Articolo 2 della Legge 2 aprile 1943, n. 260
Articolo 1Articolo 3
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13 maggio 1943
Art. 2.

Ai fini dell'articolo precedente l'atto di procura deve essere presentato al presidente del tribunale del luogo in cui la procura deve farsi valere. Il presidente, sentito il pubblico ministero e assunte, se del caso, le informazioni che creda opportune, attribuisce efficacia alla procura mediante un visto da apporre in calce o a margine dell'atto. L'atto di procura, munito del visto, puo' farsi valere in tutto il territorio dello Stato.

Il ricorso per ottenere il rilascio del visto e' presentato, senza che sia necessario il ministero di procuratore legale, alla cancelleria del tribunale o per il tramite della cancelleria della pretura nella cui circoscrizione risiede l'istante.
Entrata in vigore il 13 maggio 1943