Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2814 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. FILARDO NICOLA
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. BRUNO GIOVANNI;
Controparte 1
Parte resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente esponeva che: la soc.
CP_2 era affidataria, in forza dell'aggiudicazione della precedente gara di appalto, del servizio per la gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento fognari del CP_3 Parte 2 tra gli operai in forza all'azienda, vi era solo il ricorrente;
alla soc. subentrava, a seguito di aggiudicazione CP 2
dell'appalto, la soc. che non assumeva il ricorrente ed invero Controparte_1
preferiva altro personale che non aveva lavorato nei 240 giorni precedenti a quelli di cessazione del precedente appalto del servizio;
con riferimento alla lista da prendere in considerazione ex art. 6 CCNL, il diritto al passaggio spetta a quei lavoratori che possono vantare un'anzianità di assunzione di 240 giorni, alla data in cui si verifica la successione nell'appalto; quando si verificava la prima successione nell'appalto, ovvero quella tra CP_2 e Controparte_1 il sig. Pt 1 vantava un'anzianità di servizio di circa tre anni, assunto dalla [...]
CP 2 all'esito dell'aggiudicazione della gara d'appalto; pertanto, il diritto al passaggio risulta essere maturato da coloro che erano assunti dalla CP 4
e quindi dal ricorrente.
[...] allorché subentrava la soc. Controparte 1
Si costituiva la parte resistente eccependo la nullità della notifica dell'atto introduttivo. Nel merito, eccepiva che nel bando, nell'offerta e soprattutto nel contratto per l'affidamento del servizio non erano previste clausole espresse di riassorbimento del personale precedentemente occupato. Precisava che non solo il bando di gara non prevedeva espressamente alcuna clausola sociale per il riassorbimento, ma soprattutto imponeva precisi e obblighi alla aggiudicataria quanto alla qualificazione dei dipendenti coinvolti nella gestione del servizio.
Precisamente la deducente era obbligata ad "assegnare ed impiegare personale professionalmente qualificato, in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche”. Aggiungeva che tutte caratteristiche, di alta specializzazione e qualificazione, che si addicono al tipo di servizio affidato, ma delle quali né nel ricorso introduttivo né in alcun altro atto precedente, il Pt 1 ha dato riscontro. Chiedeva il rigetto del ricorso.
§§§
Il ricorso non può essere accolto.
La norma invocata dal ricorrente a sostegno della sua pretesa prevede specifici requisiti, ai fini della riassunzione. Art.6 - Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi PREMESSA
In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., in caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi, di cui al precedente art. 3, tra imprese che applicano il presente c.c.n.l., anche per obbligo stabilito dal capitolato, le stesse sono tenute ad attenersi alla procedura e agli adempimenti del presente articolo.
La disciplina del presente articolo, di cui la Premessa è parte integrante, trova applicazione in termini di reciprocità esclusivamente tra le imprese che applicano
Controparte_5 (già il presente c.c.n.l. e tra queste e le imprese che applicano il
CP 6 ).
La stessa si applica altresì anche nel caso:
in cui l'impresa cessante si riaggiudichi senza soluzione di continuità la gestione dell'appalto/affidamento;
di scadenza o cessazione dell'appalto/affidamento gestito da una società, anche consortile, subentrata a una Associazione Temporanea di Imprese, aggiudicataria dell'appalto/affidamento, a termini delle vigenti norme di legge;
di internalizzazione di servizi di cui all'art. 3, comma 1, in
appalto/affidamento. termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione.
In deroga all'art. 75 del vigente c.c.n.l., il preavviso è di 15 giorni calendariali rispetto alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento in essere ovvero rispetto alla data di cessazione anticipata della gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data di notifica della revoca non consenta di osservare il predetto termine, il preavviso è ridotto a 8 giorni calendariali. 2. L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.
Nel personale assunto dall'impresa subentrante a termini del precedente capoverso è ricompreso anche quello in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge n. .... omissis..non retribuita per persone affette da dipendenze di cui al D.P.R. n. 309/1990, quello fruitore di congedo straordinario retribuito per assistenza di portatore di handicap grave di cui all'art. 42, comma
5, del D.Lgs. n. 151/2001, quello fruitore di congedo parentale per cura dei figli, anche adottati o affidati, di cui agli artt. 2 e 36 del D.L.gs. n. 151/2001.
Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato.
Fatto salvo quanto previsto dal secondo capoverso del presente comma, nell'ipotesi in cui, nell'ultimo giorno della gestione dell'impresa cessante, siano in atto sospensioni dal lavoro del personale, come individuato dal primo capoverso del presente comma, che comportino comunque la conservazione del relativo posto di lavoro, il rapporto di lavoro del personale interessato continuerà provvisoriamente alle dipendenze dell'impresa cessante e Io stesso verrà formalmente assunto dall'impresa subentrante a partire dal giorno in cui sia venuta meno la causa sospensiva.
Qualora il personale di cui al primo capoverso del presente comma, con rapporto di lavoro a tempo pieno, dall'impresa cessante sia stato addetto in via ordinaria o prevalente a più appalti/affidamenti con specifica imputazione per ognuno di essi di una quota di ore di lavoro fino a concorrenza del normale orario settimanale di lavoro, Io stesso personale sarà assunto ex novo dall'impresa subentrante per la sola quota di ore di lavoro settimanale relativa agli specifici appalti/affidamenti nei quali essa sia effettivamente subentrata.
In tal caso, l'impresa subentrante e/o quella cessante proporranno al lavoratore interessato, ognuna per la parte di propria competenza, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
fatte salve le diverse intese che potranno intercorrere tra le parti.
In tale presupposto, qualora il totale delle ore di lavoro del lavoratore risulti, alle dipendenze dell'impresa subentrante e/o dell'impresa cessante, inferiore al 50%
del normale orario settimanale di lavoro, il contratto di lavoro stipulato a tempo parziale terrà conto dell'eccezione prevista dall'art. 10, comma 5, del vigente c.c.n.l.. La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 10 giorni calendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara.
In pari tempo, l'impresa cessante trasmette alla RSU o, in mancanza, alle RSA
e alle ....omissi..dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, con l'indicazione del relativo livello di inquadramento, delle mansioni e/o qualifica. 5. Qualora l'anticipata cessazione della gestione del servizio per effetto di revoca non consenta di osservare i termini di cui al comma 4, l'azienda cessante provvede ai relativi adempimenti entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di notifica della revoca stessa.....omissis.... 9. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato ...omissis..".
Orbene, il ricorrente risulta essere stato assunto in data 1.8.2018 e licenziato con effetti dal 17.4.2021; l'assegnazione in via definitiva del servizio alla resistente è avvenuta con determina del 31.3.2022 (v. allegati telematici).
Ciò che tuttavia rende in concreto inapplicabile la norma al caso in esame è la non inclusione del ricorrente nel novero del personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto o affidamento che viene in considerazione.
A parte la qualifica e le mansioni per le quali è stato assunto (manutentore di impianti di depurazione) non vi è la prova che sia stato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento.
Dalla prova, infatti, tali requisiti non sono emersi, ma neppure erano previsti come oggetto di prova nei capitoli articolati in ricorso, ragion per cui sono stati escussi solo due testi, onde evitare una prova esplorativa in difetto di allegazione. Teste Tes 1 "Non sono parente del ricorrente. Conosco il ricorrente in quanto ha svolto lavori sulla rete fognaria per disguidi avvenuti nell'appartamento dei miei suoceri in contrada Villari, a Pt 2 (nel quale attualmente abito io). Preciso che io avevo contattato il CP 3 e che li mi avevano dato il recapito del ricorrente che, per risolvere i predetti problemi, ho contattato decine e decine di volte, anche di notte. Tali episodi si riferiscono all'anno 2018 e ai 2/3 anni successivi. Nulla so sui capitoli 3 e 4. Posso riferire solo che ad un certo punto non è più venuto a casa mia".
: "Non sono parente del ricorrente. Sono la moglie del Teste Testimone_2
Confermo che in diverse occasioni abbiamo contattato il teste Testimone 3 CP_3 il quale ci ha dato il recapito del ricorrente affinché si occupasse delle problematiche relative alla rete fognaria. Ciò accadeva nel 2018 e per 2/3 anni.
Dopo non l'ho più visto perché non abbiamo chiamato più il Comune".
Ciò posto, il ricorso deve essere respinto nel merito, per difetto di prova ex art
2697 cod. civ, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
Compensa le spese.
Castrovillari, 08/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a 3. Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R o PEC, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso;
vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale;
relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica;
copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico;
anzianità nella posizione parametrale
B; ente previdenziale di appartenenza;
nonché, a richiesta del cor:,.mittente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione.