevuto in data 21 maggio 2024 una lettera di contestazione disciplinare relativa a fatti asseritamente avvenuti nel turno del 9-10 maggio e nel turno del 14-15 maggio;
di aver trasmesso le proprie giustificazioni in data 21 maggio 2024 e che la società, ritenendo di non accoglierle, aveva disposto il licenziamento per giusta causa in data 3 giugno 2024.
3. Con l'odierno ricorso, il ricorrente ha lamentato, in primo luogo, la nullità del licenziamento sostenendone la natura ritorsiva, ritenendolo una illegittima reazione datoriale alla sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale (RG. N. 1956/2024 del Tribunale di Milano) per differenze retributive ovvero l'illegittima reazione alla malattia di cui era affetto (lombalgia grave); in subordine, il ricorrente afferma l'illegittimità
3 del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati ovvero per sproporzione.
4. Si è ritualmente costituita in giudizio la società
[...]
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle Controparte_1 domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
5. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. è stato assunto da Parte_1 in data 08.10.2017 con contratto di Controparte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento da ultimo al
4° livello del CCNL logistica trasporto merci, per lo svolgimento di attività di picking. Con precedente ricorso - notificato in data 26 febbraio 2024 - il ricorrente ha adito il Tribunale di Milano (RG. N. 1956/2024), lamentando pregresse differenze retributive. Tale procedimento si è concluso in data 21.05.2024 con verbale di conciliazione giudiziale.
3. Il 21.5.2024, la società convenuta ha trasmesso al ricorrente la seguente contestazione disciplinare (doc. 8 fasc. ric.):
“Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20.5.1970 n 300, così come recepito dall'art. 32 del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, Le contestiamo quando segue. Durante il turno tra il 14 e il 15 maggio 2024, intorno alle 00:00 l'Operations Manager notava che ogni qual Testimone_1 volta Lei si avvicinava al collega si fermava per Parte_3 parlargli. Si avvicinava quindi per invitarLa a tornare a svolgere il ruolo di waterspider, ma in quel momento Lei si allontanava;
notando però che il collega risultava scosso Parte_3 chiedeva a quest'ultimo di poter parlare in seguito. A quel punto, il collega riporta che Lei si era rivolto a lui dicendo "che bel culo liscio", "che bel culo senza peli, nonostante a più riprese Le abbia chiesto di smetterla che queste frasi gli davano fastidio e di allontanarsi. Afferma inoltre che già in passato Lei si era rivolto a lui con similari espressioni quali per esempio "che bella
4 bocca da pompini". Anche in quell'occasione il collega l'aveva invitata a smetterla e a non dire più queste frasi nei suoi confronti perché lo mettevano a disagio. L'Ops Manager viene quindi invitato da a Testimone_1 Parte_3 confrontarsi anche con il collega che quel Testimone_2 giorno lavorava vicino a lui e avrebbe potuto confermare la sua ricostruzione.
, interpellato sulla questione, afferma di non Testimone_2 essere riuscito a sentire le parole esatte, conferma però il fatto che Lei abbia continuato ad avvicinare il collega Parte_3
e di aver sentito la parola "culo". Tale episodio fa seguito all'atteggiamento da Lei tenuto durante il turno tra il 9 e i 10 maggo;
intorno alle 3 30 lo Shin Manager
dopo esser stato informato dagli Operations Testimone_3
Supervisor CH Tibulo e e dalla Persona_1 [...] che lei stava avendo un Parte_4 comportamento inappropriato distraendo Suoi colleghi dall'operatività, si avvicinava per richiamarLa. In risposta al richiamo Lei ha assunto un atteggiamento intimidatorio e si rivolto allo con tono minaccioso Parte_4 dicendo: “Non ti devi permettere di dirmi determinate cose", "Non ti stai comportando da adulto", “Tu mi devi stare a sentire, mi devi far parlare", E un'accusa grave dirmi che sto disturbando", “Mi stai accusando di non fare il mio lavoro" e
“Devi finirla di comportarti in questo modo”. Assisteva a questa conversazione anche la Parte_5
Durante lo stesso turno Lei si è rivolto in maniera inappropriata e aggressiva anche nei confronti della collega Persona_2 che, ricoprendo il ruolo di waterspider, Le aveva chiesto di evitare di transitare nella zona in cui operava lei per evitare rischio di scontrarsi e L'aveva invitata a seguire un percorso più sicuro. A questo Lei rispondeva di farsi gli affari suoi e di evitare di disturbarlo inutilmente.Nei fatti sopra richiamati, Lei ha assunto a più riprese atteggiamenti aggressivi e non rispettosi violando le disposizioni del Codice etico e di comportamento secondo le quali Lei è tenuto ad operare con correttezza e rispetto nei confronti dei colleghi, a rispettare ogni altro interlocutore e a svolgere il proprio ruolo con professionalità ed integrità morale.Con la presente, Le contestiamo altresì la recidiva, essendo stata erogata nei Suoi confronti la seguente sanzione nel precedente periodo di 24 mesi.
- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, a seguito di contestazione datata 14 ottobre 2022 a Lei inviata
5 mezzo raccomandata a/r in data 17 ottobre 2022 per aver insultato un collega durante il turno di lavoro del 4 ottobre 2022. Sulla base delle circostanze richiamate rimaniamo in attesa di ricevere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di consegna della presente Sue eventuali giustificazioni scritte. In considerazione della gravità di quanto sopra descritto, disponiamo la Sua immediata sospensione cautelare dalla prestazione lavorativa, ferma restando la decorrenza della retribuzione, fino alla conclusione del presente procedimento disciplinare”.
4. A seguito delle giustificazioni scritte offerte dal ricorrente, in data 3 giugno 2024, la società convenuta ha trasmesso la seguente lettera di licenziamento per giusta causa (doc. 10 fasc. ric.):
“Facciamo con la presente seguito alla precedente nostra contestazione disciplinare a Lei consegnata brevi manu in data 21 maggio 2024 rispetto alla quale Lei ha fornito Sue giustificazioni scritte in data 24 maggio 2024. Attentamente valutate le Sue giustificazioni, riteniamo le stesse non accoglibili. In relazione al dialogo da Lei avuto con il Sig, Pt_3
, la Sua ricostruzione è in contraddizione con le
[...] testimonianze raccolte e, inoltre, non avrebbe potuto generare nel Sig. lo stato di disagio notato sia dal Sig. Parte_3 che dall'Operations Manager Parte_6
Ala luce di queste testimonianze e di quanto Persona_3 dichiarato dallo stesso Sig. dobbiamo Parte_3 qualificare il Suo comportamento coma molestia. Infatti, la vigente policy Anti-Harassment definisce molestia CP_1 come "comportamnento verbale a fisico indesiderata che offende, umilia o intimidisce un individuo". Ciò può includere "comportamenti che creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo o che interferiscono irragionevolmente con le prestazioni lavorative di un dipendente". Anche in relazione alla conversazione avuta con lo Shift Manager Tes_3 la Sua ricostruzione non è in linea con le testimonianze
[...] raccolte che confermano che Lei si sia posto in maniera intimidatoria. Atteggiamento confermato anche dalla Sig.ra
, alla quale, nelle Sue giustificazioni, Lei non Persona_2 smentisce esplicitamente di aver risposto in maniera inappropriata e aggressiva di farsi gli affari propri e di non disturbarla inutilmente. Alla luce di quanto sopra esposto, e della recidività contestataLe, consideriamo nostro malgrado irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario e non proseguibile il
6 rapporto di lavoro. Le comunichiamo pertanto l'adozione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 Cod. Civ e dell'art. 32 del CCNL vigente, con decorrenza dal ricevimento della presente.Sarà nostra cura e premura liquidarle le competenze di fine rapporto a Lei spettanti antro i termini previsti dalla vigente prassi aziendale”.
** 5. L'istruttoria è stata ammessa limitatamente al primo fatto oggetto di contestazione, relativo al turno notturno tra il 14-15 maggio [il collega riporta che Lei si era rivolto a lui dicendo "che bel culo liscio", "che bel culo senza peli, nonostante a più riprese Le abbia chiesto di smetterla che queste frasi gli davano fastidio e di allontanarsi. Afferma inoltre che già in passato Lei si era rivolto a lui con similari espressioni quali per esempio
"che bella bocca da pompini". Anche in quell'occasione il collega l'aveva invitata a smetterla e a non dire più queste frasi nei suoi confronti perché lo mettevano a disagio].
6. Il teste di parte resistente , indifferente rispetto alle Testimone_4 parti, ha dichiarato: “La notte tra il 14 e il 15 maggio 2024 ero in servizio presso la sede di in via toffetti n. 108. Io e il ricorrente abbiamo CP_1 dei rapporti lavorativi normali, a volte positivi e a volte più tesi, in quanto lui tendeva a scherzare in una maniera che io percepivo come una mancanza di rispetto. Gli ho detto tante volte di smetterla di scherzare in modo volgare. Lui spesso mi diceva “culo liscio” e cercava altra gente per prendermi in giro e si divertiva in questo modo anche se io l'ho avvisato tante volte di smetterla. Durante il turno notturno tra il 14 e il 15 maggio, io stavo scaricando della merce dal bancale e il ricorrente si occupava di recuperare il bancale da me svuotato. Lui mi ha detto: “culo liscio” e io gli ho detto per favore di smetterla. Non mi ha detto “che bella bocca da pompini”, questa frase però mi è stata pronunciata in un'altra occasione.
La frase “culo liscio” me l'ha ripetuta più volte, almeno quattro volte, con alcune variazioni, ad esempio, mi ha detto “fammi toccare il tuo culo liscio”.
Era l'unico a dirmi queste frasi. Io mi sono stancato e sono andato a riferire queste frasi al mio responsabile che si chiama Specifico Testimone_1 che questo suo atteggiamento mi aveva più volte irritato e messo a disagio
7 e non mi consentiva di lavorare in modo tranquillo e io gli avevo spiegato tante volte gentilmente di smetterla. Io ho sempre cercato di essere rispettoso con lui e non ho mai risposto alle sue provocazioni”.
7. Il teste indifferente rispetto alle posizioni Testimone_5 in causa, ha dichiarato: “Da aprile 2022 svolgo il ruolo di operation manager presso il sito DLO1 a Milano per conto di La notte tra il CP_1
14 e il 15 maggio 2024 ero di turno a lavoro. Mi trovavo nell'area induct, ossia nell'area in cui si procede con le operazioni di scarico e ricevimento merci;
il sig. si occupava delle operazioni di scarico sui rulli,
Pt_3 mentre il ricorrente svolgeva il ruolo di water spider ovvero di movimentazione dei carrelli. Il sig. aveva una postazione fissa
Pt_3 mentre il ricorrente faceva avanti e indietro;
ho notato che questi due dipendenti stavano parlando continuativamente tra loro ma non ho sentito quello che si sono detti. Io mi sono avvicinato per dividerli e fare in modo che ciascuno tornasse alla propria postazione e a quel punto mi sono accorto, dopo che il ricorrente si era allontanato, che il signor era
Pt_3 turbato. Il sig. mi ha riferito che il ricorrente si era rivolto a lui con
Pt_3 toni e modalità non consone all'ambiente di lavoro. In particolare, mi ha riferito che il ricorrente gli aveva detto “che bel culo piatto che hai”; inoltre mi ha fatto presente che non era la prima volta che veniva apostrofato con frasi simili e che, ad esempio, in un'altra occasione gli aveva detto “che bella bocca da pompini”. Specifico, inoltre, che il sig. già in altre
Pt_3 occasioni si era lamentato con me di aver subito un trattamento simile dal ricorrente che lo aveva più volte insultato in questo modo”.
8. I testi , CH LO e Testimone_6 Testimone_7
non hanno saputo riferire nulla di rilevante in Testimone_8 quanto non presenti al momento dei fatti.
**
9. La testimonianza resa da deve ritenersi, in primo Testimone_4 luogo, intrinsecamente attendibile, avendo risposto a tutte le domande poste in modo logico, coerente ed equilibrato, senza mostrare astio nei confronti del ricorrente e risultando emotivamente stabile. Il testimone ha dato conto che “io e il ricorrente abbiamo dei rapporti lavorativi normali, a
8 volte positivi e a volte più tesi, in quanto lui tendeva a scherzare in una maniera che io percepivo come una mancanza di rispetto. Gli ho detto tante volte di smetterla di scherzare in modo volgare.”; ha ripercorso con lucidità gli accadimenti di quella giornata (Durante il turno notturno tra il
14 e il 15 maggio, io stavo scaricando della merce dal bancale e il ricorrente si occupava di recuperare il bancale da me svuotato.), fornendo dettagli e confermando i fatti già pacifici tra le parti, con particolare riferimento alle mansioni e alle postazioni di lavoro. Il teste non è incorso in alcuna contraddizione o criticità logica nel ragionamento, ricostruendo i fatti in modo puntuale ed esaustivo e confermando esattamente quanto già riferito ai superiori nell'immediatezza dei fatti.
10. Anche sotto il profilo estrinseco, le dichiarazioni risultano pienamente credibili, trovando riscontro in una serie di elementi esterni quali, ad esempio, le dichiarazioni rese dal teste Va, infine, Tes_1 escluso un interesse diretto del teste sui fatti di causa, anche alla luce dell'assenza di un procedimento penale in corso.
11. Tanto premesso, a parere del giudicante, gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria consentono di ritenere sussistente il primo fatto contestato, la cui innegabile gravità conferma la piena legittimità del licenziamento. Le frasi proferite ripetutamente dal ricorrente nei confronti del collega durante il turno di lavoro sono sussumibili, a Testimone_4 parere del giudicante, nel perimetro della molestia sessuale (“fammi toccare il tuo culo liscio”) e, pertanto, il datore di lavoro, anche tenuto conto del preciso dovere di protezione ex art. 2087 c.c. ha l'obbligo, ancor prima della facoltà, di adottare idonee sanzioni disciplinari al fine di tutelare l'incolumità psicofisica dei propri dipendenti. Ciò emerge anche dal chiaro ed evidente malessere causato dal ricorrente al collega di lavoro, il quale ha dichiarato “questo suo atteggiamento mi aveva più volte irritato e messo a disagio e non mi consentiva di lavorare in modo tranquillo e io gli avevo spiegato tante volte gentilmente di smetterla. Io ho sempre cercato di essere rispettoso con lui e non ho mai risposto alle sue provocazioni” anche in quanto “cercava altra gente per prendermi in giro e
9 si divertiva in questo modo anche se io l'ho avvisato tante volte di smetterla”.
12. Con riferimento, invece, alle ulteriori condotte contestate con la lettera di licenziamento, l'accertamento in merito alla loro sussistenza appare, quantomeno superflua ai fini del presente giudizio, non potendo comunque determinare l'accoglimento delle domande di parte attrice, alla luce delle considerazioni sopra svolte. In questo senso si è pronunciata, con giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione, affermando che:
“Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
07/01/2020, n.113).
**
13. Con riguardo alla censura sollevata dal ricorrente circa la ritorsività del licenziamento, si premette, sotto un profilo di ordine generale che, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un “licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 c.c."
(Cass. n. 17087 del 2011). Da ciò si evince che il "motivo illecito", collocandosi su un piano distinto rispetto al (giustificato) motivo soggettivo e oggettivo di licenziamento che costituisce presupposto del legittimo esercizio del potere attribuito al datore di lavoro, deve avere efficacia determinativa e rileva "indipendentemente dal motivo formalmente addotto", come recita l'art. 18, primo comma della legge 300 del 1970, nella versione modificata dalla legge n. 92 del 2012.
L'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento esige la prova
10 che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto”.
14. La giurisprudenza ha poi chiarito che “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore” e “ove il potere di recesso sia esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la concreta valutazione di gravità dell'addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinante, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo. Infine, il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa, ma è necessario che la prova presuntiva poggi su elementi ulteriori, come l'elevato grado di sproporzione della sanzione espulsiva, anche rispetto alla scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, idonei a giustificare la collocazione dell'atto datoriale nella sfera della illiceità, anziché in quella della illegittimità
(Cass. 9 gennaio 2024, n. 741, in motivazione sub p.ti 14, 16, 17, da 20
a 24).
15. Nel caso in esame, deve escludersi il carattere ritorsivo del licenziamento, stante la sussistenza dei fatti posti alla base del provvedimento datoriale ovvero gli insulti a sfondo sessuale rivolti dal ricorrente al collega di lavoro;
deve, conseguentemente, escludersi che il verbale di conciliazione, le rivendicazioni salariali o lo stato di malattia
11 del ricorrente possano aver avuto una “efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro”.
16. In ogni caso, la condotta contestata, secondo uno standard minimo socialmente condiviso, costituisce un fatto di assoluta gravità e riprovevolezza che assume – ai fini del decidere – portata assorbente, essendo certamente idonea a ledere definitivamente il vincolo fiduciario, a prescindere dalle ulteriori condotte contestate, il cui carattere eccessivamente generico ne ha precluso l'accertamento.
17. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e il ricorrente va condannato al pagamento delle stesse nella misura indicata in dispositivo, secondo i criteri di liquidazione di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile), delle fasi del giudizio
(inclusa istruttoria).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €4.629,00 oltre I.V.A., C.P.A. e 15% spese generali
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 17/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. VITALI ROSSELLA, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Corso Venezia n.61;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. e P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. BARGELLINI SOFIA e l'Avv. RACO TOMMASO e l'Avv. DI BIASE
CLAUDIA; parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Via Turati n. 30, Milano;
- RESISTENTE -
Oggetto: licenziamento disciplinare
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 19/12/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Parte_2
Milano – Sezione Lavoro – per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “A) In via principale: - accertare e dichiarare;
l'illegittimità e/o nullità del provvedimento di licenziamento intimato dalla società al ricorrente sig. Controparte_1 per diretta dimostrazione Parte_1 dell'insussistenza dei fatti contestati al ricorrente con la lettera del
21.05.2024 e posti a fondamento del licenziamento intimato in data
03.06.2024 per tutte le cause di cui in narrativa, in quanto radicalmente illegittimo e per l'effetto, - condannare;
la società ivi convenuta,
[...] in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore ai sensi del D.LGS. 23/2015 alla reintegrazione del sig.
[...] nel suo posto di lavoro nonché al pagamento dell'indennità Pt_1 risarcitoria di 12 mensilità per aver direttamente dimostrato l'insussistenza del fatto materiale contestato nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. pertanto, si chiede che dia liquidata l'indennità al tallone della retribuzione globale di fatto pari ad €.2.154,58 (€.1846,79x14:12) per un totale di
€.25.855,05.=. B) In via subordinata Previa ogni declaratoria di rito, qualora non dovesse ritenersi provata l'insussistenza del fatto contestato, voglia il Giudice - accertare e dichiarare;
l'illegittimità e/o nullità del provvedimento di licenziamento intimato dalla società
[...] al ricorrente sig. Controparte_1 Parte_1 per assenza di giustificato motivo soggettivo per tutte le cause di cui in narrativa, in quanto radicalmente illegittimo e per l'effetto, - Condannare, la società al pagamento nei confronti della Controparte_1 lavoratrice di un'indennità compresa tra le n.6 e n. 36 mensilità come previsto dall'art 3 della D.L. del 04/03/2015 n. 23 (Jobs Act) e pertanto si chiede che sia liquidata il massimo dell'indennità (ossia 36 mensilità) al tallone della retribuzione globale di fatto pari ad
€.2.154,58(€.1846,79x14:12) per un totale di €.77.565,17.=. (doc. 14 buste paga 2024) c) in via ulteriormente subordinata, previa ogni declaratoria di rito - accertare e dichiarare l'illegittimità/o nullità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare intimato al sig.
[...]
in data 03.06.2024 in quanto sproporzionato tra Parte_1 fatto e sanzione ai sensi dell'articolo 2106 c.c. e per l'effetto, - Condannare, la società al pagamento nei confronti del Controparte_1
2 lavoratore un'indennità compresa tra le n. 2 e n. 12 mensilità come previsto dall'art 4 della D.L. del 04/03/2015 n. 23 (Jobs Act) e pertanto si chiede che sia liquidata il massimo dell'indennità (ossia 12 mensilità) al tallone della retribuzione globale di fatto pari ad
€.2.154,58(€.1846,79x14:12) per un totale di €.25.855,05.=. In ogni caso e su tutte le domande di contenuto economico, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturata e maturanda, fino al saldo ai sensi degli artt. 1283 c.c. e 429 ult. co. c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e c.p.a. Con distrazione delle spese, dei diritti e degli onorari, anticipate e non riscosse, a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
2. A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto in data 8 ottobre 2017 alle dipendenze di
[...] con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato, inquadramento iniziale al 6° livello e poi al 4° livello (da gennaio 2020); ha rappresentato di aver adito il Tribunale di Milano con ricorso ex art. 414 c.p.c. (n.r.g 1956/2024) relativo a differenze retributive, conclusosi con verbale di conciliazione giudiziale del 21 maggio 2024; di aver ricevuto in data 21 maggio 2024 una lettera di contestazione disciplinare relativa a fatti asseritamente avvenuti nel turno del 9-10 maggio e nel turno del 14-15 maggio;
di aver trasmesso le proprie giustificazioni in data 21 maggio 2024 e che la società, ritenendo di non accoglierle, aveva disposto il licenziamento per giusta causa in data 3 giugno 2024.
3. Con l'odierno ricorso, il ricorrente ha lamentato, in primo luogo, la nullità del licenziamento sostenendone la natura ritorsiva, ritenendolo una illegittima reazione datoriale alla sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale (RG. N. 1956/2024 del Tribunale di Milano) per differenze retributive ovvero l'illegittima reazione alla malattia di cui era affetto (lombalgia grave); in subordine, il ricorrente afferma l'illegittimità
3 del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati ovvero per sproporzione.
4. Si è ritualmente costituita in giudizio la società
[...]
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle Controparte_1 domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
5. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. è stato assunto da Parte_1 in data 08.10.2017 con contratto di Controparte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento da ultimo al
4° livello del CCNL logistica trasporto merci, per lo svolgimento di attività di picking. Con precedente ricorso - notificato in data 26 febbraio 2024 - il ricorrente ha adito il Tribunale di Milano (RG. N. 1956/2024), lamentando pregresse differenze retributive. Tale procedimento si è concluso in data 21.05.2024 con verbale di conciliazione giudiziale.
3. Il 21.5.2024, la società convenuta ha trasmesso al ricorrente la seguente contestazione disciplinare (doc. 8 fasc. ric.):
“Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20.5.1970 n 300, così come recepito dall'art. 32 del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, Le contestiamo quando segue. Durante il turno tra il 14 e il 15 maggio 2024, intorno alle 00:00 l'Operations Manager notava che ogni qual Testimone_1 volta Lei si avvicinava al collega si fermava per Parte_3 parlargli. Si avvicinava quindi per invitarLa a tornare a svolgere il ruolo di waterspider, ma in quel momento Lei si allontanava;
notando però che il collega risultava scosso Parte_3 chiedeva a quest'ultimo di poter parlare in seguito. A quel punto, il collega riporta che Lei si era rivolto a lui dicendo "che bel culo liscio", "che bel culo senza peli, nonostante a più riprese Le abbia chiesto di smetterla che queste frasi gli davano fastidio e di allontanarsi. Afferma inoltre che già in passato Lei si era rivolto a lui con similari espressioni quali per esempio "che bella
4 bocca da pompini". Anche in quell'occasione il collega l'aveva invitata a smetterla e a non dire più queste frasi nei suoi confronti perché lo mettevano a disagio. L'Ops Manager viene quindi invitato da a Testimone_1 Parte_3 confrontarsi anche con il collega che quel Testimone_2 giorno lavorava vicino a lui e avrebbe potuto confermare la sua ricostruzione.
, interpellato sulla questione, afferma di non Testimone_2 essere riuscito a sentire le parole esatte, conferma però il fatto che Lei abbia continuato ad avvicinare il collega Parte_3
e di aver sentito la parola "culo". Tale episodio fa seguito all'atteggiamento da Lei tenuto durante il turno tra il 9 e i 10 maggo;
intorno alle 3 30 lo Shin Manager
dopo esser stato informato dagli Operations Testimone_3
Supervisor CH Tibulo e e dalla Persona_1 [...] che lei stava avendo un Parte_4 comportamento inappropriato distraendo Suoi colleghi dall'operatività, si avvicinava per richiamarLa. In risposta al richiamo Lei ha assunto un atteggiamento intimidatorio e si rivolto allo con tono minaccioso Parte_4 dicendo: “Non ti devi permettere di dirmi determinate cose", "Non ti stai comportando da adulto", “Tu mi devi stare a sentire, mi devi far parlare", E un'accusa grave dirmi che sto disturbando", “Mi stai accusando di non fare il mio lavoro" e
“Devi finirla di comportarti in questo modo”. Assisteva a questa conversazione anche la Parte_5
Durante lo stesso turno Lei si è rivolto in maniera inappropriata e aggressiva anche nei confronti della collega Persona_2 che, ricoprendo il ruolo di waterspider, Le aveva chiesto di evitare di transitare nella zona in cui operava lei per evitare rischio di scontrarsi e L'aveva invitata a seguire un percorso più sicuro. A questo Lei rispondeva di farsi gli affari suoi e di evitare di disturbarlo inutilmente.Nei fatti sopra richiamati, Lei ha assunto a più riprese atteggiamenti aggressivi e non rispettosi violando le disposizioni del Codice etico e di comportamento secondo le quali Lei è tenuto ad operare con correttezza e rispetto nei confronti dei colleghi, a rispettare ogni altro interlocutore e a svolgere il proprio ruolo con professionalità ed integrità morale.Con la presente, Le contestiamo altresì la recidiva, essendo stata erogata nei Suoi confronti la seguente sanzione nel precedente periodo di 24 mesi.
- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, a seguito di contestazione datata 14 ottobre 2022 a Lei inviata
5 mezzo raccomandata a/r in data 17 ottobre 2022 per aver insultato un collega durante il turno di lavoro del 4 ottobre 2022. Sulla base delle circostanze richiamate rimaniamo in attesa di ricevere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di consegna della presente Sue eventuali giustificazioni scritte. In considerazione della gravità di quanto sopra descritto, disponiamo la Sua immediata sospensione cautelare dalla prestazione lavorativa, ferma restando la decorrenza della retribuzione, fino alla conclusione del presente procedimento disciplinare”.
4. A seguito delle giustificazioni scritte offerte dal ricorrente, in data 3 giugno 2024, la società convenuta ha trasmesso la seguente lettera di licenziamento per giusta causa (doc. 10 fasc. ric.):
“Facciamo con la presente seguito alla precedente nostra contestazione disciplinare a Lei consegnata brevi manu in data 21 maggio 2024 rispetto alla quale Lei ha fornito Sue giustificazioni scritte in data 24 maggio 2024. Attentamente valutate le Sue giustificazioni, riteniamo le stesse non accoglibili. In relazione al dialogo da Lei avuto con il Sig, Pt_3
, la Sua ricostruzione è in contraddizione con le
[...] testimonianze raccolte e, inoltre, non avrebbe potuto generare nel Sig. lo stato di disagio notato sia dal Sig. Parte_3 che dall'Operations Manager Parte_6
Ala luce di queste testimonianze e di quanto Persona_3 dichiarato dallo stesso Sig. dobbiamo Parte_3 qualificare il Suo comportamento coma molestia. Infatti, la vigente policy Anti-Harassment definisce molestia CP_1 come "comportamnento verbale a fisico indesiderata che offende, umilia o intimidisce un individuo". Ciò può includere "comportamenti che creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo o che interferiscono irragionevolmente con le prestazioni lavorative di un dipendente". Anche in relazione alla conversazione avuta con lo Shift Manager Tes_3 la Sua ricostruzione non è in linea con le testimonianze
[...] raccolte che confermano che Lei si sia posto in maniera intimidatoria. Atteggiamento confermato anche dalla Sig.ra
, alla quale, nelle Sue giustificazioni, Lei non Persona_2 smentisce esplicitamente di aver risposto in maniera inappropriata e aggressiva di farsi gli affari propri e di non disturbarla inutilmente. Alla luce di quanto sopra esposto, e della recidività contestataLe, consideriamo nostro malgrado irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario e non proseguibile il
6 rapporto di lavoro. Le comunichiamo pertanto l'adozione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 Cod. Civ e dell'art. 32 del CCNL vigente, con decorrenza dal ricevimento della presente.Sarà nostra cura e premura liquidarle le competenze di fine rapporto a Lei spettanti antro i termini previsti dalla vigente prassi aziendale”.
** 5. L'istruttoria è stata ammessa limitatamente al primo fatto oggetto di contestazione, relativo al turno notturno tra il 14-15 maggio [il collega riporta che Lei si era rivolto a lui dicendo "che bel culo liscio", "che bel culo senza peli, nonostante a più riprese Le abbia chiesto di smetterla che queste frasi gli davano fastidio e di allontanarsi. Afferma inoltre che già in passato Lei si era rivolto a lui con similari espressioni quali per esempio
"che bella bocca da pompini". Anche in quell'occasione il collega l'aveva invitata a smetterla e a non dire più queste frasi nei suoi confronti perché lo mettevano a disagio].
6. Il teste di parte resistente , indifferente rispetto alle Testimone_4 parti, ha dichiarato: “La notte tra il 14 e il 15 maggio 2024 ero in servizio presso la sede di in via toffetti n. 108. Io e il ricorrente abbiamo CP_1 dei rapporti lavorativi normali, a volte positivi e a volte più tesi, in quanto lui tendeva a scherzare in una maniera che io percepivo come una mancanza di rispetto. Gli ho detto tante volte di smetterla di scherzare in modo volgare. Lui spesso mi diceva “culo liscio” e cercava altra gente per prendermi in giro e si divertiva in questo modo anche se io l'ho avvisato tante volte di smetterla. Durante il turno notturno tra il 14 e il 15 maggio, io stavo scaricando della merce dal bancale e il ricorrente si occupava di recuperare il bancale da me svuotato. Lui mi ha detto: “culo liscio” e io gli ho detto per favore di smetterla. Non mi ha detto “che bella bocca da pompini”, questa frase però mi è stata pronunciata in un'altra occasione.
La frase “culo liscio” me l'ha ripetuta più volte, almeno quattro volte, con alcune variazioni, ad esempio, mi ha detto “fammi toccare il tuo culo liscio”.
Era l'unico a dirmi queste frasi. Io mi sono stancato e sono andato a riferire queste frasi al mio responsabile che si chiama Specifico Testimone_1 che questo suo atteggiamento mi aveva più volte irritato e messo a disagio
7 e non mi consentiva di lavorare in modo tranquillo e io gli avevo spiegato tante volte gentilmente di smetterla. Io ho sempre cercato di essere rispettoso con lui e non ho mai risposto alle sue provocazioni”.
7. Il teste indifferente rispetto alle posizioni Testimone_5 in causa, ha dichiarato: “Da aprile 2022 svolgo il ruolo di operation manager presso il sito DLO1 a Milano per conto di La notte tra il CP_1
14 e il 15 maggio 2024 ero di turno a lavoro. Mi trovavo nell'area induct, ossia nell'area in cui si procede con le operazioni di scarico e ricevimento merci;
il sig. si occupava delle operazioni di scarico sui rulli,
Pt_3 mentre il ricorrente svolgeva il ruolo di water spider ovvero di movimentazione dei carrelli. Il sig. aveva una postazione fissa
Pt_3 mentre il ricorrente faceva avanti e indietro;
ho notato che questi due dipendenti stavano parlando continuativamente tra loro ma non ho sentito quello che si sono detti. Io mi sono avvicinato per dividerli e fare in modo che ciascuno tornasse alla propria postazione e a quel punto mi sono accorto, dopo che il ricorrente si era allontanato, che il signor era
Pt_3 turbato. Il sig. mi ha riferito che il ricorrente si era rivolto a lui con
Pt_3 toni e modalità non consone all'ambiente di lavoro. In particolare, mi ha riferito che il ricorrente gli aveva detto “che bel culo piatto che hai”; inoltre mi ha fatto presente che non era la prima volta che veniva apostrofato con frasi simili e che, ad esempio, in un'altra occasione gli aveva detto “che bella bocca da pompini”. Specifico, inoltre, che il sig. già in altre
Pt_3 occasioni si era lamentato con me di aver subito un trattamento simile dal ricorrente che lo aveva più volte insultato in questo modo”.
8. I testi , CH LO e Testimone_6 Testimone_7
non hanno saputo riferire nulla di rilevante in Testimone_8 quanto non presenti al momento dei fatti.
**
9. La testimonianza resa da deve ritenersi, in primo Testimone_4 luogo, intrinsecamente attendibile, avendo risposto a tutte le domande poste in modo logico, coerente ed equilibrato, senza mostrare astio nei confronti del ricorrente e risultando emotivamente stabile. Il testimone ha dato conto che “io e il ricorrente abbiamo dei rapporti lavorativi normali, a
8 volte positivi e a volte più tesi, in quanto lui tendeva a scherzare in una maniera che io percepivo come una mancanza di rispetto. Gli ho detto tante volte di smetterla di scherzare in modo volgare.”; ha ripercorso con lucidità gli accadimenti di quella giornata (Durante il turno notturno tra il
14 e il 15 maggio, io stavo scaricando della merce dal bancale e il ricorrente si occupava di recuperare il bancale da me svuotato.), fornendo dettagli e confermando i fatti già pacifici tra le parti, con particolare riferimento alle mansioni e alle postazioni di lavoro. Il teste non è incorso in alcuna contraddizione o criticità logica nel ragionamento, ricostruendo i fatti in modo puntuale ed esaustivo e confermando esattamente quanto già riferito ai superiori nell'immediatezza dei fatti.
10. Anche sotto il profilo estrinseco, le dichiarazioni risultano pienamente credibili, trovando riscontro in una serie di elementi esterni quali, ad esempio, le dichiarazioni rese dal teste Va, infine, Tes_1 escluso un interesse diretto del teste sui fatti di causa, anche alla luce dell'assenza di un procedimento penale in corso.
11. Tanto premesso, a parere del giudicante, gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria consentono di ritenere sussistente il primo fatto contestato, la cui innegabile gravità conferma la piena legittimità del licenziamento. Le frasi proferite ripetutamente dal ricorrente nei confronti del collega durante il turno di lavoro sono sussumibili, a Testimone_4 parere del giudicante, nel perimetro della molestia sessuale (“fammi toccare il tuo culo liscio”) e, pertanto, il datore di lavoro, anche tenuto conto del preciso dovere di protezione ex art. 2087 c.c. ha l'obbligo, ancor prima della facoltà, di adottare idonee sanzioni disciplinari al fine di tutelare l'incolumità psicofisica dei propri dipendenti. Ciò emerge anche dal chiaro ed evidente malessere causato dal ricorrente al collega di lavoro, il quale ha dichiarato “questo suo atteggiamento mi aveva più volte irritato e messo a disagio e non mi consentiva di lavorare in modo tranquillo e io gli avevo spiegato tante volte gentilmente di smetterla. Io ho sempre cercato di essere rispettoso con lui e non ho mai risposto alle sue provocazioni” anche in quanto “cercava altra gente per prendermi in giro e
9 si divertiva in questo modo anche se io l'ho avvisato tante volte di smetterla”.
12. Con riferimento, invece, alle ulteriori condotte contestate con la lettera di licenziamento, l'accertamento in merito alla loro sussistenza appare, quantomeno superflua ai fini del presente giudizio, non potendo comunque determinare l'accoglimento delle domande di parte attrice, alla luce delle considerazioni sopra svolte. In questo senso si è pronunciata, con giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione, affermando che:
“Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
07/01/2020, n.113).
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13. Con riguardo alla censura sollevata dal ricorrente circa la ritorsività del licenziamento, si premette, sotto un profilo di ordine generale che, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un “licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 c.c."
(Cass. n. 17087 del 2011). Da ciò si evince che il "motivo illecito", collocandosi su un piano distinto rispetto al (giustificato) motivo soggettivo e oggettivo di licenziamento che costituisce presupposto del legittimo esercizio del potere attribuito al datore di lavoro, deve avere efficacia determinativa e rileva "indipendentemente dal motivo formalmente addotto", come recita l'art. 18, primo comma della legge 300 del 1970, nella versione modificata dalla legge n. 92 del 2012.
L'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento esige la prova
10 che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto”.
14. La giurisprudenza ha poi chiarito che “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore” e “ove il potere di recesso sia esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la concreta valutazione di gravità dell'addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinante, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo. Infine, il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa, ma è necessario che la prova presuntiva poggi su elementi ulteriori, come l'elevato grado di sproporzione della sanzione espulsiva, anche rispetto alla scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, idonei a giustificare la collocazione dell'atto datoriale nella sfera della illiceità, anziché in quella della illegittimità
(Cass. 9 gennaio 2024, n. 741, in motivazione sub p.ti 14, 16, 17, da 20
a 24).
15. Nel caso in esame, deve escludersi il carattere ritorsivo del licenziamento, stante la sussistenza dei fatti posti alla base del provvedimento datoriale ovvero gli insulti a sfondo sessuale rivolti dal ricorrente al collega di lavoro;
deve, conseguentemente, escludersi che il verbale di conciliazione, le rivendicazioni salariali o lo stato di malattia
11 del ricorrente possano aver avuto una “efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro”.
16. In ogni caso, la condotta contestata, secondo uno standard minimo socialmente condiviso, costituisce un fatto di assoluta gravità e riprovevolezza che assume – ai fini del decidere – portata assorbente, essendo certamente idonea a ledere definitivamente il vincolo fiduciario, a prescindere dalle ulteriori condotte contestate, il cui carattere eccessivamente generico ne ha precluso l'accertamento.
17. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e il ricorrente va condannato al pagamento delle stesse nella misura indicata in dispositivo, secondo i criteri di liquidazione di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile), delle fasi del giudizio
(inclusa istruttoria).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €4.629,00 oltre I.V.A., C.P.A. e 15% spese generali
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 17/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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