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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 685/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UN IN, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2681/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Difensore_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o Lo Studio Dell'Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 458/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013H00029 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013H00029 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013H00029 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 539/2026 depositato il 02/02/2026
RG 2681/2024
Svolgimento del processo
Con l'avviso di accertamento TKQ013H00029-2023 l'Agenzia delle Entrate accertava a carico del signor Ricorrente_1
il reddito derivante dagli utili a lui imputabili in virtù della partecipazione al 90% nella Società Società_1 SRL, nei confronti della quale a seguito di indagini finanziarie sono stati accertati utili non dichiarati per euro 299.585,00.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 38 – comma 3 – del DPR 600/73 in combinato disposto con l'art. 2433 c.c., veniva imputato al socio (anche legale rappresentante dell'impresa) Ricorrente_1, il reddito di capitale per un ammontare complessivo di euro 269.626,50 (pari al 90% di euro 299.585,00) imponibile nella misura di legge del 49,72%.
Pertanto, si accertava un reddito di capitale imponibile di €. 134.058,30 (il restante 10% degli utili corrispondenti alla quota di partecipazione è stato imputato all'altro socio – la coniuge Nominativo_4 – con coevo accertamentoTKQ013H00038-2023 il cui analogo ricorso al RGR 316/2023 di primo grado è stato deciso con sentenza 459-2023 lo stesso giorno dalla Corte di primo grado, anche questa appellata e iscritto al Rga 002704/2024).
Il CF_Ricorrente_1 impugnava l'atto di accertamento proprio, con i seguenti motivi:
1. Nullità per difetto di motivazione e difetto di motivazione per relationem –omessa allegazione dell'avviso di accertamento societario, conseguente omesso assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Ufficio.
2. Inesistenza giuridica e/o nullità dell'avviso di accertamento impugnato per vizi nella sottoscrizione (carenza di delega, per carenza del potere dirigenziale tanto del delegante, quanto del delegato a sottoscrivere l'atto, mancando i requisiti e le circostanze per la valida attribuzione della delega di firma. Violazione e falsa applicazione artt. 42 –c.3 – DPR 600/73, 68 DEL D. Lgs. 300/99 e 17- c.1bis – D. Lgs 165/2001.
3. Illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili – violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 c.c e 38 e 39 del DPR600/73
4. infondatezza della determinazione del reddito extracontabile imputato ai soci – violazione del divieto di doppia imposizione artt. 53 cost e 163 TUIR;
Il contribuente proponeva pertanto una impugnativa propria dell'avviso di accertamento societario, con motivi identici a quelli proposti dalla Società:
5. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione – omesso assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Ufficio ai sensi del nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D. Lgs n. 546/92, introdotto dall'art. 6 della L. n.130/2022 - violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co.
5-bis, del D. Lgs n.546/92, dell'art. 32, co. 1, n. 7, del DPR n. 600/73, art. 51. co. 2, n. 7 del DPR n.633/72, art. 39 del DPR n. 600/73 ed art. 54 del DPR n. 633/72, degli artt. 2727 e2697 c.c. e degli artt. 6, co. 4, e 10, co. 1, della L. n. 212/200 - assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti - violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. (trattazione ampia e articolata, speculare a quella proposta dalla società nel proprio ricorso al RGR 788/22)
6. Infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento - divieto di doppia imposizione - totale erroneità ed infondatezza nella determinazione del Reddito di impresa, del Volume d'affari e del Valore della produzione - totale erroneità ed infondatezza nella determinazione delle imposte dirette ed indirette.
Concludeva quindi chiedendo in via principale l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, non mancando di form;
formulava altresì istanza cautelare inaudita altera parte.
La richiesta di sospensione urgente è stata respinta con decreto n. 254/2023 del 8/05/2023 depositato il 08/05/2023.
L'ufficio quindi, il 26.05.2023 depositava le proprie controdeduzioni con le relative allegazioni, chiedendo il rigetto del ricorso, previo rigetto della istanza cautelare
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Frosinone, con la sentenza appellata, rigettava il ricorso e compensava le spese.
Proponeva appello il contribuente deducendo:
1) Illegittimità della sentenza perché i primi Giudici non vagliano la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – violazione art. 23 del D.Lgs. 546/92 – omessa e/o errata statuizione.
2) Con il secondo motivo deduce la nullità dell'atto impugnato per vizi nella motivazione propria e per relationem, oltre all'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ufficio,
3) motivo di appello connesso ai vizi nella sottoscrizione, difetto di delega, … mancata allegazione,
4) sul quarto motivo di appello connesso alla ritenuta illegittimità dell presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Supposta violazione del principio di divieto di doppia presunzione. Illegittimità della sentenza sul punto per non aver rilevato la fondatezza delle denunce di controparte.
5) infondatezza della determinazione del reddito extracontabile imputato ai soci – violazione del divieto di doppia imposizione. Errata statuizione dei giudici di prime cure. Si è costituito l'Ufficio appellato censurando con le controdeduzioni tutti motivi dedotti dall'appellante, sottolineando, in particolare la mancanza degli indispensabili registri IVA e Giornale in quanto se l'ufficio deve verificare che i movimenti in entrata e in uscita siano stati contabilizzati, è solo dai registri che può desumersi tale attività, perché le fatture (sia attive che passive) se non registrate e non contabilizzate non provano concretamente nulla. Peraltro anche la dichiarazione relativa all'IVA risulta omessa, nonostante la contraria dichiarazione del contribuente.
Motivi della decisione
Ritiene questa Corte di giustizia di secondo grado del Lazio che l'appello sia infondato e pertanto debba essere rigettato.
Preliminarmente deve sottolinearsi che, come risulta dagli atti, come indicato dall'Ufficio, la banca dati ufficiale di Agenzia Entrate “Servizio per la consultazione delle informazioni sul contribuente” (allegato: Ser_P_I_Co- Modelli di DICHIARAZIONE) nessuna dichiarazione dei redditi, IVA e Irap è stata prodotta dal 2016 in poi.
Sempre in via preliminare deve sottolinearsi l'assoluta infondatezza del motivo concernente la prospettata illegittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento in assenza di una valida delega di firma, per varie ragioni, oltre che la mancata allegazione e la illegittimità della sottoscrizione digitale. Il motivo è assolutamente infondato in quanto risulta per tabulas l'abilitazione alla sottoscrizione degli atti di accertamento del direttore dell'Ufficio o di un suo delegato appartenente alla carriera direttiva;
nel caso di specie l'atto di accertamento è stato sottoscritto dal Dott. Nominativo_5 – funzionario di III area (ex carriera direttiva) – su delega del Direttore Provinciale Nominativo_6 – dirigente di II Fascia – come da atti allegati.
Ciò premesso appaiono infondate le doglianze relative alla carenza di contraddittorio;
in tal senso deve sottolinearsi come risulti consolidato l'orientamento di legittimità secondo il quale non è sufficiente invocare la nullità di un atto di accertamento per un vizio del contraddittorio, ma è necessario che il ricorrente sottoponga al giudice la valutazione di elementi a sua discolpa che siano efficaci per una revisione o addirittura annullamento dell'atto impugnato e che, se vi fosse stato un completo contraddittorio, avrebbe potuto offrire all'ufficio e dunque prevenire ed evitare l'emanazione di un atto illegittimo.
In realtà la motivazione dell'atto di accertamento e gli atti acquisiti sono assolutamente idonei a smentire la doglianza dell'appellante.
Ciò premesso, le valutazioni dell'Ufficio hanno trovato riscontro nella sentenza di primo grado che appare esente da censure logico giuridiche. L'Ufficio, correttamente, ha contestato la tardiva e parziale produzione delle fatture, più volte ribadendo che la mancanza dei libri contabili ha impedito un controllo rassicurante delle operazioni da esse rappresentate. Queste valutazioni sono state fatte proprie dai giudici di primo grado e sono condivise da questa Corte di giustizia in quanto appaiono esenti da censure logico – giuridiche. Appaiono infatti condivisibili le affermazioni della sentenza di primo grado in cui viene affermato che “ presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti. Prova incentrata sul fatto che tali maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione ma siano stati invece reinvestiti o accantonati dalla società. Ebbene, va detto che nel caso di specie il Ricorrente_1 non è stato in grado di dare prova di quanto sopra, limitandosi a riproporre le eccezioni sollevate in altra sede (ove peraltro venivano rigettate). Nessun altro elemento concreto e specifico è stato fornito, neanche a livello documentale strettamente correlato al reinvestimento delle risorse in ambito societario o ad accantonamenti. In conclusione, in assenza della prova contraria posta a carico di parte ricorrente deve ritenersi legittima la presunzione di attribuzione alla stessa, quale socia al 90% della “Società_1 SRL” degli utili extracontabili accertati in capo a quest'ultima>>.
Sulla base di questi presupposti, ritiene la Corte che i motivi di appello della parte devono essere valutati con riferimento alle valutazioni sui relativi punti già espresse in primo grado, riproposti in appello in maniera sostanzialmente pedissequa;
pertanto, larga parte dei medesimi in questo grado devono essere valutati per relationem.
In particolare, tali valutazioni sono giustificate dalla presenza di un plurimo, accertato comportamento omissivo della parte, relative alle giustificazioni, alle produzioni documentali, alle omissioni dichiarative, alla valutazione dei versamenti in contanti, qualificati come incassi giornalieri. In realtà, ciò che emerge dagli atti, è una situazione dove l'ufficio non è stato messo nelle condizioni non solo di verificare le annotazioni nel libro giornale, ma neppure di controllare le scritturazioni sui registri IVA, né, di fatto, i conti in cassa e banca, tanto che nessun ricavo, reddito, imponibile e successive imposte è stato oggetto di dichiarazione, e/o versamento.
Una scelta degli organi societari, e nel caso di specie dal Ricorrente_1 in proprio, replicata per le operazioni passive contestate, in ordine alle quali vi è una (conseguente) omessa dichiarazione e omessa esibizione dei registri. Circostanze che trovano il loro riscontro concreto nella scelta da parte del contribuente di fare riferimento solo ad alcune operazioni a campione senza la possibilità di dare giustificazioni suffragate da corrispondente documentazione e verifica su libro giornale e registri della correttezza della contabilizzazione eseguita.
Deve infine ribadirsi l'assenza di una doppia imposizione in quanto l'Ufficio ha operato una puntuale verifica tra le movimentazioni bancarie e i risultati acquisiti tramite il c.d. spesometro confrontandoli con le fatture attive e passive che rispondevano a questi dati. Una operazione che appare corretta in considerazione dei comportamenti omissivi da parte della società e dei suoi due soci responsabili (appunto il Ricorrente_1 e la sua consorte, socia al 10%, Nominativo_4).
Appare dunque confermata anche in questo procedimento, la responsabilità in proprio del Ricorrente_1. Restano assorbiti tutti i residui motivi, in base alla corretta valutazione dei medesimi in primo grado. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello del contribuente, spese a carico liquidate in
€ 3500.
Roma 26 gennaio 2026
Il magistrato estensore Il Presidente
OV OT CE TU
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UN IN, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2681/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Difensore_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o Lo Studio Dell'Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 458/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013H00029 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013H00029 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013H00029 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 539/2026 depositato il 02/02/2026
RG 2681/2024
Svolgimento del processo
Con l'avviso di accertamento TKQ013H00029-2023 l'Agenzia delle Entrate accertava a carico del signor Ricorrente_1
il reddito derivante dagli utili a lui imputabili in virtù della partecipazione al 90% nella Società Società_1 SRL, nei confronti della quale a seguito di indagini finanziarie sono stati accertati utili non dichiarati per euro 299.585,00.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 38 – comma 3 – del DPR 600/73 in combinato disposto con l'art. 2433 c.c., veniva imputato al socio (anche legale rappresentante dell'impresa) Ricorrente_1, il reddito di capitale per un ammontare complessivo di euro 269.626,50 (pari al 90% di euro 299.585,00) imponibile nella misura di legge del 49,72%.
Pertanto, si accertava un reddito di capitale imponibile di €. 134.058,30 (il restante 10% degli utili corrispondenti alla quota di partecipazione è stato imputato all'altro socio – la coniuge Nominativo_4 – con coevo accertamentoTKQ013H00038-2023 il cui analogo ricorso al RGR 316/2023 di primo grado è stato deciso con sentenza 459-2023 lo stesso giorno dalla Corte di primo grado, anche questa appellata e iscritto al Rga 002704/2024).
Il CF_Ricorrente_1 impugnava l'atto di accertamento proprio, con i seguenti motivi:
1. Nullità per difetto di motivazione e difetto di motivazione per relationem –omessa allegazione dell'avviso di accertamento societario, conseguente omesso assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Ufficio.
2. Inesistenza giuridica e/o nullità dell'avviso di accertamento impugnato per vizi nella sottoscrizione (carenza di delega, per carenza del potere dirigenziale tanto del delegante, quanto del delegato a sottoscrivere l'atto, mancando i requisiti e le circostanze per la valida attribuzione della delega di firma. Violazione e falsa applicazione artt. 42 –c.3 – DPR 600/73, 68 DEL D. Lgs. 300/99 e 17- c.1bis – D. Lgs 165/2001.
3. Illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili – violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 c.c e 38 e 39 del DPR600/73
4. infondatezza della determinazione del reddito extracontabile imputato ai soci – violazione del divieto di doppia imposizione artt. 53 cost e 163 TUIR;
Il contribuente proponeva pertanto una impugnativa propria dell'avviso di accertamento societario, con motivi identici a quelli proposti dalla Società:
5. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione – omesso assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Ufficio ai sensi del nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D. Lgs n. 546/92, introdotto dall'art. 6 della L. n.130/2022 - violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co.
5-bis, del D. Lgs n.546/92, dell'art. 32, co. 1, n. 7, del DPR n. 600/73, art. 51. co. 2, n. 7 del DPR n.633/72, art. 39 del DPR n. 600/73 ed art. 54 del DPR n. 633/72, degli artt. 2727 e2697 c.c. e degli artt. 6, co. 4, e 10, co. 1, della L. n. 212/200 - assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti - violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. (trattazione ampia e articolata, speculare a quella proposta dalla società nel proprio ricorso al RGR 788/22)
6. Infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento - divieto di doppia imposizione - totale erroneità ed infondatezza nella determinazione del Reddito di impresa, del Volume d'affari e del Valore della produzione - totale erroneità ed infondatezza nella determinazione delle imposte dirette ed indirette.
Concludeva quindi chiedendo in via principale l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, non mancando di form;
formulava altresì istanza cautelare inaudita altera parte.
La richiesta di sospensione urgente è stata respinta con decreto n. 254/2023 del 8/05/2023 depositato il 08/05/2023.
L'ufficio quindi, il 26.05.2023 depositava le proprie controdeduzioni con le relative allegazioni, chiedendo il rigetto del ricorso, previo rigetto della istanza cautelare
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Frosinone, con la sentenza appellata, rigettava il ricorso e compensava le spese.
Proponeva appello il contribuente deducendo:
1) Illegittimità della sentenza perché i primi Giudici non vagliano la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – violazione art. 23 del D.Lgs. 546/92 – omessa e/o errata statuizione.
2) Con il secondo motivo deduce la nullità dell'atto impugnato per vizi nella motivazione propria e per relationem, oltre all'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ufficio,
3) motivo di appello connesso ai vizi nella sottoscrizione, difetto di delega, … mancata allegazione,
4) sul quarto motivo di appello connesso alla ritenuta illegittimità dell presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Supposta violazione del principio di divieto di doppia presunzione. Illegittimità della sentenza sul punto per non aver rilevato la fondatezza delle denunce di controparte.
5) infondatezza della determinazione del reddito extracontabile imputato ai soci – violazione del divieto di doppia imposizione. Errata statuizione dei giudici di prime cure. Si è costituito l'Ufficio appellato censurando con le controdeduzioni tutti motivi dedotti dall'appellante, sottolineando, in particolare la mancanza degli indispensabili registri IVA e Giornale in quanto se l'ufficio deve verificare che i movimenti in entrata e in uscita siano stati contabilizzati, è solo dai registri che può desumersi tale attività, perché le fatture (sia attive che passive) se non registrate e non contabilizzate non provano concretamente nulla. Peraltro anche la dichiarazione relativa all'IVA risulta omessa, nonostante la contraria dichiarazione del contribuente.
Motivi della decisione
Ritiene questa Corte di giustizia di secondo grado del Lazio che l'appello sia infondato e pertanto debba essere rigettato.
Preliminarmente deve sottolinearsi che, come risulta dagli atti, come indicato dall'Ufficio, la banca dati ufficiale di Agenzia Entrate “Servizio per la consultazione delle informazioni sul contribuente” (allegato: Ser_P_I_Co- Modelli di DICHIARAZIONE) nessuna dichiarazione dei redditi, IVA e Irap è stata prodotta dal 2016 in poi.
Sempre in via preliminare deve sottolinearsi l'assoluta infondatezza del motivo concernente la prospettata illegittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento in assenza di una valida delega di firma, per varie ragioni, oltre che la mancata allegazione e la illegittimità della sottoscrizione digitale. Il motivo è assolutamente infondato in quanto risulta per tabulas l'abilitazione alla sottoscrizione degli atti di accertamento del direttore dell'Ufficio o di un suo delegato appartenente alla carriera direttiva;
nel caso di specie l'atto di accertamento è stato sottoscritto dal Dott. Nominativo_5 – funzionario di III area (ex carriera direttiva) – su delega del Direttore Provinciale Nominativo_6 – dirigente di II Fascia – come da atti allegati.
Ciò premesso appaiono infondate le doglianze relative alla carenza di contraddittorio;
in tal senso deve sottolinearsi come risulti consolidato l'orientamento di legittimità secondo il quale non è sufficiente invocare la nullità di un atto di accertamento per un vizio del contraddittorio, ma è necessario che il ricorrente sottoponga al giudice la valutazione di elementi a sua discolpa che siano efficaci per una revisione o addirittura annullamento dell'atto impugnato e che, se vi fosse stato un completo contraddittorio, avrebbe potuto offrire all'ufficio e dunque prevenire ed evitare l'emanazione di un atto illegittimo.
In realtà la motivazione dell'atto di accertamento e gli atti acquisiti sono assolutamente idonei a smentire la doglianza dell'appellante.
Ciò premesso, le valutazioni dell'Ufficio hanno trovato riscontro nella sentenza di primo grado che appare esente da censure logico giuridiche. L'Ufficio, correttamente, ha contestato la tardiva e parziale produzione delle fatture, più volte ribadendo che la mancanza dei libri contabili ha impedito un controllo rassicurante delle operazioni da esse rappresentate. Queste valutazioni sono state fatte proprie dai giudici di primo grado e sono condivise da questa Corte di giustizia in quanto appaiono esenti da censure logico – giuridiche. Appaiono infatti condivisibili le affermazioni della sentenza di primo grado in cui viene affermato che “ presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti. Prova incentrata sul fatto che tali maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione ma siano stati invece reinvestiti o accantonati dalla società. Ebbene, va detto che nel caso di specie il Ricorrente_1 non è stato in grado di dare prova di quanto sopra, limitandosi a riproporre le eccezioni sollevate in altra sede (ove peraltro venivano rigettate). Nessun altro elemento concreto e specifico è stato fornito, neanche a livello documentale strettamente correlato al reinvestimento delle risorse in ambito societario o ad accantonamenti. In conclusione, in assenza della prova contraria posta a carico di parte ricorrente deve ritenersi legittima la presunzione di attribuzione alla stessa, quale socia al 90% della “Società_1 SRL” degli utili extracontabili accertati in capo a quest'ultima>>.
Sulla base di questi presupposti, ritiene la Corte che i motivi di appello della parte devono essere valutati con riferimento alle valutazioni sui relativi punti già espresse in primo grado, riproposti in appello in maniera sostanzialmente pedissequa;
pertanto, larga parte dei medesimi in questo grado devono essere valutati per relationem.
In particolare, tali valutazioni sono giustificate dalla presenza di un plurimo, accertato comportamento omissivo della parte, relative alle giustificazioni, alle produzioni documentali, alle omissioni dichiarative, alla valutazione dei versamenti in contanti, qualificati come incassi giornalieri. In realtà, ciò che emerge dagli atti, è una situazione dove l'ufficio non è stato messo nelle condizioni non solo di verificare le annotazioni nel libro giornale, ma neppure di controllare le scritturazioni sui registri IVA, né, di fatto, i conti in cassa e banca, tanto che nessun ricavo, reddito, imponibile e successive imposte è stato oggetto di dichiarazione, e/o versamento.
Una scelta degli organi societari, e nel caso di specie dal Ricorrente_1 in proprio, replicata per le operazioni passive contestate, in ordine alle quali vi è una (conseguente) omessa dichiarazione e omessa esibizione dei registri. Circostanze che trovano il loro riscontro concreto nella scelta da parte del contribuente di fare riferimento solo ad alcune operazioni a campione senza la possibilità di dare giustificazioni suffragate da corrispondente documentazione e verifica su libro giornale e registri della correttezza della contabilizzazione eseguita.
Deve infine ribadirsi l'assenza di una doppia imposizione in quanto l'Ufficio ha operato una puntuale verifica tra le movimentazioni bancarie e i risultati acquisiti tramite il c.d. spesometro confrontandoli con le fatture attive e passive che rispondevano a questi dati. Una operazione che appare corretta in considerazione dei comportamenti omissivi da parte della società e dei suoi due soci responsabili (appunto il Ricorrente_1 e la sua consorte, socia al 10%, Nominativo_4).
Appare dunque confermata anche in questo procedimento, la responsabilità in proprio del Ricorrente_1. Restano assorbiti tutti i residui motivi, in base alla corretta valutazione dei medesimi in primo grado. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello del contribuente, spese a carico liquidate in
€ 3500.
Roma 26 gennaio 2026
Il magistrato estensore Il Presidente
OV OT CE TU