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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1001 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
, con gli Avv.ti Davide Ciliberto e Nicola Currado ---- appellante Parte_1
E
con gli Avv.ti Giacinto Greco, FR Muscari Tomaioli e Maria Teresa Pugliano ---- CP_1
appellato
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Lamezia Terme. Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e accertamento negativo di indebito.
Conclusioni per l'appellante : <<… - riformare l'impugnata sentenza del Pt_1
Tribunale di Lamezia Terme accertando e dichiarando la tempestività del ricorso in primo grado ai sensi dell'art. 22 D.L. n.7/70 e conseguentemente, nel merito accogliere le domande formulate nel ri-corso di primo grado, ovvero:- accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato regolarmente la propria attività lavorativa quale OTD in agricoltura, indicata specificamente nel ricorso introduttivo del giudizio, negli anni 2012, 2013 e 2014 presso l'azienda agricola Lo
SO FR con le giornate, nei modi e tempi spiegati nella narrativa del ricorso in primo grado, sopra riportato per intero;
annullare le richieste di indebito indicate nella narrativa del ricorso, ed altre eventuali che dovessero pervenire nelle more del presente giudizio per i medesimi fatti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle prestazioni oggetto delle richieste di indebito, nonché annullare il provvedimento di disconoscimento parziale delle giornate agricole per le suddette annualità e, per l'effetto, ordinare all' di reiscrivere il ricorrente negli elenchi CP_1
dei braccianti agricoli per gli anni in cui ha lavorato presso l'azienda Lo SO per il numero esatto di giornate prestate, ovvero: giornate 102 nel 2012,giornate 52 nel 2013,giornate 52 nel 2014;
ordinare all' la ripetizione di somme eventualmente trattenute su erogazioni successive alla CP_1
richiesta di indebito.
... Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali del doppio grado di giudizio e con ogni altra conseguente statuizione di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti>>;
Conclusioni per l'appellato <<… rigettare l'appello di controparte e per l'effetto CP_1
confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze>>.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso al Giudice del lavoro di Lamezia Terme (RG 1318/2017) il Sig. Parte_1
ha domandato la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per il 2012,
[...]
per il 2013 e per il 2014, avendo lavorato, rispettivamente, per n. 102 giornate nell'anno 2012 e per n. 52 giornate negli anni 2013 e 2014, presso l'azienda agricola Lo SO FR, e,
contestualmente, s'è opposto alla richiesta di restituzione dell'indebito rivendicato dall' CP_1
rappresentato dalle indennità di disoccupazione agricola erogategli negli anni anzidetti.
2. Nella resistenza dell' , che ha eccepito la decadenza della richiesta di reiscrizione CP_2
ed ha contestato, mediante il verbale dell'accertamento ispettivo conclusosi il 20/12/2016, la sussistenza e la consistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola anzidetta, dedotto dal ricorrente, il Tribunale, con sentenza del 6/5/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza dell'azione, ai sensi dell'art. 22.1 del D.L.
n° 7/1970.
3. Con l'appello, il lavoratore ha chiesto la riforma di tale decisione deducendo: a) di non essere incorso nella decadenza in questione, avendo rispettato i termini per la proposizione del ricorso sia partendo dalla data di notifica, da parte dell' dei provvedimenti CP_1
pregiudizievoli, sia dalla data di pubblicazione online degli elenchi trimestrali;
b) di avere diritto, pertanto, alla disamina di merito del proprio ricorso, del quale ha riproposto il contenuto.
4. L' si è costituito anche in secondo grado, resistendo. CP_1
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 2 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- L'appello, anche se fondato in punto di decadenza, non è meritevole di accoglimento.
I.1 Rispetto al 19/20 aprile 2017 – date di avvenuta ricezione da parte dell'odierno appellante delle note con cui gli venivano comunicate le richiesta di restituzione di indebito
– o dal 30/6/2016, data di pubblicazione online degli elenchi di variazione, il Sig. ha Pt_1
rispettato i 120 giorni previsti quale termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale,
attivandosi in tal stregua il 6/7/2017.
Pertanto, occorre procedere alla disamina nel merito della domanda spiegata dall'originario ricorrente.
II.- Orbene, l' è pervenuto alla cancellazione del suddetto dagli elenchi anagrafici dei CP_1
braccianti agricoli in esito ad un'indagine ispettiva da cui era emerso che la prestazione lavorativa – denunciata come effettuata negli anni 2012, 2013 e 2014 – era da considerare insufficiente per la maturazione delle erogazioni a carico dell' CP_1
Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale,
secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt.
n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela,
affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
III.- Nel caso di specie, pertanto, grava sul sig. l'onere di provare il proprio diritto Pt_1
alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Ritiene il collegio che la disamina delle emergenze istruttorie consente di escludere l'assolvimento di detto onere da parte dell'odierno appellante, valutato pure il contenuto delle risultanze degli accertamenti ispettivi, tempestivamente versati in atti dall' con la CP_1
memoria di costituzione in primo grado (cfr. verbale di accertamento del 20 dicembre 2016,
allegato del fascicolo di primo grado dell' . CP_1
Infatti, in sede ispettiva, i funzionari di vigilanza hanno accertato quanto fedelmente riassunto nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale in primo grado:
<<a) la ditta ha presentato, per gli anni di riferimento, plurime denunce aziendali in contraddizione e contrasto fra di esse;
b) la consistenza aziendale su cui Lo SO FR esercita la propria attività di impresa non
è rispondente a quanto descritto nelle versioni di Denunce Aziendali approvate giacché nel quinquennio esaminato (1.7.2011-30.9.2016) non ne esiste una che elenchi tutti i terreni ricavabili dai contratti di affitto e/o cessione di frutto pendente esaminati ed efficaci;
c) l'esame dei fitti e dei terreni denunciati ha fatto emergere una serie di incongruenze;
d) Nonostante si sia in presenza di prestazioni riconducibili evidentemente all'affitto del terreno -ad eccezione di quelle contrattualizzate negli accordi stipulati con e Controparte_3
e non a semplici contratti di cessione di frutto pendente, i contratti stipulati con Per_1
e ed sono formalmente ricondotti alla sola Controparte_4 Persona_2 Per_3
cessione del frutto;
e) dalla lettura del relativo quadro “F” riferito ai terreni aziendali, in tutte le D.A. approvate (ed anche non approvate), il titolo di possesso che LO US FR vanta è sempre il contratto di affitto dei terreni elencati e non semplicemente il contratto di acquisto di frutto pendente;
f) relativamente alla sola cessione del frutto pendente, il quadro da valorizzare sarebbe stato quello identificato dalla lettera “P” destinato alle aziende agricole senza terra. Detto quadro,
invece, non è valorizzato in nessuna delle versioni di Denunce Aziendali trasmesse;
g) i nominativi indicati come titolari dei terreni non trovano formale corrispondenza nei titoli reali di proprietà;
h) negli anni 2012, 2014 e 2015 sono stati trasmessi DMAG suppletivi (Tipo Denuncia “S”) con lo scopo di incrementare il monte lavorativo in capo al singolo dipendente interessato;
i) in capo a LO US FR è stata verificata la presenza di insoluti contributivi riportati analiticamente in verbale;
j) come dichiarato dal Lo SO, l'attività di potatura non era effettuata da suoi dipendenti;
k) come dichiarato dal Lo SO, lo stesso si avvale di diversi macchinari che permettono lo svolgimento dell'attività in tempi ridotti e con ridotto uso di personale;
l) il Lo SO ha dichiarato: “Rispetto alla manodopera che assumo preciso che capita che ovviamente se i lavoratori nel corso del periodo lavorativo stabilito dal contratto di lavoro non raggiungono le giornate pattuite, perché magari non sono venuti a lavorare rispetto ai giorni che avevo previsto,
le giornate mancanti vengono denunciate lo stesso come se avessero lavorato davvero.; m)
Sebbene richiesta, non è stata consegnata agli scriventi la documentazione relativa ai beni strumentali aziendali (mezzi agricoli/mezzi di produzione) che, pertanto, per quanto possibile,
emergono solo dalla dichiarazione di LO US FR e dal sopralluogo effettuato presso la sede legale/operativa, né il quaderno di campagna relativo al periodo ed al tipo delle lavorazioni svolte negli uliveti (concimazione, potatura, spollonatura, aratura, frangizollatura etc.), né quella relativa alla concessione di gasolio agricolo agevolato (ex Libretto UMA) essendo state esibite solamente cinque fatture generiche di acquisto carburante agricolo spalmate nell'arco del quinquennio esaminato;
n) In data 30.11.2016, alla presenza esclusiva di LO US
FR, sono stati effettuati i sopraluoghi presso gli uliveti appartenenti ai Sigg. CP_3
(in relazione alla sola porzione soprastante il fiume, essendo stata quella sottostante
[...]
visionata in precedenza, cioè in data 17.10.2016), ed Controparte_4 Persona_4
oltre che quello di spettanza della Famiglia LO US. Altresì, è stata visitata la Per_2
sede operativa aziendale, coincidente con la sede legale, corrente presso l'indirizzo di residenza di LO US FR in Loc. Fasana snc;
o) Durante gli accessi nessuno dei lavoratori Per_5
attualmente in forza all'azienda agricola LO US è stato trovato intento al lavoro;
p) I terreni ispezionati sono risultati lavorati solo in parte e con lavorazioni non recenti;
q) In relazione all'uliveto , la potatura di cui LO US FR aveva riferito Controparte_4
in data 16.11.2016 all'atto del sopralluogo, a detta dello stesso, si era estrinsecata in soli due giorni di lavoro per poi interrompersi a causa delle piogge;
r) Sin dall'inizio del periodo di attività di impresa esaminata, non esistono profitti documentati che possano, al netto delle spese fatturate, anche solo coprire le retribuzioni (che risultano essere state formalmente erogate) e la contribuzione previdenziale dovuta per le assunzioni effettuate, che ammontano rispettivamente ad € 477.831,92,00 ed a € 78.876,89;
s) che i dati retributivi formalmente indicati non corrispondano al vero emerge chiaramente da quanto espresso dallo stesso LO US FR il quale ha dichiarato una retribuzione reale nettamente inferiore: “(…) Retribuisco i miei dipendenti con 35,00 euro netti le donne e 50,00
euro netti gli uomini. Questa paga è stata quelle delle ultime due-tre campagne olearie. Nelle
precedenti è variata di un paio di euro (..)”. Dichiarazione avvalorata anche da alcune lavoratrici sentite.;
t) lo stesso LO US FR ha ammesso che: “(…) Rispetto alla manodopera che assumo preciso che capita che ovviamente se i lavoratori nel corso del periodo lavorativo stabilito dal contratto di lavoro non raggiungono le giornate pattuite, perché magari non sono venuti a lavorare rispetto ai giorni che avevo previsto, le giornate mancanti vengono denunciate lo stesso come se avessero lavorato davvero (…);
u) Tale condotta, peraltro, non è nuova all'azienda in questione. Infatti, a tale conclusione è pervenuto anche il verbale di accertamento n. 2201000192169 che, in relazione al periodo CP_1
01.01.2006-31.12.2010, ha riscontrato un eccesso di giornate lavorative denunciate negli anni 2009
e 2010 procedendo al relativo abbattimento;
v) Il Fondo non presentava tracce di operazioni meccaniche nel 2016; CP_3
w) Il fondo sorelle nel 2016 era improduttivo come dichiarato dallo stesso Lo SO;
Per_2
x) Il fondo nel 2016 era improduttivo come dichiarato dallo stesso Lo SO;
Pt_2
y) Le dichiarazioni delle dipendenti hanno presentato incongruenze sia in relazione ai periodi di lavoro, tra quelli denunciati e quelli dichiarati dalle lavoratrici sia in relazione alla presenza delle colleghe sul posto di lavoro;
z) Ulteriori incongruenze sono risultate rispetto al ruolo del Lo SO che, secondo alcune dava le direttive ed era presente perché guidava lo scuotitore, secondo altre lo scuotitore era guidato da un operaio. Per alcune il Lo SO era sempre presente, per altre andava e veniva;
aa) Ulteriori incongruenze sono state riscontrate rispetto alla modalità operativa, posto che secondo alcune il Lo SO le divideva sul terreno, secondo altre il Lo SO non le suddivideva in squadre per controllarle tutte;
bb) Svolgendosi l'attività aziendale in campo aperto ed avendo escluso le lavoratrici sentite che si sia mai lavorato durante i giorni di pioggia, è stato realizzato il raffronto tra le giornate denunciate ed i periodi di pioggia. Il quadro che ne è emerso indica che risultano lavoratori impegnati nella raccolta del frutto, ovvero nelle altre lavorazioni descritte (ad es. concimazione,
pulizia dei terreni dai residui della potatura) anche nei giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata dalle piogge continue per come indicato nel verbale;
cc) Nel 2011 non vi è prova di attività di raccolta olio;
dd) Nel 2014, per i mesi di ottobre (330 giornate denunciate) e dicembre (336 giornate denunciate), non esiste prova di molitura delle olive e quindi di raccolta;
ee) usando lo scuotitore al giorno si riescono a raccogliere fino al 35/40 quintali di olive, mentre raccogliendo a mano una singola operaia riesce a raccogliere settanta/ottanta kg di olive da terra. L'orario di lavoro giornaliero dichiarato dalle lavoratrici e da LO US FR corre dalle 7.00/7.30 alle 15.45/16.00;
ff) la raccolta delle olive a detta delle lavoratrici sentite è avvenuta sempre per il tramite dello scuotitore essendo limitato il loro apporto in tale fase allo spostamento delle reti che corredano lo scuotitore ed al recupero di quanto caduto su di esse;
gg) il totale delle olive molite giusta fatturazione esibita è il seguente: 2011, non sono state emesse fatture relative alla molitura di olive implicando che LO US FR non abbia effettuato nessuna raccolta di esse;
2012, 60.000 kg (tre partite riferite 16.790 kg al mese di ottobre, 14.430 KG al mese di novembre,
29.695 KG al mese di dicembre);
2013, 64.669 kg (tre partite riferite 27.918 kg al mese di ottobre, 32.771 kg al mese di novembre,
3.980 KG al mese di dicembre);
2014, 34.500 kg (due partite di 3.570 kg e di 30.930 kg riferite entrambe al mese di novembre);
2015, 59.443 kg (due partite riferite 13.474 kg al mese di novembre, 45.969 kg al mese di dicembre,
non essendosi quindi verificata raccolta in quello di ottobre);
2016, 17.710 kg (un'unica partita riferita evidentemente al solo mese di ottobre nonostante la fattura emessa sia datata 30.11.2016).
hh) tra la raccolta e la molitura delle singole partite raccolte non trascorrono più di ventiquattro ore, implicando il massimo utilizzo di manodopera solamente nel singolo od al più nei due giorni lavorativi necessari a totalizzare le quantità predette;
ii) è stata riscontrata la trasmissione negli anni 2012, 2014 e 2015 di DMAG suppletivi (Tipo
Denuncia “S”) con il scopo di incrementare il monte lavorativo in capo a ciascun dipendente interessato. Tra l'altro, rispetto ad alcuni lavoratori quali ad es. NA
(peraltro, 5 giornate a dicembre per il primo ed unico rapporto di lavoro in agricoltura),
e nel 2014, esistono solo i DMAG di tipo “S”. A titolo Parte_3 Parte_1
esemplificativo ad es. è possibile notare come sottraendo le giornate di pioggia, le giornate rimanenti coincidano quasi perfettamente con quelle denunciate in via principale in molti casi;
jj) le giornate lavorative denunciate dall'azienda agricola LO US FR risultano sproporzionate per eccesso rispetto al reale fabbisogno impiegato di anno in anno soprattutto considerando che il loro ammontare è costante a prescindere dalla circostanza che si sia trattato di anno c.d. di carica o scarica>>.
IV.- A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (buste paga, CUD e comunicazioni di assunzione) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità
oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco
(cfr. Cass. 11414/2013).
Ed invece, i testi escussi su istanza del sig. sono da reputare inattendibili per i motivi Pt_1
che di seguito si esplicitano.
- , dopo avere espressamente ammesso di avere un contenzioso con l' in Persona_7 CP_1
relazione al medesimo verbale di accertamento, conferma lo svolgimento da parte del ricorrente di 52 giornate lavorative, rispettivamente nel 2013 e nel 2014, nulla riferendo, quindi,
circa l'anno 2012; sennonché quando riferisce delle attività che svolgeva il ricorrente, si limita a dire che si occupava della raccolta delle olive e della pulizia dei terreni e che solo in caso di pioggia abbondante andavano nei capannoni e si occupavano della cura degli attrezzi;
sennonché, il ricorrente nell'atto introduttivo, non parla solo di raccolta ma dice che si occupava di tutta l'attività connessa alla coltivazione degli olivi (ossia la preparazione e la pulizia dei terreni, ma anche la cura e la pulizia delle piante, la somministrazione dei trattamenti fitosanitari, la potatura); in tale ottica, dunque, si tratta di deposizione sfavorevole al lavoratore, perché l'accertamento ispettivo ha comportato una riduzione delle giornate che,
stante la parziale conferma da parte del teste delle attività che il sig. dice di avere Pt_1
svolto, viene di fatto confermata dalla deposizione testimoniale, ché la sola attività di raccolta giustifica l'assunzione per i soli periodi (ottobre – novembre), in cui questa si può in concreto svolgere.
- , dopo avere espressamente ammesso di avere un contenzioso con l' Testimone_1 CP_1
in relazione al medesimo verbale di accertamento, ha aggiunto che si occupavano, oltre che della raccolta, della preparazione dei terreni per la raccolta, aggiungendo, rispetto al teste
, l'apposizione delle reti;
circostanza, tuttavia, che non consente di mutare il Per_7
ragionamento fatto per la valutazione della deposizione dell'altro teste, perché l'attività di preparazione dei terreni per la raccolta è attività che, evidentemente, si svolge in stretta contiguità temporale con la stessa. Inoltre, circa il numero di giornate lavorative svolte dal ricorrente, il teste ha riferito de relato, posto che, in un passaggio spontaneo della deposizione ha dichiarato quanto segue: “Posso riferire che il Sig. mi ha confermato per 102 Pt_1
giornate nel 2012, 52 giornate nel 2013 e 51 giornate nel 2014, in quanto andiamo a pesca insieme e parliamo dell'attività lavorativa”.
- , dopo avere espressamente ammesso di avere un contenzioso con l' in Parte_4 CP_1
relazione al medesimo verbale di accertamento, ha dichiarato che si occupavano prevalentemente della raccolta di olive, salvo poi aggiungere che imbottigliavano olio e si dedicavano alla pulizia del magazzino, attività che, tuttavia, svolgevano solo nelle giornate di forte pioggia, quando era impossibile lavorare all'esterno; si tratta, tuttavia, di attività svolte occasionalmente, sicché, analogamente a quanto già osservato nell'analisi delle deposizioni degli altri due testi, devono ritenersi inidonee, da sole, a giustificare l'assunzione per il numero di giornate superiore a quello quantificato in sede ispettiva, circoscritto al periodo di raccolta delle olive (ottobre-novembre). Inoltre, si evidenzia il passaggio spontaneo in cui la teste ha ammesso di avere operato una sorta di ricostruzione logica – e non visiva – del numero di giornate lavorative attribuite al ricorrente, affermando quanto segue: “Posso riferire sul numero di giornate perché con i miei colleghi parlavamo e più o meno le giornate sono sempre le stesse, ovvero in media 102”.
- , dopo avere espressamente ammesso di avere un contenzioso con l' in Testimone_2 CP_1
relazione al medesimo verbale di accertamento, ha anch'ella, in linea di massima, riferito sulle circostanze degli altri testi, con gli stessi limiti probatori dianzi evidenziati.
In sostanza, se si considera, per tutti i testimoni escussi, l'interesse che li animava, essendo titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'appellante e dunque coinvolti nell'accertamento ispettivo che aveva condotto al disconoscimento dell'attività bracciantile prestata per l'anzidetta azienda agricola, per come da loro confermato - sicché sono interessati a confutarne l'esito e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierno appellante alle dipendenze della ditta, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta – tale CP_1
considerazione unitamente alle ravvisate incongruenze, conducono al giudizio di inattendibilità del loro dichiarato.
V.- In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione del ricorrente in agricoltura nei periodi di interesse non è stata provata: ciò determina la conferma della gravata sentenza e il rigetto dell'appello, sia pure con diversa motivazione
Il contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, allegata al ricorso in appello
(doc. 7) e richiamata nello stesso, comporta l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
Invero, la materia dell'indebito assistenziale/previdenziale rientra tra quelle per cui vale la possibilità di esonero ex art. 152 cit., perché all'accertamento negativo dell'esistenza dello stesso, consegue il mantenimento della prestazione, che, dunque, non è conseguenza indiretta dell'accertamento, ma effetto diretto della pronuncia, da cui pertanto discenderà il conseguimento della prestazione di cui l'ente previdenziale aveva chiesto in sede amministrativa la restituzione.
VI.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 14 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia
Terme, giudice del lavoro, n. 127/2022, resa in data 6 maggio 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado;
3. dà atto che, per l'effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater del dpr 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il
26 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1001 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
, con gli Avv.ti Davide Ciliberto e Nicola Currado ---- appellante Parte_1
E
con gli Avv.ti Giacinto Greco, FR Muscari Tomaioli e Maria Teresa Pugliano ---- CP_1
appellato
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Lamezia Terme. Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e accertamento negativo di indebito.
Conclusioni per l'appellante : <<… - riformare l'impugnata sentenza del Pt_1
Tribunale di Lamezia Terme accertando e dichiarando la tempestività del ricorso in primo grado ai sensi dell'art. 22 D.L. n.7/70 e conseguentemente, nel merito accogliere le domande formulate nel ri-corso di primo grado, ovvero:- accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato regolarmente la propria attività lavorativa quale OTD in agricoltura, indicata specificamente nel ricorso introduttivo del giudizio, negli anni 2012, 2013 e 2014 presso l'azienda agricola Lo
SO FR con le giornate, nei modi e tempi spiegati nella narrativa del ricorso in primo grado, sopra riportato per intero;
annullare le richieste di indebito indicate nella narrativa del ricorso, ed altre eventuali che dovessero pervenire nelle more del presente giudizio per i medesimi fatti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle prestazioni oggetto delle richieste di indebito, nonché annullare il provvedimento di disconoscimento parziale delle giornate agricole per le suddette annualità e, per l'effetto, ordinare all' di reiscrivere il ricorrente negli elenchi CP_1
dei braccianti agricoli per gli anni in cui ha lavorato presso l'azienda Lo SO per il numero esatto di giornate prestate, ovvero: giornate 102 nel 2012,giornate 52 nel 2013,giornate 52 nel 2014;
ordinare all' la ripetizione di somme eventualmente trattenute su erogazioni successive alla CP_1
richiesta di indebito.
... Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali del doppio grado di giudizio e con ogni altra conseguente statuizione di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti>>;
Conclusioni per l'appellato <<… rigettare l'appello di controparte e per l'effetto CP_1
confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze>>.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso al Giudice del lavoro di Lamezia Terme (RG 1318/2017) il Sig. Parte_1
ha domandato la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per il 2012,
[...]
per il 2013 e per il 2014, avendo lavorato, rispettivamente, per n. 102 giornate nell'anno 2012 e per n. 52 giornate negli anni 2013 e 2014, presso l'azienda agricola Lo SO FR, e,
contestualmente, s'è opposto alla richiesta di restituzione dell'indebito rivendicato dall' CP_1
rappresentato dalle indennità di disoccupazione agricola erogategli negli anni anzidetti.
2. Nella resistenza dell' , che ha eccepito la decadenza della richiesta di reiscrizione CP_2
ed ha contestato, mediante il verbale dell'accertamento ispettivo conclusosi il 20/12/2016, la sussistenza e la consistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola anzidetta, dedotto dal ricorrente, il Tribunale, con sentenza del 6/5/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza dell'azione, ai sensi dell'art. 22.1 del D.L.
n° 7/1970.
3. Con l'appello, il lavoratore ha chiesto la riforma di tale decisione deducendo: a) di non essere incorso nella decadenza in questione, avendo rispettato i termini per la proposizione del ricorso sia partendo dalla data di notifica, da parte dell' dei provvedimenti CP_1
pregiudizievoli, sia dalla data di pubblicazione online degli elenchi trimestrali;
b) di avere diritto, pertanto, alla disamina di merito del proprio ricorso, del quale ha riproposto il contenuto.
4. L' si è costituito anche in secondo grado, resistendo. CP_1
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 2 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- L'appello, anche se fondato in punto di decadenza, non è meritevole di accoglimento.
I.1 Rispetto al 19/20 aprile 2017 – date di avvenuta ricezione da parte dell'odierno appellante delle note con cui gli venivano comunicate le richiesta di restituzione di indebito
– o dal 30/6/2016, data di pubblicazione online degli elenchi di variazione, il Sig. ha Pt_1
rispettato i 120 giorni previsti quale termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale,
attivandosi in tal stregua il 6/7/2017.
Pertanto, occorre procedere alla disamina nel merito della domanda spiegata dall'originario ricorrente.
II.- Orbene, l' è pervenuto alla cancellazione del suddetto dagli elenchi anagrafici dei CP_1
braccianti agricoli in esito ad un'indagine ispettiva da cui era emerso che la prestazione lavorativa – denunciata come effettuata negli anni 2012, 2013 e 2014 – era da considerare insufficiente per la maturazione delle erogazioni a carico dell' CP_1
Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale,
secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt.
n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela,
affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
III.- Nel caso di specie, pertanto, grava sul sig. l'onere di provare il proprio diritto Pt_1
alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Ritiene il collegio che la disamina delle emergenze istruttorie consente di escludere l'assolvimento di detto onere da parte dell'odierno appellante, valutato pure il contenuto delle risultanze degli accertamenti ispettivi, tempestivamente versati in atti dall' con la CP_1
memoria di costituzione in primo grado (cfr. verbale di accertamento del 20 dicembre 2016,
allegato del fascicolo di primo grado dell' . CP_1
Infatti, in sede ispettiva, i funzionari di vigilanza hanno accertato quanto fedelmente riassunto nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale in primo grado:
<<a) la ditta ha presentato, per gli anni di riferimento, plurime denunce aziendali in contraddizione e contrasto fra di esse;
b) la consistenza aziendale su cui Lo SO FR esercita la propria attività di impresa non
è rispondente a quanto descritto nelle versioni di Denunce Aziendali approvate giacché nel quinquennio esaminato (1.7.2011-30.9.2016) non ne esiste una che elenchi tutti i terreni ricavabili dai contratti di affitto e/o cessione di frutto pendente esaminati ed efficaci;
c) l'esame dei fitti e dei terreni denunciati ha fatto emergere una serie di incongruenze;
d) Nonostante si sia in presenza di prestazioni riconducibili evidentemente all'affitto del terreno -ad eccezione di quelle contrattualizzate negli accordi stipulati con e Controparte_3
e non a semplici contratti di cessione di frutto pendente, i contratti stipulati con Per_1
e ed sono formalmente ricondotti alla sola Controparte_4 Persona_2 Per_3
cessione del frutto;
e) dalla lettura del relativo quadro “F” riferito ai terreni aziendali, in tutte le D.A. approvate (ed anche non approvate), il titolo di possesso che LO US FR vanta è sempre il contratto di affitto dei terreni elencati e non semplicemente il contratto di acquisto di frutto pendente;
f) relativamente alla sola cessione del frutto pendente, il quadro da valorizzare sarebbe stato quello identificato dalla lettera “P” destinato alle aziende agricole senza terra. Detto quadro,
invece, non è valorizzato in nessuna delle versioni di Denunce Aziendali trasmesse;
g) i nominativi indicati come titolari dei terreni non trovano formale corrispondenza nei titoli reali di proprietà;
h) negli anni 2012, 2014 e 2015 sono stati trasmessi DMAG suppletivi (Tipo Denuncia “S”) con lo scopo di incrementare il monte lavorativo in capo al singolo dipendente interessato;
i) in capo a LO US FR è stata verificata la presenza di insoluti contributivi riportati analiticamente in verbale;
j) come dichiarato dal Lo SO, l'attività di potatura non era effettuata da suoi dipendenti;
k) come dichiarato dal Lo SO, lo stesso si avvale di diversi macchinari che permettono lo svolgimento dell'attività in tempi ridotti e con ridotto uso di personale;
l) il Lo SO ha dichiarato: “Rispetto alla manodopera che assumo preciso che capita che ovviamente se i lavoratori nel corso del periodo lavorativo stabilito dal contratto di lavoro non raggiungono le giornate pattuite, perché magari non sono venuti a lavorare rispetto ai giorni che avevo previsto,
le giornate mancanti vengono denunciate lo stesso come se avessero lavorato davvero.; m)
Sebbene richiesta, non è stata consegnata agli scriventi la documentazione relativa ai beni strumentali aziendali (mezzi agricoli/mezzi di produzione) che, pertanto, per quanto possibile,
emergono solo dalla dichiarazione di LO US FR e dal sopralluogo effettuato presso la sede legale/operativa, né il quaderno di campagna relativo al periodo ed al tipo delle lavorazioni svolte negli uliveti (concimazione, potatura, spollonatura, aratura, frangizollatura etc.), né quella relativa alla concessione di gasolio agricolo agevolato (ex Libretto UMA) essendo state esibite solamente cinque fatture generiche di acquisto carburante agricolo spalmate nell'arco del quinquennio esaminato;
n) In data 30.11.2016, alla presenza esclusiva di LO US
FR, sono stati effettuati i sopraluoghi presso gli uliveti appartenenti ai Sigg. CP_3
(in relazione alla sola porzione soprastante il fiume, essendo stata quella sottostante
[...]
visionata in precedenza, cioè in data 17.10.2016), ed Controparte_4 Persona_4
oltre che quello di spettanza della Famiglia LO US. Altresì, è stata visitata la Per_2
sede operativa aziendale, coincidente con la sede legale, corrente presso l'indirizzo di residenza di LO US FR in Loc. Fasana snc;
o) Durante gli accessi nessuno dei lavoratori Per_5
attualmente in forza all'azienda agricola LO US è stato trovato intento al lavoro;
p) I terreni ispezionati sono risultati lavorati solo in parte e con lavorazioni non recenti;
q) In relazione all'uliveto , la potatura di cui LO US FR aveva riferito Controparte_4
in data 16.11.2016 all'atto del sopralluogo, a detta dello stesso, si era estrinsecata in soli due giorni di lavoro per poi interrompersi a causa delle piogge;
r) Sin dall'inizio del periodo di attività di impresa esaminata, non esistono profitti documentati che possano, al netto delle spese fatturate, anche solo coprire le retribuzioni (che risultano essere state formalmente erogate) e la contribuzione previdenziale dovuta per le assunzioni effettuate, che ammontano rispettivamente ad € 477.831,92,00 ed a € 78.876,89;
s) che i dati retributivi formalmente indicati non corrispondano al vero emerge chiaramente da quanto espresso dallo stesso LO US FR il quale ha dichiarato una retribuzione reale nettamente inferiore: “(…) Retribuisco i miei dipendenti con 35,00 euro netti le donne e 50,00
euro netti gli uomini. Questa paga è stata quelle delle ultime due-tre campagne olearie. Nelle
precedenti è variata di un paio di euro (..)”. Dichiarazione avvalorata anche da alcune lavoratrici sentite.;
t) lo stesso LO US FR ha ammesso che: “(…) Rispetto alla manodopera che assumo preciso che capita che ovviamente se i lavoratori nel corso del periodo lavorativo stabilito dal contratto di lavoro non raggiungono le giornate pattuite, perché magari non sono venuti a lavorare rispetto ai giorni che avevo previsto, le giornate mancanti vengono denunciate lo stesso come se avessero lavorato davvero (…);
u) Tale condotta, peraltro, non è nuova all'azienda in questione. Infatti, a tale conclusione è pervenuto anche il verbale di accertamento n. 2201000192169 che, in relazione al periodo CP_1
01.01.2006-31.12.2010, ha riscontrato un eccesso di giornate lavorative denunciate negli anni 2009
e 2010 procedendo al relativo abbattimento;
v) Il Fondo non presentava tracce di operazioni meccaniche nel 2016; CP_3
w) Il fondo sorelle nel 2016 era improduttivo come dichiarato dallo stesso Lo SO;
Per_2
x) Il fondo nel 2016 era improduttivo come dichiarato dallo stesso Lo SO;
Pt_2
y) Le dichiarazioni delle dipendenti hanno presentato incongruenze sia in relazione ai periodi di lavoro, tra quelli denunciati e quelli dichiarati dalle lavoratrici sia in relazione alla presenza delle colleghe sul posto di lavoro;
z) Ulteriori incongruenze sono risultate rispetto al ruolo del Lo SO che, secondo alcune dava le direttive ed era presente perché guidava lo scuotitore, secondo altre lo scuotitore era guidato da un operaio. Per alcune il Lo SO era sempre presente, per altre andava e veniva;
aa) Ulteriori incongruenze sono state riscontrate rispetto alla modalità operativa, posto che secondo alcune il Lo SO le divideva sul terreno, secondo altre il Lo SO non le suddivideva in squadre per controllarle tutte;
bb) Svolgendosi l'attività aziendale in campo aperto ed avendo escluso le lavoratrici sentite che si sia mai lavorato durante i giorni di pioggia, è stato realizzato il raffronto tra le giornate denunciate ed i periodi di pioggia. Il quadro che ne è emerso indica che risultano lavoratori impegnati nella raccolta del frutto, ovvero nelle altre lavorazioni descritte (ad es. concimazione,
pulizia dei terreni dai residui della potatura) anche nei giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata dalle piogge continue per come indicato nel verbale;
cc) Nel 2011 non vi è prova di attività di raccolta olio;
dd) Nel 2014, per i mesi di ottobre (330 giornate denunciate) e dicembre (336 giornate denunciate), non esiste prova di molitura delle olive e quindi di raccolta;
ee) usando lo scuotitore al giorno si riescono a raccogliere fino al 35/40 quintali di olive, mentre raccogliendo a mano una singola operaia riesce a raccogliere settanta/ottanta kg di olive da terra. L'orario di lavoro giornaliero dichiarato dalle lavoratrici e da LO US FR corre dalle 7.00/7.30 alle 15.45/16.00;
ff) la raccolta delle olive a detta delle lavoratrici sentite è avvenuta sempre per il tramite dello scuotitore essendo limitato il loro apporto in tale fase allo spostamento delle reti che corredano lo scuotitore ed al recupero di quanto caduto su di esse;
gg) il totale delle olive molite giusta fatturazione esibita è il seguente: 2011, non sono state emesse fatture relative alla molitura di olive implicando che LO US FR non abbia effettuato nessuna raccolta di esse;
2012, 60.000 kg (tre partite riferite 16.790 kg al mese di ottobre, 14.430 KG al mese di novembre,
29.695 KG al mese di dicembre);
2013, 64.669 kg (tre partite riferite 27.918 kg al mese di ottobre, 32.771 kg al mese di novembre,
3.980 KG al mese di dicembre);
2014, 34.500 kg (due partite di 3.570 kg e di 30.930 kg riferite entrambe al mese di novembre);
2015, 59.443 kg (due partite riferite 13.474 kg al mese di novembre, 45.969 kg al mese di dicembre,
non essendosi quindi verificata raccolta in quello di ottobre);
2016, 17.710 kg (un'unica partita riferita evidentemente al solo mese di ottobre nonostante la fattura emessa sia datata 30.11.2016).
hh) tra la raccolta e la molitura delle singole partite raccolte non trascorrono più di ventiquattro ore, implicando il massimo utilizzo di manodopera solamente nel singolo od al più nei due giorni lavorativi necessari a totalizzare le quantità predette;
ii) è stata riscontrata la trasmissione negli anni 2012, 2014 e 2015 di DMAG suppletivi (Tipo
Denuncia “S”) con il scopo di incrementare il monte lavorativo in capo a ciascun dipendente interessato. Tra l'altro, rispetto ad alcuni lavoratori quali ad es. NA
(peraltro, 5 giornate a dicembre per il primo ed unico rapporto di lavoro in agricoltura),
e nel 2014, esistono solo i DMAG di tipo “S”. A titolo Parte_3 Parte_1
esemplificativo ad es. è possibile notare come sottraendo le giornate di pioggia, le giornate rimanenti coincidano quasi perfettamente con quelle denunciate in via principale in molti casi;
jj) le giornate lavorative denunciate dall'azienda agricola LO US FR risultano sproporzionate per eccesso rispetto al reale fabbisogno impiegato di anno in anno soprattutto considerando che il loro ammontare è costante a prescindere dalla circostanza che si sia trattato di anno c.d. di carica o scarica>>.
IV.- A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (buste paga, CUD e comunicazioni di assunzione) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità
oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco
(cfr. Cass. 11414/2013).
Ed invece, i testi escussi su istanza del sig. sono da reputare inattendibili per i motivi Pt_1
che di seguito si esplicitano.
- , dopo avere espressamente ammesso di avere un contenzioso con l' in Persona_7 CP_1
relazione al medesimo verbale di accertamento, conferma lo svolgimento da parte del ricorrente di 52 giornate lavorative, rispettivamente nel 2013 e nel 2014, nulla riferendo, quindi,
circa l'anno 2012; sennonché quando riferisce delle attività che svolgeva il ricorrente, si limita a dire che si occupava della raccolta delle olive e della pulizia dei terreni e che solo in caso di pioggia abbondante andavano nei capannoni e si occupavano della cura degli attrezzi;
sennonché, il ricorrente nell'atto introduttivo, non parla solo di raccolta ma dice che si occupava di tutta l'attività connessa alla coltivazione degli olivi (ossia la preparazione e la pulizia dei terreni, ma anche la cura e la pulizia delle piante, la somministrazione dei trattamenti fitosanitari, la potatura); in tale ottica, dunque, si tratta di deposizione sfavorevole al lavoratore, perché l'accertamento ispettivo ha comportato una riduzione delle giornate che,
stante la parziale conferma da parte del teste delle attività che il sig. dice di avere Pt_1
svolto, viene di fatto confermata dalla deposizione testimoniale, ché la sola attività di raccolta giustifica l'assunzione per i soli periodi (ottobre – novembre), in cui questa si può in concreto svolgere.
- , dopo avere espressamente ammesso di avere un contenzioso con l' Testimone_1 CP_1
in relazione al medesimo verbale di accertamento, ha aggiunto che si occupavano, oltre che della raccolta, della preparazione dei terreni per la raccolta, aggiungendo, rispetto al teste
, l'apposizione delle reti;
circostanza, tuttavia, che non consente di mutare il Per_7
ragionamento fatto per la valutazione della deposizione dell'altro teste, perché l'attività di preparazione dei terreni per la raccolta è attività che, evidentemente, si svolge in stretta contiguità temporale con la stessa. Inoltre, circa il numero di giornate lavorative svolte dal ricorrente, il teste ha riferito de relato, posto che, in un passaggio spontaneo della deposizione ha dichiarato quanto segue: “Posso riferire che il Sig. mi ha confermato per 102 Pt_1
giornate nel 2012, 52 giornate nel 2013 e 51 giornate nel 2014, in quanto andiamo a pesca insieme e parliamo dell'attività lavorativa”.
- , dopo avere espressamente ammesso di avere un contenzioso con l' in Parte_4 CP_1
relazione al medesimo verbale di accertamento, ha dichiarato che si occupavano prevalentemente della raccolta di olive, salvo poi aggiungere che imbottigliavano olio e si dedicavano alla pulizia del magazzino, attività che, tuttavia, svolgevano solo nelle giornate di forte pioggia, quando era impossibile lavorare all'esterno; si tratta, tuttavia, di attività svolte occasionalmente, sicché, analogamente a quanto già osservato nell'analisi delle deposizioni degli altri due testi, devono ritenersi inidonee, da sole, a giustificare l'assunzione per il numero di giornate superiore a quello quantificato in sede ispettiva, circoscritto al periodo di raccolta delle olive (ottobre-novembre). Inoltre, si evidenzia il passaggio spontaneo in cui la teste ha ammesso di avere operato una sorta di ricostruzione logica – e non visiva – del numero di giornate lavorative attribuite al ricorrente, affermando quanto segue: “Posso riferire sul numero di giornate perché con i miei colleghi parlavamo e più o meno le giornate sono sempre le stesse, ovvero in media 102”.
- , dopo avere espressamente ammesso di avere un contenzioso con l' in Testimone_2 CP_1
relazione al medesimo verbale di accertamento, ha anch'ella, in linea di massima, riferito sulle circostanze degli altri testi, con gli stessi limiti probatori dianzi evidenziati.
In sostanza, se si considera, per tutti i testimoni escussi, l'interesse che li animava, essendo titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'appellante e dunque coinvolti nell'accertamento ispettivo che aveva condotto al disconoscimento dell'attività bracciantile prestata per l'anzidetta azienda agricola, per come da loro confermato - sicché sono interessati a confutarne l'esito e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierno appellante alle dipendenze della ditta, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta – tale CP_1
considerazione unitamente alle ravvisate incongruenze, conducono al giudizio di inattendibilità del loro dichiarato.
V.- In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione del ricorrente in agricoltura nei periodi di interesse non è stata provata: ciò determina la conferma della gravata sentenza e il rigetto dell'appello, sia pure con diversa motivazione
Il contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, allegata al ricorso in appello
(doc. 7) e richiamata nello stesso, comporta l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
Invero, la materia dell'indebito assistenziale/previdenziale rientra tra quelle per cui vale la possibilità di esonero ex art. 152 cit., perché all'accertamento negativo dell'esistenza dello stesso, consegue il mantenimento della prestazione, che, dunque, non è conseguenza indiretta dell'accertamento, ma effetto diretto della pronuncia, da cui pertanto discenderà il conseguimento della prestazione di cui l'ente previdenziale aveva chiesto in sede amministrativa la restituzione.
VI.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 14 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia
Terme, giudice del lavoro, n. 127/2022, resa in data 6 maggio 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado;
3. dà atto che, per l'effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater del dpr 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il
26 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni