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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 754/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5168/2022 depositato il 12/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 409/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011100494 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011100492 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011100490 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ufficio dichiara che il Ricorrente_1 e il Rappresentante_1 si sono avvalsi della definizione automatica in base alla legge 197/2022 e chiede nei confronti dei due appellanti che venga dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Il Giudizio procede per la Società_1
.
Il rappresentante dell'Ufficio si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della M.E.D. S.r.l. (esercente l'attività di ELABORAZIONE
ELETTRONICA DATI CONTABILI) l'avviso di accertamento n. TKF031100490 con il quale rettificava la dichiarazione dalla stessa presentata per l'anno d'imposta 2014, in cui era stato indicato un reddito d'impresa di € -1,00.
L'avviso di accertamento era emesso ai sensi dell'art.39, comma 1 lett.d) (c.d. accertamento analitico- induttivo) dopo aver constatato che la società contribuente aveva omesso di dichiarare i ricavi per la presentazione di ben 257 dichiarazioni dei redditi, pari a 77,4% delle dichiarazioni totali presentate.
In particolare, su 332 dichiarazioni presentate solo per 75 era stata emessa la corrispondente fattura.
Chiamata a giustificare la mancata emissione delle fatture, la società evidenziava che la maggior parte degli invii delle dichiarazioni erano avvenuti gratuitamente e che la restante parte era da imputarsi a prestazioni non pagate o in attesa di pagamento.
L'Ufficio constatava che delle 257 dichiarazioni, 69 si riferivano a soggetti IRAP, motivo per il quale presumeva che per l'anno d'imposta 2014 la società avesse omesso anche di dichiarare i ricavi conseguenti alla tenuta della contabilità. In particolare l'Ufficio riteneva che fosse assolutamente legittimo desumere l'esistenza di operazioni non dichiarate laddove, come nel caso di specie, emergeva in maniera inequivoca l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i corrispettivi e i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Nel caso in esame la presunzione
è stata rinvenuta nella discrasia tra i dati dichiarati e le ben maggiori potenzialità rinvenibili da plurimi elementi, come analiticamente indicati in atti. Questi elementi di incongruenza, sebbene singolarmente indiziari, nel complesso sono stati ritenuti tali da integrare i requisiti di precisione gravità e concordanza richiesti dall'articolo 39 del DPR 600/73 per procedere a rettifica della dichiarazione.
L'Ufficio con invito n. TKFI11100170 comunicava alla contribuente che in assenza di ulteriori giustificazioni avrebbe accertato un maggior imponibile pari a € 82.781,00, di cui € 63.381,00 riconducibili alla tenuta di contabilità e € 19.400,00 all'invio delle dichiarazioni. A seguito dell'instaurazione del successivo contraddittorio, l'Ufficio rimodulava l'ammontare dei maggiori ricavi accertati tenendo conto che nel totale delle 194 dichiarazioni erano comprese le trasmissioni delle dichiarazioni fiscali di familiari del socio Ricorrente_1, nonché di parenti e famiglie collegate ad alcune società di persone, nonché di mancati pagamenti, anomalia fisiologica per uno studio commerciale.
Le dette fattispecie venivano quantificate con un abbattimento di una percentuale del 30% del totale;
inoltre, per quanto concerne l'importo di € 100,00, attribuito alla singola trasmissione della dichiarazione, tenuto conto che non tutte prevedono lo stesso tenore di difficoltà, si concordava nel ridurre la prestazione ad
€ 45,00 sulla base della media del minimo (€ 30,00) ed il massimo (€ 60,00) dell'importo indicato dalla parte.
Alla luce delle citate valutazioni, l'Ufficio proponeva una definizione in adesione con maggiori ricavi di
€ 42.843,69 relativi alla tenuta della contabilità.
La società non aderiva e l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento accertando i medesimi imponibili proposti in sede di adesione.
Considerato, inoltre, che la società aveva optato per il c.d. regime di trasparenza, l'Ufficio emetteva nei confronti dei due soci Ricorrente_1 e Rappresentante_1 gli avvisi di accertamento personali n. TKF011100494 e n. TKF011100492.
Avverso l'avviso di accertamento societario proponevano ricorso (R.G. 312/2020) congiuntamente la società
e i due soci.
L'Ufficio si costituiva ritualmente nei distinti giudizi eccependo l'infondatezza dei ricorsi e ribadendo la legittimità del proprio operato.
La CTP di Latina, dopo aver riunito il ricorso della società con quello dei soci, con sentenza n. 409/6/22, rigettava gli stessi ritenendoli infondati.
Avverso l'indicata sentenza la società e i due soci proponevano appello con il quale censuravano la statuizione dei giudici di prime cure, rilevando il difetto di motivazione e l'erronea applicazione di norme di legge.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025.
In corso di causa, il rappresentante dell'Ufficio dichiarava che i soci Ricorrente_1 e Rappresentante_1 si erano avvalsi della definizione automatica in base alla legge 197/2022 e chiedeva che nei confronti dei due appellanti fosse dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Giudizio proseguiva per la Società_1.
All'esito dell'udienza la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che in base alla legge 197/2022 può dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere nei confronti di Rappresentante_1 e Ricorrente_1. Per altro verso l'appello proposto da M.e. d. srl, in quanto infondato, deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata. Con riferimento ad un presunto difetto di competenza nell'attribuzione dei maggiori ricavi, si deve rilevare che la ricorrente ed odierna parte appellante sostiene che, essendo le dichiarazioni dei clienti state presentate nell'anno 2014, la presunta tenuta della contabilità era da riferirsi all'anno d'imposta 2013. Da detta circostanza fa derivare la presunta nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'inderogabile principio della competenza di cui all'art. 109 TUIR. La tesi dell'appellante, tanto suggestiva quanto fuorviante, muove da un errore di fondo, ossia che l'Ufficio nell'avviso di accertamento abbia ritenuto che le prestazioni contestate fossero da riferirsi all'anno d'imposta 2013. In realtà una piana lettura della motivazione dell'avviso di accertamento dimostra come l'Ufficio non abbia in alcun modo fatto riferimento all'anno d'imposta 2013
(se non per affermare che l'antieconomicità del comportamento partiva dal 2013 per poi estendersi agli anni successivi). L'Ufficio, infatti, indipendentemente da argomentazioni di carattere generale, di natura esplicativa e comunque legittime, ha dimostrato inequivocabilmente che la società ha presentato le dichiarazioni IRAP sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015 senza fatturare e dichiarare i corrispondenti ricavi.
Con altro motivo di impugnazione parte appellante rileva la nullità dell'avviso di accertamento in quanto l'Ufficio non avrebbe motivato l'utilizzo dell'art. 41 bis del DPR 600/73 (il cui uso era precluso in caso di accertamento per presunzioni); né avrebbe specificato la metodologia utilizzata.
Il motivo è infondato.
I giudici di prime cure hanno del tutto correttamente respinto il motivo di ricorso che non solo non teneva conto della motivazione dell'avviso di accertamento e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sull'art.41 bis del DPR 600/73; ma i cui presupposti erano contraddetti dalle stesse difese di parte. Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure l'Ufficio nell'avviso di accertamento ha chiaramente indicato di operare ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/73. Del resto, da una semplice lettura dell'avviso di accertamento, emerge in tutta chiarezza come nel caso di specie l'Ufficio abbia espressamente indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base della ripresa tributaria.
Del pari è erronea è l'affermazione contenuta nel ricorso di primo grado che un accertamento parziale possa essere emesso solo in presenza di elementi certi e non, invece, laddove si agisca sulla base di presunzioni.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e del D.P.R.
n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva (Cass. 4/04/2018, n. 8406). Inoltre, l'utilizzo dell'accertamento parziale è nella disponibilità degli uffici anche quando ad essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della
Guardia di finanza (Cass. n. 23729/2013) che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba (neppure prima delle modifiche apportate nel 2004) essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione pervenuta (Cass. n. 20496/2013).
Da ultimo, quanto al metodo scelto – c.d. accertamento analitico induttivo – si ricorda che rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all'accertamento, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale (v., per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 2872 del 03/02/2017 Rv. 642889
Sez. 5, Sentenza n. 8333 del 25/05/2012). L'Amministrazione finanziaria non è infatti vincolata nella metodica da utilizzare, spettandole il potere di scegliere, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla legge, quello ritenuto, nel caso, utile per il buon fine dell'azione accertativa, per cui una doglianza, che si limiti a contestare la correttezza formale di un atto impositivo, in connessione con una scelta discrezionale dell'Amministrazione ed in assenza di pregiudizio sostanziale, risulta inammissibile, per difetto di interesse e non è idonea a giustificarne l'annullamento. Nel caso di specie l'Ufficio riteneva che fosse assolutamente legittimo desumere l'esistenza di operazioni non dichiarate quando emerge in maniera inequivoca l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i corrispettivi e i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Nel caso all'esame la presunzione è stata rinvenuta nella discrasia tra i dati dichiarati e le ben maggiori potenzialità rinvenibili dai seguenti elementi di fatto: a) Redditività dello studio prossima allo zero ed in alcuni anni (ad esempio il 2013 e 2014) negativa nonostante si tratti di attività ad elevato valore aggiunto essendo, pacificamente, predominante il contenuto intellettuale della prestazione.
b) Utilizzo di dipendenti e collaborazione di professionisti per un costo annuo complessivo che per il triennio 2014-2016 incide per oltre il 50% dei ricavi della società
c) A quanto sopra si aggiunga che per il ben 74,4% delle dichiarazioni presentate per i clienti la società ha omessa di emettere la corrispondente fattura.
Tutti gli elementi di incongruenza, già singolarmente gravemente indiziari, nel complesso sono tali da integrare i requisiti di precisione gravità e concordanza richiesti dall'articolo 39 del DPR 600/73 per procedere a rettifica della dichiarazione.
Da ultimo parte appellante critica la statuizione dei giudici di prime cure per aver respinto i motivi di merito posto che le contestazioni si riferivano non all'avviso di accertamento notificato ed effettivamente impugnato, bensì al precedente invito. Si tratta di un motivo di appello del tutto infondato. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del tutto correttamente ha rilevato che le censure mosse si riferivano alla pretesa impositiva così come contenuta nell'invito TKFI11100170/2019 e non tenevano in considerazione l'effettiva determinazione della pretesa erariale contenuta nell'avviso di accertamento n. TKF031100490.
Successivamente al citato invito ed in esito al contraddittorio instaurato con il contribuente l'Ufficio ha, infatti, rideterminato l'ammontare del maggior reddito e conseguentemente della maggior pretesa fiscale. In sostanza l'avviso di accertamento emesso e impugnato da controparte già conteneva la pretesa ridotta in sede di contraddittorio. Da quanto sopra emerge con chiarezza come l'avviso di accertamento sia stato emesso tenendo in considerazione le eccezioni mosse dalla ricorrente. Eccezioni che, tuttavia, non erano tali da comportare l'annullamento totale dell'avviso di accertamento e ciò anche in considerazione del fatto che non erano state superate dalla ricorrente diverse incongruenze. La Suprema Corte, infatti, ha più volte ribadito il principio secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento del reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma
1, lett. d) il quale consente di desumere l'esistenza di ricavi non dichiarati anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 7680/2002; n. 10802/2002; n. 1821/2001)”. La condotta antieconomica posta in essere dalla società costituisce palese e ingiustificata violazione del fine lucrativo, postulato primo di una libera attività economica, quale quella posta in essere dalla ricorrente.
Del pari prive di pregio sono le censure dell'appellante alla sentenza dei giudici di prime cure nella parte in cui sono state ritenute infondate le contestazioni relative alle tariffe applicate. L'irrilevanza della contestazione deriva dal fatto che sia l'ammontare della tariffa relativo alla spedizione delle dichiarazioni sia quello relativo alla tenuta della contabilità sono stati determinati dall'Ufficio sulla base della media delle fatture emesse dalla stessa ricorrente. Non è stata, infatti, fornita da parte appellante la prova che la media applicata dall'Ufficio non sia congrua e idonea al caso di specie.
Con riferimento, infine, alla posizione dei due soci Rappresentante_1 e Ricorrente_1, osserva la Corte che, in base alla legge 29 dicembre 2022, nr. 197 (legge di bilancio 2023) le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'l'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli ovvero gli Enti Locali per i tributi di loro competenza, come espressamente consentito dall'art. 1, comma 205, l. 197/2022, pendenti al 1° gennaio
2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
In considerazione di quanto sopra, la Corte prende atto della dichiarazione effettuata dall'Ufficio e della documentazione prodotta, relativa alla definizione agevolata del contenzioso tributario e dichiara il presente giudizio estinto nei confronti dei due contribuente predetti per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere nei confronti di Rappresentante_1 e Ricorrente_1, con compensazione integrale delle spese processuali;
rigetta l'appello proposto da M.e.d. srl, che condanna alle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5168/2022 depositato il 12/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 409/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011100494 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011100492 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011100490 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ufficio dichiara che il Ricorrente_1 e il Rappresentante_1 si sono avvalsi della definizione automatica in base alla legge 197/2022 e chiede nei confronti dei due appellanti che venga dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Il Giudizio procede per la Società_1
.
Il rappresentante dell'Ufficio si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della M.E.D. S.r.l. (esercente l'attività di ELABORAZIONE
ELETTRONICA DATI CONTABILI) l'avviso di accertamento n. TKF031100490 con il quale rettificava la dichiarazione dalla stessa presentata per l'anno d'imposta 2014, in cui era stato indicato un reddito d'impresa di € -1,00.
L'avviso di accertamento era emesso ai sensi dell'art.39, comma 1 lett.d) (c.d. accertamento analitico- induttivo) dopo aver constatato che la società contribuente aveva omesso di dichiarare i ricavi per la presentazione di ben 257 dichiarazioni dei redditi, pari a 77,4% delle dichiarazioni totali presentate.
In particolare, su 332 dichiarazioni presentate solo per 75 era stata emessa la corrispondente fattura.
Chiamata a giustificare la mancata emissione delle fatture, la società evidenziava che la maggior parte degli invii delle dichiarazioni erano avvenuti gratuitamente e che la restante parte era da imputarsi a prestazioni non pagate o in attesa di pagamento.
L'Ufficio constatava che delle 257 dichiarazioni, 69 si riferivano a soggetti IRAP, motivo per il quale presumeva che per l'anno d'imposta 2014 la società avesse omesso anche di dichiarare i ricavi conseguenti alla tenuta della contabilità. In particolare l'Ufficio riteneva che fosse assolutamente legittimo desumere l'esistenza di operazioni non dichiarate laddove, come nel caso di specie, emergeva in maniera inequivoca l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i corrispettivi e i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Nel caso in esame la presunzione
è stata rinvenuta nella discrasia tra i dati dichiarati e le ben maggiori potenzialità rinvenibili da plurimi elementi, come analiticamente indicati in atti. Questi elementi di incongruenza, sebbene singolarmente indiziari, nel complesso sono stati ritenuti tali da integrare i requisiti di precisione gravità e concordanza richiesti dall'articolo 39 del DPR 600/73 per procedere a rettifica della dichiarazione.
L'Ufficio con invito n. TKFI11100170 comunicava alla contribuente che in assenza di ulteriori giustificazioni avrebbe accertato un maggior imponibile pari a € 82.781,00, di cui € 63.381,00 riconducibili alla tenuta di contabilità e € 19.400,00 all'invio delle dichiarazioni. A seguito dell'instaurazione del successivo contraddittorio, l'Ufficio rimodulava l'ammontare dei maggiori ricavi accertati tenendo conto che nel totale delle 194 dichiarazioni erano comprese le trasmissioni delle dichiarazioni fiscali di familiari del socio Ricorrente_1, nonché di parenti e famiglie collegate ad alcune società di persone, nonché di mancati pagamenti, anomalia fisiologica per uno studio commerciale.
Le dette fattispecie venivano quantificate con un abbattimento di una percentuale del 30% del totale;
inoltre, per quanto concerne l'importo di € 100,00, attribuito alla singola trasmissione della dichiarazione, tenuto conto che non tutte prevedono lo stesso tenore di difficoltà, si concordava nel ridurre la prestazione ad
€ 45,00 sulla base della media del minimo (€ 30,00) ed il massimo (€ 60,00) dell'importo indicato dalla parte.
Alla luce delle citate valutazioni, l'Ufficio proponeva una definizione in adesione con maggiori ricavi di
€ 42.843,69 relativi alla tenuta della contabilità.
La società non aderiva e l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento accertando i medesimi imponibili proposti in sede di adesione.
Considerato, inoltre, che la società aveva optato per il c.d. regime di trasparenza, l'Ufficio emetteva nei confronti dei due soci Ricorrente_1 e Rappresentante_1 gli avvisi di accertamento personali n. TKF011100494 e n. TKF011100492.
Avverso l'avviso di accertamento societario proponevano ricorso (R.G. 312/2020) congiuntamente la società
e i due soci.
L'Ufficio si costituiva ritualmente nei distinti giudizi eccependo l'infondatezza dei ricorsi e ribadendo la legittimità del proprio operato.
La CTP di Latina, dopo aver riunito il ricorso della società con quello dei soci, con sentenza n. 409/6/22, rigettava gli stessi ritenendoli infondati.
Avverso l'indicata sentenza la società e i due soci proponevano appello con il quale censuravano la statuizione dei giudici di prime cure, rilevando il difetto di motivazione e l'erronea applicazione di norme di legge.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025.
In corso di causa, il rappresentante dell'Ufficio dichiarava che i soci Ricorrente_1 e Rappresentante_1 si erano avvalsi della definizione automatica in base alla legge 197/2022 e chiedeva che nei confronti dei due appellanti fosse dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Giudizio proseguiva per la Società_1.
All'esito dell'udienza la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che in base alla legge 197/2022 può dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere nei confronti di Rappresentante_1 e Ricorrente_1. Per altro verso l'appello proposto da M.e. d. srl, in quanto infondato, deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata. Con riferimento ad un presunto difetto di competenza nell'attribuzione dei maggiori ricavi, si deve rilevare che la ricorrente ed odierna parte appellante sostiene che, essendo le dichiarazioni dei clienti state presentate nell'anno 2014, la presunta tenuta della contabilità era da riferirsi all'anno d'imposta 2013. Da detta circostanza fa derivare la presunta nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'inderogabile principio della competenza di cui all'art. 109 TUIR. La tesi dell'appellante, tanto suggestiva quanto fuorviante, muove da un errore di fondo, ossia che l'Ufficio nell'avviso di accertamento abbia ritenuto che le prestazioni contestate fossero da riferirsi all'anno d'imposta 2013. In realtà una piana lettura della motivazione dell'avviso di accertamento dimostra come l'Ufficio non abbia in alcun modo fatto riferimento all'anno d'imposta 2013
(se non per affermare che l'antieconomicità del comportamento partiva dal 2013 per poi estendersi agli anni successivi). L'Ufficio, infatti, indipendentemente da argomentazioni di carattere generale, di natura esplicativa e comunque legittime, ha dimostrato inequivocabilmente che la società ha presentato le dichiarazioni IRAP sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015 senza fatturare e dichiarare i corrispondenti ricavi.
Con altro motivo di impugnazione parte appellante rileva la nullità dell'avviso di accertamento in quanto l'Ufficio non avrebbe motivato l'utilizzo dell'art. 41 bis del DPR 600/73 (il cui uso era precluso in caso di accertamento per presunzioni); né avrebbe specificato la metodologia utilizzata.
Il motivo è infondato.
I giudici di prime cure hanno del tutto correttamente respinto il motivo di ricorso che non solo non teneva conto della motivazione dell'avviso di accertamento e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sull'art.41 bis del DPR 600/73; ma i cui presupposti erano contraddetti dalle stesse difese di parte. Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure l'Ufficio nell'avviso di accertamento ha chiaramente indicato di operare ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/73. Del resto, da una semplice lettura dell'avviso di accertamento, emerge in tutta chiarezza come nel caso di specie l'Ufficio abbia espressamente indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base della ripresa tributaria.
Del pari è erronea è l'affermazione contenuta nel ricorso di primo grado che un accertamento parziale possa essere emesso solo in presenza di elementi certi e non, invece, laddove si agisca sulla base di presunzioni.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e del D.P.R.
n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva (Cass. 4/04/2018, n. 8406). Inoltre, l'utilizzo dell'accertamento parziale è nella disponibilità degli uffici anche quando ad essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della
Guardia di finanza (Cass. n. 23729/2013) che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba (neppure prima delle modifiche apportate nel 2004) essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione pervenuta (Cass. n. 20496/2013).
Da ultimo, quanto al metodo scelto – c.d. accertamento analitico induttivo – si ricorda che rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all'accertamento, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale (v., per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 2872 del 03/02/2017 Rv. 642889
Sez. 5, Sentenza n. 8333 del 25/05/2012). L'Amministrazione finanziaria non è infatti vincolata nella metodica da utilizzare, spettandole il potere di scegliere, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla legge, quello ritenuto, nel caso, utile per il buon fine dell'azione accertativa, per cui una doglianza, che si limiti a contestare la correttezza formale di un atto impositivo, in connessione con una scelta discrezionale dell'Amministrazione ed in assenza di pregiudizio sostanziale, risulta inammissibile, per difetto di interesse e non è idonea a giustificarne l'annullamento. Nel caso di specie l'Ufficio riteneva che fosse assolutamente legittimo desumere l'esistenza di operazioni non dichiarate quando emerge in maniera inequivoca l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i corrispettivi e i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Nel caso all'esame la presunzione è stata rinvenuta nella discrasia tra i dati dichiarati e le ben maggiori potenzialità rinvenibili dai seguenti elementi di fatto: a) Redditività dello studio prossima allo zero ed in alcuni anni (ad esempio il 2013 e 2014) negativa nonostante si tratti di attività ad elevato valore aggiunto essendo, pacificamente, predominante il contenuto intellettuale della prestazione.
b) Utilizzo di dipendenti e collaborazione di professionisti per un costo annuo complessivo che per il triennio 2014-2016 incide per oltre il 50% dei ricavi della società
c) A quanto sopra si aggiunga che per il ben 74,4% delle dichiarazioni presentate per i clienti la società ha omessa di emettere la corrispondente fattura.
Tutti gli elementi di incongruenza, già singolarmente gravemente indiziari, nel complesso sono tali da integrare i requisiti di precisione gravità e concordanza richiesti dall'articolo 39 del DPR 600/73 per procedere a rettifica della dichiarazione.
Da ultimo parte appellante critica la statuizione dei giudici di prime cure per aver respinto i motivi di merito posto che le contestazioni si riferivano non all'avviso di accertamento notificato ed effettivamente impugnato, bensì al precedente invito. Si tratta di un motivo di appello del tutto infondato. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del tutto correttamente ha rilevato che le censure mosse si riferivano alla pretesa impositiva così come contenuta nell'invito TKFI11100170/2019 e non tenevano in considerazione l'effettiva determinazione della pretesa erariale contenuta nell'avviso di accertamento n. TKF031100490.
Successivamente al citato invito ed in esito al contraddittorio instaurato con il contribuente l'Ufficio ha, infatti, rideterminato l'ammontare del maggior reddito e conseguentemente della maggior pretesa fiscale. In sostanza l'avviso di accertamento emesso e impugnato da controparte già conteneva la pretesa ridotta in sede di contraddittorio. Da quanto sopra emerge con chiarezza come l'avviso di accertamento sia stato emesso tenendo in considerazione le eccezioni mosse dalla ricorrente. Eccezioni che, tuttavia, non erano tali da comportare l'annullamento totale dell'avviso di accertamento e ciò anche in considerazione del fatto che non erano state superate dalla ricorrente diverse incongruenze. La Suprema Corte, infatti, ha più volte ribadito il principio secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento del reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma
1, lett. d) il quale consente di desumere l'esistenza di ricavi non dichiarati anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 7680/2002; n. 10802/2002; n. 1821/2001)”. La condotta antieconomica posta in essere dalla società costituisce palese e ingiustificata violazione del fine lucrativo, postulato primo di una libera attività economica, quale quella posta in essere dalla ricorrente.
Del pari prive di pregio sono le censure dell'appellante alla sentenza dei giudici di prime cure nella parte in cui sono state ritenute infondate le contestazioni relative alle tariffe applicate. L'irrilevanza della contestazione deriva dal fatto che sia l'ammontare della tariffa relativo alla spedizione delle dichiarazioni sia quello relativo alla tenuta della contabilità sono stati determinati dall'Ufficio sulla base della media delle fatture emesse dalla stessa ricorrente. Non è stata, infatti, fornita da parte appellante la prova che la media applicata dall'Ufficio non sia congrua e idonea al caso di specie.
Con riferimento, infine, alla posizione dei due soci Rappresentante_1 e Ricorrente_1, osserva la Corte che, in base alla legge 29 dicembre 2022, nr. 197 (legge di bilancio 2023) le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'l'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli ovvero gli Enti Locali per i tributi di loro competenza, come espressamente consentito dall'art. 1, comma 205, l. 197/2022, pendenti al 1° gennaio
2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
In considerazione di quanto sopra, la Corte prende atto della dichiarazione effettuata dall'Ufficio e della documentazione prodotta, relativa alla definizione agevolata del contenzioso tributario e dichiara il presente giudizio estinto nei confronti dei due contribuente predetti per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere nei confronti di Rappresentante_1 e Ricorrente_1, con compensazione integrale delle spese processuali;
rigetta l'appello proposto da M.e.d. srl, che condanna alle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri di legge.