Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 754
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Definizione automatica in base alla legge 197/2022

    La Corte prende atto della dichiarazione effettuata dall'Ufficio e della documentazione prodotta, relativa alla definizione agevolata del contenzioso tributario e dichiara il presente giudizio estinto nei confronti dei due contribuenti predetti per cessata materia del contendere.

  • Rigettato
    Competenza temporale dell'accertamento

    La Corte rileva che l'Ufficio ha accertato le prestazioni relative all'anno d'imposta 2014, non avendo fatto riferimento all'anno 2013 se non per indicare l'inizio dell'antieconomicità del comportamento. La società ha presentato dichiarazioni IRAP per il 2014 e 2015 senza fatturare i ricavi.

  • Rigettato
    Utilizzo dell'art. 41 bis DPR 600/73 e metodologia di accertamento

    La Corte ritiene infondato il motivo, poiché l'Ufficio ha operato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/73, indicando chiaramente i presupposti di fatto e giuridici. L'accertamento parziale è ammissibile anche in via presuntiva e la scelta del metodo analitico-induttivo rientra nei poteri dell'Amministrazione senza pregiudizio sostanziale per il contribuente. La presunzione è basata su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e potenzialità dell'attività.

  • Rigettato
    Contestazioni relative all'invito precedente all'avviso di accertamento

    La Corte rileva che le censure si riferivano alla pretesa contenuta nell'invito, non tenendo conto della rideterminazione operata dall'Ufficio nell'avviso di accertamento a seguito del contraddittorio. L'avviso conteneva già la pretesa ridotta e le eccezioni mosse non erano tali da comportare l'annullamento totale, data la persistenza di incongruenze.

  • Rigettato
    Tariffe applicate

    La Corte ritiene prive di pregio le censure, poiché gli importi sono stati determinati dall'Ufficio sulla base della media delle fatture emesse dalla stessa ricorrente. La società non ha fornito prova della non congruità di tale media.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 754
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 754
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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