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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3088/2019
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Luigi Parte_1
Barone
RICORRENTE
E
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Matilde NO, Ottavio Controparte_1
NO e MA NO unitamente ai quali elett. dom. in Caserta alla via Tescione n. 14
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2019 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , dipendente assegnata, in qualità di operatore di sportello, Controparte_1 presso l'ufficio postale di Santa RI Capua Vetere, affinché venisse accertata e dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione, irrogata alla lavoratrice con lettera del 4 marzo 2019 a seguito di contestazione disciplinare datata 30 gennaio 2019.
A sostegno della domanda azionata, esponeva che, a seguito di accertamenti posti in Parte_1 essere dall'Ufficio compente su segnalazione del responsabile dell'UP di Santa RI Capua Vetere, erano emerse irregolarità operative perpetrate dalla signora in data 23.11.2018 Controparte_1 nell'espletamento delle sue mansioni.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che, preliminarmente, eccepiva la illegittimità della sanzione irrogata per mancata affissione del codice disciplinare nonché la violazione del principio di immediatezza e specificità della contestazione disciplinare;
nel merito, deduceva la insussistenza del fatto contestato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
********** Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte convenuta nella premessa della memoria difensiva e reiterata più volte nelle note di trattazione scritta versate in atti.
Costituisce circostanza pacifica in quanto emergente dalla documentazione in atti che la società istante effettuava la notifica del ricorso introduttivo omettendone alcune pagine, evenienza che veniva rilevata dalla difesa della convenuta già nella memoria difensiva.
Va, tuttavia, evidenziato che l'atto introduttivo risultava depositato nella sua versione integrale, completo di ogni sua parte.
Pertanto essendosi la convenuta costituita, il vizio – che avrebbe determinato non la nullità del ricorso bensì la sola nullità della relativa notifica – deve ritenersi sanato per effetto della costituzione della parte in giudizio.
Questo giudicante, avendo la resistente lamentato di non aver potuto spiegare una adeguata difesa per effetto della incompletezza dell'atto notificato, con ordinanza del 1 giugno 2021, disponeva il rinvio ad altra udienza concedendo termine alla parte convenuta per integrare le proprie difese, sul presupposto dell'avvenuta costituzione e del deposito dell'atto introduttivo nella sua versione integrale.
Trovano applicazione nel caso di specie i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “l'incompletezza della copia notificata rispetto all'atto originale determina la nullità non dell'atto, ma della notifica, e se l'atto è una citazione in appello, tale incompletezza non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi e la conseguente decadenza dall'impugnazione, perché questa è una sanzione alla mancanza di idonea manifestazione dell'oggetto e delle ragioni dell'atto impugnatorio, ma soltanto il rinnovo della notifica, a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., che consente la conservazione degli effetti dell'impugnazione e della difesa al destinatario di esso. Qualora poi costui si costituisca, la nullità della notifica è sanata. Tuttavia, se l'incompletezza della copia dell'atto notificatogli, pur essendo stato nei termini depositato in cancelleria l'atto originale completo, non gli consente di difendersi adeguatamente avuto riguardo sia all'essenzialità delle pagine mancanti, sia alla brevità del termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la sua costituzione, rispetto alla data di vocatio in ius, ha diritto alla concessione di un termine per difendersi e proporre eccezioni” (cfr.
Cass. n. 23420/2014).
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate con la sentenza n.
18121/2016 con cui hanno stabilito il seguente principio di diritto: “la mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese”.
Dunque, sempre che sussistano i presupposti di cui sopra, le Sezioni Unite hanno ritenuto di preferire la tesi “conservativa” dell'impugnazione, o in generale dell'atto, notificato per errore privo di alcune pagine, nella considerazione che l'originale dell'atto – che deve sempre e comunque tempestivamente depositato completo in ogni su parte, sotto pena, in mancanza di qualsivoglia ipotesi di sanatoria – ha una prevalenza sulla copia notificata, in aderenza alla giurisprudenza che ha più volte affermato come “ai fini del riscontro degli atti processuali, deve aversi riguardo agli originali e non alle copie “ (cfr. Cass. n. 4112/2007; n. 9262/2015).
Ebbene, nel caso in esame, la società ricorrente ha depositato l'originale del ricorso completo in ogni sua parte e la convenuta, pur ricevendo la notifica del ricorso viceversa incompleto, si è costituita in giudizio con effetto, dunque, sanante.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte resistente, nella fattispecie in esame, non doveva disporsi alcuna rinnovazione della notifica del ricorso essendosi la convenuta ritualmente costituita in giudizio ed essendo stato l'atto introduttivo depositato completo di ogni sua parte.
Pertanto, il Tribunale, con ordinanza, disponeva il rinvio dell'udienza concedendo termine alla parte per integrare le proprie difese.
La convenuta, tuttavia, non depositava alcuna memoria integrativa né sollevava ulteriori eccezioni rispetto a quelle già proposte nella memoria di costituzione.
Il rilievo svolto nelle note depositate dalla difesa della lavoratrice deve pertanto ritenersi del tutto destituito di fondamento.
Ancora, in via preliminare, deve essere respinta la censura relativa alla tardività della contestazione disciplinare.
Come è noto, il principio della immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata.
Occorre sottolineare che, al riguardo, con orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ha precisato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (in tal senso, cfr., ex multis, Cass. n. 281/2016; Cass. n. 1248/2016; Cass. n. 26744/2014;
Cass. n. 20719/2013 e Cass. n. 10668/2007).
Si deve, infatti, tenere conto tanto della specifica natura dell'illecito disciplinare, quanto del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, da ritenersi maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale (Cass. n. 3043 del 08.02.2011), onde considerare le ragioni oggettive che possono in concreto ritardare il definitivo accertamento dei fatti (Cass. n. 12452 del 10.12.1998).
Si tratta di una garanzia anche per il lavoratore.
Ed, infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prudente attesa del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (così Cass., n. 23739/2008, Cass. n. 26304 /2014).
D'altra parte, l'obbligo del datore di lavoro di avviare in tempo il procedimento disciplinare dopo l'acquisizione della notizia criminis risponde all'esigenza di garantire il diritto di difesa del dipendente consentendogli di prendere circostanziata posizione rispetto agli addebiti.
Tale obbligo può essere quindi assolto solo con la ricostruzione completa e dettagliata di tutte le condotte presuntivamente illecite. Tale ricostruzione, tuttavia, è attività che può richiedere un lasso anche prolungato di tempo che deve in ogni caso essere ragionevole e contenuto ma anche rapportato alla complessità delle indagini eseguite.
Proprio per queste ragioni, la regola dell'immediatezza della contestazione disciplinare, intesa anzitutto a garantire al lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di difesa, non è violata se il datore di lavoro proceda all'incolpazione solo dopo aver avuto piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi della illiceità di essi, ciò che, quando si tratti di complesse operazioni, può richiedere un congruo periodo di tempo, nell'interesse dello stesso lavoratore (Cass., 22 febbraio
1995 n. 2108, Cass., 27 marzo 2008 n. 7983).
Appare quindi infondata l'eccezione in esame, in quanto il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento disciplinare, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi.
Dalla documentazione versata in atti da emerge che con mail del 29 novembre e del Parte_1
22 dicembre 2018 il Direttore dell'ufficio postale di Santa RI Capua Vetere effettuava le comunicazioni ai funzionari dell'Ufficio risorse umane volte a segnalare le condotte perpetrate dalla dipendente oggetto della contestazione disciplinare che veniva, poi, redatta il 30 gennaio CP_1
2019 ed inviata alla lavoratrice convenuta in data 4 febbraio 2019 (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Dunque, considerato il lasso temporale intercorso tra la conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti (29 novembre – 22 dicembre 2019) e la contestazione disciplinare (30 gennaio 2019), deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussista alcuna violazione del principio di immediatezza in quanto il lasso temporale decorso non risulta lesivo dei diritti della lavoratrice, né contrastante con i canoni generali di correttezza e buona fede.
Va, altresì, disattesa la censura sollevata dalla convenuta relativa ad una pretesa genericità della contestazione, contenendo la lettera di addebiti la puntuale descrizione delle condotte contestate nonché la analitica indicazione delle singole operazioni asseritamente poste in essere dalla lavoratrice in modo irregolare.
Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso del quale “la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ….” (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 3 febbraio 2003, n. 1562).
Nel caso di specie, la contestazione disciplinare descrive compiutamente e dettagliatamente le condotte addebitate alla dipendente risultando, dunque, pienamente rispettato il requisito della specificità, che, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662;
Cass., sez. lav., 3 marzo 2010, n. 5115), non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, che, nella specie, non risulta leso in alcun modo, essendo, nella lettera di contestazione, individuate in modo chiaro, nella loro materialità, le circostanze fattuali imputate alla parte convenuta che, infatti, è stata pienamente in grado di rendere le proprie giustificazioni (cfr. verbale di audizione del
13 febbraio 2019, in atti prod.ne parte ricorrente).
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a quattro ore di retribuzione inflitta ai sensi degli artt. 52 e ss. del
CCNL del 30.11.2017, alla dipendente , applicata all'epoca dei fatti presso Controparte_1
l'U.P. di Santa RI Capua Vetere in qualità di operatore di sportello.
In particolare, con nota di addebito del 30 gennaio 2019, la società contestava alla lavoratrice convenuta: “…Il Responsabile dell'UP di Santa RI Capua Vetere ove Ella è assegnata in qualità di Operatore di Sportello, ha segnalato che, in data 23.11.2018, Ella, applicata alla sezione nr. 4, a fine giornata, ha avuto una eccedenza di cassa di € 187,53 che è stata contabilizzata quale sospeso di cassa e in data 26.11.2018 versata sul c/c n. 10038800. Il 29.11.2018 il cliente Sig.
, titolare del deposito di risparmio n. … si è presentato in ufficio, segnalando che Persona_1 il 22.11.2018, alla sezione nr. 4, Le ha chiesto di effettuare un versamento di € 95,00 su detto deposito di risparmio e che Ella invece di effettuare il deposito ha effettuato un prelevamento dello stesso importo, ritirando comunque la somma dal cliente e non controllando che la ricevuta da Lei rilasciata, faceva riferimento ad un prelevamento invece che a un versamento. Il cliente, Sig.
solo in data 28.11.2018, si è accorto dell'errore e si è presentato in ufficio per chiedere la Per_1 regolarizzazione del deposito. A seguito di quanto descritto, il direttore dell'ufficio di S. RI
Capua Vetere, sig. , si è dovuto scusare con il cliente e ha dovuto attivare la Controparte_2 procedura per la regolarizzazione contabile del deposito di risparmio ed il conseguente recupero della somma in favore del sig. . Persona_1
Inoltre, Ella, sempre il 23.11.2018 ha effettuato un prelievo di € 1460,00 dal libretto postale nr. … intestato al sig. . L'operazione predetta, anziché al legittimo intestatario, è stata Persona_2 da Lei effettuata alla sig.ra , che non risulta né cointestataria né delegata del Persona_3 libretto postale nr. …. Nelle circostanze descritte sono state da Lei espressamente disattese le disposizioni di servizio di cui al vigente Manuale Libretti di Risparmio Postale Nominativi e al
Portatore schede nr. ….[…]”.
Così delineate le condotte ascritte alla lavoratrice convenuta nella lettera di addebito, rileva il
Tribunale come la società datrice di lavoro abbia contestato alla di aver posto in essere CP_1 dalla sua postazione due diverse tipologie di operazioni in contrasto con le previsioni aziendali.
In particolare, si addebitava alla dipendente di aver effettuato un prelievo dal deposito di risparmio di titolarità di un cliente della banca quando invece il medesimo cliente aveva richiesto di effettuare un versamento, dando luogo, in tal modo, ad una eccedenza di cassa nonché ad un errore che in seguito veniva segnalato dal cliente al direttore dell'ufficio postale che doveva quindi attivare la procedura per la regolarizzazione contabile del deposito di risparmio con conseguente recupero della somma in favore del cliente.
Si contestava, altresì, alla di aver effettuato un prelievo di euro 1460,00 da un libretto CP_1 postale ponendo in essere la predetta operazione non su richiesta del legittimo intestatario del libretto bensì di altro soggetto che non risultava né cointestatario né munito di delega così come richiesto dalle disposizioni di servizio di cui al Manuale Libretti di Risparmio Postale nominativi e al portatore.
Tanto premesso, l'art. 2104 c.c., al 1 co., recita “Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale”.
L'art. 52 del CCNL applicato (in atti), in tema di doveri del dipendente, recita “Il dipendente è tenuto ad osservare le norme del presente contratto nonché le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt.
2104 c.c. e 2105 c.c., deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli, ed, in particolare …b) svolgere con assiduità, diligenza
e spirito di collaborazione le attività assegnategli ….”. L'art. 54, rubricato codice disciplinare, statuisce che “si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione …e) per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società …”.
Orbene, rileva il giudicante che, valutati i dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale unitamente alla documentazione in atti, deve ritenersi che la società ricorrente abbia fornito adeguata prova in merito alla sussistenza di un comportamento inadempiente imputabile alla lavoratrice sanzionata.
Entrambi i testi escussi, con dichiarazioni lineari, concordi e scevre da contraddizioni, hanno confermato gli accadimenti descritti nella lettera di contestazione disciplinare.
In particolare, il teste , direttore dell'ufficio postale ove era addetta la ricorrente Controparte_2 all'epoca dei fatti, ha così dichiarato: “…ricordo di aver redatto la comunicazione inviata alle risorse umane di filiale riguardante l'episodio che era successo pochi giorni prima circa un ammanco di un cliente che era venuto da me reclamando un mancato accredito di somme sul proprio conto corrente, somme che aveva depositato due/tre giorni prima. Io mi sono ricordato che il collega , che quel pomeriggio era di turno insieme alla , mi aveva comunicato Tes_1 CP_1 che la stessa si era trovata una eccedenza di cassa che bisognava versare;
siccome la somma era più o meno la stessa, mi è venuto in mente questo episodio ed ho effettuato un controllo;
da questo controllo, ho verificato che dal giornale di fondo della cassa della non risultava questo CP_1 versamento nella data che aveva indicato il cliente;
il cliente lamentava questo mancato versamento perché doveva essere ritirata dalla banca come corrispettivo di un debito, per cui lui avendo avuto comunicazione del mancato versamento alla banca è venuto a chiedere spiegazioni.
Quando è successo tale episodio io non ero in ufficio, era presente il collega . La Persona_4 signora quel giorno non ha comunicato nulla né ha comunicato la eccedenza di cassa;
il CP_1 collega me l'ha riferito il giorno dopo, perché il giorno dopo la signora gli ha Tes_1 CP_1 comunicato tale eccedenza ….Quando il cliente ha parlato con me mi ha detto solo che era venuto in ufficio per effettuare un versamento con i soldi in contanti;
non mi ha parlato di alcun prelievo;
quel giorno, all'ora degli accadimenti, era presente come responsabile dell'ufficio il sig.
[...]
. Quando il sig. ha parlato con me non mi ha riferito di alcuna problematica Per_4 Tes_1 segnalata dalla collega il giorno in cui successe l'episodio con il cliente;
il sig. CP_1 Tes_1 venne a sapere della cosa il giorno dopo e l'ha riferita a me quindi il giorno dopo. Il cliente si lamentò con me e mi disse che la collega ci aveva messo mezz'ora per fare un CP_1 versamento operazione di un minuto, mi disse che lei spegneva e accendeva il pc, infatti quando lui chiese la ricevuta della operazione lei disse che era tutto a posto e che non poteva stampare la ricevuta perché la stampante non andava bene. Quanto all'altra operazione contestata, so quello che mi riferì il collega che era di turno quel giorno. Il Sig. mi riferì che la Persona_4 Tes_1 collega effettuò un prelievo da un libretto intestato ad un detenuto a persona diversa CP_1 dall'intestatario; quel tipo di libretto non ammette deleghe;
in quella occasione non c'era alcuna delega occasionale, non fu rinvenuta alcuna delega, e, comunque non è prevista sul quel libretto;
per questa tipologia di libretto viene delegato un responsabile che viene incaricato dal direttore del carcere;
la delega del soggetto incaricato del carcere doveva essere fatta dinanzi al direttore del carcere e da questi autenticata in qualità di pubblico ufficiale;
in quella delega il detenuto delegava il soggetto individuato ad effettuare l'operazione ed il direttore del carcere autenticava la firma del detenuto. In questo caso mancava tale delega. Nel caso di specie questo era un libretto già aperto da un soggetto detenuto;
non so di preciso in quella occasione da chi fu ritirato il denaro, credo da un familiare. Presso l'ufficio postale di Santa RI Capua Vetere è affisso il codice disciplinare, si trova precisamente nella zona back office, nel retrosportello affisso ad una parete, nella bacheca aziendale, più o meno nei pressi del letturino del badge, dove accede il personale;
noi accediamo dal backoffice e da lì ognuno raggiunge la propria postazione.
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste , collega di lavoro della ricorrente, il Persona_4 quale, nel giorno degli accadimenti per cui è causa, rivestiva il ruolo di responsabile dell'ufficio durante il turno pomeridiano. Il teste, per quel che qui rileva, ha affermato: “….Sono a conoscenza dei fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare della ricorrente, ricordo che il giorno
23 novembre 2018 io ero in ufficio come responsabile del turno di pomeriggio, in quanto non c'era di pomeriggio il direttore D'auria. Ricordo che a fine turno di quel giorno la collega CP_1 lamentò una deficienza di cassa;
sono, pertanto, andato ad aiutare la collega per sistemare le cose ed abbiamo insieme effettuato la esplorazione della cassaforte, fatti i conti finali, ci siamo resi conto che la cassa della collega aveva una eccedenza di circa 187, 50 euro;
la collega ha lamentato la situazione a fine turno, quando facciamo i conti prima della chiusura dell'ufficio, dopo la chiusura al pubblico. Ho chiesto alla collega se il giorno precedente, nel fare i conteggi di cassa, si trovava, lei mi rispose che si trovava perfettamente, allora verificai nel giornale di fondo della sezione e non ravvisando alcun errore, ho provveduto a versare la eccedenza su una partita sospesa, come da regolamenti;
se nell'arco dei tre giorni, non viene reclamata la cifra, questa viene accreditata su un conto di . Di questa cosa informai il direttore la sera Parte_1 CP_2 stessa degli accadimenti. Successivamente, il mercoledì della settimana successiva, un signore venne a reclamare che aveva fatto nei giorni precedenti un versamento di 95 euro e che invece da un controllo della lista movimenti del conto era emerso un prelievo per la stessa cifra. Il cliente il pomeriggio venne a chiedere a me, il giorno successivo andò a parlare con il Direttore. Io feci un aggiornamento del libretto per accertarmi se mi stesse dicendo la verità; in effetti, il cliente aveva effettuato la richiesta di versamento il giorno 22 novembre, quindi il giorno precedente a quando trovammo la eccedenza con la collega;
avvisai quindi il direttore che la mattina CP_1 successiva sarebbe passato il cliente per reclamare questi soldi. So che il cliente ha fatto la richiesta di riaccredito che viene gestita dalla filiale. Dissi poi alla signora del problema CP_1 con il cliente e lei mi disse che evidentemente si era sbagliata a contare. Quanto alla seconda operazione oggetto di contestazione, ricordo che i primi giorni di dicembre venne in ufficio una
Signora che manifestò l'intenzione di prelevare dei soldi dal libretto intestato al sig. Per_2
; io, dopo aver controllato tutto il fascicolo, le feci presente che non poteva essere effettuata
[...]
l'operazione perché mancava la delega e perché si trattava di un libretto intestato a persona detenuta;
dal libretto del detenuto può operare solo l'incaricato dall'istituto di pena che deve operare con una delega che viene fatta dal detenuto con autentica della delega da parte del direttore del carcere, oppure il detenuto può decidere di delegare un proprio familiare presentando tutta una documentazione che viene autenticata dal carcere e che ci viene consegnata dall'Istituto di pena. Dal fascicolo si evince subito che il libretto è intestato ad un detenuto. Nel caso di richiesta di prelievo di una somma superiore a 600 euro, l'operatore di sportello, da manuale operativo, è obbligato a verificare la firma sul cartellino delle firme del fascicolo del libretto;
verificando il fascicolo si evince subito che il libretto è intestato ad un detenuto in quanto ci sono i timbri dell'istituto di pena. La Signora insisteva per fare l'operazione e mi disse che qualche giorno prima l'aveva effettuata. Sono quindi andato a controllare ed ho verificato che effettivamente l'operazione di prelievo, peraltro di una cifra superiore ai 600 euro, erano circa
1400 euro, era stata effettuata dalla signora stessa presso lo sportello della collega CP_1 senza alcun tipo di delega, né occasionale né permanente, non rinvenni nulla, nemmeno una delega momentanea. Segnalai pertanto il tutto al mio responsabile, sig. . In ufficio a Santa RI CP_2
Santa Capua Vetere, è affisso il codice disciplinare;
si trova precisamente in bacheca, nel back office;
nel retrosportello entra solo il personale dell'ufficio; la bacheca dove è affisso il codice disciplinare si trova alla distanza di circa un metro dal cartellino marcatempo …”.
L'istruttoria orale ha, dunque, consentito di accertare che i fatti si sono verificati così come rappresentati dalla società datrice di lavoro, essendo emersa la prova delle irregolarità operative imputabili alla dipendente nei termini già sopra descritti.
Era onere di quest'ultima, conseguentemente, provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del fatto costitutivo della potestas puniendi esercitata dalla società ricorrente;
viceversa, la lavoratrice, costituendosi in giudizio, non ha mosso alcuna specifica contestazione concernente il merito degli addebiti di cui alla contestazione disciplinare limitandosi a svolgere deduzioni del tutto generiche oltre che in gran parte inconferenti alle questioni oggetto di giudizio.
Ebbene il comportamento della è ascrivibile alla fattispecie prevista dall'art. 54, comma CP_1
2, lett. e) del CCNL di categoria, secondo cui si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione per “inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società …”. La sanzione risulta altresì essere congrua rispetto alla gravità del fatto contestato.
Rileva, infine, il giudicante come, dalla espletata attività istruttoria, sia emersa la prova della affissione, presso l'Ufficio ove era addetta la lavoratrice, del codice disciplinare dovendosi, pertanto, anche sotto tale profilo, ritenersi prive di fondamento le doglianze di cui alla memoria di costituzione.
In definitiva la domanda deve essere accolta e deve essere dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare irrogata alla lavoratrice convenuta con provvedimento del 30.01.2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, adeguate al valore della causa nonché all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara legittima la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione irrogata alla lavoratrice con provvedimento del Controparte_1
30.01.2019;
b) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 450,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
Santa RI Capua Vetere, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3088/2019
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Luigi Parte_1
Barone
RICORRENTE
E
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Matilde NO, Ottavio Controparte_1
NO e MA NO unitamente ai quali elett. dom. in Caserta alla via Tescione n. 14
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2019 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , dipendente assegnata, in qualità di operatore di sportello, Controparte_1 presso l'ufficio postale di Santa RI Capua Vetere, affinché venisse accertata e dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione, irrogata alla lavoratrice con lettera del 4 marzo 2019 a seguito di contestazione disciplinare datata 30 gennaio 2019.
A sostegno della domanda azionata, esponeva che, a seguito di accertamenti posti in Parte_1 essere dall'Ufficio compente su segnalazione del responsabile dell'UP di Santa RI Capua Vetere, erano emerse irregolarità operative perpetrate dalla signora in data 23.11.2018 Controparte_1 nell'espletamento delle sue mansioni.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che, preliminarmente, eccepiva la illegittimità della sanzione irrogata per mancata affissione del codice disciplinare nonché la violazione del principio di immediatezza e specificità della contestazione disciplinare;
nel merito, deduceva la insussistenza del fatto contestato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
********** Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte convenuta nella premessa della memoria difensiva e reiterata più volte nelle note di trattazione scritta versate in atti.
Costituisce circostanza pacifica in quanto emergente dalla documentazione in atti che la società istante effettuava la notifica del ricorso introduttivo omettendone alcune pagine, evenienza che veniva rilevata dalla difesa della convenuta già nella memoria difensiva.
Va, tuttavia, evidenziato che l'atto introduttivo risultava depositato nella sua versione integrale, completo di ogni sua parte.
Pertanto essendosi la convenuta costituita, il vizio – che avrebbe determinato non la nullità del ricorso bensì la sola nullità della relativa notifica – deve ritenersi sanato per effetto della costituzione della parte in giudizio.
Questo giudicante, avendo la resistente lamentato di non aver potuto spiegare una adeguata difesa per effetto della incompletezza dell'atto notificato, con ordinanza del 1 giugno 2021, disponeva il rinvio ad altra udienza concedendo termine alla parte convenuta per integrare le proprie difese, sul presupposto dell'avvenuta costituzione e del deposito dell'atto introduttivo nella sua versione integrale.
Trovano applicazione nel caso di specie i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “l'incompletezza della copia notificata rispetto all'atto originale determina la nullità non dell'atto, ma della notifica, e se l'atto è una citazione in appello, tale incompletezza non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi e la conseguente decadenza dall'impugnazione, perché questa è una sanzione alla mancanza di idonea manifestazione dell'oggetto e delle ragioni dell'atto impugnatorio, ma soltanto il rinnovo della notifica, a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., che consente la conservazione degli effetti dell'impugnazione e della difesa al destinatario di esso. Qualora poi costui si costituisca, la nullità della notifica è sanata. Tuttavia, se l'incompletezza della copia dell'atto notificatogli, pur essendo stato nei termini depositato in cancelleria l'atto originale completo, non gli consente di difendersi adeguatamente avuto riguardo sia all'essenzialità delle pagine mancanti, sia alla brevità del termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la sua costituzione, rispetto alla data di vocatio in ius, ha diritto alla concessione di un termine per difendersi e proporre eccezioni” (cfr.
Cass. n. 23420/2014).
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate con la sentenza n.
18121/2016 con cui hanno stabilito il seguente principio di diritto: “la mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese”.
Dunque, sempre che sussistano i presupposti di cui sopra, le Sezioni Unite hanno ritenuto di preferire la tesi “conservativa” dell'impugnazione, o in generale dell'atto, notificato per errore privo di alcune pagine, nella considerazione che l'originale dell'atto – che deve sempre e comunque tempestivamente depositato completo in ogni su parte, sotto pena, in mancanza di qualsivoglia ipotesi di sanatoria – ha una prevalenza sulla copia notificata, in aderenza alla giurisprudenza che ha più volte affermato come “ai fini del riscontro degli atti processuali, deve aversi riguardo agli originali e non alle copie “ (cfr. Cass. n. 4112/2007; n. 9262/2015).
Ebbene, nel caso in esame, la società ricorrente ha depositato l'originale del ricorso completo in ogni sua parte e la convenuta, pur ricevendo la notifica del ricorso viceversa incompleto, si è costituita in giudizio con effetto, dunque, sanante.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte resistente, nella fattispecie in esame, non doveva disporsi alcuna rinnovazione della notifica del ricorso essendosi la convenuta ritualmente costituita in giudizio ed essendo stato l'atto introduttivo depositato completo di ogni sua parte.
Pertanto, il Tribunale, con ordinanza, disponeva il rinvio dell'udienza concedendo termine alla parte per integrare le proprie difese.
La convenuta, tuttavia, non depositava alcuna memoria integrativa né sollevava ulteriori eccezioni rispetto a quelle già proposte nella memoria di costituzione.
Il rilievo svolto nelle note depositate dalla difesa della lavoratrice deve pertanto ritenersi del tutto destituito di fondamento.
Ancora, in via preliminare, deve essere respinta la censura relativa alla tardività della contestazione disciplinare.
Come è noto, il principio della immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata.
Occorre sottolineare che, al riguardo, con orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ha precisato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (in tal senso, cfr., ex multis, Cass. n. 281/2016; Cass. n. 1248/2016; Cass. n. 26744/2014;
Cass. n. 20719/2013 e Cass. n. 10668/2007).
Si deve, infatti, tenere conto tanto della specifica natura dell'illecito disciplinare, quanto del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, da ritenersi maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale (Cass. n. 3043 del 08.02.2011), onde considerare le ragioni oggettive che possono in concreto ritardare il definitivo accertamento dei fatti (Cass. n. 12452 del 10.12.1998).
Si tratta di una garanzia anche per il lavoratore.
Ed, infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prudente attesa del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (così Cass., n. 23739/2008, Cass. n. 26304 /2014).
D'altra parte, l'obbligo del datore di lavoro di avviare in tempo il procedimento disciplinare dopo l'acquisizione della notizia criminis risponde all'esigenza di garantire il diritto di difesa del dipendente consentendogli di prendere circostanziata posizione rispetto agli addebiti.
Tale obbligo può essere quindi assolto solo con la ricostruzione completa e dettagliata di tutte le condotte presuntivamente illecite. Tale ricostruzione, tuttavia, è attività che può richiedere un lasso anche prolungato di tempo che deve in ogni caso essere ragionevole e contenuto ma anche rapportato alla complessità delle indagini eseguite.
Proprio per queste ragioni, la regola dell'immediatezza della contestazione disciplinare, intesa anzitutto a garantire al lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di difesa, non è violata se il datore di lavoro proceda all'incolpazione solo dopo aver avuto piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi della illiceità di essi, ciò che, quando si tratti di complesse operazioni, può richiedere un congruo periodo di tempo, nell'interesse dello stesso lavoratore (Cass., 22 febbraio
1995 n. 2108, Cass., 27 marzo 2008 n. 7983).
Appare quindi infondata l'eccezione in esame, in quanto il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento disciplinare, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi.
Dalla documentazione versata in atti da emerge che con mail del 29 novembre e del Parte_1
22 dicembre 2018 il Direttore dell'ufficio postale di Santa RI Capua Vetere effettuava le comunicazioni ai funzionari dell'Ufficio risorse umane volte a segnalare le condotte perpetrate dalla dipendente oggetto della contestazione disciplinare che veniva, poi, redatta il 30 gennaio CP_1
2019 ed inviata alla lavoratrice convenuta in data 4 febbraio 2019 (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Dunque, considerato il lasso temporale intercorso tra la conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti (29 novembre – 22 dicembre 2019) e la contestazione disciplinare (30 gennaio 2019), deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussista alcuna violazione del principio di immediatezza in quanto il lasso temporale decorso non risulta lesivo dei diritti della lavoratrice, né contrastante con i canoni generali di correttezza e buona fede.
Va, altresì, disattesa la censura sollevata dalla convenuta relativa ad una pretesa genericità della contestazione, contenendo la lettera di addebiti la puntuale descrizione delle condotte contestate nonché la analitica indicazione delle singole operazioni asseritamente poste in essere dalla lavoratrice in modo irregolare.
Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso del quale “la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ….” (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 3 febbraio 2003, n. 1562).
Nel caso di specie, la contestazione disciplinare descrive compiutamente e dettagliatamente le condotte addebitate alla dipendente risultando, dunque, pienamente rispettato il requisito della specificità, che, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662;
Cass., sez. lav., 3 marzo 2010, n. 5115), non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, che, nella specie, non risulta leso in alcun modo, essendo, nella lettera di contestazione, individuate in modo chiaro, nella loro materialità, le circostanze fattuali imputate alla parte convenuta che, infatti, è stata pienamente in grado di rendere le proprie giustificazioni (cfr. verbale di audizione del
13 febbraio 2019, in atti prod.ne parte ricorrente).
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a quattro ore di retribuzione inflitta ai sensi degli artt. 52 e ss. del
CCNL del 30.11.2017, alla dipendente , applicata all'epoca dei fatti presso Controparte_1
l'U.P. di Santa RI Capua Vetere in qualità di operatore di sportello.
In particolare, con nota di addebito del 30 gennaio 2019, la società contestava alla lavoratrice convenuta: “…Il Responsabile dell'UP di Santa RI Capua Vetere ove Ella è assegnata in qualità di Operatore di Sportello, ha segnalato che, in data 23.11.2018, Ella, applicata alla sezione nr. 4, a fine giornata, ha avuto una eccedenza di cassa di € 187,53 che è stata contabilizzata quale sospeso di cassa e in data 26.11.2018 versata sul c/c n. 10038800. Il 29.11.2018 il cliente Sig.
, titolare del deposito di risparmio n. … si è presentato in ufficio, segnalando che Persona_1 il 22.11.2018, alla sezione nr. 4, Le ha chiesto di effettuare un versamento di € 95,00 su detto deposito di risparmio e che Ella invece di effettuare il deposito ha effettuato un prelevamento dello stesso importo, ritirando comunque la somma dal cliente e non controllando che la ricevuta da Lei rilasciata, faceva riferimento ad un prelevamento invece che a un versamento. Il cliente, Sig.
solo in data 28.11.2018, si è accorto dell'errore e si è presentato in ufficio per chiedere la Per_1 regolarizzazione del deposito. A seguito di quanto descritto, il direttore dell'ufficio di S. RI
Capua Vetere, sig. , si è dovuto scusare con il cliente e ha dovuto attivare la Controparte_2 procedura per la regolarizzazione contabile del deposito di risparmio ed il conseguente recupero della somma in favore del sig. . Persona_1
Inoltre, Ella, sempre il 23.11.2018 ha effettuato un prelievo di € 1460,00 dal libretto postale nr. … intestato al sig. . L'operazione predetta, anziché al legittimo intestatario, è stata Persona_2 da Lei effettuata alla sig.ra , che non risulta né cointestataria né delegata del Persona_3 libretto postale nr. …. Nelle circostanze descritte sono state da Lei espressamente disattese le disposizioni di servizio di cui al vigente Manuale Libretti di Risparmio Postale Nominativi e al
Portatore schede nr. ….[…]”.
Così delineate le condotte ascritte alla lavoratrice convenuta nella lettera di addebito, rileva il
Tribunale come la società datrice di lavoro abbia contestato alla di aver posto in essere CP_1 dalla sua postazione due diverse tipologie di operazioni in contrasto con le previsioni aziendali.
In particolare, si addebitava alla dipendente di aver effettuato un prelievo dal deposito di risparmio di titolarità di un cliente della banca quando invece il medesimo cliente aveva richiesto di effettuare un versamento, dando luogo, in tal modo, ad una eccedenza di cassa nonché ad un errore che in seguito veniva segnalato dal cliente al direttore dell'ufficio postale che doveva quindi attivare la procedura per la regolarizzazione contabile del deposito di risparmio con conseguente recupero della somma in favore del cliente.
Si contestava, altresì, alla di aver effettuato un prelievo di euro 1460,00 da un libretto CP_1 postale ponendo in essere la predetta operazione non su richiesta del legittimo intestatario del libretto bensì di altro soggetto che non risultava né cointestatario né munito di delega così come richiesto dalle disposizioni di servizio di cui al Manuale Libretti di Risparmio Postale nominativi e al portatore.
Tanto premesso, l'art. 2104 c.c., al 1 co., recita “Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale”.
L'art. 52 del CCNL applicato (in atti), in tema di doveri del dipendente, recita “Il dipendente è tenuto ad osservare le norme del presente contratto nonché le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt.
2104 c.c. e 2105 c.c., deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli, ed, in particolare …b) svolgere con assiduità, diligenza
e spirito di collaborazione le attività assegnategli ….”. L'art. 54, rubricato codice disciplinare, statuisce che “si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione …e) per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società …”.
Orbene, rileva il giudicante che, valutati i dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale unitamente alla documentazione in atti, deve ritenersi che la società ricorrente abbia fornito adeguata prova in merito alla sussistenza di un comportamento inadempiente imputabile alla lavoratrice sanzionata.
Entrambi i testi escussi, con dichiarazioni lineari, concordi e scevre da contraddizioni, hanno confermato gli accadimenti descritti nella lettera di contestazione disciplinare.
In particolare, il teste , direttore dell'ufficio postale ove era addetta la ricorrente Controparte_2 all'epoca dei fatti, ha così dichiarato: “…ricordo di aver redatto la comunicazione inviata alle risorse umane di filiale riguardante l'episodio che era successo pochi giorni prima circa un ammanco di un cliente che era venuto da me reclamando un mancato accredito di somme sul proprio conto corrente, somme che aveva depositato due/tre giorni prima. Io mi sono ricordato che il collega , che quel pomeriggio era di turno insieme alla , mi aveva comunicato Tes_1 CP_1 che la stessa si era trovata una eccedenza di cassa che bisognava versare;
siccome la somma era più o meno la stessa, mi è venuto in mente questo episodio ed ho effettuato un controllo;
da questo controllo, ho verificato che dal giornale di fondo della cassa della non risultava questo CP_1 versamento nella data che aveva indicato il cliente;
il cliente lamentava questo mancato versamento perché doveva essere ritirata dalla banca come corrispettivo di un debito, per cui lui avendo avuto comunicazione del mancato versamento alla banca è venuto a chiedere spiegazioni.
Quando è successo tale episodio io non ero in ufficio, era presente il collega . La Persona_4 signora quel giorno non ha comunicato nulla né ha comunicato la eccedenza di cassa;
il CP_1 collega me l'ha riferito il giorno dopo, perché il giorno dopo la signora gli ha Tes_1 CP_1 comunicato tale eccedenza ….Quando il cliente ha parlato con me mi ha detto solo che era venuto in ufficio per effettuare un versamento con i soldi in contanti;
non mi ha parlato di alcun prelievo;
quel giorno, all'ora degli accadimenti, era presente come responsabile dell'ufficio il sig.
[...]
. Quando il sig. ha parlato con me non mi ha riferito di alcuna problematica Per_4 Tes_1 segnalata dalla collega il giorno in cui successe l'episodio con il cliente;
il sig. CP_1 Tes_1 venne a sapere della cosa il giorno dopo e l'ha riferita a me quindi il giorno dopo. Il cliente si lamentò con me e mi disse che la collega ci aveva messo mezz'ora per fare un CP_1 versamento operazione di un minuto, mi disse che lei spegneva e accendeva il pc, infatti quando lui chiese la ricevuta della operazione lei disse che era tutto a posto e che non poteva stampare la ricevuta perché la stampante non andava bene. Quanto all'altra operazione contestata, so quello che mi riferì il collega che era di turno quel giorno. Il Sig. mi riferì che la Persona_4 Tes_1 collega effettuò un prelievo da un libretto intestato ad un detenuto a persona diversa CP_1 dall'intestatario; quel tipo di libretto non ammette deleghe;
in quella occasione non c'era alcuna delega occasionale, non fu rinvenuta alcuna delega, e, comunque non è prevista sul quel libretto;
per questa tipologia di libretto viene delegato un responsabile che viene incaricato dal direttore del carcere;
la delega del soggetto incaricato del carcere doveva essere fatta dinanzi al direttore del carcere e da questi autenticata in qualità di pubblico ufficiale;
in quella delega il detenuto delegava il soggetto individuato ad effettuare l'operazione ed il direttore del carcere autenticava la firma del detenuto. In questo caso mancava tale delega. Nel caso di specie questo era un libretto già aperto da un soggetto detenuto;
non so di preciso in quella occasione da chi fu ritirato il denaro, credo da un familiare. Presso l'ufficio postale di Santa RI Capua Vetere è affisso il codice disciplinare, si trova precisamente nella zona back office, nel retrosportello affisso ad una parete, nella bacheca aziendale, più o meno nei pressi del letturino del badge, dove accede il personale;
noi accediamo dal backoffice e da lì ognuno raggiunge la propria postazione.
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste , collega di lavoro della ricorrente, il Persona_4 quale, nel giorno degli accadimenti per cui è causa, rivestiva il ruolo di responsabile dell'ufficio durante il turno pomeridiano. Il teste, per quel che qui rileva, ha affermato: “….Sono a conoscenza dei fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare della ricorrente, ricordo che il giorno
23 novembre 2018 io ero in ufficio come responsabile del turno di pomeriggio, in quanto non c'era di pomeriggio il direttore D'auria. Ricordo che a fine turno di quel giorno la collega CP_1 lamentò una deficienza di cassa;
sono, pertanto, andato ad aiutare la collega per sistemare le cose ed abbiamo insieme effettuato la esplorazione della cassaforte, fatti i conti finali, ci siamo resi conto che la cassa della collega aveva una eccedenza di circa 187, 50 euro;
la collega ha lamentato la situazione a fine turno, quando facciamo i conti prima della chiusura dell'ufficio, dopo la chiusura al pubblico. Ho chiesto alla collega se il giorno precedente, nel fare i conteggi di cassa, si trovava, lei mi rispose che si trovava perfettamente, allora verificai nel giornale di fondo della sezione e non ravvisando alcun errore, ho provveduto a versare la eccedenza su una partita sospesa, come da regolamenti;
se nell'arco dei tre giorni, non viene reclamata la cifra, questa viene accreditata su un conto di . Di questa cosa informai il direttore la sera Parte_1 CP_2 stessa degli accadimenti. Successivamente, il mercoledì della settimana successiva, un signore venne a reclamare che aveva fatto nei giorni precedenti un versamento di 95 euro e che invece da un controllo della lista movimenti del conto era emerso un prelievo per la stessa cifra. Il cliente il pomeriggio venne a chiedere a me, il giorno successivo andò a parlare con il Direttore. Io feci un aggiornamento del libretto per accertarmi se mi stesse dicendo la verità; in effetti, il cliente aveva effettuato la richiesta di versamento il giorno 22 novembre, quindi il giorno precedente a quando trovammo la eccedenza con la collega;
avvisai quindi il direttore che la mattina CP_1 successiva sarebbe passato il cliente per reclamare questi soldi. So che il cliente ha fatto la richiesta di riaccredito che viene gestita dalla filiale. Dissi poi alla signora del problema CP_1 con il cliente e lei mi disse che evidentemente si era sbagliata a contare. Quanto alla seconda operazione oggetto di contestazione, ricordo che i primi giorni di dicembre venne in ufficio una
Signora che manifestò l'intenzione di prelevare dei soldi dal libretto intestato al sig. Per_2
; io, dopo aver controllato tutto il fascicolo, le feci presente che non poteva essere effettuata
[...]
l'operazione perché mancava la delega e perché si trattava di un libretto intestato a persona detenuta;
dal libretto del detenuto può operare solo l'incaricato dall'istituto di pena che deve operare con una delega che viene fatta dal detenuto con autentica della delega da parte del direttore del carcere, oppure il detenuto può decidere di delegare un proprio familiare presentando tutta una documentazione che viene autenticata dal carcere e che ci viene consegnata dall'Istituto di pena. Dal fascicolo si evince subito che il libretto è intestato ad un detenuto. Nel caso di richiesta di prelievo di una somma superiore a 600 euro, l'operatore di sportello, da manuale operativo, è obbligato a verificare la firma sul cartellino delle firme del fascicolo del libretto;
verificando il fascicolo si evince subito che il libretto è intestato ad un detenuto in quanto ci sono i timbri dell'istituto di pena. La Signora insisteva per fare l'operazione e mi disse che qualche giorno prima l'aveva effettuata. Sono quindi andato a controllare ed ho verificato che effettivamente l'operazione di prelievo, peraltro di una cifra superiore ai 600 euro, erano circa
1400 euro, era stata effettuata dalla signora stessa presso lo sportello della collega CP_1 senza alcun tipo di delega, né occasionale né permanente, non rinvenni nulla, nemmeno una delega momentanea. Segnalai pertanto il tutto al mio responsabile, sig. . In ufficio a Santa RI CP_2
Santa Capua Vetere, è affisso il codice disciplinare;
si trova precisamente in bacheca, nel back office;
nel retrosportello entra solo il personale dell'ufficio; la bacheca dove è affisso il codice disciplinare si trova alla distanza di circa un metro dal cartellino marcatempo …”.
L'istruttoria orale ha, dunque, consentito di accertare che i fatti si sono verificati così come rappresentati dalla società datrice di lavoro, essendo emersa la prova delle irregolarità operative imputabili alla dipendente nei termini già sopra descritti.
Era onere di quest'ultima, conseguentemente, provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del fatto costitutivo della potestas puniendi esercitata dalla società ricorrente;
viceversa, la lavoratrice, costituendosi in giudizio, non ha mosso alcuna specifica contestazione concernente il merito degli addebiti di cui alla contestazione disciplinare limitandosi a svolgere deduzioni del tutto generiche oltre che in gran parte inconferenti alle questioni oggetto di giudizio.
Ebbene il comportamento della è ascrivibile alla fattispecie prevista dall'art. 54, comma CP_1
2, lett. e) del CCNL di categoria, secondo cui si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione per “inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società …”. La sanzione risulta altresì essere congrua rispetto alla gravità del fatto contestato.
Rileva, infine, il giudicante come, dalla espletata attività istruttoria, sia emersa la prova della affissione, presso l'Ufficio ove era addetta la lavoratrice, del codice disciplinare dovendosi, pertanto, anche sotto tale profilo, ritenersi prive di fondamento le doglianze di cui alla memoria di costituzione.
In definitiva la domanda deve essere accolta e deve essere dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare irrogata alla lavoratrice convenuta con provvedimento del 30.01.2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, adeguate al valore della causa nonché all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara legittima la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione irrogata alla lavoratrice con provvedimento del Controparte_1
30.01.2019;
b) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 450,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
Santa RI Capua Vetere, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni