Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 685
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione e difetto di motivazione per relationem

    La motivazione dell'atto di accertamento e gli atti acquisiti sono idonei a smentire la doglianza. L'ufficio ha contestato la tardiva e parziale produzione delle fatture e la mancanza dei libri contabili ha impedito un controllo rassicurante delle operazioni.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica e/o nullità dell'avviso di accertamento per vizi nella sottoscrizione

    L'atto è stato sottoscritto dal Dott. Nominativo_5, funzionario di III area, su delega del Direttore Provinciale Nominativo_6, dirigente di II Fascia, come da atti allegati. L'abilitazione alla sottoscrizione degli atti di accertamento del direttore dell'Ufficio o di un suo delegato appartenente alla carriera direttiva risulta provata.

  • Rigettato
    Illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili

    La sentenza di primo grado ha correttamente affermato la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti. Il contribuente non è stato in grado di dare prova di quanto sopra, limitandosi a riproporre eccezioni già rigettate e non fornendo elementi concreti e specifici, neanche a livello documentale, strettamente correlato al reinvestimento delle risorse in ambito societario o ad accantonamenti.

  • Rigettato
    Infondatezza della determinazione del reddito extracontabile imputato ai soci

    La Corte ritiene che i motivi di appello debbano essere valutati con riferimento alle valutazioni sui relativi punti già espresse in primo grado e riproposte in appello in maniera sostanzialmente pedissequa. La presenza di un plurimo, accertato comportamento omissivo della parte, relative alle giustificazioni, alle produzioni documentali, alle omissioni dichiarative, alla valutazione dei versamenti in contanti, qualificati come incassi giornalieri, ha impedito all'ufficio di verificare le annotazioni nel libro giornale, le scritturazioni sui registri IVA, i conti in cassa e banca. Nessun ricavo, reddito, imponibile e successive imposte è stato oggetto di dichiarazione e/o versamento. L'Ufficio ha operato una puntuale verifica tra le movimentazioni bancarie e i risultati acquisiti tramite lo spesometro confrontandoli con le fatture attive e passive. Non sussiste doppia imposizione.

  • Rigettato
    Mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate

    L'Ufficio appellato si è costituito censurando con le controdeduzioni tutti i motivi dedotti dall'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 685
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 685
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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