Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 30/03/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice monocratico per le pensioni
NA LA
ha pronunciato la seguente sentenza n. 85/2026 resa nel giudizio iscritto al n. 69864 del registro di segreteria, promosso il 31 marzo 2025 dal signor G. C., nato il OMISSIS, personalmente in giudizio, domiciliato presso l’indirizzo di residenza, in via avvocato Annibale Milito n.3 contro
- l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f. [...]pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), NC Gramuglia (c.f.
[...]pec avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)
e NC EL (c.f.[...]pec avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del notaio dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023, Rep. 37590 Racc.
7131, ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura dell’Istituto sita in via M. Toselli n. 5;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Udito all’odierna udienza pubblica, con l’assistenza della sig.ra HE Montalbano, il procuratore dell’INPS, come da verbale;
premesso che 1. Il signor G., introducendo il presente giudizio, riferiva di aver conseguito, all’atto di cessazione dal servizio, la pensione di inabilità conferitagli con determinazione n. OMISSIS del 29 agosto 2015, con decorrenza 29 maggio 2015, cui in seguito, si aggiungeva la pensione privilegiata ordinaria di ottava cat., tabella A., a vita, concessa con la determinazione OMISSIS del 4 luglio 2024 a decorrere dal 29 maggio 2015.
Più nel dettaglio, l’interessato sottolineava che, nel primo dei provvedimenti richiamati, al riquadro 10, era riportato un “coefficiente tabella A” pari 0,8000, mentre, nel secondo, veniva indicato il coefficiente di 0,76833.
Ciò premesso, il pensionato affermava di essere stato pregiudicato dall’applicazione del “doppio calcolo” di cui all’art. 1, comma 707, della legge della legge n. 190/2014, lamentando la mancata applicazione della disciplina riguardante il rapporto fra la pensione provvisoria e quella definitiva, all’origine dell’illegittima ripetizione dell’indebito effettuata dopo che un lungo periodo dalla entrata in vigore della disposizione e dall’originaria liquidazione del trattamento, percepito in buona fede e senza apporti dolosi o colposi del percepiente.
Il signor G., quindi, dopo essersi soffermato sulla corrispondenza con l’INPS, che non aveva prodotto esiti soddisfacenti, rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo la restituzione di quanto trattenuto e la condanna dell’amministrazione al ricalcolo della pensione e al pagamento degli arretrati.
2. L’INPS si costituiva in data 12 marzo 2026, chiarendo che non era stata applicato il doppio calcolo per mancanza dei relativi presupposti e che non era stato effettuato alcun conguaglio a debito, tanto che, in sede di concessione della pensione privilegiata, il precedente importo annuo di euro 32.490,53, non era diminuito bensì aumentato ad 35.739,58, (l’importo perequato era pari ad euro 38.470,00).
La convenuta asseriva poi che il riferimento, nel primo provvedimento, al coefficiente di 0,80000 dipendeva da un errore meramente formale e irrilevante, in quanto lo sviluppo dei calcoli confermava che il coefficiente applicato in entrambe le determine era quello dello 0,76833, dal momento che la “seconda quota di pensione” era sempre corrispondente ad euro 16.179,28.
L’ente, infine, evidenziava che nella determina del 2024 era stato espressamente indicata la conforma dell’importo scaturente dalle disposizioni contenute nella riforma “Monti – RN, trovando così conferma la ricostruzione offerta.
L’Inps, in conclusione, chiedeva il rigetto del ricorso.
3. In data 20 marzo 2026 il ricorrente trasmetteva una nota con cui reiterava le proprie difese a fronte di quanto sostenuto nella memoria di costituzione di controparte 4. All’udienza del 26 marzo 2026, presente il ricorrente, l’avvocato Enrico Cassina, per INPS, ribadiva le difese già formulate nella memoria di costituzione.
Considerato in Diritto
1. Il ricorrente ha proposto il presente giudizio ritenendo di essere stato leso dall’applicazione l’articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilità per il 2015), che ha novellato l’art.24 comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito nella. n. 214/2011.
2. Per meglio comprendere la portata della doglianza è opportuno inquadrare il contesto nel cui ambito è stata adottata la disposizione evocata dal pensionato.
2.1. A tal fine, si rammenta che, prima della c.d. “riforma RN, introdotta con il D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, le pensioni di coloro che, come il ricorrente, avevano maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995, erano interamente liquidate con il sistema retributivo, sulla base delle disposizioni già vigenti al 17 agosto 1995, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 13, della legge n.
335/1995, nota come “riforma Dini”; il rendimento pensionistico era determinato dalla sommatoria delle cd. quote A e B di pensione, di cui all’art.13, d.lgs. n.503/1992, da calcolare nei limiti dell’aliquota massima di rendimento della base pensionabile dell’80%, raggiungibile ordinariamente in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva (cfr. l’art. 44 del D.P.R n.1092/1973, avente ad oggetto la “Misura del trattamento normale”
spettante al personale civile), senza possibilità di valorizzare ai fini pensionistici, le ulteriori anzianità contributive.
2.2 La citata “riforma RN ha introdotto il sistema contributivo denominato pro-rata, valido per tutti i lavoratori: in particolare, l’art.24, secondo comma, del D.L.n.201/2011, ha stabilito che: “A decorrere dal 1°
gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.”
Le pensioni liquidate a partire dal 1°gennaio 2012 in favore dei lavoratori che avessero maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, si componevano, quindi, di tre quote:
- una quota A, calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio, moltiplicata per una aliquota corrispondente alla anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1992;
- una quota B, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alla anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993;
- una quota C, calcolata secondo il sistema contributivo, per l’anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 2011.
La riforma del 2011, pur ispirata dall’intento di contenere la spesa previdenziale, tuttavia, aveva avvantaggiato i pensionati che, secondo le indicazioni del legislatore del 1995, rientravano nel sistema interamente retributivo e che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni: costoro, infatti, per effetto della riforma Fornero, beneficiavano di una quota aggiuntiva di pensione da calcolare con il sistema contributivo a decorrere dal 1 gennaio 2012, così ampliando l’anzianità valorizzabile ai fini pensionistici.
In altri termini, tale categoria di soggetti si avvantaggiava del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo della pensione, in quanto, pur avendo già raggiunto il “massimo” della pensione nel sistema retributivo, poteva aggiungere una ulteriore quota contributiva, incrementativa dell’importo finale.
3. Al fine di correggere la distorsione derivante dall’applicazione indiscriminata del sistema contributivo (penalizzante per la maggior parte degli iscritti, in coerenza con la ratio della riforma ma addirittura vantaggioso per alcuni soggetti, i quali già godevano di una posizione previdenziale più favorevole maturata nel sistema retributivo), il legislatore è intervenuto con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) novellando l’art.24 comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito nella.
n. 214/2011.
In particolare, l’articolo 1, comma 707, della citata legge di stabilità ha modificato la norma in esame aggiungendo il seguente periodo: “In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.”
Il successivo comma 708, poi, ha precisato che tale limite “si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.”
A decorrere dal 1° gennaio 2015, dunque, deve essere effettuato un doppio calcolo del trattamento pensionistico (mediante i criteri ante- riforma e postriforma) con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato.
4. Ciò premesso sul piano normativo, sul fronte fattuale si osserva che, come ampiamente argomentato dall’INPS, l’applicazione del citato articolo 1, comma 707, non ha impattato sul trattamento controverso, dal momento che il ricorrente non è ricompreso nella platea dei soggetti avvantaggiati dalle nuove regole, tanto che non è emerso, né a fortiori risulta essere trattenuto, alcun indebito.
Da ciò deriva che la giurisprudenza riguardante la questione dell’irripetibilità dell’indebito sorto a causa dell’applicazione del doppio calcolo citata dal pensionato a supporto delle proprie ragioni non è attinente al caso di specie
(si tratta delle decisioni n. 170/2022 della Sez. III d’Appello, nn. 4/2023 e 8/2023 delle Sezione Calabria e nn. 7/2023, 29/2023 e 53/2022 della Sezione Marche e n. 275/2023 di questa Sezione).
5. In ragione di quanto sopra esposto, il ricorso non appare sostenuto da argomenti che ne consentano l’accoglimento e, di conseguenza, va rigettato.
6. Attesa la difficoltà insita nell’interpretazione del dato normativo e nella lettura delle determine di liquidazione del trattamento, si ritiene di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.
Il Giudice consigliere NA LA F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 26 marzo 2026 Pubblicata il 30 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)